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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/05/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6412/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6412/2024, avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio;
promossa da:
( ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Nigeria) rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. Marta Mereu, per procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
( , nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
(Nigeria), con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, Avv. Brenda Mosca, rappresentato, difeso e domiciliato da/presso avv. Federica Maccioni per procura alle liti in atti1;
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio;
CONCLUSIONI: le parti all'udienza del 19/03/2025 hanno dichiarato di essere addivenute a conclusioni congiunte, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in pari data e infra riportate, chiedendo che la causa venisse 1 Cfr. autorizzazione del G.T. presso il Tribunale di Macerata di data 27/01/2025. pagina 1 di 5 trattenuta in decisione e rinunciando alla fissazione di ulteriori udienze e termini per scritti difensivi:
“1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti ed Parte_2 CP_1 con rito civile a AT (MC) il 28 aprile 2007 ed iscritto nel registro atti di matrimonio del
[...]
e di AT al n. 4 parte 1 anno 2007, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di eseguire tutte le annotazioni di legge;
2. disporre il collocamento dei tre figli minori presso la madre a SE (AN) Viale Maratea – Marzocca n. 16 o presso altra abitazione che nel tempo dovesse essere ritenuta più consona e/o funzionale;
3. affidare i tre figli minori , Persona_1 Persona_2 Persona_3
alla madre in modo esclusivo, dando facoltà alla stessa di adottare tutte le
[...] Parte_1
necessarie evia condivisione e/o assenso dell'altro genitore (cd Affidamento super esclusivo). La madre in ogni caso, per mera ed opportuna conoscenza dello stesso si impegna ad informare l'Amministratore di sostegno Avv. Brenda Mosca del Foro di Ancona in ordine alle vicende di maggiore interesse che riguardano i figli nonché in ordine ad eventuali cambi di residenza degli Cont stessi. L' potrà richiedere informative con contatto diretto con la sig. ra alla e-mail Pt_1
; Email_1
4. il padre potrà incontrare i figli solo nelle forme degli incontri protetti che dovranno essere organizzati secondo tempi e modalità che lo stesso Servizio Sociale riterrà congrue ed adeguate al caso di specie, anche in modo da facilitare il recupero del rapporto padre – figli minori, previo assenso degli stessi che in considerazione della loro età dovranno aderire spontaneamente al progetto. Il padre, in ogni caso, si impegna a seguire un percorso di supporto alla genitorialità da predisporsi, secondo tempi e modalità compatibili con le sue problematiche sanitarie, ad opera del Servizio Sociale e Consultorio Familiare del Comune di AT, quale Comune di sua residenza.
5. il sig. contribuirà al mantenimento dei tre figli minori con versamento CP_1 mensile di euro 80,00 per ciascun figlio (euro 240,00 – duecento quaranta/00 complessive) da adeguarsi annualmente in base all'indice ISTAT. Oltre al 50% spese straordinarie come da protocollo spese straordinarie ratificato a livello distrettuale in data 10 luglio 2024;
6. l'assegno unico e universale per i figli a carico verrà recepito esclusivamente dalla madre sig. ra , con espressa rinuncia in merito da parte del sig. Parte_1 CP_1
7. le parti rinunciano espressamente ad ogni ulteriore domanda e/o richiesta formulata, ivi incluse le istanze istruttorie. Rinunciano altresì a comparire all'udienza fissata per il 19/03/2025.
Con integrale compensazione delle spese di lite”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente , premesso: - di aver contratto matrimonio con rito civile Parte_1
a AT (MC) il 28/04/2007, - che dal matrimonio sono nati tre figli, Persona_1
(AT 28/03/2008), (AT 28/12/2010), e
[...] Persona_2 [...]
(AT 28/12/2010); - che, con sentenza n. 640/2018 del Tribunale di Persona_3
Macerata, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi;
tanto premesso, ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare lo scioglimento del matrimonio con
CP_1
pagina 2 di 5 Lamentava, in particolare, l'assenza di assistenza, morale e materiale, dei figli da parte del padre, per cui chiedeva l'affido esclusivo, con collocazione degli stessi presso di sé.
2. Il resistente, costituitosi in giudizio con l'assistenza del proprio amministratore di sostegno Avv. Brenda Mosca, non si è opposto alla richiesta di declaratoria di scioglimento del vincolo, insistendo per l'accoglimento di conclusioni difformi.
Segnatamente, contestava la domanda di affido esclusivo dei figli alla madre, pur riconoscendo che la estrema precarietà delle sue condizioni economiche e di salute non gli aveva permesso di occuparsi dei figli e di incontrarli in maniera costante e continuata, rimarcando, tuttavia, che l'attuale presenza di un amministratore di sostegno avrebbe garantito un maggior rispetto degli obblighi, economici e non, ricadenti su di lui.
3. All'udienza del 19/03/2025, le parti hanno dato degli intervenuti accordi e hanno insistito nelle conclusioni congiunte, precisate con le note di trattazione scritta depositate in pari data, con rinuncia a ogni appendice conclusiva.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto deve essere accolta, essendo ravvisabili i requisiti previsti dalla L. 898/70 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta, risulta che con, sentenza n. 640 del 25/05/2018, il Tribunale di Macerata ha dichiarato la separazione personale dei coniugi (sulle conclusioni congiunte degli stessi) che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 13/10/2016. Risulta, dunque, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della legge n. 898/70; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostruire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda congiunta.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a AT (MC) il 28/04/2007 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di AT al n. 4, parte 1 dell'anno 2007.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei tre figli, tutti minorenni, in favore dei quali è stato previsto un contributo economico a carico del padre, quale genitore non collocatario, di complessivi € 240,00, che può ritenersi adeguato alle esigenze dei minori in considerazione anche della condizione economica dell'onerato, il quale, sottoposto alla misura di tutela dell'amministrazione di sostegno, attualmente gode soltanto dell'assegno di invalidità erogato dall'INPS, pari ad € 690,00 mensili, e vive in un alloggio protetto messagli a disposizione della Fondazione I.R.C.E.R. Assunta di AT;
la ricorrente, dal canto suo, viveva dapprima in un'abitazione messa a disposizione dalla locale per poi vedersi CP_3 assegnato un alloggio Erap nel corso del giudizio (v. relazione dei Servizi Sociali di SE del 31/01/2025 e, quindi, dichiarazione della stessa ricorrente all'udienza del 12/03/2025), svolge attività di lavoro domestico presso due diverse famiglia (con entrate mensili di 600,00 Euro c.a.) e percepisce l'assegno unico familiare (nella misura di Euro 500,00).
Considerata la particolare condizione del resistente, affetto dal morbo di Parkinson sin dal 2013 e per questo sottoposto alla predetta misura di tutela, appare necessaria la previsione pagina 3 di 5 di affidamento dei figli in via esclusiva alla madre, con collocazione presso l'abitazione di costei, con onere di quest'ultima di informare l'amministratore di sostegno del padre delle decisioni prese per i minori, atteso che, a sua volta, il resistente, non solo non ha più contestato detta scelta (rispetto agli iniziali scritti difensivi), ma ha espressamente dichiarato le proprie difficoltà nella gestione delle questioni amministrative e burocratiche inerenti ai figli, oltre che della propria quotidianità.
In ordine all'affidamento dei figli alla madre vanno compiute alcune precisazioni. Il Tribunale di Macerata, nella sentenza di separazione, aveva previsto l'affido dei tre figli minori ai Servizi Sociali del Comune di SE (con collocamento presso la madre) alla luce della disposta CTU, che aveva rilevato una “particolarità della condizione di entrambi i genitori (privi di regolare attività lavorativa, nonché di nazionalità straniera e, quindi, con un percorso di integrazione ancora in divenire che comporta un certo isolamento sociale per entrambi)” tale da giustificare un monitoraggio della situazione dei minori, oltre a un supporto concreto alle figure genitoriali.
Come rilevato dalla ricorrente, le valutazioni che avevano portato a ritenere necessario un sostegno esterno alla madre, sia per il sostentamento sia per l'organizzazione quotidiana, risalivano ormai agli anni 2016/2018; a detta della ricorrente stessa, nelle more, questa avrebbe acquisito maggiore capacità organizzativa e autonomia, nonché maggiore capacità di seguire i figli. Tali asserzioni hanno trovato conferma nella relazione dei Servizi Sociali affidatari di SE, acquisita in atti, in cui la ricorrente viene descritta “come una donna e mamma presente, attenta ai bisogni dei figli, molto precisa e ordinata sia nella cura dei minori che della casa […]” (cfr. relazione cit.).
Parimenti condivisibile è la scelta di incontri protetti padre/minori, non contestata dal in considerazione delle difficoltà di questi, anche dal punto di vista materiale, a causa CP_1 della sintomatologia conseguente al morbo di Parkinson, caratterizzata da tremori agli arti, difficoltà nel parlare, limitazioni nella deambulazione, difficoltà che non gli consentono di gestire in autonomia le visite dei figli. Anche in sede di separazione, peraltro, erano stati previsti incontri con la supervisione di un educatore della al fine di facilitare il CP_3 rapporto padre-figli alla stregua sempre delle valutazioni del nominato CTU.
Non si ravvisa la necessità di procedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate, come visto, sono rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto comunque costante con ciascun genitore, nei limiti di quanto detto e considerate le peculiarità della situazione, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del procedimento sono compensate in ragione dell'accordo delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così decide:
pagina 4 di 5 dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
a AT (MC) il 28/04/2007 e trascritto nel Registro dello Stato Civile CP_1 del Comune di AT (MC), al n. 4 parte I dell'anno 2007; prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AT (MC) di procedere alle annotazioni di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio di data 09/IV/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6412/2024, avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio;
promossa da:
( ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Nigeria) rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. Marta Mereu, per procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
( , nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
(Nigeria), con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, Avv. Brenda Mosca, rappresentato, difeso e domiciliato da/presso avv. Federica Maccioni per procura alle liti in atti1;
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio;
CONCLUSIONI: le parti all'udienza del 19/03/2025 hanno dichiarato di essere addivenute a conclusioni congiunte, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in pari data e infra riportate, chiedendo che la causa venisse 1 Cfr. autorizzazione del G.T. presso il Tribunale di Macerata di data 27/01/2025. pagina 1 di 5 trattenuta in decisione e rinunciando alla fissazione di ulteriori udienze e termini per scritti difensivi:
“1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti ed Parte_2 CP_1 con rito civile a AT (MC) il 28 aprile 2007 ed iscritto nel registro atti di matrimonio del
[...]
e di AT al n. 4 parte 1 anno 2007, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di eseguire tutte le annotazioni di legge;
2. disporre il collocamento dei tre figli minori presso la madre a SE (AN) Viale Maratea – Marzocca n. 16 o presso altra abitazione che nel tempo dovesse essere ritenuta più consona e/o funzionale;
3. affidare i tre figli minori , Persona_1 Persona_2 Persona_3
alla madre in modo esclusivo, dando facoltà alla stessa di adottare tutte le
[...] Parte_1
necessarie evia condivisione e/o assenso dell'altro genitore (cd Affidamento super esclusivo). La madre in ogni caso, per mera ed opportuna conoscenza dello stesso si impegna ad informare l'Amministratore di sostegno Avv. Brenda Mosca del Foro di Ancona in ordine alle vicende di maggiore interesse che riguardano i figli nonché in ordine ad eventuali cambi di residenza degli Cont stessi. L' potrà richiedere informative con contatto diretto con la sig. ra alla e-mail Pt_1
; Email_1
4. il padre potrà incontrare i figli solo nelle forme degli incontri protetti che dovranno essere organizzati secondo tempi e modalità che lo stesso Servizio Sociale riterrà congrue ed adeguate al caso di specie, anche in modo da facilitare il recupero del rapporto padre – figli minori, previo assenso degli stessi che in considerazione della loro età dovranno aderire spontaneamente al progetto. Il padre, in ogni caso, si impegna a seguire un percorso di supporto alla genitorialità da predisporsi, secondo tempi e modalità compatibili con le sue problematiche sanitarie, ad opera del Servizio Sociale e Consultorio Familiare del Comune di AT, quale Comune di sua residenza.
5. il sig. contribuirà al mantenimento dei tre figli minori con versamento CP_1 mensile di euro 80,00 per ciascun figlio (euro 240,00 – duecento quaranta/00 complessive) da adeguarsi annualmente in base all'indice ISTAT. Oltre al 50% spese straordinarie come da protocollo spese straordinarie ratificato a livello distrettuale in data 10 luglio 2024;
6. l'assegno unico e universale per i figli a carico verrà recepito esclusivamente dalla madre sig. ra , con espressa rinuncia in merito da parte del sig. Parte_1 CP_1
7. le parti rinunciano espressamente ad ogni ulteriore domanda e/o richiesta formulata, ivi incluse le istanze istruttorie. Rinunciano altresì a comparire all'udienza fissata per il 19/03/2025.
Con integrale compensazione delle spese di lite”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente , premesso: - di aver contratto matrimonio con rito civile Parte_1
a AT (MC) il 28/04/2007, - che dal matrimonio sono nati tre figli, Persona_1
(AT 28/03/2008), (AT 28/12/2010), e
[...] Persona_2 [...]
(AT 28/12/2010); - che, con sentenza n. 640/2018 del Tribunale di Persona_3
Macerata, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi;
tanto premesso, ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare lo scioglimento del matrimonio con
CP_1
pagina 2 di 5 Lamentava, in particolare, l'assenza di assistenza, morale e materiale, dei figli da parte del padre, per cui chiedeva l'affido esclusivo, con collocazione degli stessi presso di sé.
2. Il resistente, costituitosi in giudizio con l'assistenza del proprio amministratore di sostegno Avv. Brenda Mosca, non si è opposto alla richiesta di declaratoria di scioglimento del vincolo, insistendo per l'accoglimento di conclusioni difformi.
Segnatamente, contestava la domanda di affido esclusivo dei figli alla madre, pur riconoscendo che la estrema precarietà delle sue condizioni economiche e di salute non gli aveva permesso di occuparsi dei figli e di incontrarli in maniera costante e continuata, rimarcando, tuttavia, che l'attuale presenza di un amministratore di sostegno avrebbe garantito un maggior rispetto degli obblighi, economici e non, ricadenti su di lui.
3. All'udienza del 19/03/2025, le parti hanno dato degli intervenuti accordi e hanno insistito nelle conclusioni congiunte, precisate con le note di trattazione scritta depositate in pari data, con rinuncia a ogni appendice conclusiva.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto deve essere accolta, essendo ravvisabili i requisiti previsti dalla L. 898/70 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta, risulta che con, sentenza n. 640 del 25/05/2018, il Tribunale di Macerata ha dichiarato la separazione personale dei coniugi (sulle conclusioni congiunte degli stessi) che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 13/10/2016. Risulta, dunque, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della legge n. 898/70; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostruire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda congiunta.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a AT (MC) il 28/04/2007 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di AT al n. 4, parte 1 dell'anno 2007.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei tre figli, tutti minorenni, in favore dei quali è stato previsto un contributo economico a carico del padre, quale genitore non collocatario, di complessivi € 240,00, che può ritenersi adeguato alle esigenze dei minori in considerazione anche della condizione economica dell'onerato, il quale, sottoposto alla misura di tutela dell'amministrazione di sostegno, attualmente gode soltanto dell'assegno di invalidità erogato dall'INPS, pari ad € 690,00 mensili, e vive in un alloggio protetto messagli a disposizione della Fondazione I.R.C.E.R. Assunta di AT;
la ricorrente, dal canto suo, viveva dapprima in un'abitazione messa a disposizione dalla locale per poi vedersi CP_3 assegnato un alloggio Erap nel corso del giudizio (v. relazione dei Servizi Sociali di SE del 31/01/2025 e, quindi, dichiarazione della stessa ricorrente all'udienza del 12/03/2025), svolge attività di lavoro domestico presso due diverse famiglia (con entrate mensili di 600,00 Euro c.a.) e percepisce l'assegno unico familiare (nella misura di Euro 500,00).
Considerata la particolare condizione del resistente, affetto dal morbo di Parkinson sin dal 2013 e per questo sottoposto alla predetta misura di tutela, appare necessaria la previsione pagina 3 di 5 di affidamento dei figli in via esclusiva alla madre, con collocazione presso l'abitazione di costei, con onere di quest'ultima di informare l'amministratore di sostegno del padre delle decisioni prese per i minori, atteso che, a sua volta, il resistente, non solo non ha più contestato detta scelta (rispetto agli iniziali scritti difensivi), ma ha espressamente dichiarato le proprie difficoltà nella gestione delle questioni amministrative e burocratiche inerenti ai figli, oltre che della propria quotidianità.
In ordine all'affidamento dei figli alla madre vanno compiute alcune precisazioni. Il Tribunale di Macerata, nella sentenza di separazione, aveva previsto l'affido dei tre figli minori ai Servizi Sociali del Comune di SE (con collocamento presso la madre) alla luce della disposta CTU, che aveva rilevato una “particolarità della condizione di entrambi i genitori (privi di regolare attività lavorativa, nonché di nazionalità straniera e, quindi, con un percorso di integrazione ancora in divenire che comporta un certo isolamento sociale per entrambi)” tale da giustificare un monitoraggio della situazione dei minori, oltre a un supporto concreto alle figure genitoriali.
Come rilevato dalla ricorrente, le valutazioni che avevano portato a ritenere necessario un sostegno esterno alla madre, sia per il sostentamento sia per l'organizzazione quotidiana, risalivano ormai agli anni 2016/2018; a detta della ricorrente stessa, nelle more, questa avrebbe acquisito maggiore capacità organizzativa e autonomia, nonché maggiore capacità di seguire i figli. Tali asserzioni hanno trovato conferma nella relazione dei Servizi Sociali affidatari di SE, acquisita in atti, in cui la ricorrente viene descritta “come una donna e mamma presente, attenta ai bisogni dei figli, molto precisa e ordinata sia nella cura dei minori che della casa […]” (cfr. relazione cit.).
Parimenti condivisibile è la scelta di incontri protetti padre/minori, non contestata dal in considerazione delle difficoltà di questi, anche dal punto di vista materiale, a causa CP_1 della sintomatologia conseguente al morbo di Parkinson, caratterizzata da tremori agli arti, difficoltà nel parlare, limitazioni nella deambulazione, difficoltà che non gli consentono di gestire in autonomia le visite dei figli. Anche in sede di separazione, peraltro, erano stati previsti incontri con la supervisione di un educatore della al fine di facilitare il CP_3 rapporto padre-figli alla stregua sempre delle valutazioni del nominato CTU.
Non si ravvisa la necessità di procedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate, come visto, sono rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto comunque costante con ciascun genitore, nei limiti di quanto detto e considerate le peculiarità della situazione, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del procedimento sono compensate in ragione dell'accordo delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così decide:
pagina 4 di 5 dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
a AT (MC) il 28/04/2007 e trascritto nel Registro dello Stato Civile CP_1 del Comune di AT (MC), al n. 4 parte I dell'anno 2007; prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AT (MC) di procedere alle annotazioni di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio di data 09/IV/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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