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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/11/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
- REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. GI IL PRESIDENTE REL.
Dott. Carmine Di Fulvio GIUDICE
Dott. GIna Tiziana Marganella GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n 1954 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 19/06/2025 da:
nato il [...] in [...] e residente in [...], PESCARA, Parte_1
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Arienzo C.F._1
Contro
, nata il [...] in [...], C.F.: CP_1 C.F._2 contumace
Avente ad oggetto: separazione giudiziale coniugi e scioglimento del matrimonio civile.
Conclusioni delle parti: il ricorrente si riporta al proprio scritto introduttivo.
Conclusioni del P.M.: esprime parere favorevole.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/06/2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza sulla premessa che Parte_1
- in data 28-3-2015 e avevano contratto matrimonio in Pescara;
Parte_1 CP_1
- il relativo atto risultava trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Pescara, al Registro degli Atti di Matrimonio, Anno 2015, Parte I, Serie, n. 20;
- da tale matrimonio non erano nati figli;
- nel 2023 la resistente si era allontanata dalla casa coniugale senza farvi più ritorno, sicchè ciò aveva rappresentato un fatto che rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza;
adiva l'intestato Tribunale, formulando rituale richiesta di fissazione dell'udienza di comparizione personale dei coniugi, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: pronunziare la separazione personale dei coniugi parti in causa, senza ulteriori specifiche condizioni.
Ritualmente notificati alla controparte il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione dell'udienza del
1 13-11-2025, la resistente non si costituiva in giudizio, né compariva all'udienza citata, venendo, pertanto, dichiarata contumace, a fronte della regolarità della notifica alla stessa del ricorso introduttivo e del provvedimento di fissazione dell'udienza.
All'udienza di cui sopra, inoltre, sentito il ricorrente, il quale si riportava al ricorso introduttivo, e non sussistendo provvedimenti temporanei ed urgenti da emettere, il Presidente relatore, ammessi i documenti prodotti da parte ricorrente, rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio, previe conclusioni del P.M. in sede.
La domanda di separazione personale è fondata e merita accoglimento.
Da quanto riferito dal ricorrente, non contraddetto minimamente da parte resistente, neppure costituita né comparsa in udienza, è emerso che, a causa dell'abbandono della casa coniugale da parte della nell'anno 2023, è venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi. CP_1
Sussistono, pertanto, le condizioni di legge per la pronuncia di una sentenza di separazione personale.
Non vi sono provvedimenti di carattere economico da assumere.
La presente causa, peraltro, come da separata ordinanza, deve essere rimessa in fase istruttoria dinanzi al
Presidente relatore per la delibazione futura, una volta decorsi i termini previsti dalla legge, anche della domanda di divorzio pure cumulativamente proposta dal ricorrente in questo giudizio.
La pronuncia sulle spese di lite viene rimandata al momento della emissione della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale tra i coniugi parti in causa;
- ordina che a cura della Cancelleria del Tribunale di Pescara sia trasmessa copia della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara per le annotazioni e le altre incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio sull'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio pure cumulativamente avanzata dal ricorrente;
- spese di lite al definitivo.
Pescara, 21-11-2025.
Il Presidente rel.
GI IL
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