Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 29/05/2025, n. 10367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10367 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10367/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03586/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3586 del 2021, proposto da
EL ZA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Foglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore Servizi Energetici (GSE) s.p.a., rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Martucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 4529/2020
emesso dal TAR Lazio, Roma in data 16 dicembre 2020 e notificato il 25 gennaio 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore Servizi Energetici (GSE) s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 9 maggio 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) s.p.a. ha chiesto e ottenuto da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 4529/2020 nei confronti del sig. EL ZA per il recupero degli incentivi per gli impianti fotovoltaici di cui al d.m. 5 maggio 2011, nella misura di euro 5.852,63, a seguito di decadenza dagli stessi, in relazione ad un impianto fotovoltaico contraddistinto dal n. 713759, ubicato in Sissa Trecasali (PR), alla Via Don G. Parma n. 3.
2. La richiesta di monitorio conseguiva ad un procedimento di verifica avviato dal GSE e chiusosi con nota a/r del GSE del 17 luglio 2019, prot. GSE/P20190053440, di comunicazione della decadenza dagli incentivi, non impugnato, cui aveva fatto seguito la nota 13 dicembre 2019, prot. GSE/P20190075333, di intimazione della restituzione degli incentivi, quantificati nella misura di Euro 5.852,63, anch’essa non impugnata.
3. Avverso il citato monitorio n. 4529/2020 ha proposto opposizione il sig. ZA eccependo:
I) difetto di giurisdizione a favore del Giudice ordinario, trattandosi di ripetizione di somme.
II) erronea quantificazione degli incentivi e, quindi, della somma ingiunta;
III) nullità del provvedimento di decadenza dagli incentivi del 17 luglio 2019 per carenza di potere in quanto assunto senza verifica diretta, avendo il personale incaricato dal GSE erroneamente interpretato le ragioni del diniego frapposto dallo ZA all’accesso sui luoghi dell’impianto.
4. Si è costituito il Gestore Servizi Energetici - GSE Spa con memoria e documenti, resistendo all’opposizione.
5. La causa è stata trattata all’udienza straordinaria del 9 maggio 2025 ed ivi trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Reputa il Collegio che l’opposizione vada respinta.
6.1 Rientra anzitutto nel perimetro della giurisdizione amministrativa la cognizione - ex art. 133, lett. O), c.p.a. - delle controversie relative “ alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia ”, nel cui novero vanno ricomprese anche quelle dirette alla restituzione di incentivi indebitamente goduti il cui presupposto è sempre la valutazione della correttezza nell’attività di produzione d’energia incentivata secondo le relative discipline normative e convenzionali (v.si TAR Lazio sent. n. 6927/ 2018).
6.2 Irricevibili sono poi le contestazioni dell’opponente sulle modalità con cui si è addivenuti all’accertamento dei presupposti che hanno portato alla decadenza nonché sulla quantificazione degli incentivi da restituire [supra sub 3 II) e III)], attività che sono state oggetto di autonomi provvedimenti autoritativi assunti dal GSE in data 17 luglio 2019 e 13 dicembre 2019 tuttavia mai impugnati, con conseguente incontestabilità che estende i suoi effetti anche in questa sede (v.si in termini TAR Lazio, sent. n.7720/2025).
7. Va pertanto conclusivamente affermato che la pretesa fatta valere dal GSE con il ricorso per decreto ingiuntivo è fondata e l’opposizione va quindi respinta.
7.1 Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
definitivamente pronunciando sull’opposizione, come in epigrafe proposta, la rigetta, confermando per l’effetto, il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l’opponente alla rifusione delle spese di lite a favore di Gestore Servizi Energetici (GSE) s.p.a., che liquida nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché CNPA e IVA sul coacervo, se dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
Luca Pavia, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Referendario
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Martino | Luca Pavia |
IL SEGRETARIO