Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/06/2025, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
A LIAN
A
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza dell'11 giugno 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4649/2024 R.G. cui è riunita la causa n. 8575/2024 R.G.
Promossa da rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO Parte 1 (c.f. C.F._1
SILLUZIO, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via E. D'Angiò, 2
-ricorrente-
contro
CP_1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTINA SCHILIRO' e ALESSANDRA VETRI giuste procure generali in Notar
Persona_1 di Roma e in Notar Persona_2 di Roma
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/5/2024 il ricorrente esponeva che, con provvedimento del 14/3/2024,
l'CP_1 avesse rigettato la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2020 e che, con distinto provvedimento del 15/3/20204, avesse chiesto il pagamento della somma di euro 2.041,63 a
Eccepiva in via preliminare la prescrizione delle somme richieste, trattandosi di indebito relativo all'anno 2020 e stante l'assenza di atti interruttivi. Nel merito eccepiva l'infondatezza della richiesta di restituzione delle somme, vertendosi in tema di benefici erroneamente erogati dall' CP_1 e dovendo trovare applicazione il disposto dell'art. 52, comma 2, della L. n. 88 del 1989. Osservava pertanto che, in caso di riscossione di rate di pensione (ma anche di prestazioni previdenziali e/o assistenziali)
risultanti successivamente non dovute, non fosse ammesso il recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione fosse dovuta a dolo del beneficiario. Osservava ancora che detto principio fosse stato confermato dall'art. 13 della L. n. 412/1991, secondo cui la sanatoria dovesse operare in relazione a somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento dell' CP_1, che risultasse viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, fatto salvo il caso del dolo dell'interessato. Rilevava che quanto detto trovasse applicazione anche nel caso in cui l'errore consistesse nella mancata e/o erronea valutazione del diritto alla prestazione, ovvero nell'errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento, di cui l'CP_1 fosse a conoscenza. Aggiungeva
che nella specie andassero applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, e non il principio generale di ripetizione dell'indebito sancito dall'art. 2033 c.c., e che in tale sottosistema la ripetizione dovesse essere esclusa in presenza di una situazione idonea a generare affidamento e di non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, ricorrente nella specie. A supporto dei propri assunti, riportava i principi dettati dalla Suprema Corte in tema di indebito assistenziale e di affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede;
evidenziava che nelle specie mancasse il dolo atto a far venire meno detto affidamento.
Evidenziava inoltre l'onere dell' CP_1 di attivare i controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito e che l'orientamento indicato fosse stato accolto anche dalla Corte Costituzionale, applicandolo in ambito previdenziale. Concludeva che,
alla luce dei principi riportati, le prestazioni erogate dall' CP_1 non fossero ripetibili, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo alcun dolo. Sempre nel merito evidenziava di aver realmente lavorato e di aver poi perso il lavoro, come da buste paga che allegava, e che, pertanto, le somme richieste fossero state da lui legittimamente percepite. In definitiva, chiedeva la sospensione della domanda di restituzione e che fossero riconosciute come non dovute le somme richieste stante l'intervenuta prescrizione;
chiedeva inoltre la condanna dell' CP_1 all'annullamento dei
provvedimenti impugnati e al pagamento delle spese;
in via subordinata, chiedeva che, tramite CTU,
fosse verificata la correttezza nel quantum delle somme richieste e di poter beneficiare della rateazione in ordine ad eventuali somme ancora da versare.
Fissata l'udienza di discussione e instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1.
L'ente eccepiva l'infondatezza delle domande di parte ricorrente, evidenziando la legittimità degli accertamenti eseguiti in data successiva all'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola,
atteso che l'ente avesse agito nell'esercizio della potestà di ispezione, controllo e autotutela proprie della pubblica amministrazione.
Deduceva che l'azione di ripetizione d'indebito fosse regolata dall'art. 2033 c.c. e che fosse onere dell'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza escludesse l'indebito. Rilevava che le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione avessero inquadrato detta azione nell'ambito delle azioni di accertamento negativo,
osservando che l'accertamento del diritto alla ripetizione implicasse l'accertamento della inesistenza di una valida causa di attribuzione patrimoniale. Richiamava pertanto il principio secondo cui, in tema di indebito previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto, sicchè ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto. Venendo al caso di specie, deduceva che l'indebito contestato al ricorrente attenesse alla CP_2 per l'anno 2020,
pagata nel 2021, e che pertanto la prescrizione decennale non fosse ancora maturata. Osservava che l'indebito in questione trovasse origine nel venir meno del requisito contributivo minimo necessario per il riconoscimento del diritto alla disoccupazione agricola relativa a 102 giornate lavorate nel biennio, e ciò in quanto nel 2020 fossero state riconosciute 100 giornate, poi ridotte in seguito a riesame, fino ad arrivare a 70 giornate dopo il riesame del 13/3/2024. Precisava che, in seguito alla cancellazione delle suddette giornate e considerato che nel 2019 fossero state riconosciute solo 24
giornate, il ricorrente non fosse stato più in possesso del requisito contributivo indicato.
Eccepiva inoltre l'inammissibilità della domanda volta alla contestazione della mancata iscrizione negli elenchi anagrafici degli operari agricoli a tempo determinato relativamente alle giornate asseritamente lavorate, per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del d.l. n. 7/1970 conv. in legge n. 83/1970. Osservava che sarebbe stato onere del ricorrente proporre l'azione giudiziaria entro il termine perentorio di 120 giorni dalla pubblicazione dei suddetti elenchi, a norma del suddetto art. 22, quale disciplina speciale che regola la materia dell'accertamento dei lavoratori agricoli e che prevede la notifica a tutti gli interessati dei provvedimenti di iscrizione, di non iscrizione e di cancellazione dai medesimi elenchi. Deduceva di aver pubblicato sul proprio sito internet l'elenco anagrafico, con effetti notificatori, e che il ricorrente non avesse proposto ricorso amministrativo avverso il suddetto provvedimento;
osservava pertanto che, alla data di deposito del ricorso giudiziario, fossero decorsi più di 150 giorni previsti per il compimento del termine decadenziale
(120 ex art. 7 d.l. n. 7/1970 + 30 ex art. 11 d.lgs. n. 375/1993). Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la conferma dei provvedimenti impugnati.
Con ordinanza del 24/9/2024, ritenuta l'infondatezza dell'istanza di sospensiva attesa l'assenza di provvedimenti dotati di efficacia esecutiva da sospendere, veniva rigettata l'istanza di sospensione della richiesta di restituzione.
Con successiva ordinanza del 4/3/2025, rilevato che il procedimento in oggetto fosse identico/connesso oggettivamente e soggettivamente al procedimento iscritto al n. 8575/2024 RG,
veniva disposta la riunione di detto ultimo al presente procedimento n. 4649/2024 RG e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva confermata la precedente ordinanza del 24/9/2024 e delegata al sottoscritto giudice onorario la trattazione e decisione della causa per l'udienza dell'11 giugno 2025, disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Quanto al suddetto giudizio n. 8575/2024 RG, lo stesso è scaturito dal deposito in data 16/9/2024 del ricorso con il quale il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 18/7/2024, con il quale erano state riconosciute le giornate agricole per l'anno 2023 ma erano state trattenute somme per un indebito dell'ammontare di euro 2.041,63. Anche in detto giudizio, il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione e l'infondatezza della richiesta di restituzione, alla luce dei principi operanti in tema di indebito previdenziale e assistenziale e sulla scorta della circostanza che lo stesso avesse effettivamente lavorato. Ha chiesto, pertanto, la sospensione della richiesta di restituzione, la declaratoria di non dovutezza delle somme richieste per intervenuta prescrizione e la condanna dell' CP_1 all'annullamento del provvedimento impugnato;
in via subordinata, ha chiesto la verifica dei conteggi eseguiti dall'ente tramite disponenda CTU.
Fissata l'udienza di comparizione e ritenuti insussistenti i presupposti per la chiesta sospensione,
anche nel citato giudizio si è costituito l'ente previdenziale il quale ha eccepito l'infondatezza delle domande, deducendo che l'indebito contestato derivasse dall'indebita percezione della disoccupazione agricola per l'anno 2020. Ha rilevato innanzitutto la pendenza del giudizio iscritto al n. 4649/24 RG, riguardante le stesse parti ed avente identici petitum e causa petendi. Ha chiesto pertanto la riunione dei due giudizi e, nel merito, ha rilevato che, anche in tema di indebito,
incombesse sul ricorrente l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti di legge per l'accesso alla prestazione richiesta. Ha contestato l'eccepita prescrizione, considerato che la disoccupazione fosse relativa all'anno 2020, che fosse stata pagata nel giugno del 2021 e che, quindi, non fosse decorso il termine ordinario decennale. Anche in detta sede, ha evidenziato l'insussistenza del diritto del ricorrente alla prestazione, in quanto non in possesso di un numero di giornate di lavoro sufficienti per raggiungere il requisito contributivo minimo richiesto per il biennio (102 giornate); ha rilevato pertanto la non dovutezza della prestazione e la ripetibilità dell'indebito. Ha precisato che il debito originario di euro 2.401,63 fosse stato ridotto in seguito a compensazione nel giugno 2024 con altra disoccupazione e che l'importo attuale del debito fosse divenuto pari ad euro 1.493,09. Ha rilevato,
inoltre, che l'azione di impugnazione dei provvedimenti di iscrizione/cancellazione dagli elenchi agricoli fosse soggetta al termine di decadenza di 120 giorni ex art. 22 DL 7/70 e che, al caso in esame, andasse applicata la regola generale in tema di indebito civile di cui all'art. 2033 c.c., non trovando applicazione la disciplina invocata dal ricorrente riguardante esclusivamente l'indebito previdenziale pensionistico, né la disciplina in tema di indebito assistenziale, avendo le stesse carattere speciale e derogatorio. Ha chiesto in definitiva che, previa riunione dei due procedimenti, il ricorso fosse rigettato in quanto infondato e che fosse confermato il provvedimento di indebito impugnato.
Riuniti, come detto, i due giudizi, il ricorrente ha regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle proprie conclusioni. La causa è
stata dunque trattenuta per la decisione.
*****: ****
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza, sollevata dall' CP_1 e comunque relativa a questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 19/3/2014, n. 6331).
L'eccezione deve ritenersi infondata.
L'art. 22 del D.L. 3/2/1970, n. 7, convertito nella legge 11/3/1970, n. 83 dispone che “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120
giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza".
La Corte di Cassazione ha affermato che il suddetto termine di 120 giorni ha natura di decadenza sostanziale, così da non essere suscettibile di sanatoria ex art. 8 L. n. 533 del 1973 (cfr. fra le tante,
Cass. 21/4/2001 n. 5942; 8/11/2003 n. 16803; 10/8/2004 n. 15460, 18/5/2005 n. 10393; 6/7/2009 n.
15813). Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 192 del 2005) non confliggente con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione dei termini decadenziali per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di cancellazione o di mancata inclusione negli elenchi nominativi è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali l'indennità di malattia e di maternità, e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi
(corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi).
Anche la Giurisprudenza di legittimità ha escluso ogni sospetto di illegittimità costituzionale della previsione normativa in esame.
Secondo costante indirizzo giurisprudenziale, in caso di presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal decreto legislativo 11/8/1993, n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il suindicato termine di 120 giorni decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dal citato art. 11, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (Cass. Sez. Lav. 16/1/2007, n. 813; Cass. 27/12/2011, n. 29070).
In caso invece di mancata presentazione del ricorso amministrativo, l'azione giudiziaria dovrà essere esercitata nei 120 giorni successivi alla scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal suddetto D.Lgs.
n. 375 del 1993, art. 11, per la presentazione del primo dei due previsti ricorsi amministrativi.
A chiarimento, si precisa che il citato art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 (di attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. a) della legge n. 421/92) prevede che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro la decisione della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede SCAU possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto".
Si evidenzia che l'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha soppresso il Servizio per i contributi unificati (SCAU) a decorrere dall'1 luglio 1995 ed ha trasferito le sue funzioni ed il suo personale all' CP 1 ed all'INAIL, secondo le rispettive competenze.
In definitiva, il lavoratore agricolo avverso ogni provvedimento lesivo dei propri diritti previdenziali
(accertamento negativo dei versamenti contributivi, mancata iscrizione nel relativo elenco ovvero cancellazione dallo stesso) ha la possibilità di rivolgersi prima alla competente autorità
CP amministrativa (inizialmente SCAU ed oggi ed in caso di esito negativo, decorsi ulteriori centoventi giorni dal provvedimento di diniego o dall'inutile decorso del termine ultimo per la definizione dell'iter procedurale, può adire l'autorità giudiziaria.
Al riguardo, si precisa che il riferimento fatto dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai "provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto" deve essere inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi che siano divenuti definitivi, perché
non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato ai sensi del citato art. 11 D.Lgs. n. 375 del 1993 (Cass. Sez. lavoro, n.
813/2007; Cass. Sez. lavoro, 5/6/2009 n. 13092; Cass. Sez. lavoro, 19/7/2011, n. 15785). Detta ultima disposizione, modificando la disciplina posta dal citato D.L. n. 7 del 1970, art. 17 – che assegnava
-
alla mancata decisione del ricorso nei prescritti termini valore di accoglimento del ricorso medesimo
- attribuisce al silenzio dell'autorità preposta valore di provvedimento di rigetto.
Venendo al caso in esame e, precisamente, al primo ricorso introduttivo del giudizio n. 4649/2024
RG, lo stesso risulta depositato nel rispetto del suddetto termine decadenziale. Innanzitutto l'CP_1 non ha dato prova della notifica del provvedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo intervenute dopo la pubblicazione degli elenchi annuali, sicchè deve ritenersi che il ricorrente abbia avuto conoscenza della cancellazione dagli elenchi agricoli con la notifica delle note CP_1 del 14/3/2024 e del 15/3/2024, oggi impugnate, con le quali è stata comunicata la reiezione della domanda di disoccupazione agricola n. 2021880713564 relativa all'anno 2020 ed è stato segnalato che, relativamente al periodo dall'1/1/2020 al 31/12/2020, fosse stato eseguito sulla suddetta prestazione un pagamento non dovuto dell'importo di euro 2.041,63, in quanto fossero state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti “a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi".
In difetto di tempestiva presentazione di ricorso amministrativo avverso il suddetto provvedimento di disconoscimento, come previsto dal d.lgs. n. 375/1993, detto ultimo è divenuto definitivo col decorso del termine di trenta giorni dalla sua data di notifica (14/4/2024). Da quest'ultima data è poi iniziato a decorrere l'ulteriore termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 co. 1 d.l. 3/2/1970 n.
7 convertito in legge 11/3/1970 n. 83 per la proposizione dell'azione giudiziaria, azione che pertanto avrebbe potuto essere esercitata fino al 12/8/2024 e che, essendo stata promossa in data 12/5/2024
(data di deposito del primo ricorso), risulta essere stata proposta ampiamente nei termini.
Va, dunque, rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall' CP_1 con riguardo alle domande formulate dal ricorrente, le quali vanno quindi dichiarate ammissibili.
Nel merito, tuttavia, le domande devono ritenersi infondate e vanno rigettate per le ragioni che seguono.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
Ed infatti, ove l' CP_3 sia convenuto in giudizio per l'accertamento negativo dell'indebito previdenziale, grava sull'attore, che quell'accertamento abbia chiesto, l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta e dunque la debenza della prestazione stessa.
In proposito le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno composto il contrasto giurisprudenziale sorto al riguardo, statuendo che: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto" (cfr. Cass. S.U. 18046/2010; Cass. 2739/2016).
La Suprema Corte ha inoltre affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'CP_1 a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. sez. lav. 12/6/2000
n. 7995; Cass. sez. lav. 19/5/2003 n. 7845; Cass. sez. lav. 28/6/2011 n. 14296).
Tali principi sono stati da ultimo ribaditi da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha precisato quanto segue: "Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità
o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa".
Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato dell'impresa (Cass. sez. lav., 20/3/2001 n. 3975).
In definitiva, come chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite, "Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 24
settembre 1940 n. 1949 e successive modifiche" (Cass. S.U. 26/10/2000 n. 1133, richiamata da Cass.
n. 14994/2005). Ne consegue che, chi agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Ora, nel caso in esame, il ricorrente non ha in effetti richiesto di provare alcunchè -segnatamente l'esistenza del rapporto di lavoro sottostante la pretesa prestazione ed il numero di giornate lavorate-
allegando unicamente di avere effettivamente lavorato e di aver perso, ad un certo punto, il lavoro.
Sotto questo profilo, considerata la genericità delle suddette affermazioni, non può ritenersi che parte ricorrente abbia fornito la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro;
non vi è prova, infatti, dei caratteri tipici della subordinazione né di quegli elementi c.d. “sintomatici", che consentono quantomeno di poter presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es. la predeterminazione di eventuali orari di lavoro, l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.).
Sul punto, il ricorrente si è limitato a versare in atti le buste paga relative ai mesi di novembre e dicembre 2020 (quale documentazione che, in quanto proveniente sostanzialmente dall'impresa,
riveste scarso valore probatorio), senza richiedere e articolare prova per testi.
Giova evidenziare che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale
(cfr. Cass. sez. lav. 9/3/2009 n. 5645).
Pertanto, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima.
Non appare sufficiente a tale fine la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa "alle dipendenze" di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - in specie per periodi di lavoro brevi (come nel caso che ci riguarda)
-rivestono carattere relativo e comunque non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Nella specie, gli argomenti svolti dal ricorrente a sostegno dei propri assunti, anziché essere diretti a comprovare la sussistenza degli elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato, si sono erroneamente incentrati sul richiamo della normativa in tema di indebito pensionistico, ed in particolare del disposto dell'art. 52, comma 2, della L. n. 88 del 1989, invocando i principi di tutela dell'affidamento e di buona fede che riguardano l'indebito suindicato, da ritenersi fattispecie diversa da quella in esame.
Si rileva pertanto l'inapplicabilità della normativa sulla quale poggia la domanda del ricorrente nonchè il difetto di prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura
(necessaria per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati e ai fini previdenziali invocati), non avendo parte ricorrente provato né l'esistenza del rapporto di lavoro né gli elementi che consentano di configurare la sussistenza della subordinazione, e ciò alla luce delle stesse allegazioni della parte, non avendo questa dedotto sufficienti elementi che consentano di configurare,
già in astratto, la sussistenza di un siffatto rapporto.
Si ribadisce al riguardo che la documentazione prodotta (consistente in buste paga) non appare idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale,
tenuto conto, peraltro, dell'inattendibilità degli atti provenienti dall'impresa ove la parte asserisce di avere svolto attività lavorativa, per le anomalie evidenziate in sede di accertamenti ispettivi, nemmeno oggetto di generica contestazione da parte del ricorrente.
In generale, si ritiene che, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro,
per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore di lavoro può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonché Cass.
9290/2000), e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria.
In tanto un rapporto può essere instaurato fittiziamente a scapito degli Istituti previdenziali, in quanto il datore di lavoro abbia concorso nell'attività simulatoria, attraverso il rilascio delle buste paga e degli altri modelli la cui redazione rientra nel suo esclusivo ambito di competenza. Pertanto, nelle controversie in questione, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria.
Altrimenti opinando, si consegnerebbe al datore di lavoro, che concorra nell'illecita opera simulatoria
ai danni dell'Ente, il potere di precostituire addirittura le prove per il riconoscimento del rapporto in sede giurisdizionale.
Quanto alla condotta processuale dell' CP_1, lo stesso ha dimostrato che il ricorrente, nell'anno 2020,
non avesse un numero di giornate di lavoro sufficienti per raggiungere il requisito contributivo minimo richiesto per il biennio (102 giornate) al fine di conseguire la disoccupazione agricola,
precisando che le giornate originariamente fossero state 100 e che poi, in seguito a riesami, fossero state accertate nel numero di 70 (cfr. estratto Pt_2 giornate agricole iscritte). L'ente ha, altresì,
precisato che parte del debito originario (e segnatamente euro 548,54) fosse stato compensato nel giugno 2024 con altra disoccupazione e che l'importo attuale del debito stesso fosse divenuto pari ad euro 1.493,09 (cfr. dettaglio indebito contestato e provvedimento del 6/6/2024 nel cui prospetto è
indicato l'indebito iniziale e l'indebito residuo).
Deve pertanto ritenersi provata la mancanza nella specie del requisito contributivo necessario per beneficiare dell'indennità di disoccupazione.
Ciò detto, il ricorrente, a sostegno dell'assunto di insussistenza del diritto dell' CP_1 di richiedere la restituzione delle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione, ha anche eccepito l'intervenuta prescrizione. Al riguardo deve osservarsi che, trattandosi di somme versate, secondo la prospettazione dell'ente, in mancanza dei presupposti giustificativi dell'erogazione del trattamento,
la pretesa restitutoria fatta valere dall' CP_1 configura un'ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo ed è, pertanto, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
Riferita dall'ente e dimostrata documentalmente la circostanza che le somme a titolo di indennità di disoccupazione sono state corrisposte nel giugno 2021 (cfr. cassetto previdenziale, pagamento del
14/6/2021 DSAgr 2020), il suddetto termine decennale di prescrizione non può ritenersi decorso al momento della ricezione della prima nota del 14/3/2024, con la quale l' CP_1 ha comunicato il rigetto,
per mancanza del requisito contributivo, della domanda di disoccupazione agricola n.
2021880713564.
Considerato pertanto detto termine decennale, non può dichiararsi prescritto il diritto dell' CP_1 alla ripetizione d'indebito, decorrente dalla data del pagamento (Cass. n. 10250/2014).
Alla luce di quanto premesso, il ricorso appare infondato sia sotto il profilo della dedotta prescrizione sia con riferimento al merito, essendo privo di sufficienti allegazioni e di idoneo corredo probatorio.
In definitiva, come rilevato dall' CP_1, la cancellazione delle giornate lavorative asseritamente prestate nel 2020 ha fatto venir meno il requisito contributivo minimo necessario per godere dell'indennità di disoccupazione agricola;
ne consegue che va rigettata la domanda volta al riconoscimento del diritto all'erogazione della suddetta indennità in relazione al medesimo anno, e ciò atteso che il disconoscimento delle giornate lavorative fa venir meno i presupposti necessari per il diritto alle richieste prestazioni previdenziali.
Avuto riguardo alla complessità della fattispecie esaminata e delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
PQM
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania l'11 giugno 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio