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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 29/01/2026, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1436/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIURAZZA MICHELE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8321/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
HI DE Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250070881956000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 767/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Regione Campania ed all'ADER parte ricorrente HI Isola Verde Bus S.r.l., rappresentata da difensore tecnico, chiedeva l'annullamento di cartella di pagamento notificata a mezzo
P.E.C. in data 28.3.2025, per un importo complessivo di € 2.198,05, relativa a omesso pagamento tassa automobilistica anno 2019 Regione Campania su più veicoli.
Nell'atto introduttivo il contribuente deduce di non aver ricevuto alcun avviso di accertamento e/o qualsivoglia atto presupposto e/o connesso alla dianzi indicata cartella di pagamento. Deduce quindi l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale impugnata.
Si chiede- previa concessione della sospensione dell'atto impugnato- di annullare la cartella di pagamento;
condannare i resistenti alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario..
Si è costituita l'ADER, a mezzo proprio funzionario, che eccepisce in ogni caso la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'accertamento ed al merito della pretesa a ruolo.
Qualsiasi contestazione, pertanto, afferente alla fase antecedente alla consegna del ruolo all'agente della riscossione contempla la carenza di legittimazione passiva dello stesso e deve essere rivolta esclusivamente nei confronti dell'Ente Impositore.
Si chiede di rigettare la domanda proposta dal ricorrente;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ader per le eccezioni che riguardano l'operato dell'Ente Impositore;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio
La Regione Campania si è costituita a mezzo proprio funzionario, che dichiara di aver provveduto ad annullare gli atti di accertamento interessati, prodromici alla cartella di pagamento impugnata, come da documentazione allegata.
Si chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art. 46 D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata riservata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'adozione in autotutela da parte della Regione del provvedimento di annullamento in autotutela esime da ulteriori valutazioni il giudicante e comporta l'estinzione del giudizio.
Restano assorbite le altre questioni sollevate dalle parti in giudizio, inclusa la domanda di sospensione, di cui peraltro non sussistevano i presupposti di legge.
In ordine al regime delle spese del giudizio esse vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere, spese compensate.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIURAZZA MICHELE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8321/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
HI DE Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250070881956000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 767/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Regione Campania ed all'ADER parte ricorrente HI Isola Verde Bus S.r.l., rappresentata da difensore tecnico, chiedeva l'annullamento di cartella di pagamento notificata a mezzo
P.E.C. in data 28.3.2025, per un importo complessivo di € 2.198,05, relativa a omesso pagamento tassa automobilistica anno 2019 Regione Campania su più veicoli.
Nell'atto introduttivo il contribuente deduce di non aver ricevuto alcun avviso di accertamento e/o qualsivoglia atto presupposto e/o connesso alla dianzi indicata cartella di pagamento. Deduce quindi l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale impugnata.
Si chiede- previa concessione della sospensione dell'atto impugnato- di annullare la cartella di pagamento;
condannare i resistenti alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario..
Si è costituita l'ADER, a mezzo proprio funzionario, che eccepisce in ogni caso la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'accertamento ed al merito della pretesa a ruolo.
Qualsiasi contestazione, pertanto, afferente alla fase antecedente alla consegna del ruolo all'agente della riscossione contempla la carenza di legittimazione passiva dello stesso e deve essere rivolta esclusivamente nei confronti dell'Ente Impositore.
Si chiede di rigettare la domanda proposta dal ricorrente;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ader per le eccezioni che riguardano l'operato dell'Ente Impositore;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio
La Regione Campania si è costituita a mezzo proprio funzionario, che dichiara di aver provveduto ad annullare gli atti di accertamento interessati, prodromici alla cartella di pagamento impugnata, come da documentazione allegata.
Si chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art. 46 D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata riservata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'adozione in autotutela da parte della Regione del provvedimento di annullamento in autotutela esime da ulteriori valutazioni il giudicante e comporta l'estinzione del giudizio.
Restano assorbite le altre questioni sollevate dalle parti in giudizio, inclusa la domanda di sospensione, di cui peraltro non sussistevano i presupposti di legge.
In ordine al regime delle spese del giudizio esse vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere, spese compensate.