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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 12/01/2026, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 446/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NZ MAURIZIO, Presidente MARRONE NICOLA, Relatore D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9548/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_5 CF_Difensore_5 - ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250017246859000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21721/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame la Ricorrente_1 s.r.l. , in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe alla stessa notificata in data 24.03.2025 da A.D.E.R. per conto della Regione Campania relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 per l'importo complessivo di € 13.198,97 come da una serie di avvisi di accertamento analiticamente indicati nell'atto impugnato e tutti asseritamente notificati entro il
16.12.2022.
Il ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli atti prodromici alla notifica delle cartella e la prescrizione dei crediti tributari ed ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva contestando altresì la fondatezza del ricorso.
Si è costituita la Regione Campania controdeducendo l'infondatezza del ricorso depositando documentazione relativa alla notifica degli atti presupposti per compiuta giacenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
La Regione Campania ha prodotto in giudizio documentazione relativa alla notifica degli atti presupposti mediante operatore postale privato (Società_2 s.r.l.) rappresentata esclusivamente dalle cartoline della raccomandate informative inviate ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (prive di firma del notificante e del ricevente) ma non anche la documentazione relativa al tentativo infruttuoso di notifica al contribuente per irreperibilità temporanea.
Non vi è, quindi, prova in giudizio dell'avvenuta regolare notifica alla società ricorrente degli atti posti a fondamento dell'atto impugnato con conseguente nullità dello stesso.
Deve, inoltre, rilevarsi la prescrizione (rectius decadenza) del credito tributario relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2019 in ossequio al disposto dell'art.5 comma 51 D.L. 953/82 convertito in legge 53/83 che prevede un termine di anni tre, a decorrere dall'anno successivo a quello per il quale il diritto stesso è dovuto, entro il quale l'Amministrazione fiscale deve agire per il recupero delle tasse dovute per effetto della iscrizione dei veicoli nei pubblici registri automobilistici.
Si ritiene equo, in ragione dei motivi posti a fondamento della decisione, compensare le spese di lite
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NZ MAURIZIO, Presidente MARRONE NICOLA, Relatore D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9548/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_5 CF_Difensore_5 - ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250017246859000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21721/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame la Ricorrente_1 s.r.l. , in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe alla stessa notificata in data 24.03.2025 da A.D.E.R. per conto della Regione Campania relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 per l'importo complessivo di € 13.198,97 come da una serie di avvisi di accertamento analiticamente indicati nell'atto impugnato e tutti asseritamente notificati entro il
16.12.2022.
Il ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli atti prodromici alla notifica delle cartella e la prescrizione dei crediti tributari ed ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva contestando altresì la fondatezza del ricorso.
Si è costituita la Regione Campania controdeducendo l'infondatezza del ricorso depositando documentazione relativa alla notifica degli atti presupposti per compiuta giacenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
La Regione Campania ha prodotto in giudizio documentazione relativa alla notifica degli atti presupposti mediante operatore postale privato (Società_2 s.r.l.) rappresentata esclusivamente dalle cartoline della raccomandate informative inviate ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (prive di firma del notificante e del ricevente) ma non anche la documentazione relativa al tentativo infruttuoso di notifica al contribuente per irreperibilità temporanea.
Non vi è, quindi, prova in giudizio dell'avvenuta regolare notifica alla società ricorrente degli atti posti a fondamento dell'atto impugnato con conseguente nullità dello stesso.
Deve, inoltre, rilevarsi la prescrizione (rectius decadenza) del credito tributario relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2019 in ossequio al disposto dell'art.5 comma 51 D.L. 953/82 convertito in legge 53/83 che prevede un termine di anni tre, a decorrere dall'anno successivo a quello per il quale il diritto stesso è dovuto, entro il quale l'Amministrazione fiscale deve agire per il recupero delle tasse dovute per effetto della iscrizione dei veicoli nei pubblici registri automobilistici.
Si ritiene equo, in ragione dei motivi posti a fondamento della decisione, compensare le spese di lite
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.