Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 14/01/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00606/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10625/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10625 del 2024, proposto da
AL NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Zaza, Tiziana Congi, Damiano Dell'Ali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 2483/2020 del 18.5.2020 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2025 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha adito il Tribunale di Roma, sez. Lavoro, onde sentir dichiarare il proprio diritto alla ricostruzione di carriera, con integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
2. Con la sentenza indicata in epigrafe il predetto Tribunale ha così statuito:
“ dichiara il diritto di NI AL al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta durante i periodi di servizio pre-ruolo ai fini della progressione stipendiale per come precisato in ricorso;
condanna il MIUR alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo ed al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate, pari a € 6.057,94, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo ”.
3. La sentenza, pubblicata il 18.5.2020, è stata notificata all’Amministrazione, munita di formula esecutiva, il 29.7.2020 e risulta passata in giudicato.
4. Nondimeno, parte ricorrente deduce che l’Amministrazione ha provveduto soltanto al pagamento delle spese legali liquidate, senza corrispondere alcun importo sulla sorte riconosciuta dalla sentenza, e con il presente ricorso chiede che venga ad essa data esatta ottemperanza.
5. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
6. Alla camera di consiglio del 13.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
8. Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato.
9. Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a.
10. Detta sentenza, dai documenti in atti, risulta altresì essere stata notificata nelle forme prescritte dalla legge al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 29.7.2020. Risulta, quindi, decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
11. In accoglimento del presente ricorso, dunque, deve essere dichiarato l’obbligo del Ministero resistente di dare piena ed esatta esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe, procedendo al computo integrale dei servizi pre-ruolo, alla ricostruzione di carriera e alla corresponsione delle conseguenti somme come risultanti dalla sentenza ottemperanda.
12. Al Ministero dell’Istruzione e del Merito va assegnato il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione per provvedere alle attività di esecuzione della sentenza.
13. Il Collegio, in accoglimento della richiesta formulata dalla parte ricorrente, nomina, quale commissario ad acta , il Dirigente generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e senza diritto al compenso, affinché provveda nell’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta), ove decorra inutilmente l’indicato termine di giorni 60 (sessanta) concesso al predetto Ministero per dare esecuzione alla sentenza.
14. Il Tribunale ritiene altresì, in considerazione del tempo trascorso dalla notificazione della sentenza, che sussistano i presupposti per il riconoscimento, in favore di parte ricorrente, di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., che si liquida in euro 50,00 (cinquanta/00) per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo giorno dalla notifica o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, sino ad un massimo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
16. Copia della presente sentenza sarà trasmessa, a cura della Segreteria, alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti, per gli eventuali seguiti di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto:
- ordina al Ministero resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
- nomina, quale Commissario ad acta , il Dirigente generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di euro 50,00 (cinquanta/00) per ciascun giorno di ritardo successivo al trentesimo giorno dalla notifica o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, sino ad un massimo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti, per gli eventuali seguiti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Luca Biffaro, Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO