Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro così composta:
- Presidente- 1) Dott. Pietro GENOVIVA
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
- Consigliere ausiliario- 3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 403 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 808/2020(RG 9518/2017) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di opposizione a pignoramento presso terzi, promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. V.S. DE PASQUALE
- Appellante - contro
Controparte_1 ‚ in persona del Direttore pro tempore,
-contumace-
-Appellata-
OGGETTO: "opposizione a pignoramento"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 19/10/2020 Parte 1 ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, dopo avere accolto integralmente la sua opposizione al pignoramento presso terzi n. 10684201700002761000, notificatogli in data 2/11/2017, in quanto avviato sulla base di una cartella esattoriale già annullata con sentenza n. 1259 del 5/3/2015, per mero errore dell'Agenzia procedente, ha omesso di liquidare le spese del giudizio in favore della parte opponente vittoriosa, ritenendo erroneamente che
Nessuno si è costituito per la parte appellata.
L'appello è fondato. A norma dell'art 91 c.p.c. con la sentenza che chiude il processo, il giudice condanna la parte soccombente al rimborso a favore dell'altra parte, vittoriosa, delle spese sostenute per agire o resistere in giudizio, liquidando anche gli onorari del difensore. Non è richiesta un'apposita istanza per la liquidazione delle spese. Deve rilevarsi che in ogni caso tale istanza era stata regolarmente formulata nelle conclusioni dell'atto di opposizione da parte dell'appellante, avendo il ricorrente, dopo le conclusioni nel merito, aggiunto l'inciso con vittoria di spese, 66
competenze ed onorari, oltre iva e cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato De Pasquale, antistatario”. In sostanza per mera svista il giudice si è soffermato sulla condanna ex art 96 c.p.c. e non ha rilevato la richiesta di condanna ex art 91 c.p.c.
Nessun motivo allora ha addotto per giustificare la compensazione delle spese, avendola rimessa solo alla omissione della richiesta.
Evidentemente non sussisteva alcun motivo per compensare le spese del giudizio, dal momento che non era giustificabile in alcun modo il comportamento di CP_1 consistito nel procedere con un pignoramento in assenza assoluta di titolo, dal momento che la sua pretesa creditoria era stata annullata già da due anni con sentenza.
Le spese possono essere liquidate nella misura richiesta, poiché l'appellante si è attenuto ai parametri di legge, medi, in base al valore della controversia. Le spese di questo grado possono essere compensate, dal momento che l'appello è stato necessario per una svista del Tribunale e non vi è stata opposizione da parte dell'appellata.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata, limitatamente al capo sulle spese, condanna alla rifusione delle spese di primo grado, che Controparte 1
liquida in € 2430,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato anticipante. Spese compensate di questo grado.
Taranto, 22/1/2025
Il Presidente Il Relatore
dott.P. Genoviva Dott.ssa R. Di Todaro