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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/07/2024, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1422 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1422/2024 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. COSTAGLI FRANCESCO Parte_1
e
con il patrocinio dell'avv. COSTAGLI FRANCESCO CP_1
con la partecipazione del p.m.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in
Montecatini Val di Cecina il 19 maggio 2012, e trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Montecatini Val di Cecina Anno 2012 Parte II Serie A, n.
3. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
pagina 1 di 5 Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi, le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio come da atto di matrimonio celebrato in Montecatini Val di Cecina, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Montecatini Val di Cecina Anno 2012
Parte II Serie A n. 3.
2) La casa coniugale posta in OM via dei Filosofi n° 30, identificata al Catasto
Fabbricati di detto Comune, al Foglio 50, Particella 609, acquistata nel 2017, della quale i ricorrenti sono cointestatari, è gravata da un mutuo ipotecario acceso presso Intesa San
Paolo S.p.A., capitale residuo al giorno 01/04/24 di euro 147.612,55. Il SI. CP_1
ha già lasciato la casa coniugale, di comune intesa con la SI.ra , libera Parte_1 anche da effetti personali ed arredi. Il SI. si obbliga a trasferire, nell'ambito CP_1
della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, alla SI.ra Parte_1
senza corrispettivo, la propria quota di comproprietà, pari al 50%, della proprietà
pagina 2 di 5 dell'abitazione coniugale, come sopra identificata. La SI.ra , a fronte del Parte_1
trasferimento in parola, si obbliga ad accollarsi per intero il mutuo ancora in essere nei confronti della Banca erogante. Ove la SI.ra decidesse di alienare detto immobile Pt_1 quest'ultima si obbliga a riconoscere il diritto di prelazione in beneficio esclusivo (anche rispetto ad eventuali conduttori dell'immobile) del SI. Il trasferimento di CP_1 proprietà sarà redatto da un Notaio, a seguito dell'omologazione della separazione con oneri a carico di entrambi i coniugi. Per quanto sopra nella casa coniugale rimarrà ad abitare la SI.ra e gli arredi che la compongono. Pt_1
3) I coniugi sono comproprietari, dal 2016, del fondo commerciale posto in OM (PI), viale Roma n° 5, identificato al Catasto Fabbricati, di detto Comune, al Foglio 32,
Particella 155, ove ha sede l'attività professionale del SI. Su tale cespite è Persona_1
acceso mutuo ipotecario erogato dal Banco Popolare Società Cooperativa, capitale residuo al 31/03/24 di Euro 39.769,29 . La SI.ra si obbliga a trasferire, Parte_1 nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, al SI. CP_1
senza corrispettivo, la propria quota di comproprietà, pari al 50%, della proprietà del
[...]
fondo commerciale, come sopra identificata. Il SI. a fronte del trasferimento CP_1
in parola, si obbliga ad accollarsi per intero il mutuo ancora in essere nei confronti della
Banca erogante. Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un Notaio, a seguito dell'omologazione della separazione con oneri a carico di entrambi i coniugi.
4) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri.
5) I coniugi con il puntuale adempimento delle pattuizioni di cui al presente atto ed in particolare modo con quanto convenuto non avranno null'altro da pretendere dal punto di vista patrimoniale.
6) figli minorenni sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e la residenza sarà
mantenuta in OM (PI), via dei Filosofi n° 30. I figli saranno domiciliati presso entrambi i genitori e potranno frequentarli liberamente secondo le esigenze ed in accordo con gli stessi. Nel dettaglio: durante la settimana i figli resteranno con la quando la Pt_1
stessa è libera dal lavoro e quindi mediamente trascorreranno con lei 2-3- giorni alla settimana ed un fine settimana ogni 15 giorni dalla sera del venerdì sino alla domenica alle ore 22,00. Il resto del tempo i minori resteranno con il padre.
pagina 3 di 5 7) Il mantenimento dei figli minori avverrà in maniera diretta: ciascuno dei due genitori fornirà vitto ed alloggio nel tempo in cui avrà i figli con sé e coprirà ogni spesa legata alla convivenza. Le parti concorreranno al cinquanta per cento alle spese straordinarie (così come indicate e disciplinate nelle linee guida predisposte dal Consiglio Nazionale Forense in materia di spese straordinarie che i coniugi dichiarano di conoscere); ove dette spese straordinarie superino Euro 100,00, dovranno essere previamente concordate. I figli dovranno considerarsi fiscalmente a carico della SI.ra Parte_1
8) I minori trascorreranno, esclusivamente, con ciascuno dei genitori quindici giorni consecutivi, periodo che verrà definito entro il trenta giugno di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi. I giorni di Natale, Pasqua ed i compleanni dei figli saranno trascorsi alternativamente con il padre o la madre, oppure, qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro, ovvero il pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro.
9) I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra figli e nonni;
si impegnano, altresì, a frequentare eventuali rispettivi partner sempre nel rispetto della sensibilità della prole.
10) I genitori si impegnano a crescere ed educare la prole con equilibrio affinché provino analogo sentimento di affetto e stima nei confronti di entrambi. Si impegnano, altresì, a tenere comportamenti consoni al ruolo genitoriale.
11) I coniugi assumono l'obbligo di comunicare sempre il recapito telefonico quando hanno i minori con sé.
12) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute verranno assunte concordemente.
13) I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente date e orari delle visite mediche, pediatriche e specialistiche alle quali dovranno essere sottoposti i minori ed alle quali parteciperanno compatibilmente agli impegni di lavoro.
14) I SInori e odierni ricorrenti, dichiarano la propria residenza come segue: CP_1 Pt_1
via dei Filosofi n° 30, OM (PI), via della Libertà n° Parte_1 CP_1
40. OM (PI), obbligandosi, sin d'ora, a comunicarsi eventuali cambiamenti così come si comunicheranno eventuali modifiche del recapito telefonico.
pagina 4 di 5 15) I coniugi prestano consenso reciproco al rilascio od al rinnovo dei passaporti e degli altri documenti di espatrio sia per loro che per i figli.
Dichiara le spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 11.07.2024
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1422/2024 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. COSTAGLI FRANCESCO Parte_1
e
con il patrocinio dell'avv. COSTAGLI FRANCESCO CP_1
con la partecipazione del p.m.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in
Montecatini Val di Cecina il 19 maggio 2012, e trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Montecatini Val di Cecina Anno 2012 Parte II Serie A, n.
3. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
pagina 1 di 5 Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi, le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio come da atto di matrimonio celebrato in Montecatini Val di Cecina, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Montecatini Val di Cecina Anno 2012
Parte II Serie A n. 3.
2) La casa coniugale posta in OM via dei Filosofi n° 30, identificata al Catasto
Fabbricati di detto Comune, al Foglio 50, Particella 609, acquistata nel 2017, della quale i ricorrenti sono cointestatari, è gravata da un mutuo ipotecario acceso presso Intesa San
Paolo S.p.A., capitale residuo al giorno 01/04/24 di euro 147.612,55. Il SI. CP_1
ha già lasciato la casa coniugale, di comune intesa con la SI.ra , libera Parte_1 anche da effetti personali ed arredi. Il SI. si obbliga a trasferire, nell'ambito CP_1
della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, alla SI.ra Parte_1
senza corrispettivo, la propria quota di comproprietà, pari al 50%, della proprietà
pagina 2 di 5 dell'abitazione coniugale, come sopra identificata. La SI.ra , a fronte del Parte_1
trasferimento in parola, si obbliga ad accollarsi per intero il mutuo ancora in essere nei confronti della Banca erogante. Ove la SI.ra decidesse di alienare detto immobile Pt_1 quest'ultima si obbliga a riconoscere il diritto di prelazione in beneficio esclusivo (anche rispetto ad eventuali conduttori dell'immobile) del SI. Il trasferimento di CP_1 proprietà sarà redatto da un Notaio, a seguito dell'omologazione della separazione con oneri a carico di entrambi i coniugi. Per quanto sopra nella casa coniugale rimarrà ad abitare la SI.ra e gli arredi che la compongono. Pt_1
3) I coniugi sono comproprietari, dal 2016, del fondo commerciale posto in OM (PI), viale Roma n° 5, identificato al Catasto Fabbricati, di detto Comune, al Foglio 32,
Particella 155, ove ha sede l'attività professionale del SI. Su tale cespite è Persona_1
acceso mutuo ipotecario erogato dal Banco Popolare Società Cooperativa, capitale residuo al 31/03/24 di Euro 39.769,29 . La SI.ra si obbliga a trasferire, Parte_1 nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, al SI. CP_1
senza corrispettivo, la propria quota di comproprietà, pari al 50%, della proprietà del
[...]
fondo commerciale, come sopra identificata. Il SI. a fronte del trasferimento CP_1
in parola, si obbliga ad accollarsi per intero il mutuo ancora in essere nei confronti della
Banca erogante. Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un Notaio, a seguito dell'omologazione della separazione con oneri a carico di entrambi i coniugi.
4) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri.
5) I coniugi con il puntuale adempimento delle pattuizioni di cui al presente atto ed in particolare modo con quanto convenuto non avranno null'altro da pretendere dal punto di vista patrimoniale.
6) figli minorenni sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e la residenza sarà
mantenuta in OM (PI), via dei Filosofi n° 30. I figli saranno domiciliati presso entrambi i genitori e potranno frequentarli liberamente secondo le esigenze ed in accordo con gli stessi. Nel dettaglio: durante la settimana i figli resteranno con la quando la Pt_1
stessa è libera dal lavoro e quindi mediamente trascorreranno con lei 2-3- giorni alla settimana ed un fine settimana ogni 15 giorni dalla sera del venerdì sino alla domenica alle ore 22,00. Il resto del tempo i minori resteranno con il padre.
pagina 3 di 5 7) Il mantenimento dei figli minori avverrà in maniera diretta: ciascuno dei due genitori fornirà vitto ed alloggio nel tempo in cui avrà i figli con sé e coprirà ogni spesa legata alla convivenza. Le parti concorreranno al cinquanta per cento alle spese straordinarie (così come indicate e disciplinate nelle linee guida predisposte dal Consiglio Nazionale Forense in materia di spese straordinarie che i coniugi dichiarano di conoscere); ove dette spese straordinarie superino Euro 100,00, dovranno essere previamente concordate. I figli dovranno considerarsi fiscalmente a carico della SI.ra Parte_1
8) I minori trascorreranno, esclusivamente, con ciascuno dei genitori quindici giorni consecutivi, periodo che verrà definito entro il trenta giugno di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi. I giorni di Natale, Pasqua ed i compleanni dei figli saranno trascorsi alternativamente con il padre o la madre, oppure, qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro, ovvero il pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro.
9) I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra figli e nonni;
si impegnano, altresì, a frequentare eventuali rispettivi partner sempre nel rispetto della sensibilità della prole.
10) I genitori si impegnano a crescere ed educare la prole con equilibrio affinché provino analogo sentimento di affetto e stima nei confronti di entrambi. Si impegnano, altresì, a tenere comportamenti consoni al ruolo genitoriale.
11) I coniugi assumono l'obbligo di comunicare sempre il recapito telefonico quando hanno i minori con sé.
12) Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute verranno assunte concordemente.
13) I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente date e orari delle visite mediche, pediatriche e specialistiche alle quali dovranno essere sottoposti i minori ed alle quali parteciperanno compatibilmente agli impegni di lavoro.
14) I SInori e odierni ricorrenti, dichiarano la propria residenza come segue: CP_1 Pt_1
via dei Filosofi n° 30, OM (PI), via della Libertà n° Parte_1 CP_1
40. OM (PI), obbligandosi, sin d'ora, a comunicarsi eventuali cambiamenti così come si comunicheranno eventuali modifiche del recapito telefonico.
pagina 4 di 5 15) I coniugi prestano consenso reciproco al rilascio od al rinnovo dei passaporti e degli altri documenti di espatrio sia per loro che per i figli.
Dichiara le spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 11.07.2024
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
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