Ordinanza cautelare 12 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 23 maggio 2025
Parere sospensivo 16 ottobre 2025
Parere definitivo 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 12/02/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00583/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00482/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 482 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
contro
Comune di Sparanise, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Russo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Napolitano in Roma, via Pietro Antonio Micheli 49;
Commissione straordinaria prefettizia del Comune di Sparanise, non costituita in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo Caserta, Ministero dell’interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione prima) n. -OMISSIS-/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sparanise, dell’Ufficio territoriale del Governo di Caserta e del Ministero dell’interno;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Luca Tozzi, Giuseppe Russo e Alessandro Iacoangeli per l’Avvocatura dello Stato;
Considerato che:
- i motivi d’appello, recanti complesse questioni in fatto e in diritto, richiedono un esame di merito;
- la demolizione impugnata è fonte di potenziale pregiudizio grave ed irreparabile;
- le esigenze cautelari possono quindi essere soddisfate con l’accoglimento dell’istanza cautelare limitatamente al sopra menzionato provvedimento;
- la natura delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l’istanza cautelare (ricorso numero: 482/2025) e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata e del provvedimento di demolizione impugnato.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 20 maggio 2025.
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.