Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 4470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4470 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 16559/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile
in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 16559.22 r.g.,
e vertente
tra
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) ed ivi residente a[...], rappresentato e C.F._1
difeso – giusta procura in calce al presente atto – dall'Avv. Andrea Avitabile (c.f.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli C.F._2
alla Via Miguel Cervantes de Saavedra n. 55/5. Ai sensi dell'art. 170 comma IV
c.p.c., si dichiara di voler ricevere tutte le future comunicazioni e notificazioni del presente giudizio all'utenza fax: 081.7804300 oppure all'indirizzo pec:
[...]
Email_1
-Attore
E
, nato a [...], il [...], residente in [...], al Vico CP_1
1
dall' Avv. Michele Picardi – CF. e con questo elettiva- CodiceFiscale_4
mente domiciliato in Ottaviano, alla Via C.O. Augusto, 57, giusta procura digita-
le allegata all'originale del presente atto .
-Convenuto
E
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Pianeti n. 36 (c.f. ); C.F._5
- Convenuta contumace
Conclusioni come da note scritte
Per il sig. l'avv. Michele Picardi si riporta alle proprie difese, con- CP_1
clude per il rigetto della domanda attorea e chiede assegnarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Si impugnano le avverse richieste.
L'Avv. Avitabile nell'interesse dell'attore si riporta agli atti ed ai verbali di causa chiedendone l'integrale accoglimento. L'Avv. Avitabile precisa le con-
clusioni come da atto di citazione e chiede che la causa sia introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio e al fine di sentir accogliere le seguen- CP_2 CP_3
ti conclusioni:
2
1. accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'inopponibilità nei confronti del
Sig. dell'atto per OT di LL (SA) del 13.05.2022 Pt_1 Persona_1
(rep. 5137 – racc. 4283), con il quale il Sig. ha ceduto alla Sig.ra CP_1 [...]
l'intero capitale sociale della al prezzo di € 10.000,00, in CP_4 Parte_2
quanto integrante i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e comunque revocare la predetta compravendita per i motivi esposti in narrativa;
2. in via subordinata, nell'ipotesi in cui risultasse impossibile la restitu-
zione delle partecipazioni societarie per cui è causa, ovvero nel caso in cui siano sottratti i beni al soddisfacimento coattivo delle ragioni del creditore, dichiarare tenuti e condannare, sia in via integrativa, sia in via sostitutiva delle domande formulate, i convenuti, al risarcimento dei danni subiti dal Sig. nella misu- Pt_1
ra del valore di mercato delle predette partecipazioni societarie, così come sarà
accertato in corso di causa anche a mezzo di CTU che sin da ora si richiede, oltre interessi legali dalla data di compimento dell'atto di donazione per cui è causa sino al sod-disfo;
3. in ogni caso, ordinare al Competente Conservatore del Registro delle
Imprese di Napoli, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, di procedere all'anno-tazione della emananda sentenza;
4. con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
Il tutto all'esito della seguente ricostruzione in fatto.
Il presente giudizio trae origine dal mancato pagamento da parte del Sig.
dell'importo di € 245.000,00 in favore dell'attore a seguito della cessione CP_1
del proprio 50% del capitale sociale della società Parte_2
I Sigg.ri e , infatti, erano soci paritari al 50% in due società Pt_1 CP_1
operanti nel settore dell'abbigliamento maschile: Controparte_5
3
Il Sig. , a seguito di alcuni dissidi con l'odierno convenuto, ebbe a Pt_1
maturare l'idea di cedere le proprie partecipazioni sociale nelle predette società al
Sig. con l'intento di poter reinvestire il ricavato delle cessioni in un'altra CP_1
iniziativa imprenditoriale.
Per tali motivi l'attore, con atto per OT di Napoli del Persona_2
13.05.2021 (rep. 4032 – racc. 2815), cedeva al Sig. (nel prosie- CP_1
guo, per brevità “il convenuto”), la propria quota di partecipazione, pari al 50%,
del capitale sociale della con sede in Napoli alla P.tta Matilde Se- Parte_2
rao n. 19 (p.iva. al prezzo di € 285.000,00. P.IVA_1
In virtù di quanto stabilito all'articolo 1 del predetto atto di cessione, il
Sig. si obbligava al pagamento dell'importo di € 285.000,00 secondo le CP_1
seguenti modalità: (i) quanto ad Euro 5.000,00 a mezzo bonifico bancario entro il
20.05.2021; (ii) quanto ad Euro 10.000,00 a mezzo bonifico bancario entro il
30.06.2021; (iii) quanto ad Euro 270.000,00 mediante 27 (ventisette) rate, cia-
scuna dell'importo di € 10.000,00 (euro diecimila) con scadenze al 31.08.2021,
31.10.2021, 31.12.2021, 28.02.2022, 30.04.2022, 31.05.2022, 30.06.2022,
31.07.2022, 31.08.2022, 30.09.2022, 31.10.2022, 30.11.2022, 31.12.2022,
31.01.2023, 28.02.2023, 31.03.2023, 30.04.2023, 31.05.2023, 30.06.2023,
31.07.2023, 31.08.2023, 30.09.2023, 31.10.2023, 30.11.2023, 31.12.2023,
31.01.2024, 28.02.2024. Tali rate venivano incorporate in corrispondenti pagherò
cambiari, non costituenti novazione dell'originaria obbligazione, tutti emessi in data 13 maggio 2021 a firma della parte cessionaria ed all'ordine della parte ce-
dente, con gli importi e le scadenze delle rate di cui innanzi ed in regola con il bollo.
Il Sig. sin da subito non rispettò il piano di pagamento rateale te- CP_1
4
nuto conto che la prima rata di € 5.000,00, con scadenza al 20.05.2021, non è mai stata pagata;
a ciò si è aggiunto il mancato pagamento delle cambiali con scaden-
za al 28.02.2022 ed al successivo 30.04.2022 in virtù delle quali il Sig. , Pt_1
con nota racc.ta a/r del 31.03.2022, comunicava al Sig. la intervenuta de- CP_1
cadenza dal beneficio del termine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1186 c.c., in-
vitandolo a provvedere alla estinzione del complessivo debito pari ad €
245.000,00.
Il Sig. , tuttavia, neppure a seguito della predetta nota provvedeva CP_1
al pagamento di quanto dovuto e, pertanto, il Sig. in data 06/23.04.2022 ai Pt_1
sensi dell'art. 140 c.p.c. notificava atto di precetto ex art. 480 c.p.c. chiedendo il paga-mento del complessivo importo di € 245.497,86 ; il convenuto, ricevuto l'atto di precetto, nulla corrispondeva in favore del Sig. . Pt_1
L'attore, parallelamente, stante il mancato pagamento del Sig. Parte_3
che del saldo relativo alla cessione del 50% delle quote della società CP_5
in data 06/23.04.2022 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. notificava al Sig. atto di CP_1
precetto per l'importo di € 10.497,86 .
Neppure in tale occasione il Sig. provvedeva al pagamento di CP_1
quanto dovuto e, pertanto, il Sig. è stato costretto a dar corso all'azione Pt_1
esecutiva notificando atto di pignoramento presso terzi nei con-fronti della
[...]
in persona del direttore pro tempore, della filiale con sede Controparte_6
in Napoli alla Via Bartolomeo Chioccarelli n. 2 .
Il terzo pignorato Credit Agricolé S.p.a., comunicava la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. con esito negativo attesa la impignorabilità degli emolumenti ac-
creditati sul conto corrente del . CP_1
con atto per notar di Napoli del 13.05.2021 (rep. CP_1 Persona_2
5
4032 – racc. 2815), acquistava dal Sig. il 50% del capitale sociale della Pt_1
al prezzo di € 285.000,00. Parte_2
con atto per OT di LL (SA) del CP_1 Persona_1
13.05.2022 (rep. 5137 – racc. 4283), dopo soli venti giorni dalla notifica dell'atto di precetto, cedeva, frettolosamente, in favore della Sig.ra l'intero CP_2
capitale sociale della al prezzo di € 10.000,00. Parte_2
La Sig.ra non ha neppure pagato il vile prezzo di cessione delle CP_2
quote sociali come si evince dal secondo capoverso dell'art.1 “il corrispettivo della cessione è stato determinato nella somma di € 10.000,00 e sarà interamente corri-sposto in data successiva al presente atto e senza aggravio di interessi, in un'unica soluzione o in più soluzioni, a scelta della parte cessionaria, modalità
conformi alla normativa di volta in volta vigente ed in ogni caso entro e non oltre la data del 31 dicembre 2022”.
Ebbene, già da tali circostanze è lapalissiana la natura distrattiva dell'atto di cessione di quote sociali posto in essere dal Sig. in favore della Sig.ra CP_1
che risulta chiaramente simulato e, quindi, inefficace nei confronti del Sig. CP_2
. Pt_1
Sul punto, sarebbe già di per sé sufficiente, ai fini probatori, evidenziare la spro-porzionalità della riduzione di prezzo tra l'acquisto del 50% delle partecipa-
zioni di OM da parte del convenuto per € 285.000,00 in data 13.05.2021 e quello dell'intero capitale sociale effettuato dalla Sig.ra in data 13.05.2022 CP_2
per la somma di € 10.000,00 (avvenuto, come detto, dopo soli dodici mesi dal primo) con una diminuzione del prezzo di oltre il 95% del cui pagamento non vi
è prova.
È chiaro, quindi, l'intento fraudolento dell'atto di cessione posto in essere
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dal Sig. al solo scopo di diminuire il proprio patrimonio personale e non CP_1
adempiere alle sue obbligazioni di pagamento in favore del Sig. ai sensi e Pt_1
per gli effetti dell'art. 2740 c.c., come sarà di seguito illustrato.
Tanto si deduce anche dal principio cardine di cui all'art. 2740 cod. civ.
secondo cui: il patrimonio del debitore costituisce per il creditore una sorta di ga-
ranzia generica per il soddisfacimento delle obbligazioni gravanti sul debitore medesimo che ne risponde con tutti i suoi beni, presenti e futuri.
Ciò posto, quindi, sussistendone i presupposti, chiedeva accogliersi la domanda di revocatoria ordinaria.
di seguito si esporranno i motivi in merito alla sussistenza dei presupposti che l'ordinamento richiede ai fini della revocatoria ordinaria.
Nella contumacia di si costituiva il quale CP_2 CP_1
chiedeva rigettarsi l'avversa domanda perché infondata in fatto e diritto, chie-
dendo accogliersi le seguenti conclusioni:
-rigettare le domande tutte proposte nei confronti del Signor Parte_4
per essere le stesse infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non prova-
[...]
te;
-in via riconvenzionale determinare la riduzione del prezzo di vendita del-
le quote societarie avvenuta in data 13/5/2021;
- con condanna alle spese di lite con attribuzione.
Premetteva in fatto e diritto quanto segue:
La cessione di quota sociale della che ha visto il signor Parte_2
nella veste di cedente ed il signor nella veste di cessiona- Parte_1 CP_1
rio, giusto atto notarile per notar avvenuta in data 13 maggio2021, Persona_2
riporta quale valore nominale della stessa per Euro 5.0000,00 e valore venale per
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Euro 285.000,00.
Detto valore è scaturito a seguito di perizia giurata dal professionista inca-
ricato, dott. , al fine di sterilizzare l'impatto fiscale sulla plu- Persona_3
svalenza conseguita in atti, valutando l'intera società per Euro 570.000,00 (da qui la valutazione del 50% delle quote possedute dal signor di Euro CP_2
285.000,00).
Premesso che la società in parola ha come core business la ricerca applica-
ta, lo sviluppo, l'acquisto e la registrazione di marchi e brevetti per conto proprio e per conto terzi, oltre allo sfruttamento commerciale degli stessi, ed è titolare di un marchio registrato regolarmente iscritto in bilancio, che la perizia richiamata che stabilisce il valore peritale della società non è in possesso dello scrivente, tra l'altro neanche allegata all'atto di citazione, è da supporre che l'intero impianto peritale verta sulla valutazione economica del marchio aziendale.
E' di fondamentale importanza capire quale metodo valutativo abbia ap-
plicato il professionista incaricato e quale tecnicismo abbia avallato l'intera peri-
zia.
Atteso che il marchio posseduto è stato concesso per lo sfruttamento commerciale ad altra azienda, attraverso un contratto di royalties, ed è ad appan-
naggio di quest'ultima utilizzare le migliori brand strategy per ottenere risultati economici soddisfacenti, la valutazione economica del marchio si limita alla sola metodologia della realizzazione delle royalties.
La “fondamentale importanza” sopra evocata diventa “vitale” alla luce della lettura del bilancio d'esercizio chiuso per l'anno 2020.
Nel citato bilancio si evince che il marchio aziendale è stato già oggetto di una sorta di perizia al fine di rivalutarne il valore contabile da riportare nel rendi-
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conto dell'anno interessato, sfruttando la disposizione riportata nella legge di bi-
lancio per l'anno 2020 che consentiva la tassazione agevolata al 3% sul nuovo valore attribuito.
A pagina 9 della nota integrativa allegata al bilancio si legge testualmente
“La società ha provveduto alla rivalutazione del valore dei marchi presenti in bi-
lancio. Ha optato per la rivalutazione sia civile che fiscale con il versamento dell'imposta sostitutiva del 3%”…”Per la determinazione del valore economico del marchio nel nostro caso specifico utilizziamo il metodo c.d. Royalty Rates
Method, o metodo dei tassi di royalties comparabili, si fonda sull'attualizzazione dei redditi che il marchio può produrre con riferimento alle royalties che possono derivare con la cessione in licenza del marchio. Generalmente, quando non esi-
stono riferimenti contrattuali precisi, tali royalties vengono calcolate applicando una percentuale al fatturato che la società proprietaria del marchio ritiene di rea-
lizzare nel periodo di tempo considerato. Tale metodo individua il valore del marchio come il valore che si potrebbe ottenere mediante la concessione in licen-
za del marchio sul mercato ad un soggetto terzo ed indipendente.” Che è proprio il caso di specie che interessa la società.
La metodologia applicata prevede che per addivenire al valore attualizzato del marchio si contrappongano i “Ricavi derivanti dallo sfruttamento commercia-
le del marchio” sottraendo “I costi sostenuti dall'azienda nell'esercizio di osser-
vazione strettamente connessi allo sfruttamento dello stesso” (cfr. pagina 9 della nota integrativa) relativa agli ultimi tre anni di attività e sottoponendoli ad un di-
visore pari a tre..
A pagina 10 vi è lo sviluppo dei valori numerari esponendo i valori di sti-
ma nell'ultima colonna della griglia di rappresentazione per un totale di
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382.488,47 che dividendo per tre (anni di attività) da un valore di Euro
127.496,16 (valore di stima del marchio)
Quest'ultimo valore viene decurtato dal valore contabile esposto in bilan-
cio prima della rivalutazione (Euro 4.090,56) che genera un valore completo di
Euro 123.405,60 ritenuto congruo quale valore di stima attualizzato.
A questo punto si vuole evidenziare la contraddizione in termini che pone la questione. La perizia di stima giurata dal professionista incaricato, che è anche commercialista della società, è avvenuta in data 29 aprile 2021 e riporta quale ri-
sultato una valutazione di Euro 570.000,00, nel mentre la rivalutazione riportata nel bilancio 2020, presumibilmente operata qualche mese prima della chiusura dell'esercizio sociale, riporta quale valore attualizzato Euro 123.405,60.
Poiché si ritiene confermata come unica metodologia di valutazione del marchio aziendale quella della Royalty Rates Method, in quanto il citato marchio
è stato concesso a terzi per lo sfruttamento commerciale, e la distanza temporale tra le due perizie e solo di qualche mese, appare di enorme disparità la differenza di valori tra le due valutazioni.
Alla luce di quanto emerso, quindi, il Giudicante non potrà ritenere giusto il prezzo di vendita delle quote societarie effettuate da parte del sig. Parte_5
in favore del sig. giusto atto per notaio di
[...] CP_1 Persona_2
Napoli del 13/5/2021.
Da qui la spiegata domanda riconvenzionale volta ad ottenere la riduzione del prezzo di vendita delle quote societarie avvenuta tra il sig. ed Parte_1
il sig. in data 13/5/2021. CP_1
In assenza di richieste istruttorie, acquisita la documentazione, si osserva quanto segue.
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All'udienza del 2.5.25 la causa veniva discussa oralmente.
Orbene, rileva questo Giudice che la domanda è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Nel merito, giova delineare in termini sistematici gli elementi costitutivi della tutela revocatoria ordinaria invocata dagli attori nel presente giudizio.
L'azione revocatoria, la cui disciplina è collocata nel capo V del libro VI
del codice civile, rappresenta un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore, essendo finalizzata a far dichiarare giudizialmente l'i-
nefficacia nei confronti dello stesso degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni, in vista della realizzazione coattiva del credito.
Pertanto, la funzione dell'azione revocatoria è quella di tutelare l'interesse del creditore contro atti di disposizione effettuati dal debitore che incidono pre-
giudizievolmente sulla consistenza del suo patrimonio: tale finalità eminente-
mente cautelare si realizza attraverso la dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto dispositivo. Infatti, l'azione revocatoria non mira ad una generale rico-
stituzione del patrimonio del debitore, diversamente operando unicamente in fa-
vore del creditore, nei confronti del quale l'atto dispositivo non produrrà effetti.
Al contempo, trattasi di un'inefficacia originaria, ossia coeva all'atto, e l'azione diretta a farla valere si prefigura quale azione di mero accertamento dell'ineffica-
cia originaria e non di nullità né costitutiva.
Quanto ai presupposti, la norma codicistica richiede la sussistenza, con ri-
ferimento agli atti a titolo oneroso, di elementi oggettivi e soggettivi.
Questi ultimi, attengono alle posizioni del creditore, del debitore e del ter-
zo destinatario degli effetti dell'atto di disposizione del debitore (terzo acquirente
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a titolo oneroso).
L'art. 2901 c.c. richiede anzitutto che chi agisce abbia la qualità di credito-
re, nel senso che l'accertamento dell'interesse del creditore ad impedire ogni alte-
razione del proprio patrimonio costituisce presupposto dell'esercizio dell'azione revocatoria, dovendo il giudice verificare l'esistenza del credito a tutela del quale si agisce. Ai fini della valutazione dell'anteriorità del credito rispetto all'atto di-
spositivo, la stessa si valuta con riferimento al momento dell'insorgenza del cre-
dito e non della sua scadenza (Cass. civ. n. 17356/2011).
Peraltro, già dal disposto dell'art. 2901 c.c. si evince come la qualità di creditore vada intesa in senso ampio, quale titolare di un credito già esistente an-
che soggetto a termine o condizione, allargandosi in tal modo la tutela anche alla semplice aspettativa e ad una ragione di credito che risulti ancora eventuale.
Il destinatario, legittimato passivo dell'azione revocatoria è il debitore (ol-
tre che il terzo), cioè colui che sia attualmente obbligato nei confronti del credito-
re istante.
A rilevare è l'atteggiamento psicologico del debitore, solitamente definito
consilium fraudis, diversamente configurabile a seconda che l'atto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito ovvero oneroso o gratuito. La relazione cronolo-
gica intercorrente tra credito e atto impugnato incide, infatti, sulla diversa intensi-
tà che l'intenzione fraudolenta del debitore deve assumere ai fini dell'esperibilità
dell'azione.
Nell'ipotesi di atti onerosi successivi al sorgere del credito, è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore. Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimi-
tà, ai fini della ricostruzione del requisito soggettivo in capo al debitore non è ne-
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cessaria la volontà dello stesso di nuocere alle ragioni del creditore (scientia
damni), essendo sufficiente la consapevolezza che mediante l'atto di disposizione il debitore diminuisca il proprio patrimonio, consentendosi la relativa prova an-
che mediante presunzioni (cfr. Cass. civ. n. 966/2007, Cass. civ. n. 20813/2004,
Cass. civ. 14489/2004).
Nel caso di atti dispositivi onerosi precedenti rispetto al sorgere del credi-
to, invece, occorre la dolosa preordinazione degli stessi al fine di pregiudicare il soddisfacimento del debitore.
Quanto alla posizione del terzo, il legislatore richiede un accertamento psicologico diverso a seconda della natura dell'atto dispositivo pregiudizievole.
Nell'ipotesi di atto a titolo oneroso che sia successivo al sorgere del credi-
to, si ritiene sufficiente la consapevolezza del terzo delle conseguenze pregiudi-
zievoli dell'atto stesso in termini di diminuzione del patrimonio del debitore, tale da incidere sulle ragioni creditorie: consapevolezza che non presuppone né l'in-
tenzione di nuocere né la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore (cfr. Cass. civ. n. 1068/2007, Cass. civ. 10430/2005, Cass. civ. n.
7262/2000).
Diversamente, nel caso di atto a titolo oneroso che preceda l'insorgenza del credito, occorre che il terzo sia partecipe della dolosa preordinazione.
Quando invece l'atto di disposizione pregiudizievole abbia natura gratuita,
ai fini della revoca è sufficiente il solo requisito della conoscenza del pregiudizio in capo al debitore, oltre alla sussistenza dell'elemento oggettivo, in quanto l'ordinamento privilegia la posizione del creditore che vuole evitare un danno a quella del terzo che mira a realizzare un vantaggio. Pertanto, ai fini della rico-
struzione del consilium fraudis non è necessaria la dimostrazione dell'intenzione
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di nuocere al creditore, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debi-
tore e non anche del terzo beneficiario, del pregiudizio che, mediante l'atto di di-
sposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche in questo caso mediante presunzioni (Cass. n.
29869/2008).
Delineati sommariamente i presupposti soggettivi, quanto all'elemento og-
gettivo dell'eventus damni, si ritiene che sia tale il pregiudizio alle ragioni del creditore che derivi dagli atti di disposizione del debitore, nel senso di lesione,
effettiva ed attuale, dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale, ciò anche pur se il danno non è attuale ma si profila soltanto come un pericolo di danno conseguente al comportamento del debitore.
La giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. civ. n. 1896/2012; Cass.
civ. n. 19234/2009, Cass. civ. n. 19234/2009) ritiene sufficiente, al fine di inte-
grare il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria, che l'atto di di-
sposizione renda la realizzazione del diritto del creditore incerta o soltanto diffi-
coltosa (cfr. Cass. civ. n. 997/1996).
Venendo al caso di specie, va rilevato che la domanda è fondata ricorren-
do tutti i presupposti individuati dall'art 2901 c.c. ai fini dell'esperibilità
dell'azione revocatoria ordinaria per gli atti a titolo oneroso, successivi al sorgere del credito.
Alla data dell'atto di cui si chiede la revoca, il era debitore CP_1
dell'attore della somma di euro € 245.000,00 in virtù del corrispettivo residuo della compravendita delle quote societarie del 13.5.21.
Parte attrice, oltre ad aver allegato che il convenuto non ha altri beni a ga-
ranzia del credito, ha anche depositato dichiarazione negativa in occasione del
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pignoramento presso terzi.
Cont Nulla in senso contrario risulta articolato e provato dal convenuto. Il
, era consapevole evidentemente della debenza nei confronti del creditore,
[...]
anche ed ancor di più alla luce del pignoramento negativo posto in essere ai suoi danni.
Quanto all'elemento conoscitivo in capo al terzo acquirente a titolo onero-
so, si è detto che si ritiene sufficiente la consapevolezza del terzo delle conse-
guenze pregiudizievoli dell'atto stesso in termini di diminuzione del patrimonio del debitore, tale da incidere sulle ragioni creditorie: consapevolezza che non presuppone né l'intenzione di nuocere né la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore.
Tali elementi li si desumono per presunzioni dalla clausola dell'atto di ac-
quisto che da un lato prevede un valore estremamente irrisorio delle intere azioni della società rispetto che a distanza di un solo anno si riducono da Parte_2
un valore di euro 570000,00 ad euro 10000,00 (al di là dell'eventuale spropor-
zione del prezzo iniziale, la vendita ad euro 10000,00 ne evidenzia un deprezza-
mento nell'arco temporale di un solo anno, irrealistico) e dalla lettura dell'articolo 1 del contratto, in ordine alle modalità di pagamento particolarmente ed insolitamente secondo l'id quoad plerumque accidit, elastiche e discrezionali in capo all'acquirente:
“il corrispettivo della cessione è stato determinato nella somma di €
10.000,00 e sarà interamente corri-sposto in data successiva al presente atto e
senza aggravio di interessi, in un'unica soluzione o in più soluzioni, a scelta del-
la parte cessionaria, con
modalità conformi alla normativa di volta in volta vigente ed in ogni caso
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entro e non oltre la data del 31 dicembre 2022.
Del tutto infondata perché priva di elementi probatori (parte convenuta non ha neppure depositato in atti i bilanci sociali) è la domanda di riduzione del prezzo avanzata da parte convenuta.
Le spese del presente giudizio si liquidano in base al principio della soc-
combenza e al valore della causa, con applicazione dei valori al di sotto dei medi,
stante l'assenza di istruttoria complessa e la semplicità delle questioni in diritto,
di cui al DM 147/2022.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara l'inefficacia nei confronti di parte attrice, dell'atto per OT
di LL (SA) del 13.05.2022 (rep. 5137 – racc. 4283), con il Persona_1
quale il Sig. ha ceduto alla Sig.ra l'intero capitale sociale CP_1 CP_2
della al prezzo di € 10.000,00; Parte_2
- dispone trasmettersi la presente sentenza per le annotazioni nei pubblici registri da parte del competente Conservatore, con esonero da responsabilità del-
lo stesso;
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in euro 10.000,00 oltre iva, cpa e spese generali ed eu-
ro 50,00 per spese.
Così deciso, Napoli 3.5.25
Il Giudice
(dott. Diego Ragozini)
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