TRIB
Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/12/2024, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 9789/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di scioglimento di unione civile promossa con ricorso depositato in data 5.9.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in P.za Prealpi, 3 Milano con l'Avv.ta Susanna Lollini presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata Milano il 18.10.1978 cittadina italiana
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 residente in P.za Prealpi, 3 Milano con l'Avv.ta Susanna Lollini presso la quale ha eletto domicilio telematico si sono unite civilmente il 13.9.2017 nel Comune di Pantelleria
(anno 2017 Parte I Ufficio 1 atto n. 1;)
in regime di comunione dei beni in data 15.1.2024 hanno dichiarato davanti all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Milano la volontà di sciogliere la loro unione. hanno un figlio: nato a [...] il [...] cittadino italiano Persona_1 FATTO
Le parti unite civilmente sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5.9.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento dell'unione alle seguenti condizioni:
1. la SI.a e la SI.a vivranno definitivamente separate, CP_1 Parte_2 libera ciascuna di fissare dove crede la propria residenza;
2. Casa familiare: l'immobile di P.za Prealpi, 3 a Milano, cointestato, adeguatamente diviso in due unità autonome e distinte, resta destinato ad abitazione di ciascuna delle due ricorrenti in parti eguali. Entrambe contribuiranno per il 50% al pagamento del mutuo gravante sull'immobile;
3. Affidamento e collocamento: il figlio viene affidato congiuntamente a entrambe Per_1 le madri e collocato in P.za Prealpi, 3, immobile in cui vivranno di norma durante i mesi da ottobre ad aprile.
4. Modalità di frequentazione: nel periodo di permanenza a Milano, ciascuna potrà pertanto vedere il bambino e tenerlo presso di sé secondo modalità concordate direttamente e senza particolari formalità, nel rispetto degli impegni lavorativi delle madri e di quelli scolastici del bambino, fermo restando il diritto di di trascorrere comunque con Per_1 ciascuna delle sue madri:
- a fine settimana alterni, almeno un fine settimana dall'uscita della scuola del venerdì al lunedì mattina, quando verrà riaccompagnato a scuola;
- almeno due pomeriggi durante la settimana, con pernotto, preferibilmente il lunedì e il mercoledì successivi al fine settimana trascorso con l'altra madre, e il martedì e il giovedì nella settimana successiva, salvo migliori accordi tra le madri;
5. dal mese di maggio 2024 e fino al termine della stagione estiva, la SI.a si trasferirà Pt_2 al casale di Lubriano per gestire l'agriturismo, mentre la SI.a resterà a Milano con Pt_1
fino alla fine della scuola;
Per_1
6. la SI.a e trascorreranno il mese di luglio al casale a Lubriano insieme Pt_1 Per_1 alla SI.a , mentre durante i restanti mesi da maggio a settembre la SI.a , Pt_2 Pt_2 compatibilmente con i propri impegni lavorativi, potrà raggiungere per trascorrere Per_1 con lui alcuni giorni, con modalità da concordare tempestivamente con la SI.a ; Pt_1
7. qualora la SI.a dovesse lasciare l'attività di agriturismo al casale, la Pt_2 frequentazione ordinaria del figlio per tutto l'anno sarà quella stabilita al precedente punto
4, e durante le vacanze estive avrà diritto a trascorrere con ciascuna delle sue Per_1 madri un periodo di almeno quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare con congruo anticipo;
8. inoltre trascorrerà con ciascuna delle sue madri la metà delle vacanze natalizie, Per_1 salvo migliore accordo, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni e sempre ad anni alterni, l'intero periodo delle vacanze pasquali;
9. Mantenimento e spese: le due madri hanno acceso un conto corrente cointestato presso
Banca Etica, su cui confluirà l'eventuale ricavato dalla locazione delle proprietà comuni, nonché l'assegno unico a esse spettante, oltre a parte dei loro guadagni. Entrambe attingeranno a quel conto per far fronte nella misura del 50%: al mutuo gravante sulla casa familiare di P.za Prealpi, alle spese relative all'immobile e alle sue utenze, nonché alle spese ordinarie e correnti necessarie al mantenimento di Contribuiranno inoltre nella Per_1 misura del 50% ciascuna, alle spese straordinarie nell'interesse del bambino, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Milano, che si riportano di seguito:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
10. nulla è dovuto dall'una all'altra ricorrente a titolo di mantenimento personale;
11. le parti si danno reciprocamente atto di aver definito di comune accordo ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale tra loro pendente;
12. per quanto necessario, si danno il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo di ogni documento valido per l'espatrio.
All'udienza del 20 novembre 2024 le parti, presenti personalmente, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere lo scioglimento della loro unione civile alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento dell'unione civile ex art. 1, comma 25 L. n. 76/2016, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti unite civilmente può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento dell'unione civile costituta a Pantelleria il 13.9.2017 tra
[...]
e ; CP_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni dello scioglimento dell'unione civile inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pantelleria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di Milano dove l'atto è stato trascritto.
Così deciso in Milano, il 04.12.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di scioglimento di unione civile promossa con ricorso depositato in data 5.9.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1 residente in P.za Prealpi, 3 Milano con l'Avv.ta Susanna Lollini presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata Milano il 18.10.1978 cittadina italiana
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_2 residente in P.za Prealpi, 3 Milano con l'Avv.ta Susanna Lollini presso la quale ha eletto domicilio telematico si sono unite civilmente il 13.9.2017 nel Comune di Pantelleria
(anno 2017 Parte I Ufficio 1 atto n. 1;)
in regime di comunione dei beni in data 15.1.2024 hanno dichiarato davanti all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Milano la volontà di sciogliere la loro unione. hanno un figlio: nato a [...] il [...] cittadino italiano Persona_1 FATTO
Le parti unite civilmente sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5.9.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento dell'unione alle seguenti condizioni:
1. la SI.a e la SI.a vivranno definitivamente separate, CP_1 Parte_2 libera ciascuna di fissare dove crede la propria residenza;
2. Casa familiare: l'immobile di P.za Prealpi, 3 a Milano, cointestato, adeguatamente diviso in due unità autonome e distinte, resta destinato ad abitazione di ciascuna delle due ricorrenti in parti eguali. Entrambe contribuiranno per il 50% al pagamento del mutuo gravante sull'immobile;
3. Affidamento e collocamento: il figlio viene affidato congiuntamente a entrambe Per_1 le madri e collocato in P.za Prealpi, 3, immobile in cui vivranno di norma durante i mesi da ottobre ad aprile.
4. Modalità di frequentazione: nel periodo di permanenza a Milano, ciascuna potrà pertanto vedere il bambino e tenerlo presso di sé secondo modalità concordate direttamente e senza particolari formalità, nel rispetto degli impegni lavorativi delle madri e di quelli scolastici del bambino, fermo restando il diritto di di trascorrere comunque con Per_1 ciascuna delle sue madri:
- a fine settimana alterni, almeno un fine settimana dall'uscita della scuola del venerdì al lunedì mattina, quando verrà riaccompagnato a scuola;
- almeno due pomeriggi durante la settimana, con pernotto, preferibilmente il lunedì e il mercoledì successivi al fine settimana trascorso con l'altra madre, e il martedì e il giovedì nella settimana successiva, salvo migliori accordi tra le madri;
5. dal mese di maggio 2024 e fino al termine della stagione estiva, la SI.a si trasferirà Pt_2 al casale di Lubriano per gestire l'agriturismo, mentre la SI.a resterà a Milano con Pt_1
fino alla fine della scuola;
Per_1
6. la SI.a e trascorreranno il mese di luglio al casale a Lubriano insieme Pt_1 Per_1 alla SI.a , mentre durante i restanti mesi da maggio a settembre la SI.a , Pt_2 Pt_2 compatibilmente con i propri impegni lavorativi, potrà raggiungere per trascorrere Per_1 con lui alcuni giorni, con modalità da concordare tempestivamente con la SI.a ; Pt_1
7. qualora la SI.a dovesse lasciare l'attività di agriturismo al casale, la Pt_2 frequentazione ordinaria del figlio per tutto l'anno sarà quella stabilita al precedente punto
4, e durante le vacanze estive avrà diritto a trascorrere con ciascuna delle sue Per_1 madri un periodo di almeno quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare con congruo anticipo;
8. inoltre trascorrerà con ciascuna delle sue madri la metà delle vacanze natalizie, Per_1 salvo migliore accordo, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni e sempre ad anni alterni, l'intero periodo delle vacanze pasquali;
9. Mantenimento e spese: le due madri hanno acceso un conto corrente cointestato presso
Banca Etica, su cui confluirà l'eventuale ricavato dalla locazione delle proprietà comuni, nonché l'assegno unico a esse spettante, oltre a parte dei loro guadagni. Entrambe attingeranno a quel conto per far fronte nella misura del 50%: al mutuo gravante sulla casa familiare di P.za Prealpi, alle spese relative all'immobile e alle sue utenze, nonché alle spese ordinarie e correnti necessarie al mantenimento di Contribuiranno inoltre nella Per_1 misura del 50% ciascuna, alle spese straordinarie nell'interesse del bambino, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Milano, che si riportano di seguito:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
10. nulla è dovuto dall'una all'altra ricorrente a titolo di mantenimento personale;
11. le parti si danno reciprocamente atto di aver definito di comune accordo ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale tra loro pendente;
12. per quanto necessario, si danno il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo di ogni documento valido per l'espatrio.
All'udienza del 20 novembre 2024 le parti, presenti personalmente, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere lo scioglimento della loro unione civile alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento dell'unione civile ex art. 1, comma 25 L. n. 76/2016, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti unite civilmente può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento dell'unione civile costituta a Pantelleria il 13.9.2017 tra
[...]
e ; CP_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni dello scioglimento dell'unione civile inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pantelleria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di Milano dove l'atto è stato trascritto.
Così deciso in Milano, il 04.12.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG