CA
Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2024, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
13.2.2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1015/2020 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Telese
Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Controparte_1
avvocati Raffaele De Luca Tamajo e Nicola Nero
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso 26.4.2018 al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro,
l'odierno appellante esponeva di essere dipendente di subentrata Parte_1 Controparte_1
nei rapporti attivi e passivi delle , con inquadramento nel livello “B Controparte_2
Quadri” e profilo professionale “Professional B (già livello Q2); di espletare la propria attività presso l'impianto con sede in Napoli in via Gianturco n. 106; che a partire Org_1 dall'1.8.2010 era stato assegnato alla Divisione Passeggeri Long Haul – Esercizio Servizio
Universale – Ingegneria Manutenzione Servizio Universale, comandato a svolgere mansioni superiori a quelle del livello di appartenenza: in particolare di aver svolto mansioni di
Part responsabile della Struttura Ricevente Manutenzione – - e della Struttura Ricevente
Manutenzione - per la manutenzione dei rotabili in asset al servizio, Parte_3
1 ricevendo la relativa documentazione, analizzando, controllando e stabilendo il flusso di operatività delle lavorazioni, l'impianto deputato all'intervento, la tempistica, il settore competente, redigendo i relativi rapporti tecnici – RTS - e inserendo i dati e documenti nel sito informatico TT on line;
nonché mansioni di responsabile del Presidio Permanente
Decentrato Organi di Sicurezza – PPD – ovvero responsabile del rispetto delle direttive di manutenzione emanate dall' verificando Parte_4
e aggiornando l'albo del personale abilitato alla manutenzione dei rotabili in esercizio, organizzando e nominando le Commissioni d'esame per le abilitazioni, i docenti, i corsi e le Part sedi per gli esami;
che nell'ambito delle tre Strutture suddette – , e PPD – aveva Pt_3
coordinato e controllato dipendenti con livelli di inquadramento anche superiori al suo, assumendo i rischi e le responsabilità connesse;
che le suddette mansioni erano riconducibili al livello superiore professionale Q Quadri, posizione retributiva Q1 (già livello professionale A Quadri parametro A figura Professional Senior del 16.4.2003), Org_2
riscontrandosi nelle mansioni svolte il maggior livello di discrezionalità, di autonomia decisionale, di coordinamento di ben tre strutture aziendali e del personale addetto.
Chiedeva, pertanto, accertarsi il proprio diritto al superiore livello professionale Q Quadri,
Posizione retributiva 2, figura professionale “Professional Senior – Livello A dall'1.8.2010, con condanna della convenuta al suddetto inquadramento e al pagamento delle differenze tra il livello superiore richiesto e quello posseduto, secondo i conteggi analitici allegati al ricorso.
La società resistente si difendeva sostenendo che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente era riferibile al livello di inquadramento posseduto e non sussistevano i requisiti professionali caratterizzanti l'inquadramento preteso;
eccepiva, inoltre, la prescrizione delle asserite differenze retributive.
Con sentenza n. 8127/2019, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria orale, rigettava il ricorso rilevando che, pur dovendosi riconoscere raggiunta la prova di esercizio di discrezionalità nell'attuazione dei programmi aziendali, con svolgimento di mansioni complesse e articolate, non risultava, tuttavia, la prova dell'esercizio da parte del di funzioni Parte_1
di coordinamento di strutture aziendali, con particolare riferimento al personale che non risultava assegnato alle strutture riferite al ricorrente, né dell'esercizio di funzioni di rappresentanza, apparendo le mansioni svolte riferite alla organizzazione interna dell'azienda e non anche ai rapporti con strutture ed enti esterni.
Con ricorso a questa Corte dell'1.6.2020 propone appello il lavoratore, censurando la pronuncia nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto non raggiunta la prova
2 sia in ordine alla connotazione delle tre strutture aziendali, non reputando che esse fossero strutture operative con proprio personale, sia in ordine allo svolgimento di funzioni di rappresentanza, considerando tale funzione come qualificante il profilo professionale superiore richiesto;
rimarcava, sul punto, che nel ricorso introduttivo, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, vi era una compiuta allegazione dell'esercizio di tale potere, sia nelle allegazioni in fatto che in quelle in diritto.
Con ulteriore motivo di appello, sostiene che il primo Giudice non avrebbe correttamente valutato le prove testimoniali raccolte, dalle quali, al contrario, avrebbe dovuto trarre conferma delle sue allegazioni.
Si è costituita in questo grado di giudizio ribadendo le proprie difese in fatto e in CP_1
diritto e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
2.- L'appello è infondato, ritenendo la Corte che la pronuncia del Tribunale non meriti le censure dedotte.
Il procedimento logico giuridico seguito, sul raffronto tra le mansioni in concreto svolte, la categoria di appartenenza e quella invocata, è pienamente corretto e coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Corretto e puntuale è il richiamo alle declaratorie, così come il raffronto tra le caratteristiche delle diverse figure professionali;
condivisibile è l'individuazione dei caratteri distintivi del livello superiore di Quadro A.
Il punto focale della decisione, su cui si incentrano le critiche della parte appellante, è, quindi, costituito dall'affermazione del giudicante della mancanza di prova dei due requisiti indispensabili per il riconoscimento della superiore qualifica invocata: ossia, l'esercizio da pare del lavoratore di funzioni di coordinamento di strutture aziendali, intese come microstrutture autonome, dotate di proprio personale ad esse assegnato, e l'esercizio di funzioni di rappresentanza esterna.
Ha ritenuto il Tribunale, quanto al primo requisito, che la prova testimoniale raccolta abbia smentito l'assunto che il ricorrente fosse investito della responsabilità di una Parte_1
struttura operativa aziendale, dotata di proprio personale e riconosciuta come tale nell'organigramma aziendale, giacché i testi e hanno espressamente Tes_1 Tes_2 escluso ciò; il teste aveva precisato che vi era stata un'indicazione in tal senso da Tes_1
parte della DT, non seguita, però, da prassi ufficiali;
il teste aveva accennato al fatto Tes_3
che il ricorrente coordinasse del personale, ma i testi di parte resistente lo avevano decisamente smentito, risultando maggiormente attendibili.
3 Quanto al secondo requisito, nessuno dei testi avrebbe riferito elementi pregnanti in tal senso, ravvisandosi altresì un difetto di allegazione.
In questo grado di giudizio, la difesa del lavoratore vorrebbe sostenere che, pacifica essendo l'assegnazione del a capo di tre strutture aziendali nell'ambito della Divisione Parte_1
, struttura ricevente manutenzione;
, struttura ricevente Org_3 Pt_3
manutenzione analisi;
PDD, presidio permanente decentrato organi di sicurezza), non sarebbe necessario, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che le suddette strutture aziendali possedessero una certa “connotazione”, essendo sufficiente che egli si occupasse della loro gestione e ne fosse responsabile.
Inoltre, lamenta che il primo Giudice avrebbero male interpretato le prove testimoniali, giacché i testi avrebbero confermato che il aveva del personale che lo coadiuvava Parte_1
e che egli coordinava e dirigeva.
Ciò sarebbe confermato dalla comunicazione organizzativa per il Certificato di Sicurezza
DT n. 37 del 20.12.2010, dove le Strutture Riceventi Manutenzione sono definite “strutture dirigenziali”, dotate di proprio personale;
a poco rilevando la mancata ufficializzazione da parte dell'azienda della suddetta qualifica.
Riguardo al requisito della rappresentanza esterna, ha chiesto anche ai sensi dell'art. 210
c.p.c. – come già in primo grado - l'acquisizione di nuovi documenti, in possesso dell'azienda, contenuti nel suo fascicolo personale, costituiti da lettere di conferimento di incarico al di presidente di commissioni nominate per lo svolgimento di indagini Parte_1 interne su eventi comportanti pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio ferroviario.
Osserva il Collegio che, certamente, non è censurabile il rilievo per cui la caratteristica precipua del superiore livello professionale Q – Quadri, posizione retributiva 1 (già livello
A – Quadri) risiede nel dato, testuale, che al lavoratore sia affidata la gestione di “strutture amministrative, commerciali e tecniche complesse”, e che i contributi richiesti siano
“altamente specializzati” e di “particolare rilevanza” per la “definizione e la realizzazione degli obiettivi dell'azienda”; laddove, invece, ai lavoratori appartenenti al livello B – Quadri
(che comunque richiede “alta professionalità, competenze ed esperienze”) si richiede la gestione e il coordinamento “organizzativo e funzionale di specifici ambiti amministrativi, commerciali e tecnici”, nonché la realizzazione di “studi, progettazione, pianificazione ed attuazione operativa, per il conseguimento degli obiettivi aziendali”, “sulla base di specifici indirizzi”.
Riguardo a tali requisiti, la Corte, cosi come il Tribunale in prima istanza, ritiene che non siano stati, in giudizio, forniti adeguati elementi probatori.
4 I testi e , invero, entrambi portatori di conoscenza qualificata per aver Tes_2 Tes_1
rivestito, in qualità di dirigenti e superiori gerarchici del , il ruolo di responsabili Parte_1 di strutture nell'ambito della Divisione Passeggeri, (in Organizzazione_4
particolare, il primo di responsabile della Struttura Ingegneria Movimentazione , il Org_5
secondo di responsabile della Struttura Ingegneria della Manutenzione del Servizio
Universale della Divisione Passeggeri), hanno entrambi ribadito che le strutture affidate all'odierno appellante non sono mai state riconosciute in organigramma quali strutture aziendali operative (o microstrutture), dotate di proprio personale da coordinare e gestire.
Invano la difesa dell'appellante invoca a suo favore la comunicazione organizzativa per il
Certificato di Sicurezza DT n. 37 del 20.12.2010, nella parte in cui, a pag. 17, le Strutture
Riceventi Manutenzione sono definite “Strutture Dirigenziali appartenenti alle Divisioni o alle Direzioni … che hanno alle proprie dipendenze personale che si occupa di attività di manutenzione…”.
Deve osservarsi, invero, che il documento in questione ha tutt'altra finalità rispetto alla classificazione delle strutture aziendali, essendo volto a definire e regolare la “procedura per la diffusione della documentazione di sicurezza dell'esercizio ferroviario”, ossia ha una finalità esclusivamente procedimentale e definitoria.
Di conseguenza, trattandosi di definizioni astratte e programmatiche volte a regolare un procedimento, non è possibile da esse ricavare contezza dell'effettiva organizzazione aziendale.
Part Sul punto, il teste ha precisato: “Le strutture e non sono state Tes_1 Pt_3
riconosciute ufficialmente come strutture operative o microstrutture in ambito aziendale. Org Ricordo che vi furono delle indicazioni di considerarle tali da parte della ma poi non seguirono passi ufficiali”.
Del resto, non vi sono ulteriori elementi di prova dell'assunto del ricorrente;
al Parte_1
riguardo, dirimente è il rilievo che nemmeno i testi indicati dallo stesso lavoratore hanno potuto confermare la circostanza che quest'ultimo avesse del personale da coordinare alle sue dipendenze.
Come già si legge nella sentenza impugnata, invero, il teste ha riferito di Tes_3 due “collaboratori” del , i quali, però, “erano entrambi addetti ad un ufficio Parte_1 manutenzione di Firenze”; il teste parimenti, ha ammesso di non avere conoscenza Tes_4 diretta di tale circostanza, ma di “supporre” che si avvalesse di collaboratori.
Per tutte le ragioni esposte, la motivazione del Tribunale sul punto appare pienamente condivisibile e merita di essere integralmente confermata.
5 Riguardo, infine, al dedotto potere di rappresentanza, pur ritenendo utilizzabili i documenti prodotti solo in questo grado dall'odierno appellante ai sensi dell'art. 437 c.p.c., il Collegio osserva, condividendo sul punto il rilievo dell'appellata società, che la nomina a Presidente delle Commissioni per le indagini interne conseguenti ad eventi comportanti pregiudizio della sicurezza dell'esercizio ferroviario (cfr. docc. in prod.) non implicava in alcun modo l'attribuzione di poteri di rappresentanza dell'azienda verso l'esterno, bensì, soltanto, Org attribuiva al Presidente stesso il ruolo di “Referente” nei confronti di (
[...]
), ( ) e della Direzione Generale Org_8 Pt_4 Parte_4
per le investigazioni ferroviarie del (pag. 11 Organizzazione_9 della Comunicazione Organizzativa); dove per “referente” deve intendersi il mero ruolo di interfaccia con gli organi indicati, al fine di fornire a tali organi, su domanda formale degli stessi, “ogni elemento richiesto nel rispetto della normativa vigente e della tutela aziendale”
(pag. 16 della Comunicazione Organizzativa).
Nessun altro elemento probatorio rilevante ai fini indicati è emerso dall'istruttoria svolta.
Per l'insieme delle ragioni che precedono, l'appello va integralmente rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
3.- Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali liquidandole in €
3.500,00, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 13.2.2024
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
13.2.2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1015/2020 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Telese
Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Controparte_1
avvocati Raffaele De Luca Tamajo e Nicola Nero
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso 26.4.2018 al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro,
l'odierno appellante esponeva di essere dipendente di subentrata Parte_1 Controparte_1
nei rapporti attivi e passivi delle , con inquadramento nel livello “B Controparte_2
Quadri” e profilo professionale “Professional B (già livello Q2); di espletare la propria attività presso l'impianto con sede in Napoli in via Gianturco n. 106; che a partire Org_1 dall'1.8.2010 era stato assegnato alla Divisione Passeggeri Long Haul – Esercizio Servizio
Universale – Ingegneria Manutenzione Servizio Universale, comandato a svolgere mansioni superiori a quelle del livello di appartenenza: in particolare di aver svolto mansioni di
Part responsabile della Struttura Ricevente Manutenzione – - e della Struttura Ricevente
Manutenzione - per la manutenzione dei rotabili in asset al servizio, Parte_3
1 ricevendo la relativa documentazione, analizzando, controllando e stabilendo il flusso di operatività delle lavorazioni, l'impianto deputato all'intervento, la tempistica, il settore competente, redigendo i relativi rapporti tecnici – RTS - e inserendo i dati e documenti nel sito informatico TT on line;
nonché mansioni di responsabile del Presidio Permanente
Decentrato Organi di Sicurezza – PPD – ovvero responsabile del rispetto delle direttive di manutenzione emanate dall' verificando Parte_4
e aggiornando l'albo del personale abilitato alla manutenzione dei rotabili in esercizio, organizzando e nominando le Commissioni d'esame per le abilitazioni, i docenti, i corsi e le Part sedi per gli esami;
che nell'ambito delle tre Strutture suddette – , e PPD – aveva Pt_3
coordinato e controllato dipendenti con livelli di inquadramento anche superiori al suo, assumendo i rischi e le responsabilità connesse;
che le suddette mansioni erano riconducibili al livello superiore professionale Q Quadri, posizione retributiva Q1 (già livello professionale A Quadri parametro A figura Professional Senior del 16.4.2003), Org_2
riscontrandosi nelle mansioni svolte il maggior livello di discrezionalità, di autonomia decisionale, di coordinamento di ben tre strutture aziendali e del personale addetto.
Chiedeva, pertanto, accertarsi il proprio diritto al superiore livello professionale Q Quadri,
Posizione retributiva 2, figura professionale “Professional Senior – Livello A dall'1.8.2010, con condanna della convenuta al suddetto inquadramento e al pagamento delle differenze tra il livello superiore richiesto e quello posseduto, secondo i conteggi analitici allegati al ricorso.
La società resistente si difendeva sostenendo che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente era riferibile al livello di inquadramento posseduto e non sussistevano i requisiti professionali caratterizzanti l'inquadramento preteso;
eccepiva, inoltre, la prescrizione delle asserite differenze retributive.
Con sentenza n. 8127/2019, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria orale, rigettava il ricorso rilevando che, pur dovendosi riconoscere raggiunta la prova di esercizio di discrezionalità nell'attuazione dei programmi aziendali, con svolgimento di mansioni complesse e articolate, non risultava, tuttavia, la prova dell'esercizio da parte del di funzioni Parte_1
di coordinamento di strutture aziendali, con particolare riferimento al personale che non risultava assegnato alle strutture riferite al ricorrente, né dell'esercizio di funzioni di rappresentanza, apparendo le mansioni svolte riferite alla organizzazione interna dell'azienda e non anche ai rapporti con strutture ed enti esterni.
Con ricorso a questa Corte dell'1.6.2020 propone appello il lavoratore, censurando la pronuncia nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto non raggiunta la prova
2 sia in ordine alla connotazione delle tre strutture aziendali, non reputando che esse fossero strutture operative con proprio personale, sia in ordine allo svolgimento di funzioni di rappresentanza, considerando tale funzione come qualificante il profilo professionale superiore richiesto;
rimarcava, sul punto, che nel ricorso introduttivo, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, vi era una compiuta allegazione dell'esercizio di tale potere, sia nelle allegazioni in fatto che in quelle in diritto.
Con ulteriore motivo di appello, sostiene che il primo Giudice non avrebbe correttamente valutato le prove testimoniali raccolte, dalle quali, al contrario, avrebbe dovuto trarre conferma delle sue allegazioni.
Si è costituita in questo grado di giudizio ribadendo le proprie difese in fatto e in CP_1
diritto e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
2.- L'appello è infondato, ritenendo la Corte che la pronuncia del Tribunale non meriti le censure dedotte.
Il procedimento logico giuridico seguito, sul raffronto tra le mansioni in concreto svolte, la categoria di appartenenza e quella invocata, è pienamente corretto e coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Corretto e puntuale è il richiamo alle declaratorie, così come il raffronto tra le caratteristiche delle diverse figure professionali;
condivisibile è l'individuazione dei caratteri distintivi del livello superiore di Quadro A.
Il punto focale della decisione, su cui si incentrano le critiche della parte appellante, è, quindi, costituito dall'affermazione del giudicante della mancanza di prova dei due requisiti indispensabili per il riconoscimento della superiore qualifica invocata: ossia, l'esercizio da pare del lavoratore di funzioni di coordinamento di strutture aziendali, intese come microstrutture autonome, dotate di proprio personale ad esse assegnato, e l'esercizio di funzioni di rappresentanza esterna.
Ha ritenuto il Tribunale, quanto al primo requisito, che la prova testimoniale raccolta abbia smentito l'assunto che il ricorrente fosse investito della responsabilità di una Parte_1
struttura operativa aziendale, dotata di proprio personale e riconosciuta come tale nell'organigramma aziendale, giacché i testi e hanno espressamente Tes_1 Tes_2 escluso ciò; il teste aveva precisato che vi era stata un'indicazione in tal senso da Tes_1
parte della DT, non seguita, però, da prassi ufficiali;
il teste aveva accennato al fatto Tes_3
che il ricorrente coordinasse del personale, ma i testi di parte resistente lo avevano decisamente smentito, risultando maggiormente attendibili.
3 Quanto al secondo requisito, nessuno dei testi avrebbe riferito elementi pregnanti in tal senso, ravvisandosi altresì un difetto di allegazione.
In questo grado di giudizio, la difesa del lavoratore vorrebbe sostenere che, pacifica essendo l'assegnazione del a capo di tre strutture aziendali nell'ambito della Divisione Parte_1
, struttura ricevente manutenzione;
, struttura ricevente Org_3 Pt_3
manutenzione analisi;
PDD, presidio permanente decentrato organi di sicurezza), non sarebbe necessario, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che le suddette strutture aziendali possedessero una certa “connotazione”, essendo sufficiente che egli si occupasse della loro gestione e ne fosse responsabile.
Inoltre, lamenta che il primo Giudice avrebbero male interpretato le prove testimoniali, giacché i testi avrebbero confermato che il aveva del personale che lo coadiuvava Parte_1
e che egli coordinava e dirigeva.
Ciò sarebbe confermato dalla comunicazione organizzativa per il Certificato di Sicurezza
DT n. 37 del 20.12.2010, dove le Strutture Riceventi Manutenzione sono definite “strutture dirigenziali”, dotate di proprio personale;
a poco rilevando la mancata ufficializzazione da parte dell'azienda della suddetta qualifica.
Riguardo al requisito della rappresentanza esterna, ha chiesto anche ai sensi dell'art. 210
c.p.c. – come già in primo grado - l'acquisizione di nuovi documenti, in possesso dell'azienda, contenuti nel suo fascicolo personale, costituiti da lettere di conferimento di incarico al di presidente di commissioni nominate per lo svolgimento di indagini Parte_1 interne su eventi comportanti pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio ferroviario.
Osserva il Collegio che, certamente, non è censurabile il rilievo per cui la caratteristica precipua del superiore livello professionale Q – Quadri, posizione retributiva 1 (già livello
A – Quadri) risiede nel dato, testuale, che al lavoratore sia affidata la gestione di “strutture amministrative, commerciali e tecniche complesse”, e che i contributi richiesti siano
“altamente specializzati” e di “particolare rilevanza” per la “definizione e la realizzazione degli obiettivi dell'azienda”; laddove, invece, ai lavoratori appartenenti al livello B – Quadri
(che comunque richiede “alta professionalità, competenze ed esperienze”) si richiede la gestione e il coordinamento “organizzativo e funzionale di specifici ambiti amministrativi, commerciali e tecnici”, nonché la realizzazione di “studi, progettazione, pianificazione ed attuazione operativa, per il conseguimento degli obiettivi aziendali”, “sulla base di specifici indirizzi”.
Riguardo a tali requisiti, la Corte, cosi come il Tribunale in prima istanza, ritiene che non siano stati, in giudizio, forniti adeguati elementi probatori.
4 I testi e , invero, entrambi portatori di conoscenza qualificata per aver Tes_2 Tes_1
rivestito, in qualità di dirigenti e superiori gerarchici del , il ruolo di responsabili Parte_1 di strutture nell'ambito della Divisione Passeggeri, (in Organizzazione_4
particolare, il primo di responsabile della Struttura Ingegneria Movimentazione , il Org_5
secondo di responsabile della Struttura Ingegneria della Manutenzione del Servizio
Universale della Divisione Passeggeri), hanno entrambi ribadito che le strutture affidate all'odierno appellante non sono mai state riconosciute in organigramma quali strutture aziendali operative (o microstrutture), dotate di proprio personale da coordinare e gestire.
Invano la difesa dell'appellante invoca a suo favore la comunicazione organizzativa per il
Certificato di Sicurezza DT n. 37 del 20.12.2010, nella parte in cui, a pag. 17, le Strutture
Riceventi Manutenzione sono definite “Strutture Dirigenziali appartenenti alle Divisioni o alle Direzioni … che hanno alle proprie dipendenze personale che si occupa di attività di manutenzione…”.
Deve osservarsi, invero, che il documento in questione ha tutt'altra finalità rispetto alla classificazione delle strutture aziendali, essendo volto a definire e regolare la “procedura per la diffusione della documentazione di sicurezza dell'esercizio ferroviario”, ossia ha una finalità esclusivamente procedimentale e definitoria.
Di conseguenza, trattandosi di definizioni astratte e programmatiche volte a regolare un procedimento, non è possibile da esse ricavare contezza dell'effettiva organizzazione aziendale.
Part Sul punto, il teste ha precisato: “Le strutture e non sono state Tes_1 Pt_3
riconosciute ufficialmente come strutture operative o microstrutture in ambito aziendale. Org Ricordo che vi furono delle indicazioni di considerarle tali da parte della ma poi non seguirono passi ufficiali”.
Del resto, non vi sono ulteriori elementi di prova dell'assunto del ricorrente;
al Parte_1
riguardo, dirimente è il rilievo che nemmeno i testi indicati dallo stesso lavoratore hanno potuto confermare la circostanza che quest'ultimo avesse del personale da coordinare alle sue dipendenze.
Come già si legge nella sentenza impugnata, invero, il teste ha riferito di Tes_3 due “collaboratori” del , i quali, però, “erano entrambi addetti ad un ufficio Parte_1 manutenzione di Firenze”; il teste parimenti, ha ammesso di non avere conoscenza Tes_4 diretta di tale circostanza, ma di “supporre” che si avvalesse di collaboratori.
Per tutte le ragioni esposte, la motivazione del Tribunale sul punto appare pienamente condivisibile e merita di essere integralmente confermata.
5 Riguardo, infine, al dedotto potere di rappresentanza, pur ritenendo utilizzabili i documenti prodotti solo in questo grado dall'odierno appellante ai sensi dell'art. 437 c.p.c., il Collegio osserva, condividendo sul punto il rilievo dell'appellata società, che la nomina a Presidente delle Commissioni per le indagini interne conseguenti ad eventi comportanti pregiudizio della sicurezza dell'esercizio ferroviario (cfr. docc. in prod.) non implicava in alcun modo l'attribuzione di poteri di rappresentanza dell'azienda verso l'esterno, bensì, soltanto, Org attribuiva al Presidente stesso il ruolo di “Referente” nei confronti di (
[...]
), ( ) e della Direzione Generale Org_8 Pt_4 Parte_4
per le investigazioni ferroviarie del (pag. 11 Organizzazione_9 della Comunicazione Organizzativa); dove per “referente” deve intendersi il mero ruolo di interfaccia con gli organi indicati, al fine di fornire a tali organi, su domanda formale degli stessi, “ogni elemento richiesto nel rispetto della normativa vigente e della tutela aziendale”
(pag. 16 della Comunicazione Organizzativa).
Nessun altro elemento probatorio rilevante ai fini indicati è emerso dall'istruttoria svolta.
Per l'insieme delle ragioni che precedono, l'appello va integralmente rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
3.- Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali liquidandole in €
3.500,00, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 13.2.2024
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
6