Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 6489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6489 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 4 giugno 2025 ha emesso la seguente SENTENZA
del procedimento civile trattato con rito Cartabia ex art. 281-undecies c.p.c. iscritto al R.G. n.24109-2023, avente ad oggetto: stato di cittadinanza italiana
TRA Parte_1 nata a [...], SP, Brasile, il 2 giugno del 1970, titolare della carta d'identità brasiliana n. Numero DiC_1 in proprio,
,
nonché unitamente al sig. nato a [...], SP, Brasile il Parte_2
2 dicembre del 1971, titolare della carta d'identità brasiliana n. NumeroDi_2
2, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
[...] nato a [...], SP, Brasile, il 16 febbraio del Persona_1
2007. Elettivamente dom.ti presso l'Avv. Antonino Giorgianni (C.F.:
), che li rappresenta e difende giusta procureC.F._1 allegate al fascicolo telematico
RICORRENTI
contro in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex Il RT trettuale dello Stato le
Resistente contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso ex art. 281 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza come indicato in ricorso:
"...gli odierni ricorrenti sono discendenti del sig. Persona_2 nato nel Comune di
,
Casal di Principe (CE) il 20 aprile 1871...Francesco di Per_2 il 4 settembre del 1893, si univa in matrimonio con la sig.ra Persona_3 (doc 2) ed emigrava in Brasile. Decedeva
in Brasile il 6 giugno del 1951 (doc. 3) senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana...".
non si è costituito inIl PM ha espresso parere favorevole;
il RT giudizio e viene dichiarato contumace.
Circa la competenza del Tribunale adito, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: "All'articolo 4, comma 5, del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani>>".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
Pertanto, a far data dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era di Controparte_2 da cui deriva la competenza di questo Tribunale, presso la sezione specializzata in materia di immigrazione.
1. In conformità ai principi di diritto sin qui enunciati e dai fatti riportati in ricorso e sopra sintetizzati, risulta quindi che il Sig. Pt_3 è l'antenato italiano degli odierni ricorrenti mai naturalizzato brasiliano e che, il medesimo è capostipite della famiglia, nonché i suoi discendenti, non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, di talché tutti i succitati soggetti, non hanno mai perso lo status di cittadini ha quindi trasmesso la propria cittadinanza italiana "iurePt_3 italiani;
il Parte_4 ovvero Parte_5 (doc 5), sanguinis" alla figlia sig.ra nata in [...] il 22 agosto del 1903, al quale il padre trasmetteva iure sanguinis la cittadinanza italiana.
Gli attuali ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano per essere discendenti in linea diretta di una donna, cittadina italiana, la quale, avendo contratto matrimonio .prima dell'1.01.1948 con un cittadino brasiliano, ha perduto la cittadinanza italiana in conseguenza dell'automatica applicazione di norme poi dichiarate incostituzionali (così, da ultimo, si veda Trib. Roma, Sez. I, Sent.
23.07.2020 dep. 21.08.2020). CP_3 ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia che l'ha trasmessa, a sua volta ai discendenti.
In punto di diritto.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.91/1992,
e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va dunque dato atto che i ricorrenti hanno provato con i certificati anagrafici debitamente tradotti e apostillati la discendenza.
In essi risulta che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa alla figlia che, a sua volta, l'aveva trasmessa ai suoi discendenti sino agli odierni ricorrenti e, a mezzo di detta documentazione, è provata la discendenza diretta da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza numero 87 del 1975; sentenza numero 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Si precisa ancora una volta che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, n. 1, della L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, «nella parte in cui non prevede che
"sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina"».
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito, quindi, la possibilità di trasmissione della cittadinanza italiana per linea materna.
In questa seconda pronuncia viene garantito e riconosciuto il diritto, anche per la donna, di trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza, nel rispetto del dettato costituzionale
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del RT
,
relativo certificato o comunque richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Ad ogni buon conto, consistendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero nella mera ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano per nascita, lo stesso deve collocarsi, nel quadro della normativa vigente, nell'ambito della disciplina dettata per la regolamentazione della fattispecie di acquisto della cittadinanza per nascita (ex art. 1, co. 1, L. 91/92).
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti RT
conseguenti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, definitivamente decidendo disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione così provvede:
- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara i ricorrenti come in atti generalizzati, Parte_1 Persona_1 sono cittadini italiani iure italiano;
- Ordina al RT e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazione di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
-Spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 27 giugno 2025
Il G.O.T.
Dott.ssa A. De Simone