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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/10/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7304/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 29/10/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARANTINO Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTURSI CHIARA CP_1 P.IVA_1 resistente
Premesso
Con ricorso ex art. 445 bis, co. VI, c.p.c. depositato il 09/07/2025, a seguito di dichiarazione di dissenso, ricorreva a questa A.G.; richiamati gli esiti della fase sommaria Parte_1 del proce nto tecnico preventivo, nel quale il CTU ivi nominato aveva negato la ricorrenza del requisito sanitario della prestazione ivi indicata, chiedeva- previa rinnovazione dell'accertamento peritale,
- riconoscere la sussistenza del requisito sanitario;
- riconoscere il proprio diritto a beneficiare indennità di accompagnamento nonché l'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 ai fini del riconoscimento dello status di handicap grave a decorrere dalla domanda amministrativa (e non pure- come ritenuto dal CTU della fase sommaria. da ottobre 2024);
- condannare l' al pagamento dell'indennità in questione con l'indicata decorrenza. CP_1
Si costituiva l' chiedendo rigettarsi la domanda proposta da parte ricorrente per carenza CP_1 dei requisiti s ri e/o contributivi. In corso di causa il CTU già nominato in fase sommaria – dr. - Persona_1 rendeva chiarimenti, anche con riferimento alla documentazione s a di rinnovazione. Previa prosecuzione del verbale in forma telematica (al fine di rendere possibile l'immediato deposito del presente provvedimento) la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo e motivi contestuali.
Osserva
Il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. stabilisce che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare,
1 presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Per una tesi il giudizio di merito attivato ai sensi del comma 6 è una sorta di gravame improprio dell'accertamento sanitario, che costituisce pacificamente l'oggetto dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, finalizzato al riesame della consulenza tecnica d'ufficio e avente ad oggetto l'accertamento del requisito medico legale o della condizione invalidante.
Oppure si tratterebbe di un giudizio a cognizione piena volto ad ottenere la condanna dell'ente all'erogazione della prestazione rivendicata o al rigetto della domanda.
Per una tesi intermedia la cognizione sarebbe portata delle domande delle parti, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
La tesi del giudizio di merito a cognizione piena muove dal presupposto che la parte privata, nel presentare la domanda amministrativa, abbia già esercitato la propria pretesa volta ad ottenere una prestazione, previdenziale o assistenziale, e, traendo spunto dal rilievo che l'accertamento del requisito sanitario non è un diritto ma soltanto una delle condizioni legittimanti la pretesa, deduce che il legislatore, con l'emanazione dell'art. 445 bis c.p.c., avrebbe assunto una precisa posizione in ordine al divieto dell'azione di mero accertamento dello status di inabilità/invalidità e vincolato il giudizio di merito all'accertamento del diritto e all'eventuale condanna dell'ente all'erogazione della prestazione. Di conseguenza, le parti, nei loro atti introduttivi ed indipendentemente dalla posizione formale assunta nel processo, dovrebbero specificare tutti i fatti costitutivi delle loro pretese, nel senso che la parte privata dovrebbe indicare la prestazione richiesta e allegare e provare i fatti costitutivi della sua domanda e, dunque, anche l'esistenza degli eventuali requisiti diversi da quello medico legale;
l' a sua volta, allegare e provare fatti impeditivi, estintivi e modificativi. CP_1
Non si può trascurare che la fase giudiziaria si pone come seguito di un procedimento in cui è in discussione soltanto il requisito sanitario.
Colui che agisce è tenuto, a pena di inammissibilità, a specificare i motivi della contestazione. Dal che si dovrebbe desumere che l'oggetto del giudizio non può essere diverso da quello previsto dalla legge a pena di inammissibilità e, cioè, l'accertamento del requisito sanitario.
Del resto, milita a favore di questa tesi anche la non appellabilità della sentenza che definisce il giudizio – ripristinata dall'art. 27, comma 1, lettera f) della legge n. 183/11 -, che sembra presupporre una diversità sostanziale tra lo schema procedimentale delineato dall'art. 445 bis c.p.c. nel suo complesso, introdotto con la finalità essenziale di definire le questioni medico- legali, e quello del giudizio ordinario volto ad ottenere la condanna dell'ente a erogare una prestazione previdenziale o assistenziale, che può, comunque, essere successivamente promosso qualora insorga contrasto in ordine agli ulteriori requisiti di accesso alla prestazione.
Né è d'ostacolo il rilievo che, aderendo a questa tesi, si dovrebbe pervenire alla conclusione che il legislatore del 2011 avrebbe inciso anche sulla disciplina sostanziale, derubricando gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione della prestazione da elementi costitutivi a mere condizioni di erogabilità, per l'assorbente ragione che la sentenza, emessa al termine del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., non può costituire titolo valido per richiedere CP_ all'ente la corresponsione della prestazione, finchè l' medesimo, al termine del procedimento amministrativo – di cui al comma V n avrà provveduto alla sua liquidazione, previa dunque verifica della sussistenza di tutti gli ulteriori elementi costitutivi previsti dalla legge.
2 Un orientamento giurisprudenziale, tuttavia, nega l'ammissibilità dell'azione di mero accertamento del requisito sanitario, trattandosi di accertare una situazione di mero fatto e non di diritto.
Ma anche questa obiezione potrebbe essere superata, considerando che il legislatore, nel tentativo di deflazionare, semplificare e rendere meno oneroso per la finanza pubblica il contenzioso previdenziale, avrebbe inteso introdurre un meccanismo procedimentale – almeno nelle intenzioni – agile, volto essenzialmente definire le questioni medico legali che, per le prestazioni indicate nel comma 1 dell'art. 445 bis c.p.c. in tema di invalidità pensionabile, rappresentano, senza dubbio, la parte più significativa del contenzioso tra i privati e l'ente previdenziale.
Resta, infine, la tesi del giudizio a cognizione variabile, che potrebbe rappresentare una sorta di compromesso fra le due diverse opinioni in precedenza rappresentate. Secondo questa impostazione, il giudice, in ossequio del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., sarebbe tenuto a pronunciarsi sulle domande effettivamente proposte dalle parti.
Di conseguenza, se il giudizio è attivato dal privato, la domanda potrà essere limitata, a scelta della parte, al solo accertamento del requisito sanitario o estesa anche all'accertamento del diritto alla prestazione e alla condanna dell'ente al pagamento della medesima, con facoltà dell'ente previdenziale di proporre domanda riconvenzionale, condizionata all'accertamento del requisito sanitario, di diniego del diritto all'accesso alla tutela previdenziale o assistenziale per carenza degli altri requisiti previsti dalla legge. Se, invece, ad agire è l' CP_1 la domanda potrà essere di accertamento negativo del requisito sanitario e, se del caso, del diritto alla prestazione, salva sempre la possibilità per la parte privata di chiedere, con apposita domanda riconvenzionale, la liquidazione della prestazione.
L'obiezione più rilevante discende dal rilievo che, in questo procedimento giudiziario, è parte necessaria sempre e solo l' ci si chiede, quindi, come potrebbe essere affermato il diritto CP_1 ad ottenere la liquidazione di una prestazione assistenziale (ad esempio l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio o l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario o l'accertamento di una situazione di handicap grave per un pubblico dipendente), in tutti quei casi nei quali l'ente erogatore della prestazione sia diverso dall' e, come tale, sia il CP_1 soggetto passivamente legittimato in tutte le controversie nelle quali sia in discussione il diritto alla prestazione assistenziale di sua competenza.
Tanto premesso la cognizione va limitata alla sola verifica del requisito sanitario.
In fase sommaria il CTU- all'esito delle osservazioni sollevate dopo la trasmissione della bozza- ha chiarito che l'indennità di accompagnamento presuppone l'impossibilità al compimento degli atti quotidiani della vita oppure l'impossibilità a deambulare in autonomia fuori dal proprio domicilio, ovvero il requisito biologico della impossibilità alla autonoma deambulazione (neppure con l'ausilio di presidi ortopedici) risponde a meri criteri di motricità e viene a realizzarsi quando sussistono sindromi neurologiche o psichiche con gravi ripercussioni sulla deambulazione o patologie osteoarticolari o vascolari che inficiano concretamente l'autonomia deambulatoria. Vediamo quindi l'esame obiettivo in sintesi:
“EO generale: paziente vigile e collaborante, orientato nel tempo, nello spazio e nella persona. Eupnoico a riposo. Apiretico. Peso: 70 Kg. H: 176 cm.
E.O. apparato locomotore: deambulazione autonoma con appoggio a destra, passaggi posturali autonomi con adattamenti. Artrosi delle mani. Non porta il busto ortopedico.
E.O. psichico: evidenza di stato depressivo moderato.
3 Ode bene la voce di conversazione”.
Orbene, da questa situazione clinica è chiaro che non “sussistono sindromi neurologiche o psichiche con gravi ripercussioni sulla deambulazione o patologie osteoarticolari o vascolari che inficiano concretamente l'autonomia deambulatoria”. In merito all'impossibilità all'autonomo svolgimento degli atti quotidiani della vita bisogna dire che trattasi di azioni quali il vestirsi, il nutrirsi, il provvedere all'igiene personale e dell'ambiente domestico, il provvedere alla propria sicurezza personale in caso di bisogno. Orbene sempre dall'esame obiettivo ed anche dallo studio di tutti i documenti medici allegati al fascicolo telematico si evince in modo chiaro che il Sig. non si trova nella condizione di impossibilità all'autonomo Parte_1 svolgimento degli atti quotidiani……..In merito alla risposta al seguente quesito: “Persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato: se il periziando presenti la compromissione singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione (artt. 3, comma 3 e 33 della L. n. 104/1992 mod. da D. Lgs. 3 maggio 2024, n.62)”ritengo giusto dire che la persona con handicap viene identificata nel cittadino che presenti una minorazione psico-fisica causa di difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa (dimensione individuale) e tale da realizzare svantaggio sociale o emarginazione (dimensione sociale), inoltre con il termine di “minorazione” si intendono anche quelle condizioni para fisiologiche non coincidenti con il concetto di malattia o infermità, ed infine a voler sottolineare ancora il concetto di handicap si descrive quanto segue: “Lo stato di handicap, diverso da quello di minorazione civile, è definito e graduato dalla legge 104/1992. Il primo comma dell'art. 3 della legge 104/1992 precisa che è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Il terzo comma dello stesso articolo definisce la situazione di gravità nel seguente modo: “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”. Quindi la valutazione dell'handicap si basa su criteri medico sociali e non medico legali”. Tornando al Sig. e non Parte_1 CP_3
……. si precisa che il diritto decorre da: “ottobre 202 a di un
[...]
o di grado moderato con somatizzazioni emicraniche, a tal proposito è giusto considerare il certificato medico del 12.10.2024 – visita psichiatrica, inoltre a tale stato si aggiungeva la cardiopatia in III Classe NYHA (02.10.2024 – visita cardiologica)”. Con l'aggiungersi quindi di questi altri due certificati ed in particolare quello della sola visita psichiatrica, che a questo punto si precisa essere l'unica valutazione psichiatrica, ovvero senza altre successive valutazioni che dimostrassero il consolidarsi di uno stato psico-patologico nel tempo, proprio com'è nel caso delle patologie psichiatriche, ho ritenuto quindi giusto far decorrere da tal data e non da prima sicuramente il diritto ed ipotizzare che il Sig. Pt_1
si trovi in una condizione di ridotta autonomia personale, correlata all'età, in modo da
[...] necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Quindi in definitiva l'indennità di accompagnamento e lo status di persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato sono due diritti differenti che presuppongono condizioni differenti come sopra ben specificato……così concludendo: Il Sig.
per tutte le ragioni sopra specificate non ha diritto all'indennità di Controparte_3
ed inoltre è persona portatrice di handicap in situazione di gravità da ottobre 2024.
Richiesto di ulteriori chiarimenti, anche in ragione della documentazione sopravvenuta, il CTU, dr. scrive: Alla luce della nuova documentazione prodotta si intende confermare Per_1
4 integralmente la perizia redatta dal sottoscritto, in quanto la patologia psichiatrica è stata già valutata in precedenza come pure la patologia ortopedica nuovamente certificata mediante visita privata dal Dott. . In altri termini la condizione clinica di “depressione Persona_2 maggiore grave rico ata in data 10.04.2025 dal Dott. e Persona_3 certificata anche come “Disturbo depressivo maggiore moderato” due setti il 24.03.2025 dal Dott. , non è a parere dello scrivente, sulla base anche Persona_4 dell'esame obiettivo lo scrivente in data 07.04.2025, condizione clinica sufficiente per poter beneficiare del diritto all'indennità di accompagnamento. Ed inoltre la patologia ortopedica, riscontrata mediante visita medica privata dal Dott. , è Per_2 stata valutata dal sottoscritto durante la visita medica peritale tenuto conto degli esami radiologici ovvero RX anca destra e ginocchio destro, referto del 13.03.2025. Conclusioni di perizia. Il Sig. per tutte le ragioni sopra specificate non ha diritto Parte_1 all'indennità di ed inoltre è persona portatrice di handicap in situazione di gravità da ottobre 2024.
Le risultanze della ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. Pertanto, le conclusioni dell'Ausiliario, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo Giudicante. Va aggiunto che il giudice di merito può legittimamente fare richiamo alle risultanze emergenti dalla CTU, non essendo necessario che vengano fornite ulteriori motivazioni in ordine all'adesione all'elaborato peritale. Parimenti, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, il giudice non è tenuto a motivare il proprio indirizzo contrario (Cassazione civile sez. lav., 13/07/2023, n.20090). Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata e deve essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92 con decorrenza dal 01/10/2024. L'esito alterno dell'intero giudizio suggerisce l'integrale compensazione delle spese di lite. Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto emesso in data odierna, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- dichiara la sussistenza, in capo al ricorrente, v della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92 sin dal 01/10/2024;
- rigetta il capo di domanda relativo alla indennità di accompagnamento;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' CP_1
Foggia, 29/10/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 29/10/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARANTINO Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTURSI CHIARA CP_1 P.IVA_1 resistente
Premesso
Con ricorso ex art. 445 bis, co. VI, c.p.c. depositato il 09/07/2025, a seguito di dichiarazione di dissenso, ricorreva a questa A.G.; richiamati gli esiti della fase sommaria Parte_1 del proce nto tecnico preventivo, nel quale il CTU ivi nominato aveva negato la ricorrenza del requisito sanitario della prestazione ivi indicata, chiedeva- previa rinnovazione dell'accertamento peritale,
- riconoscere la sussistenza del requisito sanitario;
- riconoscere il proprio diritto a beneficiare indennità di accompagnamento nonché l'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 ai fini del riconoscimento dello status di handicap grave a decorrere dalla domanda amministrativa (e non pure- come ritenuto dal CTU della fase sommaria. da ottobre 2024);
- condannare l' al pagamento dell'indennità in questione con l'indicata decorrenza. CP_1
Si costituiva l' chiedendo rigettarsi la domanda proposta da parte ricorrente per carenza CP_1 dei requisiti s ri e/o contributivi. In corso di causa il CTU già nominato in fase sommaria – dr. - Persona_1 rendeva chiarimenti, anche con riferimento alla documentazione s a di rinnovazione. Previa prosecuzione del verbale in forma telematica (al fine di rendere possibile l'immediato deposito del presente provvedimento) la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo e motivi contestuali.
Osserva
Il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. stabilisce che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare,
1 presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Per una tesi il giudizio di merito attivato ai sensi del comma 6 è una sorta di gravame improprio dell'accertamento sanitario, che costituisce pacificamente l'oggetto dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, finalizzato al riesame della consulenza tecnica d'ufficio e avente ad oggetto l'accertamento del requisito medico legale o della condizione invalidante.
Oppure si tratterebbe di un giudizio a cognizione piena volto ad ottenere la condanna dell'ente all'erogazione della prestazione rivendicata o al rigetto della domanda.
Per una tesi intermedia la cognizione sarebbe portata delle domande delle parti, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
La tesi del giudizio di merito a cognizione piena muove dal presupposto che la parte privata, nel presentare la domanda amministrativa, abbia già esercitato la propria pretesa volta ad ottenere una prestazione, previdenziale o assistenziale, e, traendo spunto dal rilievo che l'accertamento del requisito sanitario non è un diritto ma soltanto una delle condizioni legittimanti la pretesa, deduce che il legislatore, con l'emanazione dell'art. 445 bis c.p.c., avrebbe assunto una precisa posizione in ordine al divieto dell'azione di mero accertamento dello status di inabilità/invalidità e vincolato il giudizio di merito all'accertamento del diritto e all'eventuale condanna dell'ente all'erogazione della prestazione. Di conseguenza, le parti, nei loro atti introduttivi ed indipendentemente dalla posizione formale assunta nel processo, dovrebbero specificare tutti i fatti costitutivi delle loro pretese, nel senso che la parte privata dovrebbe indicare la prestazione richiesta e allegare e provare i fatti costitutivi della sua domanda e, dunque, anche l'esistenza degli eventuali requisiti diversi da quello medico legale;
l' a sua volta, allegare e provare fatti impeditivi, estintivi e modificativi. CP_1
Non si può trascurare che la fase giudiziaria si pone come seguito di un procedimento in cui è in discussione soltanto il requisito sanitario.
Colui che agisce è tenuto, a pena di inammissibilità, a specificare i motivi della contestazione. Dal che si dovrebbe desumere che l'oggetto del giudizio non può essere diverso da quello previsto dalla legge a pena di inammissibilità e, cioè, l'accertamento del requisito sanitario.
Del resto, milita a favore di questa tesi anche la non appellabilità della sentenza che definisce il giudizio – ripristinata dall'art. 27, comma 1, lettera f) della legge n. 183/11 -, che sembra presupporre una diversità sostanziale tra lo schema procedimentale delineato dall'art. 445 bis c.p.c. nel suo complesso, introdotto con la finalità essenziale di definire le questioni medico- legali, e quello del giudizio ordinario volto ad ottenere la condanna dell'ente a erogare una prestazione previdenziale o assistenziale, che può, comunque, essere successivamente promosso qualora insorga contrasto in ordine agli ulteriori requisiti di accesso alla prestazione.
Né è d'ostacolo il rilievo che, aderendo a questa tesi, si dovrebbe pervenire alla conclusione che il legislatore del 2011 avrebbe inciso anche sulla disciplina sostanziale, derubricando gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione della prestazione da elementi costitutivi a mere condizioni di erogabilità, per l'assorbente ragione che la sentenza, emessa al termine del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., non può costituire titolo valido per richiedere CP_ all'ente la corresponsione della prestazione, finchè l' medesimo, al termine del procedimento amministrativo – di cui al comma V n avrà provveduto alla sua liquidazione, previa dunque verifica della sussistenza di tutti gli ulteriori elementi costitutivi previsti dalla legge.
2 Un orientamento giurisprudenziale, tuttavia, nega l'ammissibilità dell'azione di mero accertamento del requisito sanitario, trattandosi di accertare una situazione di mero fatto e non di diritto.
Ma anche questa obiezione potrebbe essere superata, considerando che il legislatore, nel tentativo di deflazionare, semplificare e rendere meno oneroso per la finanza pubblica il contenzioso previdenziale, avrebbe inteso introdurre un meccanismo procedimentale – almeno nelle intenzioni – agile, volto essenzialmente definire le questioni medico legali che, per le prestazioni indicate nel comma 1 dell'art. 445 bis c.p.c. in tema di invalidità pensionabile, rappresentano, senza dubbio, la parte più significativa del contenzioso tra i privati e l'ente previdenziale.
Resta, infine, la tesi del giudizio a cognizione variabile, che potrebbe rappresentare una sorta di compromesso fra le due diverse opinioni in precedenza rappresentate. Secondo questa impostazione, il giudice, in ossequio del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., sarebbe tenuto a pronunciarsi sulle domande effettivamente proposte dalle parti.
Di conseguenza, se il giudizio è attivato dal privato, la domanda potrà essere limitata, a scelta della parte, al solo accertamento del requisito sanitario o estesa anche all'accertamento del diritto alla prestazione e alla condanna dell'ente al pagamento della medesima, con facoltà dell'ente previdenziale di proporre domanda riconvenzionale, condizionata all'accertamento del requisito sanitario, di diniego del diritto all'accesso alla tutela previdenziale o assistenziale per carenza degli altri requisiti previsti dalla legge. Se, invece, ad agire è l' CP_1 la domanda potrà essere di accertamento negativo del requisito sanitario e, se del caso, del diritto alla prestazione, salva sempre la possibilità per la parte privata di chiedere, con apposita domanda riconvenzionale, la liquidazione della prestazione.
L'obiezione più rilevante discende dal rilievo che, in questo procedimento giudiziario, è parte necessaria sempre e solo l' ci si chiede, quindi, come potrebbe essere affermato il diritto CP_1 ad ottenere la liquidazione di una prestazione assistenziale (ad esempio l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio o l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario o l'accertamento di una situazione di handicap grave per un pubblico dipendente), in tutti quei casi nei quali l'ente erogatore della prestazione sia diverso dall' e, come tale, sia il CP_1 soggetto passivamente legittimato in tutte le controversie nelle quali sia in discussione il diritto alla prestazione assistenziale di sua competenza.
Tanto premesso la cognizione va limitata alla sola verifica del requisito sanitario.
In fase sommaria il CTU- all'esito delle osservazioni sollevate dopo la trasmissione della bozza- ha chiarito che l'indennità di accompagnamento presuppone l'impossibilità al compimento degli atti quotidiani della vita oppure l'impossibilità a deambulare in autonomia fuori dal proprio domicilio, ovvero il requisito biologico della impossibilità alla autonoma deambulazione (neppure con l'ausilio di presidi ortopedici) risponde a meri criteri di motricità e viene a realizzarsi quando sussistono sindromi neurologiche o psichiche con gravi ripercussioni sulla deambulazione o patologie osteoarticolari o vascolari che inficiano concretamente l'autonomia deambulatoria. Vediamo quindi l'esame obiettivo in sintesi:
“EO generale: paziente vigile e collaborante, orientato nel tempo, nello spazio e nella persona. Eupnoico a riposo. Apiretico. Peso: 70 Kg. H: 176 cm.
E.O. apparato locomotore: deambulazione autonoma con appoggio a destra, passaggi posturali autonomi con adattamenti. Artrosi delle mani. Non porta il busto ortopedico.
E.O. psichico: evidenza di stato depressivo moderato.
3 Ode bene la voce di conversazione”.
Orbene, da questa situazione clinica è chiaro che non “sussistono sindromi neurologiche o psichiche con gravi ripercussioni sulla deambulazione o patologie osteoarticolari o vascolari che inficiano concretamente l'autonomia deambulatoria”. In merito all'impossibilità all'autonomo svolgimento degli atti quotidiani della vita bisogna dire che trattasi di azioni quali il vestirsi, il nutrirsi, il provvedere all'igiene personale e dell'ambiente domestico, il provvedere alla propria sicurezza personale in caso di bisogno. Orbene sempre dall'esame obiettivo ed anche dallo studio di tutti i documenti medici allegati al fascicolo telematico si evince in modo chiaro che il Sig. non si trova nella condizione di impossibilità all'autonomo Parte_1 svolgimento degli atti quotidiani……..In merito alla risposta al seguente quesito: “Persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato: se il periziando presenti la compromissione singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione (artt. 3, comma 3 e 33 della L. n. 104/1992 mod. da D. Lgs. 3 maggio 2024, n.62)”ritengo giusto dire che la persona con handicap viene identificata nel cittadino che presenti una minorazione psico-fisica causa di difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa (dimensione individuale) e tale da realizzare svantaggio sociale o emarginazione (dimensione sociale), inoltre con il termine di “minorazione” si intendono anche quelle condizioni para fisiologiche non coincidenti con il concetto di malattia o infermità, ed infine a voler sottolineare ancora il concetto di handicap si descrive quanto segue: “Lo stato di handicap, diverso da quello di minorazione civile, è definito e graduato dalla legge 104/1992. Il primo comma dell'art. 3 della legge 104/1992 precisa che è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Il terzo comma dello stesso articolo definisce la situazione di gravità nel seguente modo: “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”. Quindi la valutazione dell'handicap si basa su criteri medico sociali e non medico legali”. Tornando al Sig. e non Parte_1 CP_3
……. si precisa che il diritto decorre da: “ottobre 202 a di un
[...]
o di grado moderato con somatizzazioni emicraniche, a tal proposito è giusto considerare il certificato medico del 12.10.2024 – visita psichiatrica, inoltre a tale stato si aggiungeva la cardiopatia in III Classe NYHA (02.10.2024 – visita cardiologica)”. Con l'aggiungersi quindi di questi altri due certificati ed in particolare quello della sola visita psichiatrica, che a questo punto si precisa essere l'unica valutazione psichiatrica, ovvero senza altre successive valutazioni che dimostrassero il consolidarsi di uno stato psico-patologico nel tempo, proprio com'è nel caso delle patologie psichiatriche, ho ritenuto quindi giusto far decorrere da tal data e non da prima sicuramente il diritto ed ipotizzare che il Sig. Pt_1
si trovi in una condizione di ridotta autonomia personale, correlata all'età, in modo da
[...] necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Quindi in definitiva l'indennità di accompagnamento e lo status di persona con necessità di sostegno elevato o molto elevato sono due diritti differenti che presuppongono condizioni differenti come sopra ben specificato……così concludendo: Il Sig.
per tutte le ragioni sopra specificate non ha diritto all'indennità di Controparte_3
ed inoltre è persona portatrice di handicap in situazione di gravità da ottobre 2024.
Richiesto di ulteriori chiarimenti, anche in ragione della documentazione sopravvenuta, il CTU, dr. scrive: Alla luce della nuova documentazione prodotta si intende confermare Per_1
4 integralmente la perizia redatta dal sottoscritto, in quanto la patologia psichiatrica è stata già valutata in precedenza come pure la patologia ortopedica nuovamente certificata mediante visita privata dal Dott. . In altri termini la condizione clinica di “depressione Persona_2 maggiore grave rico ata in data 10.04.2025 dal Dott. e Persona_3 certificata anche come “Disturbo depressivo maggiore moderato” due setti il 24.03.2025 dal Dott. , non è a parere dello scrivente, sulla base anche Persona_4 dell'esame obiettivo lo scrivente in data 07.04.2025, condizione clinica sufficiente per poter beneficiare del diritto all'indennità di accompagnamento. Ed inoltre la patologia ortopedica, riscontrata mediante visita medica privata dal Dott. , è Per_2 stata valutata dal sottoscritto durante la visita medica peritale tenuto conto degli esami radiologici ovvero RX anca destra e ginocchio destro, referto del 13.03.2025. Conclusioni di perizia. Il Sig. per tutte le ragioni sopra specificate non ha diritto Parte_1 all'indennità di ed inoltre è persona portatrice di handicap in situazione di gravità da ottobre 2024.
Le risultanze della ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. Pertanto, le conclusioni dell'Ausiliario, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo Giudicante. Va aggiunto che il giudice di merito può legittimamente fare richiamo alle risultanze emergenti dalla CTU, non essendo necessario che vengano fornite ulteriori motivazioni in ordine all'adesione all'elaborato peritale. Parimenti, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, il giudice non è tenuto a motivare il proprio indirizzo contrario (Cassazione civile sez. lav., 13/07/2023, n.20090). Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata e deve essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92 con decorrenza dal 01/10/2024. L'esito alterno dell'intero giudizio suggerisce l'integrale compensazione delle spese di lite. Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto emesso in data odierna, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- dichiara la sussistenza, in capo al ricorrente, v della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92 sin dal 01/10/2024;
- rigetta il capo di domanda relativo alla indennità di accompagnamento;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' CP_1
Foggia, 29/10/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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