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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 1644. Ufficiali commissari 1. Possono ottenere la nomina a sottotenenti commissari della Croce rossa italiana gli aspiranti che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) hanno conseguito il diploma di maturita' classica o scientifica o un titolo equipollente stabilito dalle disposizioni emanate dal Ministero della difesa di concerto con i Ministeri dell''istruzione, dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle finanze; b) sono sottufficiali congedati dall'Esercito italiano, che hanno ottenuto dalla competente commissione di avanzamento una dichiarazione comprovante che, per condotta e per qualita' militari, morali e intellettuali, sono meritevoli di coprire il grado di sottotenenti di complemento e che sono in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per poter aspirare all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito italiano. 2. In mancanza del titolo di studio, il sottufficiale deve sostenere, con successo, un esame di cultura generale, in base al disposto dall'articolo 1705, dinanzi ad apposita commissione.
a) hanno conseguito il diploma di maturita' classica o scientifica o un titolo equipollente stabilito dalle disposizioni emanate dal Ministero della difesa di concerto con i Ministeri dell''istruzione, dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle finanze; b) sono sottufficiali congedati dall'Esercito italiano, che hanno ottenuto dalla competente commissione di avanzamento una dichiarazione comprovante che, per condotta e per qualita' militari, morali e intellettuali, sono meritevoli di coprire il grado di sottotenenti di complemento e che sono in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per poter aspirare all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito italiano. 2. In mancanza del titolo di studio, il sottufficiale deve sostenere, con successo, un esame di cultura generale, in base al disposto dall'articolo 1705, dinanzi ad apposita commissione.
Commentario • 1
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Cenni sulla sufficienza dell'estratto di ruolo per l'ammissione al passivo fallimentare dei crediti previdenziali Pubblicato il 18/02/19 00:00 [Articolo 1644]
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Giurisprudenza • 1
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- 21/2020