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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/04/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4226/2023 R.G. sul ricorso depositato il 07/09/2023 proposto da in proprio e nella qualità di rappresentante legale della società Parte_1
nato a [...] (R.C.) il 24.06.1972 (difesi dagli avv.ti Natale Polimeni, Angela CP_1
Modafferi e Gianni Toscano) nei confronti di (già Controparte_2 [...]
), C.F. , in persona Controparte_3 P.IVA_1
del Dirigente e legale rappresentante pro tempore, dott. che lo rappresenta e Controparte_4
difende unitamente ai funzionari,; che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente , così definitivamente provvede :
“ Rigetta l'opposizione .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 3800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva :
1) In via preliminare, sospendere, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 150/2011, inaudita altera parte l'esecuzione dell'Ordinanza Ingiunzione nr. 264/2023, prot. nr. 10671 del 03.05.2023, o, in subordine, previa fissazione dell'udienza per la decisione sull'istanza cautelare, sussistendo – nel caso di specie – i requisiti di legge per la sua concessione.
2) Nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta, per tutti i motivi sopra esposti e, 1 conseguentemente, annullare e/o disapplicare e/o dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione de qua, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
3) In subordine, nella non temuta ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito ritenga legittimo il provvedimento impugnato, disporre la riduzione delle sanzioni al minimo edittale ovvero nella misura che si riterrà di giustizia, con compensazione delle spese.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . Controparte_3
Rimessa la causa in decisione, il ricorso in opposizione non merita accoglimento.
[.. Il giudizio concerne l'opposizione, proposta dal responsabile e dall'obbligato in solido avendo speso anche il titolo rappresentativo della società , alla ordinanza Controparte_5 CP_1
ingiunzione n. 264/2023 e 264-1-/2023 prot. n. 10671 del 3 maggio 2023, notificata il 30 agosto
2023, dell'importo complessivo di €. 50.050,10 con la quale l'Ispettorato del Lavoro ha sanzionato la parte ricorrente per aver instaurato un appalto privo dei requisiti dell'art 29 dlgs 276/2003 esercitando il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto ( 1)
2) , 3) , 4) 5) Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
6) 7) 8) 9) CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13 CP_14
10) 11) ) in un arco di tempo dal novembre 2019 ad
[...] CP_15 Controparte_16
ottobre 2020 secondo le varie qualifiche e periodi di lavoro .
L'appalto prodotto in atti contiene un accordo di appalto di servizi tra la società ricorrente ( che ha assunto il ruolo di committente )e la ditta indicata come appaltatore ), con Controparte_17
decorrenza dal 1.11.2019 al 31.10.2020 e riporta che il committente ha un ristorante pizzeria in viale Calabria e i servizi resi sono in Cucina, sala, banco, pulizie , consegna a Controparte_2
domicilio , preparazione prodotti di pizzeria.
Parte opponente nega l'esercizio del potere direttivo e organizzativo sui detti lavoratori , mentre l' insiste sulla gestione da parte della sulla base delle dichiarazioni Controparte_3 CP_1
rese dagli stessi lavoratori.
I motivi della opposizioni saranno analizzati distintamente come di seguito.
Violazione art . 14 l. n. 689/1981.
Il primo motivo concerne la tardiva contestazione dell'illecito .
Il motivo è infondato
2 Il verbale unico di accertamento e notificazione RC00000/2022-237-01 del 01.03.2022 deriva da primo accesso ispettivo avvenuto in data 28.10.2020 ed il relativo verbale è stato notificato solo in data 07.03.2022 e la società fa rilevare il superamento del termine perentorio di novanta giorni.
Ad avviso del decidente occorre accertare se il tempo trascorso riveli una ingiustificata inerzia dell'Amministrazione
In giurisprudenza : <
3.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il termine dei 90 giorni di cui all'art. 14 della legge n. 689 del 1981 comincia a decorrere non dalla violazione – dalla quale decorre solo il termine di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981 – ma dal momento in cui il quadro complessivo sia apprezzabile in termini di illecito all'esito degli accertamenti compiuti (cfr. da ultimo, Cass. nn. 8459 e 15703 del 2024) e che tale valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivata
(Cass. n. 27702 del 2019 citata dalla sentenza impugnata, nonché, fra le tante, Cass. n. 27405 del
2019, Cass. nn. 8459 e 11111 del 2024).)> Cass . Sez. L, Ordinanza n. 23252 del 2024
L'Ispettorato perciò deduce che dopo il primo accesso veniva fissata la data del 7.12.2020 per il deposito della richiesta documentazione, e si svolgeva pure l'accertamento nei confronti della
[...]
CP_17
Poi vi erano stati verbali interlocutori in data 1/3/2021, 10/6/2021, 27/9/2021 e 14/12/2021; nonché l'acquisizione della documentazione prodotta dalle aziende ispezionate nelle date
22/12/2020, 25/1/2021, 15/3/2021, 6/4/2021 ed infine l'assunzione di varie dichiarazioni probatorie in data 28/10/2020, 19/4/2021, 7/6/2021, 27/9/2021, 22/11/2021, 17/1/2022, 31/1/2022.
Ad avviso del decidente è del tutto evidente come l'accertamento sia stato complesso, abbia richiesto plurima attività di acquisizione e riscontro , e quindi giustifichi il tempo trascorso senza rilevarsi alcuna ingiustificata inerzia da parte dell'Amministrazione pubblica .
Natura dell'accertamento ispettivo, sulla carenza di motivazione e sulla conseguente illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta.
In ordine a tal motivo la società opponente sostiene che l' abbia proceduto ad una CP_3
qualificazione giuridica del contratto di appalto intercorso tra la e Parte_2 CP_17
ritenendolo (erroneamente) non genuino ma in tal modo svolgendo un'attività di
[...] qualificazione che è propria della magistratura del lavoro.; In subordine, l'istruttoria ispettiva avrebbe dovuto essere compiuta garantendo, in concreto, alla società committente il fondamentale diritto al contraddittorio;
inoltre l'art. 13, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 124/2004 ed in virtù del principio della trasparenza dell'azione amministrativa, esigeva una dettagliata e circostanziata
3 indicazione delle fonti di prova che giustificano, in maniera oggettiva e neutrale, la decisione dei verbalizzanti.; che nel caso di specie a mente del generale principio di cui all'art. 3 della l. n.
241/1990, era invece manifesta l'assoluta mancanza di motivazione con palese illegittimità dell'attività ispettiva posta in essere.
Ciò premesso , il motivo ad avviso del decidente è infondato.
In primo luogo qui il giudizio di opposizione va condotto sul rapporto e non sul procedimento né sui profili formali degli atti.
Il potere ispettivo può ricomprendere anche la qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro per giungere ad applicare le sanzioni e la omessa indicazione dei mezzi di prova comunque non è vizio di nullità della sanzione irrogata .
Il diritto di difesa può svolgersi dopo la notifica del verbale di accertamento e notificazione e in giudizio
Nel caso di specie la motivazione della ordinanza ingiunzione è inoltre sufficiente a tratteggiare le ragioni della sanzione anche con il richiamo, ai fini di integrazione , del verbale di accertamento parimenti notificato.
La legge 241 del 1990 non è applicabile al procedimento ingiuntivo di cui alla legge 689/81 che ha una sua propria disciplina speciale ove si esercita una discrezionalità amministrativa ma di ricognizione delle fattispecie di illecito amministrativo e un potere oggettivo sanzionatorio .
MERITO - CARATTERE GENUINO O MENO DELL'APPALTO
Passando al merito dell'illecito amministrativo rilevato e sanzionato e qui opposto va rilevato come parte ricorrente, sulla scorta del fatto che avesse inteso appaltare alla società CP_17
il servizio di cucina, sala, banco, pulizie, consegna a domicilio, preparazione di prodotti da
[...]
pizzeria, da svolgersi presso i locali della committente , ha ribadito che in linea con le previsioni di legge in materia di appalti, la società che ha eseguito l'appalto ha reso il servizio tramite organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio e a regola d'arte, nel rispetto degli standard di qualità richiesti dal servizio svolto con l'appaltatore che si era avvalso oltre che di mezzi e strutture proprie, anche di mezzi e strutture del committente, secondo quanto contrattualmente pattuito e meglio precisato nel contratto di noleggio.
La opponente aggiunge che in ordine alla gestione dei rapporti di lavoro, quest'ultima era ad esclusivo appannaggio della società che ha eseguito l'appalto, senza alcun tipo di coinvolgimento, neppure indiretto, del committente con tutti i lavoratori che prestavano servizio nell'ambito del suddetto appalto alle dipendenze e sotto la direzione della società appaltatrice la quale esercitava
4 nei loro confronti tutti i poteri datoriali, impartendo inter alios gli ordini e le direttive necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Inoltre l'appaltatore aveva individuato un responsabile/preposto al quale tutti i dipendenti dovevano rivolgersi per qualsiasi problematica inerente la loro situazione lavorativa ed escludeva ogni ingerenza del committente sull'attività dell'appaltatore e/o sulla gestione dei rapporti di lavoro, neppure indiretta.
Parte resistente ha invece negato la genuinità del contratto di appalto insistendo per la CP_3
figura di mero appalto di manodopera con un soggetto imprenditoriale ( Controparte_17
diverso da quelli autorizzati a norma del decreto succitato ed avendo accertato che i lavoratori della svolgevano le proprie mansioni sottostando alle direttive della società Controparte_17 esplicitate dall'Amministratore Unico e supportavano l'azienda CP_1 Parte_1 utilizzatrice nella gestione dei propri compiti e servizi attraverso l'utilizzazione di strutture, mezzi e abbigliamento da lavoro forniti dalla stessa, mentre la senza CP_17 offrire, in concreto, un'opera o un servizio distinto, aveva fornito, mediante un'intermediazione illecita, alla società esclusivamente forza lavoro, che ha gestito solo dal lato CP_1
amministrativo/contabile. ; in conclusione rispetto ad 11 lavoratori era risultata l'assenza totale del potere direttivo e organizzativo in capo allo pseudo appaltatore Controparte_17
Inoltre i mezzi e le attrezzature per lo svolgimento del servizio di ristorazione erano quelli di d il corrispettivo previsto per l'appalto era specificatamente quantificato in rapporto al CP_1
mese di lavoro senza alcun legame con servizi specifici effettivamente resi.
*****
Orbene tutto ciò premesso l'onere di prova dei fatti posti a base della ordinanza ingiunzione è a carico della Amministrazione ingiungente pur però anche temperato dal fatto che in presenza di una attività di lavoro organizzata all'interno di locali della società opponente e di attrezzature della opponente è a quest'ultima che incombe provare una reale distinzione di organizzazione aziendale con l'appaltatore e l'estraneità concreta di gestione del rapporto di lavoro con i lavoratori che prestano l'attività nei locali della committente .
Va considerato che il verbale ispettivo costituisce una «fonte di prova» dei fatti , come recita l'articolo 10, comma 5, d.lgs.n. 124/2004, a tenore del quale: «I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati…».
5 Inoltre: < i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori), il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (fra tante, Cass. n. 9251 del 2010 ;>
CASS n. 40649/2021 .
Ciò posto dagli accertamenti ispettivi risulta dichiarato dai lavoratori sentiti che i colloqui di lavoro erano stati fatti dal sig ( dunque qui opponente ), che da questi prendevano Testimone_1
disposizioni di lavoro, che disponeva i turni , che era presente in servizio , che forniva gli abiti di lavoro e che i lavoratori lo sentivano come il proprio datore di lavoro , che si era occupato di far sottoscrivere i contratti di lavoro con la , che la non aveva fatto la formazione , che la Pt_3 Pt_3
Part M si era limitata solo a corrispondere la retribuzione e trasmettere la busta mentre non Parte_3
avevano avuto alcun rapporto con persone o preposti della .. Pt_3
Alcuni lavoratori (in quattro ) sono stati sentiti pure anche nella immediatezza dei fatti ( primo accesso ispettivo del 28.10.2020 ) tra cui la stessa che dal verbale risulta la preposta CP_14
ma la cui dichiarazione è altrettanto netta nel senso di aver dichiarato di prendere disposizioni dal sig per ogni problematica mentre non conosceva alcuno della . Testimone_1 Pt_3
Parte opponente documenta solo il contratto di appalto e di noleggio oneroso delle attrezzature e macchinari e chiede di provare con testimoni alcune circostanze quali :
gli ordini e le direttive per lo svolgimento dell'attività lavorativa erano impartiti ai dipendenti esclusivamente dalla società appaltatrice e/o dal suo responsabile/preposto.
i turni di lavoro dei dipendenti impegnati nell'appalto erano organizzati e predisposti esclusivamente dalla società appaltatrice e/o dal suo responsabile/preposto.
i dipendenti per ogni richiesta di ferie, permessi e, più in generale, per ogni esigenza e problematica lavorativa si rivolgevano esclusivamente alla società appaltatrice e/o al suo responsabile/preposto.
durante l'appalto in questione e, in particolare, dal 01.11.2019 al 28.10.2020, le visite mediche periodiche dei dipendenti erano organizzati dalla società appaltatrice e/o dal suo responsabile/preposto.
****
Ad avviso del decidente quanto alla chiesta prova testimoniale richiesta da parte opponente non vi sono elementi rilevanti e decisivi per ammetterla perché le circostanze per come capitolate mancano di un elemento fondamentale ossia l'individuazione del nome del preposto o comunque
6 del rappresentante della società appaltatrice il quale / la quale avrebbe gestito le attività sopra riportate .
Il contratto di appalto prevedeva la presenza di un < nominato > preposto ma la società opposta non fornisce alcun elemento di prova di chi sarebbe stato ad esercitare il potere gestorio del rapporto di lavoro per conto della apparente appaltatore .
Le circostanze capitolate tacciono tale indefettibile elemento di cui l'opponente aveva l'onere di dimostrare sia il titolo di rappresentante o responsabile incardinato nella società sia il Pt_3
nominativo.
La prova testimoniale richiesta da parte opponente è priva di rilevanza non prospettando in concreto alcun soggetto che avrebbe esercitato il potere gestorio su personale operante nell'esercizio , pur essendo un aspetto decisivo e controverso della vicenda avendo specificamente escluso, i lavoratori sentiti dagli ispettori , la presenza di un referente diverso dal . Parte_1
La prova testimoniale richiesta dall' resta pertanto superflua perché la tesi CP_3 dell' è provata in quanto poggia su dichiarazioni precise e convergenti dei lavoratori , CP_3 alcuni sentiti pure nell'immediatezza dei fatti le cui dichiarazioni sono munite di un tasso di genuinità e di veridicità di prevalentemente affidamento probatorio né essendo emersi motivi di astio o rancore che potessero aver alterato il contenuto delle deposizioni .
In tale contesto fattuale e probatorio la società opponente non ha ottemperato in alcun modo al suo onere di prova di una genuina organizzazione lavorativa in capo all'apparente appaltatore e di reale gestione di un preposto dell'appaltatore che è rimasto del tutto privo di indicazione
Non sussistono, infine, ragioni per ritenere , stante anche la gravità della condotta e volontaria , la riduzione della entità della sanzione peraltro risultando genericamente invocata dalla opponente senza evidenziare però i concreti vizi della quantificazione .
In definitiva l'opposizione va respinta .
SPESE DEL GUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 23.4.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4226/2023 R.G. sul ricorso depositato il 07/09/2023 proposto da in proprio e nella qualità di rappresentante legale della società Parte_1
nato a [...] (R.C.) il 24.06.1972 (difesi dagli avv.ti Natale Polimeni, Angela CP_1
Modafferi e Gianni Toscano) nei confronti di (già Controparte_2 [...]
), C.F. , in persona Controparte_3 P.IVA_1
del Dirigente e legale rappresentante pro tempore, dott. che lo rappresenta e Controparte_4
difende unitamente ai funzionari,; che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente , così definitivamente provvede :
“ Rigetta l'opposizione .
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 3800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva :
1) In via preliminare, sospendere, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 150/2011, inaudita altera parte l'esecuzione dell'Ordinanza Ingiunzione nr. 264/2023, prot. nr. 10671 del 03.05.2023, o, in subordine, previa fissazione dell'udienza per la decisione sull'istanza cautelare, sussistendo – nel caso di specie – i requisiti di legge per la sua concessione.
2) Nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta, per tutti i motivi sopra esposti e, 1 conseguentemente, annullare e/o disapplicare e/o dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione de qua, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
3) In subordine, nella non temuta ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito ritenga legittimo il provvedimento impugnato, disporre la riduzione delle sanzioni al minimo edittale ovvero nella misura che si riterrà di giustizia, con compensazione delle spese.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . Controparte_3
Rimessa la causa in decisione, il ricorso in opposizione non merita accoglimento.
[.. Il giudizio concerne l'opposizione, proposta dal responsabile e dall'obbligato in solido avendo speso anche il titolo rappresentativo della società , alla ordinanza Controparte_5 CP_1
ingiunzione n. 264/2023 e 264-1-/2023 prot. n. 10671 del 3 maggio 2023, notificata il 30 agosto
2023, dell'importo complessivo di €. 50.050,10 con la quale l'Ispettorato del Lavoro ha sanzionato la parte ricorrente per aver instaurato un appalto privo dei requisiti dell'art 29 dlgs 276/2003 esercitando il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto ( 1)
2) , 3) , 4) 5) Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
6) 7) 8) 9) CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13 CP_14
10) 11) ) in un arco di tempo dal novembre 2019 ad
[...] CP_15 Controparte_16
ottobre 2020 secondo le varie qualifiche e periodi di lavoro .
L'appalto prodotto in atti contiene un accordo di appalto di servizi tra la società ricorrente ( che ha assunto il ruolo di committente )e la ditta indicata come appaltatore ), con Controparte_17
decorrenza dal 1.11.2019 al 31.10.2020 e riporta che il committente ha un ristorante pizzeria in viale Calabria e i servizi resi sono in Cucina, sala, banco, pulizie , consegna a Controparte_2
domicilio , preparazione prodotti di pizzeria.
Parte opponente nega l'esercizio del potere direttivo e organizzativo sui detti lavoratori , mentre l' insiste sulla gestione da parte della sulla base delle dichiarazioni Controparte_3 CP_1
rese dagli stessi lavoratori.
I motivi della opposizioni saranno analizzati distintamente come di seguito.
Violazione art . 14 l. n. 689/1981.
Il primo motivo concerne la tardiva contestazione dell'illecito .
Il motivo è infondato
2 Il verbale unico di accertamento e notificazione RC00000/2022-237-01 del 01.03.2022 deriva da primo accesso ispettivo avvenuto in data 28.10.2020 ed il relativo verbale è stato notificato solo in data 07.03.2022 e la società fa rilevare il superamento del termine perentorio di novanta giorni.
Ad avviso del decidente occorre accertare se il tempo trascorso riveli una ingiustificata inerzia dell'Amministrazione
In giurisprudenza : <
3.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il termine dei 90 giorni di cui all'art. 14 della legge n. 689 del 1981 comincia a decorrere non dalla violazione – dalla quale decorre solo il termine di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981 – ma dal momento in cui il quadro complessivo sia apprezzabile in termini di illecito all'esito degli accertamenti compiuti (cfr. da ultimo, Cass. nn. 8459 e 15703 del 2024) e che tale valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivata
(Cass. n. 27702 del 2019 citata dalla sentenza impugnata, nonché, fra le tante, Cass. n. 27405 del
2019, Cass. nn. 8459 e 11111 del 2024).)> Cass . Sez. L, Ordinanza n. 23252 del 2024
L'Ispettorato perciò deduce che dopo il primo accesso veniva fissata la data del 7.12.2020 per il deposito della richiesta documentazione, e si svolgeva pure l'accertamento nei confronti della
[...]
CP_17
Poi vi erano stati verbali interlocutori in data 1/3/2021, 10/6/2021, 27/9/2021 e 14/12/2021; nonché l'acquisizione della documentazione prodotta dalle aziende ispezionate nelle date
22/12/2020, 25/1/2021, 15/3/2021, 6/4/2021 ed infine l'assunzione di varie dichiarazioni probatorie in data 28/10/2020, 19/4/2021, 7/6/2021, 27/9/2021, 22/11/2021, 17/1/2022, 31/1/2022.
Ad avviso del decidente è del tutto evidente come l'accertamento sia stato complesso, abbia richiesto plurima attività di acquisizione e riscontro , e quindi giustifichi il tempo trascorso senza rilevarsi alcuna ingiustificata inerzia da parte dell'Amministrazione pubblica .
Natura dell'accertamento ispettivo, sulla carenza di motivazione e sulla conseguente illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta.
In ordine a tal motivo la società opponente sostiene che l' abbia proceduto ad una CP_3
qualificazione giuridica del contratto di appalto intercorso tra la e Parte_2 CP_17
ritenendolo (erroneamente) non genuino ma in tal modo svolgendo un'attività di
[...] qualificazione che è propria della magistratura del lavoro.; In subordine, l'istruttoria ispettiva avrebbe dovuto essere compiuta garantendo, in concreto, alla società committente il fondamentale diritto al contraddittorio;
inoltre l'art. 13, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 124/2004 ed in virtù del principio della trasparenza dell'azione amministrativa, esigeva una dettagliata e circostanziata
3 indicazione delle fonti di prova che giustificano, in maniera oggettiva e neutrale, la decisione dei verbalizzanti.; che nel caso di specie a mente del generale principio di cui all'art. 3 della l. n.
241/1990, era invece manifesta l'assoluta mancanza di motivazione con palese illegittimità dell'attività ispettiva posta in essere.
Ciò premesso , il motivo ad avviso del decidente è infondato.
In primo luogo qui il giudizio di opposizione va condotto sul rapporto e non sul procedimento né sui profili formali degli atti.
Il potere ispettivo può ricomprendere anche la qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro per giungere ad applicare le sanzioni e la omessa indicazione dei mezzi di prova comunque non è vizio di nullità della sanzione irrogata .
Il diritto di difesa può svolgersi dopo la notifica del verbale di accertamento e notificazione e in giudizio
Nel caso di specie la motivazione della ordinanza ingiunzione è inoltre sufficiente a tratteggiare le ragioni della sanzione anche con il richiamo, ai fini di integrazione , del verbale di accertamento parimenti notificato.
La legge 241 del 1990 non è applicabile al procedimento ingiuntivo di cui alla legge 689/81 che ha una sua propria disciplina speciale ove si esercita una discrezionalità amministrativa ma di ricognizione delle fattispecie di illecito amministrativo e un potere oggettivo sanzionatorio .
MERITO - CARATTERE GENUINO O MENO DELL'APPALTO
Passando al merito dell'illecito amministrativo rilevato e sanzionato e qui opposto va rilevato come parte ricorrente, sulla scorta del fatto che avesse inteso appaltare alla società CP_17
il servizio di cucina, sala, banco, pulizie, consegna a domicilio, preparazione di prodotti da
[...]
pizzeria, da svolgersi presso i locali della committente , ha ribadito che in linea con le previsioni di legge in materia di appalti, la società che ha eseguito l'appalto ha reso il servizio tramite organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio e a regola d'arte, nel rispetto degli standard di qualità richiesti dal servizio svolto con l'appaltatore che si era avvalso oltre che di mezzi e strutture proprie, anche di mezzi e strutture del committente, secondo quanto contrattualmente pattuito e meglio precisato nel contratto di noleggio.
La opponente aggiunge che in ordine alla gestione dei rapporti di lavoro, quest'ultima era ad esclusivo appannaggio della società che ha eseguito l'appalto, senza alcun tipo di coinvolgimento, neppure indiretto, del committente con tutti i lavoratori che prestavano servizio nell'ambito del suddetto appalto alle dipendenze e sotto la direzione della società appaltatrice la quale esercitava
4 nei loro confronti tutti i poteri datoriali, impartendo inter alios gli ordini e le direttive necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Inoltre l'appaltatore aveva individuato un responsabile/preposto al quale tutti i dipendenti dovevano rivolgersi per qualsiasi problematica inerente la loro situazione lavorativa ed escludeva ogni ingerenza del committente sull'attività dell'appaltatore e/o sulla gestione dei rapporti di lavoro, neppure indiretta.
Parte resistente ha invece negato la genuinità del contratto di appalto insistendo per la CP_3
figura di mero appalto di manodopera con un soggetto imprenditoriale ( Controparte_17
diverso da quelli autorizzati a norma del decreto succitato ed avendo accertato che i lavoratori della svolgevano le proprie mansioni sottostando alle direttive della società Controparte_17 esplicitate dall'Amministratore Unico e supportavano l'azienda CP_1 Parte_1 utilizzatrice nella gestione dei propri compiti e servizi attraverso l'utilizzazione di strutture, mezzi e abbigliamento da lavoro forniti dalla stessa, mentre la senza CP_17 offrire, in concreto, un'opera o un servizio distinto, aveva fornito, mediante un'intermediazione illecita, alla società esclusivamente forza lavoro, che ha gestito solo dal lato CP_1
amministrativo/contabile. ; in conclusione rispetto ad 11 lavoratori era risultata l'assenza totale del potere direttivo e organizzativo in capo allo pseudo appaltatore Controparte_17
Inoltre i mezzi e le attrezzature per lo svolgimento del servizio di ristorazione erano quelli di d il corrispettivo previsto per l'appalto era specificatamente quantificato in rapporto al CP_1
mese di lavoro senza alcun legame con servizi specifici effettivamente resi.
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Orbene tutto ciò premesso l'onere di prova dei fatti posti a base della ordinanza ingiunzione è a carico della Amministrazione ingiungente pur però anche temperato dal fatto che in presenza di una attività di lavoro organizzata all'interno di locali della società opponente e di attrezzature della opponente è a quest'ultima che incombe provare una reale distinzione di organizzazione aziendale con l'appaltatore e l'estraneità concreta di gestione del rapporto di lavoro con i lavoratori che prestano l'attività nei locali della committente .
Va considerato che il verbale ispettivo costituisce una «fonte di prova» dei fatti , come recita l'articolo 10, comma 5, d.lgs.n. 124/2004, a tenore del quale: «I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati…».
5 Inoltre: < i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori), il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (fra tante, Cass. n. 9251 del 2010 ;>
CASS n. 40649/2021 .
Ciò posto dagli accertamenti ispettivi risulta dichiarato dai lavoratori sentiti che i colloqui di lavoro erano stati fatti dal sig ( dunque qui opponente ), che da questi prendevano Testimone_1
disposizioni di lavoro, che disponeva i turni , che era presente in servizio , che forniva gli abiti di lavoro e che i lavoratori lo sentivano come il proprio datore di lavoro , che si era occupato di far sottoscrivere i contratti di lavoro con la , che la non aveva fatto la formazione , che la Pt_3 Pt_3
Part M si era limitata solo a corrispondere la retribuzione e trasmettere la busta mentre non Parte_3
avevano avuto alcun rapporto con persone o preposti della .. Pt_3
Alcuni lavoratori (in quattro ) sono stati sentiti pure anche nella immediatezza dei fatti ( primo accesso ispettivo del 28.10.2020 ) tra cui la stessa che dal verbale risulta la preposta CP_14
ma la cui dichiarazione è altrettanto netta nel senso di aver dichiarato di prendere disposizioni dal sig per ogni problematica mentre non conosceva alcuno della . Testimone_1 Pt_3
Parte opponente documenta solo il contratto di appalto e di noleggio oneroso delle attrezzature e macchinari e chiede di provare con testimoni alcune circostanze quali :
gli ordini e le direttive per lo svolgimento dell'attività lavorativa erano impartiti ai dipendenti esclusivamente dalla società appaltatrice e/o dal suo responsabile/preposto.
i turni di lavoro dei dipendenti impegnati nell'appalto erano organizzati e predisposti esclusivamente dalla società appaltatrice e/o dal suo responsabile/preposto.
i dipendenti per ogni richiesta di ferie, permessi e, più in generale, per ogni esigenza e problematica lavorativa si rivolgevano esclusivamente alla società appaltatrice e/o al suo responsabile/preposto.
durante l'appalto in questione e, in particolare, dal 01.11.2019 al 28.10.2020, le visite mediche periodiche dei dipendenti erano organizzati dalla società appaltatrice e/o dal suo responsabile/preposto.
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Ad avviso del decidente quanto alla chiesta prova testimoniale richiesta da parte opponente non vi sono elementi rilevanti e decisivi per ammetterla perché le circostanze per come capitolate mancano di un elemento fondamentale ossia l'individuazione del nome del preposto o comunque
6 del rappresentante della società appaltatrice il quale / la quale avrebbe gestito le attività sopra riportate .
Il contratto di appalto prevedeva la presenza di un < nominato > preposto ma la società opposta non fornisce alcun elemento di prova di chi sarebbe stato ad esercitare il potere gestorio del rapporto di lavoro per conto della apparente appaltatore .
Le circostanze capitolate tacciono tale indefettibile elemento di cui l'opponente aveva l'onere di dimostrare sia il titolo di rappresentante o responsabile incardinato nella società sia il Pt_3
nominativo.
La prova testimoniale richiesta da parte opponente è priva di rilevanza non prospettando in concreto alcun soggetto che avrebbe esercitato il potere gestorio su personale operante nell'esercizio , pur essendo un aspetto decisivo e controverso della vicenda avendo specificamente escluso, i lavoratori sentiti dagli ispettori , la presenza di un referente diverso dal . Parte_1
La prova testimoniale richiesta dall' resta pertanto superflua perché la tesi CP_3 dell' è provata in quanto poggia su dichiarazioni precise e convergenti dei lavoratori , CP_3 alcuni sentiti pure nell'immediatezza dei fatti le cui dichiarazioni sono munite di un tasso di genuinità e di veridicità di prevalentemente affidamento probatorio né essendo emersi motivi di astio o rancore che potessero aver alterato il contenuto delle deposizioni .
In tale contesto fattuale e probatorio la società opponente non ha ottemperato in alcun modo al suo onere di prova di una genuina organizzazione lavorativa in capo all'apparente appaltatore e di reale gestione di un preposto dell'appaltatore che è rimasto del tutto privo di indicazione
Non sussistono, infine, ragioni per ritenere , stante anche la gravità della condotta e volontaria , la riduzione della entità della sanzione peraltro risultando genericamente invocata dalla opponente senza evidenziare però i concreti vizi della quantificazione .
In definitiva l'opposizione va respinta .
SPESE DEL GUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 23.4.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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