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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 25/03/2024, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 956/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott.ssa Raffaella Brogi Giudice Relatrice dott.ssa Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 956/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
S ELA RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
G RICORRENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in data 20/4/2023; avente ad oggetto: separazione consensuale
Visto il ricorso con il quale il sig. e hanno Parte_1 Controparte_1 introdotto la richiesta di separazione che i ricorrenti hanno celebrato il matrimonio concordatario, in data 20/9/2008, a Calenzano, dove è trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile, (atto n. 44 - parte II, Serie A - anno 2008);
che dall'unione non sono nati due figli, che vivono, attualmente, con il padre nella casa di proprietà della nonna materna;
rilevato che le parti si sono, dapprima, avvalse della facoltà di non comparire confermando la volontà di non riconciliarsi, con dichiarazione depositata in data 16/6/2023; che, successivamente, ne è stata disposta la comparizione, con ordinanza collegiale del 18/10/2023, in relazione al trasferimento programmato in merito all'unità immobiliare cointestata tra i coniugi e programmata nel presente procedimento;
che nelle more del presente procedimento le parti hanno provveduto già a disporre tale trasferimento con atto notarile e hanno, quindi, rinunciato al punto sette delle condizioni di separazione;
che in merito all'assegnazione della casa già adibita a residenza coniugale era stato, invece, proposto un frazionamento ritenuto non conforme alle attuali normative urbanistiche ed edilizie;
che, inoltre, anche in merito alle modalità di frequentazione della madre con i figli, rispetto all'introduzione del presente procedimento, era poi emerso che la madre avesse trovato una nuova sistemazione abitativa;
che, di conseguenza, le parti hanno provveduto a modificare le condizioni di separazione
Rilevato che ricorrono i requisiti previsti per la separazione;
che, pertanto, deve essere omologata la separazione tra i ricorrenti alle condizioni così come da ultimo modificate;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione personale tra (C.F. ), nata a [...], in data [...]; Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
29 in ordine al matrimonio concordatario, in data 20/9/2008, a Calenzano, dove è trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile, (atto n. 44- parte II, Serie A, anno 2008), alle seguenti condizioni:
1) CASA CONIUGALE La casa coniugale sita in Calenzano (FI), via Giacomo Puccini, 301 è di proprietà esclusiva della madre della ricorrente, NOa ed era già stata oggetto del contratto di comodato d'uso al NO Per_1
come da a 7/2016 allegato quale doc. 7). Controparte_1 teresse dei figli minori, ed in pieno accordo con la proprietaria, come da dichiarazione che si allega quale doc. 20), assegnano l'intero immobile già identificato al NCEU del detto Comune al Foglio 66, part. 432 sub. 4, Cat. A/2, cl. 4, Cons. 8, Sup. Cat. 190, rendita € 743,70, al NO
il quale la abiterà unitamente ai figli, facendosi integralmente carico del pagamento di Controparte_1 ive all'immobile assegnato per le forniture di acqua, energia elettrica e gas oltre alla tassa rifiuti;
la NOa ha già liberato detto immobile dai propri effetti personali. Parte_1
Il NO , si farà interamente carico del pagamento del finanziamento con banca Controparte_1 in pa svolti sulla casa coniugale sita in Calenzano (FI), via Giacomo Puccini, er l'importo mensile di circa € 850,00;
2) MANTENIMENTO DEI CONIUGI I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti per cui rinunciano, reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altra a qualsiasi somma economica a titolo di mantenimento.
3) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORENNI. I figli , di anni 13, e , di anni 10 saranno affidati congiuntamente Persona_2 Persona_3 alla mad uali eserciteran diritto e dovere conseguente alla responsabilità genitoriale, con esercizio disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione e collocamento prevalente presso il padre, NO , nell'attuale casa di Calenzano (FI), via Giacomo Puccini, Controparte_1
301. Le parti fanno presente che la madre, liberatasi l'abitazione di proprietà del padre e della zia posta in Calenzano, Via Puccini n. 208, nei pressi di quella che è stata la casa coniugale di cui oggi si chiede l'assegnazione al NO , si è trasferita in detto immobile ove trascorrere con i figli un tempo CP_1 paritetico a quello che gli stessi trascorrono con il padre. Le parti rimandano al PIANO GENITORIALE depositato in atti quale doc.11) . I genitori si impegnano affinché i figli mantengano significativi rapporti con i nonni, sia materni che paterni. Si dà atto che i coniugi concordano che:
Dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Calenzano per le annotazioni di Legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2024
Il Presidente
dott. Michele Sirgiovanni
La Giudice rel. ed est.
Raffaella Brogi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott.ssa Raffaella Brogi Giudice Relatrice dott.ssa Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 956/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
S ELA RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
G RICORRENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in data 20/4/2023; avente ad oggetto: separazione consensuale
Visto il ricorso con il quale il sig. e hanno Parte_1 Controparte_1 introdotto la richiesta di separazione che i ricorrenti hanno celebrato il matrimonio concordatario, in data 20/9/2008, a Calenzano, dove è trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile, (atto n. 44 - parte II, Serie A - anno 2008);
che dall'unione non sono nati due figli, che vivono, attualmente, con il padre nella casa di proprietà della nonna materna;
rilevato che le parti si sono, dapprima, avvalse della facoltà di non comparire confermando la volontà di non riconciliarsi, con dichiarazione depositata in data 16/6/2023; che, successivamente, ne è stata disposta la comparizione, con ordinanza collegiale del 18/10/2023, in relazione al trasferimento programmato in merito all'unità immobiliare cointestata tra i coniugi e programmata nel presente procedimento;
che nelle more del presente procedimento le parti hanno provveduto già a disporre tale trasferimento con atto notarile e hanno, quindi, rinunciato al punto sette delle condizioni di separazione;
che in merito all'assegnazione della casa già adibita a residenza coniugale era stato, invece, proposto un frazionamento ritenuto non conforme alle attuali normative urbanistiche ed edilizie;
che, inoltre, anche in merito alle modalità di frequentazione della madre con i figli, rispetto all'introduzione del presente procedimento, era poi emerso che la madre avesse trovato una nuova sistemazione abitativa;
che, di conseguenza, le parti hanno provveduto a modificare le condizioni di separazione
Rilevato che ricorrono i requisiti previsti per la separazione;
che, pertanto, deve essere omologata la separazione tra i ricorrenti alle condizioni così come da ultimo modificate;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione personale tra (C.F. ), nata a [...], in data [...]; Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
29 in ordine al matrimonio concordatario, in data 20/9/2008, a Calenzano, dove è trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile, (atto n. 44- parte II, Serie A, anno 2008), alle seguenti condizioni:
1) CASA CONIUGALE La casa coniugale sita in Calenzano (FI), via Giacomo Puccini, 301 è di proprietà esclusiva della madre della ricorrente, NOa ed era già stata oggetto del contratto di comodato d'uso al NO Per_1
come da a 7/2016 allegato quale doc. 7). Controparte_1 teresse dei figli minori, ed in pieno accordo con la proprietaria, come da dichiarazione che si allega quale doc. 20), assegnano l'intero immobile già identificato al NCEU del detto Comune al Foglio 66, part. 432 sub. 4, Cat. A/2, cl. 4, Cons. 8, Sup. Cat. 190, rendita € 743,70, al NO
il quale la abiterà unitamente ai figli, facendosi integralmente carico del pagamento di Controparte_1 ive all'immobile assegnato per le forniture di acqua, energia elettrica e gas oltre alla tassa rifiuti;
la NOa ha già liberato detto immobile dai propri effetti personali. Parte_1
Il NO , si farà interamente carico del pagamento del finanziamento con banca Controparte_1 in pa svolti sulla casa coniugale sita in Calenzano (FI), via Giacomo Puccini, er l'importo mensile di circa € 850,00;
2) MANTENIMENTO DEI CONIUGI I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti per cui rinunciano, reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altra a qualsiasi somma economica a titolo di mantenimento.
3) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORENNI. I figli , di anni 13, e , di anni 10 saranno affidati congiuntamente Persona_2 Persona_3 alla mad uali eserciteran diritto e dovere conseguente alla responsabilità genitoriale, con esercizio disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione e collocamento prevalente presso il padre, NO , nell'attuale casa di Calenzano (FI), via Giacomo Puccini, Controparte_1
301. Le parti fanno presente che la madre, liberatasi l'abitazione di proprietà del padre e della zia posta in Calenzano, Via Puccini n. 208, nei pressi di quella che è stata la casa coniugale di cui oggi si chiede l'assegnazione al NO , si è trasferita in detto immobile ove trascorrere con i figli un tempo CP_1 paritetico a quello che gli stessi trascorrono con il padre. Le parti rimandano al PIANO GENITORIALE depositato in atti quale doc.11) . I genitori si impegnano affinché i figli mantengano significativi rapporti con i nonni, sia materni che paterni. Si dà atto che i coniugi concordano che:
Dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Calenzano per le annotazioni di Legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2024
Il Presidente
dott. Michele Sirgiovanni
La Giudice rel. ed est.
Raffaella Brogi