CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/12/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 235/2023 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 235/2023 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 13.11.2025 vertente tra
, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore dott. Parte_1
con sede in Sant'Agata LO (ME) via Amari n. 3, P. Iva n. Parte_2
, rappresentata e difesa giusta procura allegata all'atto di impugnazione ex art.83 P.IVA_1
c.p.c. dall'avv. Giovanni Mazzone (C.F. ) presso il cui studio C.F._1 professionale sito Capo d'Orlando (ME), via Vittorio Veneto n. 85, è elettivamente domiciliata.
Appellante e
nato a LO SM (ME) l'[...], in [...] e n.q. di titolare CP_1 dell'omonima ditta con sede in Sant'Agata LO (ME) via Rione Greco n. 14, P. Iva n.
, rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e P.IVA_2 risposta dall' avv. Marco Vicari (C.F. ) presso il cui studio professionale C.F._2 sito in Sant'Agata di LO (ME) via Martoglio n. 14, è elettivamente domiciliata.
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 109/2023 emessa dal Tribunale di Patti il 06.02.2023 e pubblicata in data 07.02.2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 14/2014 R.G., in materia di opposizione a d.i. – appalto privato.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'appellante:
“…1) ritenere e dichiarare fondato l'atto di opposizione proposto avverso il decreto ingiuntivo n.
474/13 e, per l'effetto, revocare o caducare il d.i. opposto con qualsiasi statuizione;
2) in via subordinata, ritenere e dichiarare che i “lavori in economia” sono stati adottati in violazione delle clausole contrattuali, meglio indicate ai punti 7-9 del contratto e, quindi, che in assenza di accordo e/o autorizzazione nessuna somma è dovuta;
3) in via ulteriormente subordinata limitare la pretesa creditoria della ditta nei limiti del CP_1 giusto e del provato;
4) in via riconvenzionale, condannare la ditta al pagamento della penale portata in CP_1 contratto all'art. 12 per l'ingiustificato ritardo nella consegna dell'opera e a titolo di risarcimento danni per inesatto adempimento quantificati in euro 121.800,00, o in quella somma che sarà ritenuta di giustizia;
5) disporre la cancellazione delle frasi ingiuriose e calunniose ex art. 89 comma 2 c.p.c., e condannare la ditta al risarcimento del danno pari ad euro 10.000,00. CP_1
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio…”.
Per l'appellato:
“…In via preliminare:
- dichiarare e ritenere inammissibile l'appello, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. essendo i proposti motivi di appello inammissibili e/o manifestamente infondati, avanzati da controparte solo al fine di procrastinare il pagamento di quanto dovuto all'appellata . Controparte_2
In ogni caso e nel merito:
- rigettare perché infondato in fatto e diritto il proposto appello avverso la sentenza n.109/23
R.Sent., resa inter partes dal Tribunale di Patti, GOP Dr. Antonino Casdia, depositata in
Cancelleria in data 14.02.2022, a conclusione del giudizio di opposizione avverso il D.I.
n.474/2013.
- Condannare l'appellante , alle spese e compensi anche del presente Parte_1 grado del giudizio di appello, oltre CPA ed IVA come per legge e come da nota, ex art. 91 c.p.c…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30.12.2023 la TÀ proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 474/2013 emesso dal Tribunale di Patti in data 05.11.2013 e con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di , quale titolare dell'omonima CP_1 ditta individuale, della complessiva somma di € 68.161,34, oltre interessi e spese legali del procedimento, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto in relazione ai lavori di impiantistica eseguiti presso il cantiere dell'opposta, sito in c/da Giancola di Sant'Agata LO, portato dalla fattura n. 22/2013..
A sostegno dell'opposizione, l' deduceva il difetto di prova del credito ingiunto e la sua Parte_1 inesistenza per violazione dell'art. 5 del contratto di appalto, in forza del quale l'impresa appaltatrice aveva assunto l'obbligo di eseguire i lavori in questione con “proprio personale…nonché mezzi ed attrezzature”.
Assumeva che, nonostante l'impegno assunto, il aveva costretto essa committente a CP_1 reperire a proprie spese parte dei materiali necessari, con la specifica promessa di decurtarne il costo.
Deduceva, altresì, l'illegittimità dell'importo ingiunto per violazione degli artt.
7-9 del contratto di appalto, posto che mai erano stati autorizzati i “lavori in economia”, che il assumeva CP_1 avere eseguito.
In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'opposto al risarcimento del danno derivante dall'inesatta esecuzione dell'appalto in conseguenza della mancata fornitura dei materiali e l'applicazione della penale di cui all' articolo 12, non essendo stati i lavori completati entro il termine convenuto .
Concludeva, quindi, per l' accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, o in subordine, per l'accoglimento della pretesa creditizia nel limite del giusto e del provato , nessuna somma dovendo essere riconosciuta in relazione ai “lavori in economia” in assenza di preventiva autorizzazione della committente .
Con comparsa di risposta depositata il 27.06.2014 si costituiva in giudizio , quale CP_1 titolare dell'omonima ditta individuale, assumendo di aver eseguito, oltre a quelli contrattualmente previsti, lavori ulteriori ( specificamente indicati in comparsa) per un importo di € 59.933,00, oltre iva;
lavori , questi, che erano stati richiesti dall' “sia personalmente dai legali Parte_1 rappresentanti pro tempore, sia attraverso i responsabili di cantiere e/o direttore dei lavori“ in base ai prezzi concordati con le medesime modalità.
Contestava l'assunto dell'opponente circa la fornitura di materiali ad opera della stessa , riconoscendone la fondatezza limitatamente a parte di quelli occorrenti per la realizzazione di lavori extracontrattuali, indicati ai nn. 16,17,18,19 e 22 della comparsa.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
La causa , istruita con l'assunzione di prove orali (interrogatorio formale e prova testimoniale), veniva decisa sentenza n. 109/2023, emessa il 06.02.2023 e pubblicata in data 07.02.2023, con cui il Tribunale di Patti così statuiva:
“…1) Rigetta l'opposizione, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.474/2013, emesso dal
Tribunale di Patti il 05/11/2013, nel procedimento RGN 1541/2013, il quale va dichiarato definitivamente esecutivo;
2) Condanna in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento, in favore della parte opposta, delle spese del giudizio di opposizione, liquidati in Euro
7.052,00, per compensi, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge…”.
Avverso la summenzionata pronuncia, l' interponeva gravame con atto di appello Parte_1 notificato a mezzo pec in data 20.03.2023, deducendo l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché la carenza di prova in ordine all'esistenza dell'autorizzazione ed all'effettiva realizzazione delle opere per cui era stata emessa l'ingiunzione di pagamento.
Con comparsa di risposta depositata in data 09.06.2023 si costituiva , n.q. titolare CP_1 dell'omonima ditta, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c..
Nel merito, contestava le deduzioni avversarie poiché infondate in fatto e diritto ed insisteva per il rigetto dell'appello e l'integrale conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante TÀ alla rifusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
Disposta con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note di trattazione scritta ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 D.Lvo 149/2022, alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, il C.I., previamente nominato, con ordinanza del 15.09.2023, riservava di riferire al Collegio in ordine all'istanza di inibitoria e rinviava la causa per trattazione.
Con ordinanza depositata in data 24.09.2023, la Corte, rilevato che “ferma restando la necessità di riservare al merito ogni decisione sulla fondatezza dei motivi di gravame e sulle controdeduzioni avversarie, la sentenza manifesta la controvertibilità di alcune questioni che meritano approfondimento nella successiva fase, con particolare riferimento alla correttezza dell'ermeneutica contrattuale”, riteneva sussistente il presupposto del fumus boni juris e disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con successiva ordinanza del 19.01.2024, il C.I., rigettate le istanze istruttorie di parte appellante sulla scorta del disposto dell'art. 345 c.p.c., e ritenuta , dunque, esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e 351 c.p.c., fissava al 13.01.2025 l'udienza per l'assunzione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Dopo un ulteriore rinvio dovuto al carico di ruolo del relatore, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con ordinanza pubblicata il 14.11.2025 il C.I. assumeva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e
342 c.p.c. sollevate dall'appellato . CP_1
Invero, l'atto di appello, dopo aver superato il vaglio di cui all'art. 348 bis c.p.c., come da ordinanza del 24.09.2023, risulta in linea con i requisiti prescritti dal codice di proceduta civile.
In proposito, è sufficiente rammentare che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale,
l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ( ex ultimis Cass. Civ. SS.UU. n. 36481/2022).
Nella specie, contrariamente all'assunto dell'appellato, risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra la circostanza che la detta parte è stata in grado di predisporre una congrua difesa.
Tanto è sufficiente per escludere anche la dedotta inammissibilità del gravame ex art. 342, comma
1, c.p.c..
§
2. Venendo al merito dell'impugnazione sub iudice, con il primo motivo di appello l' Parte_1 lamenta l'illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata per avere il primo decidente rigettato l'opposizione, ritenendo che parte opposta avesse “…assolto l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria richiesta in via monitoria” , dato che risultava
“documentalmente provato, con la fattura in atti e con la deposizione testimoniale..” l'esecuzione dei lavori presso il cantiere della TÀ opponente.
Sostiene che, poiché – come del resto evidenziato in sentenza – le fatture commerciali non costituivano prova certa del credito, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto fare affidamento, al fine della decisione, sugli unici elementi documentali utilizzabili, ossia il contratto di appalto e la lettera di contestazione, indirizzata al , nella quale era stata messa in evidenza la mancata CP_1 prova di ordini, accettazioni di preventivi o altra documentazione, attestante la reale esecuzione dei lavori ed il consenso dell'appaltante.
Il Tribunale, inoltre, non potendo basare la decisione sulla fattura contestata, avrebbe dovuto valutare in maniera scrupolosa l'ammissibilità della prova orale e l'attendibilità dei testimoni escussi nel corso dell'istruttoria, con particolare riferimento al teste (co-amministratore della Tes_1 TÀ committente fino al mese di dicembre 2010), di cui era stata tempestivamente eccepita l'incapacità a testimoniare in conseguenza della pendenza di varie controversie tra il predetto e la TÀ .
In ogni caso, prosegue l'appellante, tali dichiarazioni erano del tutto ininfluenti rispetto ai fatti di causa , poiché i lavori di cui il teste aveva confermato l'avvenuta esecuzione – ossia quelli indicati nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado della controparte ai nn. 1-8 – non erano stati contestati da essa opponente, trattandosi di attività previste e concordate tra le odierne parti in causa.
Invece, quanto ai lavori indicati ai numeri 9-22, il testimone nulla aveva potuto riferire con certezza considerato che dal mese di dicembre 2010 lo stesso non era più amministratore dell' Parte_1
Anche la deposizione testimoniale del era assolutamente generica Testimone_2 sia in ordine alla quantità di lavori realizzati, sia con riferimento all'asserita richiesta di esecuzione di lavori extra contratto da parte della TÀ committente.
Parimenti, anche dalla testimonianza del (altro testimone indicato dall'originario opposto) Tes_3
- il quale aveva riferito “di aver “visto il sig. lavorare nel cantiere, ma non sono in grado CP_1 di stabilire l'entità dei lavori che lo stesso stava eseguendo (…) come detto non so specificare la tipologia e la qualità” - non si evinceva alcun dato certo in ordine alla tipologia delle lavorazioni effettuate presso il cantiere.
Inoltre, non solo il teste aveva smentito quanto dichiarato dal teste , secondo Testimone_2 cui i lavori extra contratto venivano annotati giornalmente, ma, peraltro, di tali presunte annotazioni non vi era traccia alcuna .
Sulla scorta di tali argomentazioni, l' sostiene che la ditta non aveva provato Parte_1 CP_1 specificatamente che tali lavori extra contratto fossero stati effettivamente realizzati nè, tantomeno, che ciò fosse avvenuto su espressa autorizzazione della TÀ committente . Rammenta l' appellante che agli artt. 7 lettera d) e 9 del contratto di appalto era espressamente previsto che tutte le modifiche, varianti od aggiunte, dovessero essere comunicate esclusivamente per iscritto tramite la Direzione lavori e che eventuali interventi difformi da quanto stabilito nei documenti allegati al contratto, resisi necessari per ragioni di buona esecuzione, dovessero essere valutati dai committenti, previa verifica della D.L., prima della sua messa in opera.
In forza di tali pattuizioni, che sancivano il principio dell'immodificabilità dell'opera appaltata in assenza di autorizzazione, gli importi di € 34.610,00 per lavori in economia (non meglio specificati) e di € 6.150,00 per l'installazione di centraline stagno per condizionatori, eseguiti dall'appaltatore in maniera unilaterale, non erano dovuti.
Erroneo era, secondo l'appellante, il convincimento del primo decidente circa la genericità della contestazione in merito all'esecuzione dei lavori, poiché smentito documentalmente dall'immediata contestazione della fattura.
Precisa che l'unica attività effettivamente eseguita extra contratto – ed espressamente autorizzata dall'ing. - era il montaggio di n. 180 plafoniere esterne al prezzo unitario di € 7,00, per Parte_3 un totale di € 1.260,00, oltre iva, come visibile dal preventivo depositato in atti, datato 30.11.2011.
Nel confutare l'argomentazione ex adverso sostenuta circa l'esistenza di autorizzazione scritta, evidenzia che sui documenti sottoposti in visione al teste (offerte di materiale elettrico Tes_4 da parte della Elettrosud del 3 maggio 2012, 9 maggio 2012, 24 maggio 2012 e 27 giugno 2012)
e di cui il medesimo aveva riconosciuto la propria sottoscrizione, non vi era alcun riferimento alla ditta , che, peraltro, non era l'unica ditta presente in cantiere. CP_1
Tali documenti, inoltre, oltre a non provare l'esistenza di autorizzazione da parte della committente, non erano riferibili all'epoca in cui il aveva collocato l'esecuzione di lavori CP_1 extra-contratto risalendo al periodo maggio/giugno 2012.
Attese l'incertezza ed illegittimità dell'azionato credito, l'appellante chiede che, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, venga pronunciata la revoca del decreto ingiuntivo;
in via gradata, insiste per il ridimensionamento della pretesa creditoria con accoglimento limitatamente alle lavorazioni extra contratto effettivamente eseguite e commissionate.
§
3. Con il secondo motivo di doglianza, parte appellante lamenta che il primo decidente non aveva dato atto, nel corpo della motivazione, della richiesta di cancellazione ex art. 89 comma 2 c.p.c., avanzata con la memoria conclusionale di replica dall' delle frasi sconvenienti e Parte_1 ingiuriose contenute nella comparsa conclusionale depositata dalla difesa della controparte.
Ribadisce la parte che, dette frasi – testualmente citate -, risultavano diffamatorie e particolarmente sconvenienti per la dignità, l'immagine, la moralità e la reputazione dell' oltre che dei Parte_1 soggetti impropriamente citati.
Chiede, dunque, che in accoglimento del motivo d'appello venga ordinata la cancellazione delle summenzionate frasi ingiuriose e sconvenienti, con condanna dell'appellato al risarcimento del danno quantificato nell'importo di € 10.000,00 o in quello determinato in via equitativa.
§
4. Infine, con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui il decidente aveva rigettato la domanda riconvenzionale, ritenendo che: “non risulta fornita alcuna prova del ritardo in merito all'esecuzione dei lavori, e per i quali ha svolto domanda riconvenzionale. Infatti, su tale ultimo punto, il ha riferito che i lavori di cantiere per la Tes_1 realizzazione dei manufatti sono andati a rilento anche per una serie di problemi societari”.
Sostiene l' che il primo decidente non aveva adeguatamente tenuto conto di quanto Parte_1 dichiarato dal teste , il quale aveva confermato che il cantiere era stato fermo per circa Tes_3
15/30 giorni e rileva che il ritardo era stato ammesso dallo stesso , che con nota del 20 CP_1 settembre 2013, aveva indicato la data di ultimazione dei lavori nell'agosto 2012., ben al di là del termine contrattualmente stabilito (marzo 2009).
In particolare, continua l'appellante, l'art. 11 del contratto di appalto era stato pattuito che i lavori dovessero essere consegnati entro e non oltre il mese di marzo 2009, mentre il seguente art. 12 prevedeva che “qualora l'impresa appaltatrice non eseguisse ed ultimasse i lavori, o parte degli stessi, secondo le modalità ed entro i termini del contratto, i Committenti, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, applicheranno all'Impresa Appaltatrice le penali nella misura di € 100,00 (cento/00) al giorno”.
Pertanto, considerato che la consegna dell'opera, per stessa ammissione della ditta era CP_1 stata effettuata oltre tre anni dopo lo spirare del termine previsto nel negozio, spettava ad essa committente un risarcimento del danno in misura forfettaria – calcolato facendo applicazione della clausola penale di cui all'art. 12 – quantificabile in € 121.800,00 (pari a n. 1218 giorni di ritardo
X € 100,00 al giorno).
§
5.-Le doglianze dell'appellante risultano specificamente contestate dall'appellato, che, per un verso, ribadisce l'attendibilità del teste , anche in considerazione della mancata prova Tes_1 dell'oggetto delle controversie giudiziali pendenti tra il predetto e;
per altro verso, Parte_4 evidenzia la piena conferma, all'esito della prova testimoniale, dell'esecuzione di lavori extra contrattuali, la cui autorizzazione scritta era richiesta solo per quelli effettuati su iniziativa dell'appaltatore. Contesta, inoltre, la fondatezza della domanda riconvenzionale , poiché sfornita di prova ed , anzi, smentita dall'imputabilità del ritardato completamento dei lavori alla mancata costruzione dei fabbricati , ove dovevano essere realizzati gli impianti elettrici.
§
6.-Così riassunte le difese delle parti, può ritenersi pacifica, in punto di fatto , trattandosi di ricostruzione sulla quale convergono entrambe le parti in causa, la conclusione tra la Parte_1
(committente) e la ditta (appaltatrice) , in data 20.02.2008, di un contratto di CP_1 appalto , avente ad oggetto l'esecuzione delle opere di impiantistica elettrica all'interno delle unità edilizie da realizzare in loc. Giancola del Comune di S.Agata di LO.
Risulta , infatti, acquisito in atti il contratto di appalto, debitamente sottoscritto dalle parti, ed un allegato A, denominato “Contratto per l'impianto elettrico rispettando le attuali norme inerenti la legge 46/90”, anch'esso firmato da entrambe, in cui sono stati indicati i prezzi (iva esclusa) per la fornitura e posa in opera delle varie lavorazioni da eseguire all'interno di ciascun appartamento.
E', altresì, presente un computo metrico, privo di sottoscrizioni, con l'elencazione e la numerazione delle opere di impiantistica da eseguire per un totale di € 113.291,00.
In relazione ai predetti lavori può ritenersi dato incontestato, per espressa ammissione dell'appaltatrice e conferma della committente, l'avvenuta corresponsione dell'importo complessivo di € 117.572,31 (iva esclusa).
Tanto premesso, la questione su cui si controverte in questa sede riguarda l'esecuzione di lavorazioni di impiantistica extra-capitolato, in relazione ai corpi A, A1 e B., asseritamente concordate fra le parti ed eseguite dall'appaltatore, che , in forza di ciò, ha richiesto, in sede monitoria, il pagamento dell'ulteriore importo di € 68.161,34 (di cui € 11.829,65 a titolo di imposta sul valore aggiunto).
Riguardo a tali ulteriori lavori l'opposto, ha, infatti, dedotto che la loro esecuzione era stata effettuata “su espressa richiesta della ditta committente e con prezzi con la medesima concordati”; richiesta, questa, avanzata “sia personalmente dai legali rappresentati pro tempore, sia attraverso
i responsabili di cantiere e/o direttori dei lavori”.
Al contrario, l' sin dal momento della proposizione dell'odierna opposizione, ha Parte_1 declinato ogni responsabilità, assumendo di non avere mai commissionato al alcuna CP_1 lavorazione aggiuntiva, ad eccezione della realizzazione dei “punti luce esterno condominiali”, dei
“punti luce stagno” ed al “montaggio delle plafoniere esterne”.
Ha , inoltre, evidenziato che, secondo il disposto degli artt. 7 e 9 del contratto, tutte le modifiche, varianti od aggiunte, dovevano essere comunicate per iscritto tramite la Direzione lavori e valutate dai committenti prima della messa in opera. A fronte di queste contrapposte versioni, il Tribunale di prime cure ha ritenuto che le risultanze dell' istruttoria ed, in particolare, la prova testimoniale e quella documentale, riguardanti proprio dette lavorazioni extra , convergessero nell'indicare che “la parte opposta ha eseguito i lavori presso il cantiere della TÀ opponente”, e che “l'autorizzazione ad eseguire i lavori extra contratto era stata concessa dalla TÀ committente per tramite il direttore dei lavori o dai responsabili del cantiere”.
Il decidente, inoltre, disattendendo le argomentazioni della TÀ opponente, ha ritenuto irrilevante la mancanza di autorizzazione scritta, poiché necessaria solo per i lavori extra contratto eseguiti su iniziativa dell'appaltatore e non occorrente, quindi, nel caso di specie, a fronte di lavorazione eseguite su richiesta della stessa committente.
Ritiene la Corte che il ragionamento espresso dal primo giudice, avversato dall'appellante con i rilievi critici sopra esposti, sia condivisibile, sebbene meriti di essere integrato per le ragioni di cui infra.
Deve, immediatamente, evidenziarsi che, in ossequio alle regole generali in tema di riparto dell'onere probatorio, incombeva sull'odierno appellato ( che, in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo aveva assunto la veste di attore in senso sostanziale) fornire la prova del titolo posto a fondamento del suo asserito credito, e, quindi, nel caso sub iudice, del mandato di eseguire tali lavorazioni extra capitolato, ricevuto dalla TÀ committente.
E', infatti, principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui la fattura commerciale “costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633 e 634 cod. proc. civ.”, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinali mezzi di prova dall'opposto” (Cass. Civ. Sez. 3, sent. n. 5071 del 03.03.2009; più di recente v., in senso conforme, Cass. civ., n. 14473/2019).
Sicché la fattura depositata in atti dal , sebbene idonea a consentire l'emissione CP_1 del decreto ingiuntivo opposto, nel susseguente giudizio di opposizione rivestiva un'efficacia probatoria attenuata, non sufficiente, per quel che qui interessa, né a dimostrate l'avvenuto incarico per i lavori de quibus da parte della né tanto meno a costituire prova dell'esistenza del Parte_1 conseguente credito in capo alla ditta appaltatrice (a maggior ragione laddove si consideri che la parte appellante ha sempre contestato sia l'an che, in via subordinata, il quantum del credito vantato in giudizio da controparte).
Ciò posto, deve ritenersi corretta la positiva valutazione del primo decidente in merito alla prova dell'esecuzione da parte dell'appaltatrice di lavori extra capitolato.
Occorre, invero, evidenziare che il , nel corso dell'interrogatorio formale, ha CP_1 dichiarato che detti lavori erano stati commissionati direttamente da e Parte_4 [...]
, all'epoca legali rappresentanti pro tempore dell' Pt_5 Parte_1
Tale circostanza è stata confermata dal teste , il quale, in particolare, ha riferito Parte_5 che erano stati autorizzati dallo stesso e dal altri lavori, non previsti dal contratto Parte_4 di appalto, di cui ai punti 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 della comparsa di costituzione e risposta depositata dal CP_1
Ha aggiunto di non ricordare se fossero stati eseguiti i lavori di cui al punto 15 e di non potere riferire nulla quanto a quelli di cui ai punti 17, 18, 19, 20.
Contrariamente all'assunto dell'appellante - che si è limitato a ribadire la già formulata eccezione di incapacità a testimoniare del , già condivisibilmente disattesa dal primo decidente- Tes_1
l'amministratore di una TÀ è incapace a testimoniare soltanto nel processo in cui rappresenti la TÀ medesima, non potendo assumere contemporaneamente la posizione di parte e di teste, ovvero se nella causa abbia un interesse attuale e concreto, che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio, e non già meramente ipotetico, quale quello di arrecarle un presunto danno economico.
Al riguardo, costituisce jus receptum il principio secondo cui: “nei giudizi in cui una TÀ con personalità giuridica sia parte (o comunque possa avervi interesse a o partecipare nella qualità di parte), non possono essere chiamate a testimoniare, a norma dell'art. 246 c.p.c., le sole persone fisiche che, in virtù del rapporto di rappresentanza organica, siano legittimate processualmente a costituirsi in nome e per conto di detta TÀ, rappresentandole” (Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n.
35814 del 22.12.2023; Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza n. 19498 del 23.07.2018; Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 14987 del 07.09.2012).
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “l'incapacità a testimoniare esige un interesse personale, attuale e concreto, che coinvolga il teste nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione” (Cass.
Civ. cit.); interesse che nel caso in esame non può ritenersi sussistente.
E poiché, nella specie, il è stato chiamato a deporre in un processo in cui non rappresentava Tes_1 la TÀ , non ricorreva quella situazione d'inconciliabilità da cui deriva l'incapacità a deporre, non essendo il predetto parte processuale.
Né è stata allegata la presenza di un interesse attuale e concreto che avrebbe potuto legittimare la sua partecipazione al giudizio.
In ogni caso, detta incapacità, ove ammessane la sussistenza in via meramente ipotetica, dovrebbe ritenersi sanata e non più proponibile in questa sede. Deve, in proposito, rammentarsi che qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare e ciò nondimeno, il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza cos assunta è affetta da nullità che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c.,
l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva , determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità ( Cass. SS.UU. 9456/2023).
E poiché, nella specie, parte opponente , dopo aver eccepito l'incapacità del teste , a seguito Tes_1 dell'assunzione della prova, ammessa dal primo decidente, non ha eccepito, tramite il proprio legale presente all'udienza, la nullità della prova (v. verbale dell'udienza del 9 aprile 2019), il vizio deve ritenersi ormai sanato.
Tanto chiarito circa la validità della prova testimoniale de qua, deve, poi, rilevarsi che l'esecuzione dei lavori extra contratto ha trovato ulteriore riscontro nella deposizione del teste
[...]
, dipendente della ditta il quale ha riferito di aver lavorato Testimone_2 CP_1 personalmente per l'esecuzione dei lavori suddetti nelle unità immobiliari del compendio di proprietà della affermando “posso specificatamente confermare l'esecuzione delle Parte_1 singole attività eseguite nelle n. 78 unità immobiliari sia esterne che interne dei corpi A), A1) e B) nel periodo compreso tra l'anno 2008 e l'anno 2012”.
Riguardo ai lavori extra-contratto, oggetto della presente lite, ha dichiarato “giornalmente insieme al direttore o al responsabile di cantiere venivano verificati i lavori eseguiti sia in esecuzione del contratto, sia fuori contratto indicati dal punto 9 al punto 22, e venivano annotati sia dallo stesso, per conto di sia dai detti responsabili, per conto della . CP_1 Parte_1
Ebbene, se poco significativa è la deposizione del teste , all'epoca dei fatti Testimone_5 dipendente della TÀ committente (“ho visto il signor lavorare nel cantiere, ma non CP_1 sono in grado di stabilire l'entità dei lavori che lo stesso stava eseguendo. Posso precisare che i lavori eseguiti dal sig. si riferiscono esclusivamente ai corpi A, A1 e B […] Preciso, CP_1 inoltre, che il signor ha eseguito tutti i lavori relativi alle parti esterne dei corpi di CP_1 fabbrica A), A1) e B) anche se, come detto, non so specificare la tipologia e la qualità”), nondimeno, le deposizioni del e del convergono in maniera univoca nel Tes_1 Testimone_2 confermare l'esecuzione di lavori extra contratto.
Peraltro, come rilevato dal primo decidente, dall'esame delle residue prove testimoniali non si ravvisa alcuna dichiarazione di senso contrario, atta a smentire quanto riferito dai predetti testi.
Tale valenza certamente non ha la deposizione del teste , all'epoca Testimone_6 dei fatti dipendente della committente,.
Quest'ultimo, infatti, , lungi dall'escludere in maniera categorica l'esecuzione di lavori extra capitolato, ha affermato che “i lavori commissionati in economia per la somma di € 34.610,00 indicati nella fattura n. 22 del 2013, che io sappia non sono stati commissionati […]non so specificare a quali lavori si riferiscano quelli di cui all'importo di € 34.610,00, né, so dire, pertanto, se sono mai stati eseguiti” ed ha poi specificato di non aver verificato “l'esecuzione di detti lavori perché non era di mia competenza”.
Sempre in tema, la teste non è stata in grado di riferire se i lavori aggiuntivi Testimone_7 fossero stati commissionati e/o autorizzati ed anche ha dichiarato di non sapere Persona_1 nulla in merito alle circostanze relative alle lavorazioni extra contratto ed all'inserimento di prestazioni non effettuate nella fattura n. 22 del 20.09.2023.
Ne consegue che, in mancanza di riscontri di senso contrario, le dichiarazioni rese dal del Tes_1 devono considerarsi attendibili, poiché in linea con quelle rese dal , di guisa Testimone_2 che, alla luce del relato in atti, è possibile ritenere che, contrariamente all'assunto dell' Parte_1 detti lavori extra capitolato siano stati eseguiti su incarico della committente.
Tale circostanza, benchè processualmente provata, non è, però, sufficiente a sostenere la pretesa creditizia del CP_1
Come accennato, il primo decidente ha ritenuto provata l'esecuzione dei lavori ulteriori allegati dall'appaltatore e priva di rilievo la mancanza di autorizzazione scritta sul presupposto che detti lavori non fossero stati realizzati su iniziativa dell'appaltatore, ma commissionati dall' Parte_1
Tale affermazione risulta conforme all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui in tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente.
Mentre, infatti, nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece,
l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (ex ultimis
Cass. Civ.n. 40122/2021).
Tale percorso motivazionale, però, non si confronta con il dato contrattuale e, pertanto, deve essere integrato.
Vale, in proposito , rammentare che, secondo quanto previsto dall'art.7 del contratto
( lett. c), “l'importo su indicato s'intende fisso e invariabile sino a lavoro ultimato, rinunciando
l'Impresa Appaltatrice a qualsiasi richiesta di revisione e di risoluzione del contratti per sopravvenuta eccessiva onerosità”; ( lett. d.) “tutte le modifiche, varianti od aggiunte dovranno essere comunicate esclusivamente per iscritto tramite la Direzione dei Lavori, con la conseguenza che l'Impresa Appaltatrice non avrà diritto a richiedere aumenti di corrispettivo per tutte quelle varianti, modifiche ed aggiunte per le quali non esiste documentazione scritta”.;
A mente dell'art. 9 “ ogni intervento difforme da quanto stabilito nei documenti allegati, resosi eventualmente necessario per ragioni di buona esecuzione, dovrà essere valutato dai Committenti, previa verifica della D.I. prima della sua messa in opera”.
E' evidente che la volontà espressa dalla clausola fosse finalizzata ad assicurare che qualsivoglia variazione al progetto fosse consacrata in un atto scritto, a prescindere dalla qualifica in termini di variante o di lavorazioni extra-capitolato (”aggiunte”).
ùTuttavia, ad avviso della Corte, il dato contrattuale non priva di tutela la pretesa creditizia del
[...]
CP_1
Deve, in proposito, osservarsi che le più recenti pronunce della Corte di legittimità hanno superato il precedente orientamento secondo cui “la convenzione sulla forma scritta ad substantiam da adottare per un futuro contratto deve rivestire, ai sensi dell'articolo 1352 cod.civ., la forma scritta e pertanto lo scioglimento della medesima per mutuo consenso (o la rinunzia bilaterale alla forma convenzionale) può avvenire solo per iscritto e non verbalmente o tacitamente;
ne consegue che la clausola contrattuale, redatta per iscritto, la quale preveda
l'adozione della forma scritta ad substantiam per regolamentare future vicende del contratto, non può essere revocata verbalmente o tacitamente dalle parti stesse» (Sez. 3, Sentenza n. 4861 del
14/04/2000).
Invero, numerose pronunce successive hanno affermato il diverso principio secondo cui è ammessa la possibilità di una revoca tacita del patto con il quale le parti del contratto si sono obbligate ad adottare una determinata forma per un successivo atto negoziale con rinuncia implicita mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento (ex plurimis Cass. civ.n. 4539/
2019; Cass. civ. n.24246/2023 ).
Si ammette , dunque, la revoca tacita al patto contrattuale con il quale le parti si obbligano ad una determinata forma per le future attività negoziali.
Nondimeno, quando le variazioni siano state apportate per iniziativa dell'appaltatore, alla luce del disposto di cui all'art. 1669 c.c., la giurisprudenza è netta nell'escludere la prova per facta concludentia.
Si è, infatti, reiteratamente affermato che le modifiche o variazioni apportate dall'appaltatore devono essere espressamente autorizzate dal committente e l'autorizzazione si deve provare per iscritto ( Cass. civ. n. 40122/2021; Cass. civ. n. 19099/2011).
Ebbene, poiché nella specie dalla prova testimoniale è emerso che le lavorazioni extra capitolato non erano state eseguite di iniziativa del ma commissionate dai legali rappresentanti della CP_1 TÀ , è ipotizzabile, alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, la modifica tacita dell'art. 7 , che prevedeva la forma scritta per ogni variazione progettuale.
E che il contratto di appalto sia stato modificato in parte qua emerge pacificamente dallei prova testimoniale, comprovante l'esistenza di comportamenti della committente che dimostravano la volontà di rinunciare alla forma scritta per la realizzazione di lavorazioni extracapitolato , in deroga a quanto contrattualmente previsto.
Non solo il teste ha confermato di avere commissionato ( deve intendersi oralmente, in Tes_1 mancanza di atto scritto) talune variazioni progettuali, ma, peraltro, il teste ha Testimone_8 confermato la costante presenza del responsabile di cantiere e del D.L., che verificavano “i lavori eseguiti sia in esecuzione del contratto, sia fuori contratto indicati dal punto 9 al punto 22, e venivano annotati sia dallo stesso, per conto di , sia dai detti responsabili, per conto della CP_1
” Parte_1
Mette conto, altresì, rilevare che, nel corso del giudizio, l' ha ammesso di avere Parte_1 autorizzato alcune opere aggiuntive ed, in particolare, la posa in opera dei punti luce esterni condominiali e dei punti luce stagno, non prevista nel capitolato d'appalto, senza, però, produrre alcun atto scritto relativo alla lavorazione de qua, che sarebbe stata, invece, necessaria al cospetto dell'originaria previsione contrattuale .
Ebbene, tali dichiarazioni appaiono parecchio significative poiché, seppur in parte, rafforzano la tesi sostenuta dal e smentita della controparte circa l'esistenza di un incarico per lo CP_1 svolgimento di svariate lavorazioni extra non previste nel capitolato originario ed oggetto di accordo orale.
Deve, pertanto, ritenersi provato che la realizzazione di variazioni extra capitolato sia stata validamente concordata tra le parti in forza di un accordo verbale, in deroga a quanto originariamente convenuto circa la necessità della convenzione scritta.
Occorre, però, evidenziare che solo una parte delle opere extra-contratto, indicate dal CP_1 risultano effettivamente provate.
Deve, in proposito, osservarsi che non vi è contestazione in ordine a quelle elencate ai numeri da
1 a 8 della comparsa di costituzione dell'opposto, poiché riconosciute dalla stessa committente.
Quanto alle restanti lavorazioni , indicate dal , ritiene la Corte che anche quelle indicate CP_1 dai numeri dal 9 al 14 debbano ritenersi provate, sulla scorta delle dichiarazioni dei testi summenzionati, i quali hanno espressamente indicato con certezza che tali lavorazioni erano state commissionate dalla ed eseguite dal . Parte_1 CP_1
Al contrario, alla luce del compendio probatorio, in atti non può ritenersi provato che l'impresa committente abbia commissionato i cosiddetti “lavori in economia come da all. A e B” , inseriti nella fattura n. 22 del 20.09.2013 oggetto dell'odierna contesa né tantomeno che essi siano stati eseguiti.
Al di là del fatto che non è possibile individuare con certezza in cosa siano consistiti detti lavori in economia , occorre rilevare che:
- il , in proposito, ha dichiarato che “la ditta era stata autorizzata ad eseguire in Tes_1 CP_1 economia anche i lavori relativi alle tracce murarie non previsti nel contratto”;
- il ha confermato l'esecuzione di tutte le lavorazioni indicate dal Testimone_2 CP_1 senza fare alcuna precisazione sulla natura ed i costi di dette opere;
- il teste ha riferito che “i lavori commissionati in economia per la somma di € Parte_3
34.610,00 indicati nella fattura n. 22 del 2013, che io sappia non sono stati commissionati […] non so specificare a quali lavori si riferiscano quelli di cui all'importo di € 34.610,00, né, so dire, pertanto, se sono mai stati eseguiti”.
Considerata la presenza di dichiarazioni discordanti – in particolare quelle del e Testimone_9 del – non può certamente ritenersi provata l'avvenuta autorizzazione ed esecuzione di Parte_3 dette opere, delle quali è evidente che nessuna delle parti, tra l'altro, è stata in grado di chiarire natura ed entità.
Le medesime considerazioni valgono per l'importo di € 6.150,00 portato in fattura a titolo di
“centraline stagno condominiali n. 41 X 150,00” della cui fornitura e posa in opera non vi è alcune prova né orale né documentale.
Nessuna contestazione, invece, residua in ordine alla somma indicata nella fattura n. 22 del
20.09.2013 per l'avvenuto “montaggio plafoniere esterne n. 180 X 7,00” per un totale di € 1260,00, di cui, come si è detto, è stata dimostrata l'autorizzazione al compimento da parte dal
[...]
, e della cui esecuzione vi è conferma nello stesso atto d'appello laddove l' Testimone_6 [...] afferma che “L'unica attività effettivamente eseguita extra contratto è il montaggio di n. 180 Pt_1 plafoniere esterne al prezzo unitario di euro 7,00, totale euro 1.260,00, oltre iva”.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Corte ritiene che il credito vantato dal CP_1 nei confronti della TÀ debba essere rideterminato nell'importo di € 15.541,69 oltre Parte_1 iva, previa sottrazione dal costo totale delle opere commissionate ed eseguite dall'appaltatore degli importi già versati dalla committente.
Ne deriva l'accoglimento, seppur parziale, del primo motivo d'appello.
§
7.-Passando all'esame del secondo motivo di doglianza, deve ritenersi infondata la domanda di cancellazione di frasi ingiuriose ed inammissibile quella di condanna al risarcimento del danno ex art. 89 comma 2 c.p.c., , in quanto avanzata per la prima volta con la memoria conclusionale di replica. Quanto al primo profilo, giova premettere che costituisce vizio di omessa pronuncia, denunciabile anche in sede di legittimità, la mancata decisione sull'istanza di cancellazione di frasi sconvenienti od offensive e di correlativo risarcimento dei danni, il cui esame, ancorché affidato al potere discrezionale del giudice, che può provvedere al riguardo anche d'ufficio, non per questo può essere omesso (Cass. civ.n 17914/2022)
Deve, inoltre, rilevarsi che la cancellazione di frasi ingiuriose contenute negli scritti difensivi è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, che può disporla anche d'ufficio ex art. 89
c.pc., di guisa che l'istanza di cancellazione costituisce un a mera sollecitazione volta all'applicazione del potere discrezionale (Cass. civ. 22186/2009).
Ne discende che detta istanza ben poteva essere formulata in seno agli atti conclusivi, tanto più che le frasi ritenute ingiuriose erano contenute nella comparsa conclusionale del CP_1
La domanda, pur ammissibile, è infondata, risultando le espressioni incriminate non estranee né all'oggetto della lite né alla funzione difensiva nel cui ambito sono state formulate
Quanto, invece, al secondo profilo, vale la pena di rammentare che, come chiarito dalla Suprema
Corte di Cassazione: “Competente ad accertare e liquidare il danno derivante dall'uso di espressioni offensive contenute negli atti del processo, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., è di norma lo stesso giudice dinanzi al quale si svolge il giudizio nel quale sono state usate le suddette espressioni. A tale competenza, tuttavia, è necessario derogare quando il giudice non possa, o non possa più, provvedere con sentenza sulla domanda di risarcimento, il che accade, in particolare, nei seguenti casi: A) quando le espressioni offensive siano contenute in atti del processo di esecuzione, che per tale sua natura non può avere per oggetto un'azione di cognizione e quindi destinata ad essere decisa con sentenza;
B) quando siano contenute in atti di un processo di cognizione che però, per qualsiasi motivo, non si concluda con sentenza (come nel caso di estinzione del processo); C) quando i danni si manifestino in uno stadio processuale in cui non sia più possibile farli valere tempestivamente davanti al giudice di merito (come nel caso in cui le frasi offensive siano contenute nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado); D) quando la domanda di risarcimento sia proposta nei confronti non della parte ma del suo difensore.” (Cass. Civ. n. 16121/2009; 10916/2001).
Sulla scorta di tale principio, poiché , nella specie, le espressioni ritenute offensive sono state scritte nella memoria conclusionale dell'allora opponente ed il preteso danno si è verificato in uno stadio vin cui non era più possibile farli valere davanti al primo decidente, la domanda deve ritenersi inammissibile, dovendo essere proposta davanti al giudice competente secondo le norme ordinarie.
§ 8.-Miglior sorte non merita il terzo motivo d'impugnazione, con cui si censura il rigetto della domanda riconvenzionale articolata in prime cure, volta ad ottenere la condanna della controparte al risarcimento del danno per il ritardo nella consegna dell'opera appaltata, calcolato applicando la clausola penale contenuta nell'art. 12 del contratto di appalto, e quantificato in € 121.800,00 , pari a n. 1218 giorni di ritardo X € 100,00 al giorno.
Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto - che importino “notevoli modificazioni della natura dell'opera”, tali da determinare una sostituzione consensuale del regolamento contrattuale già in essere
(v. Cass. Civ. n. 10201 del 2012; Cass. Civ. n. 19099 del 2011; Cass. n. 9796 del 2011) - il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori.
In tali casi, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine, in mancanza del quale, incombe al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore (Cass. civ. n. 12396/2024; n. 9152/2019; Cass. Civ. n. 20484 /2011).
Nella specie, in cui la consistenza delle lavorazioni aggiuntive rispetto al progetto originario, come detto, deve ritenersi provata, non risulta, però, documentato dalla TÀ , che ne era onerata, la pattuizione di un nuovo termine, entro il quale dovevano essere completati e consegnati i lavori.
Stando così le cose, in assenza di pattuizione fra le parti di un termine nuovo per la conclusione dei lavori, sarebbe stato, quindi, onere della committente fornire la prova della colpa dell'appaltatore nel ritardo dei lavori nonché del pregiudizio subito.
Tale prova, però, non è stata fornita, emergendo, anzi, dal compendio probatorio, elementi in senso contrario.
In proposito, basti pensare che il ha ricondotto il ritardo nell'esecuzione dei lavori Parte_5 ad una serie di problemi societari e tale circostanza è stata confermata dal teste Testimone_8 il quale ha riferito che “il cantiere è rimasto per un lungo periodo chiuso per contrasti tra i soci della ditta committente”.
Anche il teste ha riferito che il cantiere era fermo per circa 15 giorni o un mese, ma senza Tes_3 specificare alcunché in merito alle motivazioni.
Non sussiste, dunque, alcuna prova in atti circa la responsabilità dell'appaltatore per la ritardata consegna dell'opera.
Da tanto discende il rigetto della relativa domanda di condanna al pagamento della penale prevista in contratto. §
9.-Sulla scorta delle argomentazioni sin qui esposte, in parziale riforma della sentenza gravata, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l' condannata al pagamento della Parte_1 minore somma accertata a credito dell'odierno appellato.
Tale riforma impone di procedere alla rivisitazione delle spese di lite.
Invero, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass.n.33412/2024).
Poiché, dunque, ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, ne consegue che anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la (eventuale ) condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività (Cass.n.17854/2020).
Né il ridimensionamento quantitativo della pretesa azionata in sede monitoria integra una soccombenza reciproca, tale da giustificare una parziale compensazione delle spese, posto che la soccombenza reciproca è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. SS.UU.n.32061/2022).
Ne consegue che, in applicazione del criterio della soccombenza, l' deve essere Parte_1 condannata al pagamento in favore del delle spese del doppio grado. CP_1
Esse vanno liquidate come da dispositivo , tenuto conto del valore della controversia ( criterio del decisum) e secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis
(secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, applicando i parametri medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi relativi al giudizio di appello, deve includersi anche la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata
(ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
La ridotta articolazione della fase giustifica, limitatamente ad essa, l'applicazione di parametri minimi
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 235/2023 R.G. sull'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza n. 109/2023 emessa dal Tribunale di Patti il 06.02.2023 e
[...] pubblicata in data 07.02.2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 14/2014 R.G., in parziale riforma della stessa, che conferma nel resto, così provvede:
1. in parziale accoglimento del primo motivo d'appello ed in conseguente riforma della gravata sentenza di prime cure, revoca il decreto ingiuntivo n. 474/2013, emesso dal Tribunale di Patti in data 05.11.2013;
2. condanna l'appellante , al pagamento della minor somma accertata Parte_1 di € 15.541,69 in favore dell'appellato , titolare dell'omonima ditta, oltre CP_1 interessi legali dalla domanda al soddisfo;
.
3. rigetta nel resto l'appello.
4. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore Parte_1 di delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, in relazione al giudizio CP_1 di primo grado, in complessivi € 5.077,00 ( di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per quella introduttiva;
€ 1.680,00 per quella di trattazione ed € 1.701,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute) ed relazione al presente grado in complessivi € 4.888,00 ( di cui € 1.134,00 per la fase di studio;
€ 921,00 per quella introduttiva;
€ 922,00 per quella di trattazione ed € 1.911,00 per quella decisoria) oltre rimborso delle somme versate a titolo di c.u., spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovuta ) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
i eè
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 235/2023 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 13.11.2025 vertente tra
, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore dott. Parte_1
con sede in Sant'Agata LO (ME) via Amari n. 3, P. Iva n. Parte_2
, rappresentata e difesa giusta procura allegata all'atto di impugnazione ex art.83 P.IVA_1
c.p.c. dall'avv. Giovanni Mazzone (C.F. ) presso il cui studio C.F._1 professionale sito Capo d'Orlando (ME), via Vittorio Veneto n. 85, è elettivamente domiciliata.
Appellante e
nato a LO SM (ME) l'[...], in [...] e n.q. di titolare CP_1 dell'omonima ditta con sede in Sant'Agata LO (ME) via Rione Greco n. 14, P. Iva n.
, rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e P.IVA_2 risposta dall' avv. Marco Vicari (C.F. ) presso il cui studio professionale C.F._2 sito in Sant'Agata di LO (ME) via Martoglio n. 14, è elettivamente domiciliata.
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 109/2023 emessa dal Tribunale di Patti il 06.02.2023 e pubblicata in data 07.02.2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 14/2014 R.G., in materia di opposizione a d.i. – appalto privato.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'appellante:
“…1) ritenere e dichiarare fondato l'atto di opposizione proposto avverso il decreto ingiuntivo n.
474/13 e, per l'effetto, revocare o caducare il d.i. opposto con qualsiasi statuizione;
2) in via subordinata, ritenere e dichiarare che i “lavori in economia” sono stati adottati in violazione delle clausole contrattuali, meglio indicate ai punti 7-9 del contratto e, quindi, che in assenza di accordo e/o autorizzazione nessuna somma è dovuta;
3) in via ulteriormente subordinata limitare la pretesa creditoria della ditta nei limiti del CP_1 giusto e del provato;
4) in via riconvenzionale, condannare la ditta al pagamento della penale portata in CP_1 contratto all'art. 12 per l'ingiustificato ritardo nella consegna dell'opera e a titolo di risarcimento danni per inesatto adempimento quantificati in euro 121.800,00, o in quella somma che sarà ritenuta di giustizia;
5) disporre la cancellazione delle frasi ingiuriose e calunniose ex art. 89 comma 2 c.p.c., e condannare la ditta al risarcimento del danno pari ad euro 10.000,00. CP_1
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio…”.
Per l'appellato:
“…In via preliminare:
- dichiarare e ritenere inammissibile l'appello, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. essendo i proposti motivi di appello inammissibili e/o manifestamente infondati, avanzati da controparte solo al fine di procrastinare il pagamento di quanto dovuto all'appellata . Controparte_2
In ogni caso e nel merito:
- rigettare perché infondato in fatto e diritto il proposto appello avverso la sentenza n.109/23
R.Sent., resa inter partes dal Tribunale di Patti, GOP Dr. Antonino Casdia, depositata in
Cancelleria in data 14.02.2022, a conclusione del giudizio di opposizione avverso il D.I.
n.474/2013.
- Condannare l'appellante , alle spese e compensi anche del presente Parte_1 grado del giudizio di appello, oltre CPA ed IVA come per legge e come da nota, ex art. 91 c.p.c…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30.12.2023 la TÀ proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 474/2013 emesso dal Tribunale di Patti in data 05.11.2013 e con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di , quale titolare dell'omonima CP_1 ditta individuale, della complessiva somma di € 68.161,34, oltre interessi e spese legali del procedimento, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto in relazione ai lavori di impiantistica eseguiti presso il cantiere dell'opposta, sito in c/da Giancola di Sant'Agata LO, portato dalla fattura n. 22/2013..
A sostegno dell'opposizione, l' deduceva il difetto di prova del credito ingiunto e la sua Parte_1 inesistenza per violazione dell'art. 5 del contratto di appalto, in forza del quale l'impresa appaltatrice aveva assunto l'obbligo di eseguire i lavori in questione con “proprio personale…nonché mezzi ed attrezzature”.
Assumeva che, nonostante l'impegno assunto, il aveva costretto essa committente a CP_1 reperire a proprie spese parte dei materiali necessari, con la specifica promessa di decurtarne il costo.
Deduceva, altresì, l'illegittimità dell'importo ingiunto per violazione degli artt.
7-9 del contratto di appalto, posto che mai erano stati autorizzati i “lavori in economia”, che il assumeva CP_1 avere eseguito.
In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'opposto al risarcimento del danno derivante dall'inesatta esecuzione dell'appalto in conseguenza della mancata fornitura dei materiali e l'applicazione della penale di cui all' articolo 12, non essendo stati i lavori completati entro il termine convenuto .
Concludeva, quindi, per l' accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, o in subordine, per l'accoglimento della pretesa creditizia nel limite del giusto e del provato , nessuna somma dovendo essere riconosciuta in relazione ai “lavori in economia” in assenza di preventiva autorizzazione della committente .
Con comparsa di risposta depositata il 27.06.2014 si costituiva in giudizio , quale CP_1 titolare dell'omonima ditta individuale, assumendo di aver eseguito, oltre a quelli contrattualmente previsti, lavori ulteriori ( specificamente indicati in comparsa) per un importo di € 59.933,00, oltre iva;
lavori , questi, che erano stati richiesti dall' “sia personalmente dai legali Parte_1 rappresentanti pro tempore, sia attraverso i responsabili di cantiere e/o direttore dei lavori“ in base ai prezzi concordati con le medesime modalità.
Contestava l'assunto dell'opponente circa la fornitura di materiali ad opera della stessa , riconoscendone la fondatezza limitatamente a parte di quelli occorrenti per la realizzazione di lavori extracontrattuali, indicati ai nn. 16,17,18,19 e 22 della comparsa.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
La causa , istruita con l'assunzione di prove orali (interrogatorio formale e prova testimoniale), veniva decisa sentenza n. 109/2023, emessa il 06.02.2023 e pubblicata in data 07.02.2023, con cui il Tribunale di Patti così statuiva:
“…1) Rigetta l'opposizione, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.474/2013, emesso dal
Tribunale di Patti il 05/11/2013, nel procedimento RGN 1541/2013, il quale va dichiarato definitivamente esecutivo;
2) Condanna in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento, in favore della parte opposta, delle spese del giudizio di opposizione, liquidati in Euro
7.052,00, per compensi, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge…”.
Avverso la summenzionata pronuncia, l' interponeva gravame con atto di appello Parte_1 notificato a mezzo pec in data 20.03.2023, deducendo l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché la carenza di prova in ordine all'esistenza dell'autorizzazione ed all'effettiva realizzazione delle opere per cui era stata emessa l'ingiunzione di pagamento.
Con comparsa di risposta depositata in data 09.06.2023 si costituiva , n.q. titolare CP_1 dell'omonima ditta, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c..
Nel merito, contestava le deduzioni avversarie poiché infondate in fatto e diritto ed insisteva per il rigetto dell'appello e l'integrale conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante TÀ alla rifusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
Disposta con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note di trattazione scritta ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 D.Lvo 149/2022, alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, il C.I., previamente nominato, con ordinanza del 15.09.2023, riservava di riferire al Collegio in ordine all'istanza di inibitoria e rinviava la causa per trattazione.
Con ordinanza depositata in data 24.09.2023, la Corte, rilevato che “ferma restando la necessità di riservare al merito ogni decisione sulla fondatezza dei motivi di gravame e sulle controdeduzioni avversarie, la sentenza manifesta la controvertibilità di alcune questioni che meritano approfondimento nella successiva fase, con particolare riferimento alla correttezza dell'ermeneutica contrattuale”, riteneva sussistente il presupposto del fumus boni juris e disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con successiva ordinanza del 19.01.2024, il C.I., rigettate le istanze istruttorie di parte appellante sulla scorta del disposto dell'art. 345 c.p.c., e ritenuta , dunque, esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e 351 c.p.c., fissava al 13.01.2025 l'udienza per l'assunzione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Dopo un ulteriore rinvio dovuto al carico di ruolo del relatore, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con ordinanza pubblicata il 14.11.2025 il C.I. assumeva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e
342 c.p.c. sollevate dall'appellato . CP_1
Invero, l'atto di appello, dopo aver superato il vaglio di cui all'art. 348 bis c.p.c., come da ordinanza del 24.09.2023, risulta in linea con i requisiti prescritti dal codice di proceduta civile.
In proposito, è sufficiente rammentare che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale,
l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ( ex ultimis Cass. Civ. SS.UU. n. 36481/2022).
Nella specie, contrariamente all'assunto dell'appellato, risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra la circostanza che la detta parte è stata in grado di predisporre una congrua difesa.
Tanto è sufficiente per escludere anche la dedotta inammissibilità del gravame ex art. 342, comma
1, c.p.c..
§
2. Venendo al merito dell'impugnazione sub iudice, con il primo motivo di appello l' Parte_1 lamenta l'illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata per avere il primo decidente rigettato l'opposizione, ritenendo che parte opposta avesse “…assolto l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria richiesta in via monitoria” , dato che risultava
“documentalmente provato, con la fattura in atti e con la deposizione testimoniale..” l'esecuzione dei lavori presso il cantiere della TÀ opponente.
Sostiene che, poiché – come del resto evidenziato in sentenza – le fatture commerciali non costituivano prova certa del credito, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto fare affidamento, al fine della decisione, sugli unici elementi documentali utilizzabili, ossia il contratto di appalto e la lettera di contestazione, indirizzata al , nella quale era stata messa in evidenza la mancata CP_1 prova di ordini, accettazioni di preventivi o altra documentazione, attestante la reale esecuzione dei lavori ed il consenso dell'appaltante.
Il Tribunale, inoltre, non potendo basare la decisione sulla fattura contestata, avrebbe dovuto valutare in maniera scrupolosa l'ammissibilità della prova orale e l'attendibilità dei testimoni escussi nel corso dell'istruttoria, con particolare riferimento al teste (co-amministratore della Tes_1 TÀ committente fino al mese di dicembre 2010), di cui era stata tempestivamente eccepita l'incapacità a testimoniare in conseguenza della pendenza di varie controversie tra il predetto e la TÀ .
In ogni caso, prosegue l'appellante, tali dichiarazioni erano del tutto ininfluenti rispetto ai fatti di causa , poiché i lavori di cui il teste aveva confermato l'avvenuta esecuzione – ossia quelli indicati nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado della controparte ai nn. 1-8 – non erano stati contestati da essa opponente, trattandosi di attività previste e concordate tra le odierne parti in causa.
Invece, quanto ai lavori indicati ai numeri 9-22, il testimone nulla aveva potuto riferire con certezza considerato che dal mese di dicembre 2010 lo stesso non era più amministratore dell' Parte_1
Anche la deposizione testimoniale del era assolutamente generica Testimone_2 sia in ordine alla quantità di lavori realizzati, sia con riferimento all'asserita richiesta di esecuzione di lavori extra contratto da parte della TÀ committente.
Parimenti, anche dalla testimonianza del (altro testimone indicato dall'originario opposto) Tes_3
- il quale aveva riferito “di aver “visto il sig. lavorare nel cantiere, ma non sono in grado CP_1 di stabilire l'entità dei lavori che lo stesso stava eseguendo (…) come detto non so specificare la tipologia e la qualità” - non si evinceva alcun dato certo in ordine alla tipologia delle lavorazioni effettuate presso il cantiere.
Inoltre, non solo il teste aveva smentito quanto dichiarato dal teste , secondo Testimone_2 cui i lavori extra contratto venivano annotati giornalmente, ma, peraltro, di tali presunte annotazioni non vi era traccia alcuna .
Sulla scorta di tali argomentazioni, l' sostiene che la ditta non aveva provato Parte_1 CP_1 specificatamente che tali lavori extra contratto fossero stati effettivamente realizzati nè, tantomeno, che ciò fosse avvenuto su espressa autorizzazione della TÀ committente . Rammenta l' appellante che agli artt. 7 lettera d) e 9 del contratto di appalto era espressamente previsto che tutte le modifiche, varianti od aggiunte, dovessero essere comunicate esclusivamente per iscritto tramite la Direzione lavori e che eventuali interventi difformi da quanto stabilito nei documenti allegati al contratto, resisi necessari per ragioni di buona esecuzione, dovessero essere valutati dai committenti, previa verifica della D.L., prima della sua messa in opera.
In forza di tali pattuizioni, che sancivano il principio dell'immodificabilità dell'opera appaltata in assenza di autorizzazione, gli importi di € 34.610,00 per lavori in economia (non meglio specificati) e di € 6.150,00 per l'installazione di centraline stagno per condizionatori, eseguiti dall'appaltatore in maniera unilaterale, non erano dovuti.
Erroneo era, secondo l'appellante, il convincimento del primo decidente circa la genericità della contestazione in merito all'esecuzione dei lavori, poiché smentito documentalmente dall'immediata contestazione della fattura.
Precisa che l'unica attività effettivamente eseguita extra contratto – ed espressamente autorizzata dall'ing. - era il montaggio di n. 180 plafoniere esterne al prezzo unitario di € 7,00, per Parte_3 un totale di € 1.260,00, oltre iva, come visibile dal preventivo depositato in atti, datato 30.11.2011.
Nel confutare l'argomentazione ex adverso sostenuta circa l'esistenza di autorizzazione scritta, evidenzia che sui documenti sottoposti in visione al teste (offerte di materiale elettrico Tes_4 da parte della Elettrosud del 3 maggio 2012, 9 maggio 2012, 24 maggio 2012 e 27 giugno 2012)
e di cui il medesimo aveva riconosciuto la propria sottoscrizione, non vi era alcun riferimento alla ditta , che, peraltro, non era l'unica ditta presente in cantiere. CP_1
Tali documenti, inoltre, oltre a non provare l'esistenza di autorizzazione da parte della committente, non erano riferibili all'epoca in cui il aveva collocato l'esecuzione di lavori CP_1 extra-contratto risalendo al periodo maggio/giugno 2012.
Attese l'incertezza ed illegittimità dell'azionato credito, l'appellante chiede che, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, venga pronunciata la revoca del decreto ingiuntivo;
in via gradata, insiste per il ridimensionamento della pretesa creditoria con accoglimento limitatamente alle lavorazioni extra contratto effettivamente eseguite e commissionate.
§
3. Con il secondo motivo di doglianza, parte appellante lamenta che il primo decidente non aveva dato atto, nel corpo della motivazione, della richiesta di cancellazione ex art. 89 comma 2 c.p.c., avanzata con la memoria conclusionale di replica dall' delle frasi sconvenienti e Parte_1 ingiuriose contenute nella comparsa conclusionale depositata dalla difesa della controparte.
Ribadisce la parte che, dette frasi – testualmente citate -, risultavano diffamatorie e particolarmente sconvenienti per la dignità, l'immagine, la moralità e la reputazione dell' oltre che dei Parte_1 soggetti impropriamente citati.
Chiede, dunque, che in accoglimento del motivo d'appello venga ordinata la cancellazione delle summenzionate frasi ingiuriose e sconvenienti, con condanna dell'appellato al risarcimento del danno quantificato nell'importo di € 10.000,00 o in quello determinato in via equitativa.
§
4. Infine, con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui il decidente aveva rigettato la domanda riconvenzionale, ritenendo che: “non risulta fornita alcuna prova del ritardo in merito all'esecuzione dei lavori, e per i quali ha svolto domanda riconvenzionale. Infatti, su tale ultimo punto, il ha riferito che i lavori di cantiere per la Tes_1 realizzazione dei manufatti sono andati a rilento anche per una serie di problemi societari”.
Sostiene l' che il primo decidente non aveva adeguatamente tenuto conto di quanto Parte_1 dichiarato dal teste , il quale aveva confermato che il cantiere era stato fermo per circa Tes_3
15/30 giorni e rileva che il ritardo era stato ammesso dallo stesso , che con nota del 20 CP_1 settembre 2013, aveva indicato la data di ultimazione dei lavori nell'agosto 2012., ben al di là del termine contrattualmente stabilito (marzo 2009).
In particolare, continua l'appellante, l'art. 11 del contratto di appalto era stato pattuito che i lavori dovessero essere consegnati entro e non oltre il mese di marzo 2009, mentre il seguente art. 12 prevedeva che “qualora l'impresa appaltatrice non eseguisse ed ultimasse i lavori, o parte degli stessi, secondo le modalità ed entro i termini del contratto, i Committenti, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, applicheranno all'Impresa Appaltatrice le penali nella misura di € 100,00 (cento/00) al giorno”.
Pertanto, considerato che la consegna dell'opera, per stessa ammissione della ditta era CP_1 stata effettuata oltre tre anni dopo lo spirare del termine previsto nel negozio, spettava ad essa committente un risarcimento del danno in misura forfettaria – calcolato facendo applicazione della clausola penale di cui all'art. 12 – quantificabile in € 121.800,00 (pari a n. 1218 giorni di ritardo
X € 100,00 al giorno).
§
5.-Le doglianze dell'appellante risultano specificamente contestate dall'appellato, che, per un verso, ribadisce l'attendibilità del teste , anche in considerazione della mancata prova Tes_1 dell'oggetto delle controversie giudiziali pendenti tra il predetto e;
per altro verso, Parte_4 evidenzia la piena conferma, all'esito della prova testimoniale, dell'esecuzione di lavori extra contrattuali, la cui autorizzazione scritta era richiesta solo per quelli effettuati su iniziativa dell'appaltatore. Contesta, inoltre, la fondatezza della domanda riconvenzionale , poiché sfornita di prova ed , anzi, smentita dall'imputabilità del ritardato completamento dei lavori alla mancata costruzione dei fabbricati , ove dovevano essere realizzati gli impianti elettrici.
§
6.-Così riassunte le difese delle parti, può ritenersi pacifica, in punto di fatto , trattandosi di ricostruzione sulla quale convergono entrambe le parti in causa, la conclusione tra la Parte_1
(committente) e la ditta (appaltatrice) , in data 20.02.2008, di un contratto di CP_1 appalto , avente ad oggetto l'esecuzione delle opere di impiantistica elettrica all'interno delle unità edilizie da realizzare in loc. Giancola del Comune di S.Agata di LO.
Risulta , infatti, acquisito in atti il contratto di appalto, debitamente sottoscritto dalle parti, ed un allegato A, denominato “Contratto per l'impianto elettrico rispettando le attuali norme inerenti la legge 46/90”, anch'esso firmato da entrambe, in cui sono stati indicati i prezzi (iva esclusa) per la fornitura e posa in opera delle varie lavorazioni da eseguire all'interno di ciascun appartamento.
E', altresì, presente un computo metrico, privo di sottoscrizioni, con l'elencazione e la numerazione delle opere di impiantistica da eseguire per un totale di € 113.291,00.
In relazione ai predetti lavori può ritenersi dato incontestato, per espressa ammissione dell'appaltatrice e conferma della committente, l'avvenuta corresponsione dell'importo complessivo di € 117.572,31 (iva esclusa).
Tanto premesso, la questione su cui si controverte in questa sede riguarda l'esecuzione di lavorazioni di impiantistica extra-capitolato, in relazione ai corpi A, A1 e B., asseritamente concordate fra le parti ed eseguite dall'appaltatore, che , in forza di ciò, ha richiesto, in sede monitoria, il pagamento dell'ulteriore importo di € 68.161,34 (di cui € 11.829,65 a titolo di imposta sul valore aggiunto).
Riguardo a tali ulteriori lavori l'opposto, ha, infatti, dedotto che la loro esecuzione era stata effettuata “su espressa richiesta della ditta committente e con prezzi con la medesima concordati”; richiesta, questa, avanzata “sia personalmente dai legali rappresentati pro tempore, sia attraverso
i responsabili di cantiere e/o direttori dei lavori”.
Al contrario, l' sin dal momento della proposizione dell'odierna opposizione, ha Parte_1 declinato ogni responsabilità, assumendo di non avere mai commissionato al alcuna CP_1 lavorazione aggiuntiva, ad eccezione della realizzazione dei “punti luce esterno condominiali”, dei
“punti luce stagno” ed al “montaggio delle plafoniere esterne”.
Ha , inoltre, evidenziato che, secondo il disposto degli artt. 7 e 9 del contratto, tutte le modifiche, varianti od aggiunte, dovevano essere comunicate per iscritto tramite la Direzione lavori e valutate dai committenti prima della messa in opera. A fronte di queste contrapposte versioni, il Tribunale di prime cure ha ritenuto che le risultanze dell' istruttoria ed, in particolare, la prova testimoniale e quella documentale, riguardanti proprio dette lavorazioni extra , convergessero nell'indicare che “la parte opposta ha eseguito i lavori presso il cantiere della TÀ opponente”, e che “l'autorizzazione ad eseguire i lavori extra contratto era stata concessa dalla TÀ committente per tramite il direttore dei lavori o dai responsabili del cantiere”.
Il decidente, inoltre, disattendendo le argomentazioni della TÀ opponente, ha ritenuto irrilevante la mancanza di autorizzazione scritta, poiché necessaria solo per i lavori extra contratto eseguiti su iniziativa dell'appaltatore e non occorrente, quindi, nel caso di specie, a fronte di lavorazione eseguite su richiesta della stessa committente.
Ritiene la Corte che il ragionamento espresso dal primo giudice, avversato dall'appellante con i rilievi critici sopra esposti, sia condivisibile, sebbene meriti di essere integrato per le ragioni di cui infra.
Deve, immediatamente, evidenziarsi che, in ossequio alle regole generali in tema di riparto dell'onere probatorio, incombeva sull'odierno appellato ( che, in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo aveva assunto la veste di attore in senso sostanziale) fornire la prova del titolo posto a fondamento del suo asserito credito, e, quindi, nel caso sub iudice, del mandato di eseguire tali lavorazioni extra capitolato, ricevuto dalla TÀ committente.
E', infatti, principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui la fattura commerciale “costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633 e 634 cod. proc. civ.”, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinali mezzi di prova dall'opposto” (Cass. Civ. Sez. 3, sent. n. 5071 del 03.03.2009; più di recente v., in senso conforme, Cass. civ., n. 14473/2019).
Sicché la fattura depositata in atti dal , sebbene idonea a consentire l'emissione CP_1 del decreto ingiuntivo opposto, nel susseguente giudizio di opposizione rivestiva un'efficacia probatoria attenuata, non sufficiente, per quel che qui interessa, né a dimostrate l'avvenuto incarico per i lavori de quibus da parte della né tanto meno a costituire prova dell'esistenza del Parte_1 conseguente credito in capo alla ditta appaltatrice (a maggior ragione laddove si consideri che la parte appellante ha sempre contestato sia l'an che, in via subordinata, il quantum del credito vantato in giudizio da controparte).
Ciò posto, deve ritenersi corretta la positiva valutazione del primo decidente in merito alla prova dell'esecuzione da parte dell'appaltatrice di lavori extra capitolato.
Occorre, invero, evidenziare che il , nel corso dell'interrogatorio formale, ha CP_1 dichiarato che detti lavori erano stati commissionati direttamente da e Parte_4 [...]
, all'epoca legali rappresentanti pro tempore dell' Pt_5 Parte_1
Tale circostanza è stata confermata dal teste , il quale, in particolare, ha riferito Parte_5 che erano stati autorizzati dallo stesso e dal altri lavori, non previsti dal contratto Parte_4 di appalto, di cui ai punti 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 della comparsa di costituzione e risposta depositata dal CP_1
Ha aggiunto di non ricordare se fossero stati eseguiti i lavori di cui al punto 15 e di non potere riferire nulla quanto a quelli di cui ai punti 17, 18, 19, 20.
Contrariamente all'assunto dell'appellante - che si è limitato a ribadire la già formulata eccezione di incapacità a testimoniare del , già condivisibilmente disattesa dal primo decidente- Tes_1
l'amministratore di una TÀ è incapace a testimoniare soltanto nel processo in cui rappresenti la TÀ medesima, non potendo assumere contemporaneamente la posizione di parte e di teste, ovvero se nella causa abbia un interesse attuale e concreto, che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio, e non già meramente ipotetico, quale quello di arrecarle un presunto danno economico.
Al riguardo, costituisce jus receptum il principio secondo cui: “nei giudizi in cui una TÀ con personalità giuridica sia parte (o comunque possa avervi interesse a o partecipare nella qualità di parte), non possono essere chiamate a testimoniare, a norma dell'art. 246 c.p.c., le sole persone fisiche che, in virtù del rapporto di rappresentanza organica, siano legittimate processualmente a costituirsi in nome e per conto di detta TÀ, rappresentandole” (Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n.
35814 del 22.12.2023; Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza n. 19498 del 23.07.2018; Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 14987 del 07.09.2012).
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “l'incapacità a testimoniare esige un interesse personale, attuale e concreto, che coinvolga il teste nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione” (Cass.
Civ. cit.); interesse che nel caso in esame non può ritenersi sussistente.
E poiché, nella specie, il è stato chiamato a deporre in un processo in cui non rappresentava Tes_1 la TÀ , non ricorreva quella situazione d'inconciliabilità da cui deriva l'incapacità a deporre, non essendo il predetto parte processuale.
Né è stata allegata la presenza di un interesse attuale e concreto che avrebbe potuto legittimare la sua partecipazione al giudizio.
In ogni caso, detta incapacità, ove ammessane la sussistenza in via meramente ipotetica, dovrebbe ritenersi sanata e non più proponibile in questa sede. Deve, in proposito, rammentarsi che qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare e ciò nondimeno, il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza cos assunta è affetta da nullità che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c.,
l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva , determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità ( Cass. SS.UU. 9456/2023).
E poiché, nella specie, parte opponente , dopo aver eccepito l'incapacità del teste , a seguito Tes_1 dell'assunzione della prova, ammessa dal primo decidente, non ha eccepito, tramite il proprio legale presente all'udienza, la nullità della prova (v. verbale dell'udienza del 9 aprile 2019), il vizio deve ritenersi ormai sanato.
Tanto chiarito circa la validità della prova testimoniale de qua, deve, poi, rilevarsi che l'esecuzione dei lavori extra contratto ha trovato ulteriore riscontro nella deposizione del teste
[...]
, dipendente della ditta il quale ha riferito di aver lavorato Testimone_2 CP_1 personalmente per l'esecuzione dei lavori suddetti nelle unità immobiliari del compendio di proprietà della affermando “posso specificatamente confermare l'esecuzione delle Parte_1 singole attività eseguite nelle n. 78 unità immobiliari sia esterne che interne dei corpi A), A1) e B) nel periodo compreso tra l'anno 2008 e l'anno 2012”.
Riguardo ai lavori extra-contratto, oggetto della presente lite, ha dichiarato “giornalmente insieme al direttore o al responsabile di cantiere venivano verificati i lavori eseguiti sia in esecuzione del contratto, sia fuori contratto indicati dal punto 9 al punto 22, e venivano annotati sia dallo stesso, per conto di sia dai detti responsabili, per conto della . CP_1 Parte_1
Ebbene, se poco significativa è la deposizione del teste , all'epoca dei fatti Testimone_5 dipendente della TÀ committente (“ho visto il signor lavorare nel cantiere, ma non CP_1 sono in grado di stabilire l'entità dei lavori che lo stesso stava eseguendo. Posso precisare che i lavori eseguiti dal sig. si riferiscono esclusivamente ai corpi A, A1 e B […] Preciso, CP_1 inoltre, che il signor ha eseguito tutti i lavori relativi alle parti esterne dei corpi di CP_1 fabbrica A), A1) e B) anche se, come detto, non so specificare la tipologia e la qualità”), nondimeno, le deposizioni del e del convergono in maniera univoca nel Tes_1 Testimone_2 confermare l'esecuzione di lavori extra contratto.
Peraltro, come rilevato dal primo decidente, dall'esame delle residue prove testimoniali non si ravvisa alcuna dichiarazione di senso contrario, atta a smentire quanto riferito dai predetti testi.
Tale valenza certamente non ha la deposizione del teste , all'epoca Testimone_6 dei fatti dipendente della committente,.
Quest'ultimo, infatti, , lungi dall'escludere in maniera categorica l'esecuzione di lavori extra capitolato, ha affermato che “i lavori commissionati in economia per la somma di € 34.610,00 indicati nella fattura n. 22 del 2013, che io sappia non sono stati commissionati […]non so specificare a quali lavori si riferiscano quelli di cui all'importo di € 34.610,00, né, so dire, pertanto, se sono mai stati eseguiti” ed ha poi specificato di non aver verificato “l'esecuzione di detti lavori perché non era di mia competenza”.
Sempre in tema, la teste non è stata in grado di riferire se i lavori aggiuntivi Testimone_7 fossero stati commissionati e/o autorizzati ed anche ha dichiarato di non sapere Persona_1 nulla in merito alle circostanze relative alle lavorazioni extra contratto ed all'inserimento di prestazioni non effettuate nella fattura n. 22 del 20.09.2023.
Ne consegue che, in mancanza di riscontri di senso contrario, le dichiarazioni rese dal del Tes_1 devono considerarsi attendibili, poiché in linea con quelle rese dal , di guisa Testimone_2 che, alla luce del relato in atti, è possibile ritenere che, contrariamente all'assunto dell' Parte_1 detti lavori extra capitolato siano stati eseguiti su incarico della committente.
Tale circostanza, benchè processualmente provata, non è, però, sufficiente a sostenere la pretesa creditizia del CP_1
Come accennato, il primo decidente ha ritenuto provata l'esecuzione dei lavori ulteriori allegati dall'appaltatore e priva di rilievo la mancanza di autorizzazione scritta sul presupposto che detti lavori non fossero stati realizzati su iniziativa dell'appaltatore, ma commissionati dall' Parte_1
Tale affermazione risulta conforme all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui in tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente.
Mentre, infatti, nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece,
l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (ex ultimis
Cass. Civ.n. 40122/2021).
Tale percorso motivazionale, però, non si confronta con il dato contrattuale e, pertanto, deve essere integrato.
Vale, in proposito , rammentare che, secondo quanto previsto dall'art.7 del contratto
( lett. c), “l'importo su indicato s'intende fisso e invariabile sino a lavoro ultimato, rinunciando
l'Impresa Appaltatrice a qualsiasi richiesta di revisione e di risoluzione del contratti per sopravvenuta eccessiva onerosità”; ( lett. d.) “tutte le modifiche, varianti od aggiunte dovranno essere comunicate esclusivamente per iscritto tramite la Direzione dei Lavori, con la conseguenza che l'Impresa Appaltatrice non avrà diritto a richiedere aumenti di corrispettivo per tutte quelle varianti, modifiche ed aggiunte per le quali non esiste documentazione scritta”.;
A mente dell'art. 9 “ ogni intervento difforme da quanto stabilito nei documenti allegati, resosi eventualmente necessario per ragioni di buona esecuzione, dovrà essere valutato dai Committenti, previa verifica della D.I. prima della sua messa in opera”.
E' evidente che la volontà espressa dalla clausola fosse finalizzata ad assicurare che qualsivoglia variazione al progetto fosse consacrata in un atto scritto, a prescindere dalla qualifica in termini di variante o di lavorazioni extra-capitolato (”aggiunte”).
ùTuttavia, ad avviso della Corte, il dato contrattuale non priva di tutela la pretesa creditizia del
[...]
CP_1
Deve, in proposito, osservarsi che le più recenti pronunce della Corte di legittimità hanno superato il precedente orientamento secondo cui “la convenzione sulla forma scritta ad substantiam da adottare per un futuro contratto deve rivestire, ai sensi dell'articolo 1352 cod.civ., la forma scritta e pertanto lo scioglimento della medesima per mutuo consenso (o la rinunzia bilaterale alla forma convenzionale) può avvenire solo per iscritto e non verbalmente o tacitamente;
ne consegue che la clausola contrattuale, redatta per iscritto, la quale preveda
l'adozione della forma scritta ad substantiam per regolamentare future vicende del contratto, non può essere revocata verbalmente o tacitamente dalle parti stesse» (Sez. 3, Sentenza n. 4861 del
14/04/2000).
Invero, numerose pronunce successive hanno affermato il diverso principio secondo cui è ammessa la possibilità di una revoca tacita del patto con il quale le parti del contratto si sono obbligate ad adottare una determinata forma per un successivo atto negoziale con rinuncia implicita mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento (ex plurimis Cass. civ.n. 4539/
2019; Cass. civ. n.24246/2023 ).
Si ammette , dunque, la revoca tacita al patto contrattuale con il quale le parti si obbligano ad una determinata forma per le future attività negoziali.
Nondimeno, quando le variazioni siano state apportate per iniziativa dell'appaltatore, alla luce del disposto di cui all'art. 1669 c.c., la giurisprudenza è netta nell'escludere la prova per facta concludentia.
Si è, infatti, reiteratamente affermato che le modifiche o variazioni apportate dall'appaltatore devono essere espressamente autorizzate dal committente e l'autorizzazione si deve provare per iscritto ( Cass. civ. n. 40122/2021; Cass. civ. n. 19099/2011).
Ebbene, poiché nella specie dalla prova testimoniale è emerso che le lavorazioni extra capitolato non erano state eseguite di iniziativa del ma commissionate dai legali rappresentanti della CP_1 TÀ , è ipotizzabile, alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, la modifica tacita dell'art. 7 , che prevedeva la forma scritta per ogni variazione progettuale.
E che il contratto di appalto sia stato modificato in parte qua emerge pacificamente dallei prova testimoniale, comprovante l'esistenza di comportamenti della committente che dimostravano la volontà di rinunciare alla forma scritta per la realizzazione di lavorazioni extracapitolato , in deroga a quanto contrattualmente previsto.
Non solo il teste ha confermato di avere commissionato ( deve intendersi oralmente, in Tes_1 mancanza di atto scritto) talune variazioni progettuali, ma, peraltro, il teste ha Testimone_8 confermato la costante presenza del responsabile di cantiere e del D.L., che verificavano “i lavori eseguiti sia in esecuzione del contratto, sia fuori contratto indicati dal punto 9 al punto 22, e venivano annotati sia dallo stesso, per conto di , sia dai detti responsabili, per conto della CP_1
” Parte_1
Mette conto, altresì, rilevare che, nel corso del giudizio, l' ha ammesso di avere Parte_1 autorizzato alcune opere aggiuntive ed, in particolare, la posa in opera dei punti luce esterni condominiali e dei punti luce stagno, non prevista nel capitolato d'appalto, senza, però, produrre alcun atto scritto relativo alla lavorazione de qua, che sarebbe stata, invece, necessaria al cospetto dell'originaria previsione contrattuale .
Ebbene, tali dichiarazioni appaiono parecchio significative poiché, seppur in parte, rafforzano la tesi sostenuta dal e smentita della controparte circa l'esistenza di un incarico per lo CP_1 svolgimento di svariate lavorazioni extra non previste nel capitolato originario ed oggetto di accordo orale.
Deve, pertanto, ritenersi provato che la realizzazione di variazioni extra capitolato sia stata validamente concordata tra le parti in forza di un accordo verbale, in deroga a quanto originariamente convenuto circa la necessità della convenzione scritta.
Occorre, però, evidenziare che solo una parte delle opere extra-contratto, indicate dal CP_1 risultano effettivamente provate.
Deve, in proposito, osservarsi che non vi è contestazione in ordine a quelle elencate ai numeri da
1 a 8 della comparsa di costituzione dell'opposto, poiché riconosciute dalla stessa committente.
Quanto alle restanti lavorazioni , indicate dal , ritiene la Corte che anche quelle indicate CP_1 dai numeri dal 9 al 14 debbano ritenersi provate, sulla scorta delle dichiarazioni dei testi summenzionati, i quali hanno espressamente indicato con certezza che tali lavorazioni erano state commissionate dalla ed eseguite dal . Parte_1 CP_1
Al contrario, alla luce del compendio probatorio, in atti non può ritenersi provato che l'impresa committente abbia commissionato i cosiddetti “lavori in economia come da all. A e B” , inseriti nella fattura n. 22 del 20.09.2013 oggetto dell'odierna contesa né tantomeno che essi siano stati eseguiti.
Al di là del fatto che non è possibile individuare con certezza in cosa siano consistiti detti lavori in economia , occorre rilevare che:
- il , in proposito, ha dichiarato che “la ditta era stata autorizzata ad eseguire in Tes_1 CP_1 economia anche i lavori relativi alle tracce murarie non previsti nel contratto”;
- il ha confermato l'esecuzione di tutte le lavorazioni indicate dal Testimone_2 CP_1 senza fare alcuna precisazione sulla natura ed i costi di dette opere;
- il teste ha riferito che “i lavori commissionati in economia per la somma di € Parte_3
34.610,00 indicati nella fattura n. 22 del 2013, che io sappia non sono stati commissionati […] non so specificare a quali lavori si riferiscano quelli di cui all'importo di € 34.610,00, né, so dire, pertanto, se sono mai stati eseguiti”.
Considerata la presenza di dichiarazioni discordanti – in particolare quelle del e Testimone_9 del – non può certamente ritenersi provata l'avvenuta autorizzazione ed esecuzione di Parte_3 dette opere, delle quali è evidente che nessuna delle parti, tra l'altro, è stata in grado di chiarire natura ed entità.
Le medesime considerazioni valgono per l'importo di € 6.150,00 portato in fattura a titolo di
“centraline stagno condominiali n. 41 X 150,00” della cui fornitura e posa in opera non vi è alcune prova né orale né documentale.
Nessuna contestazione, invece, residua in ordine alla somma indicata nella fattura n. 22 del
20.09.2013 per l'avvenuto “montaggio plafoniere esterne n. 180 X 7,00” per un totale di € 1260,00, di cui, come si è detto, è stata dimostrata l'autorizzazione al compimento da parte dal
[...]
, e della cui esecuzione vi è conferma nello stesso atto d'appello laddove l' Testimone_6 [...] afferma che “L'unica attività effettivamente eseguita extra contratto è il montaggio di n. 180 Pt_1 plafoniere esterne al prezzo unitario di euro 7,00, totale euro 1.260,00, oltre iva”.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Corte ritiene che il credito vantato dal CP_1 nei confronti della TÀ debba essere rideterminato nell'importo di € 15.541,69 oltre Parte_1 iva, previa sottrazione dal costo totale delle opere commissionate ed eseguite dall'appaltatore degli importi già versati dalla committente.
Ne deriva l'accoglimento, seppur parziale, del primo motivo d'appello.
§
7.-Passando all'esame del secondo motivo di doglianza, deve ritenersi infondata la domanda di cancellazione di frasi ingiuriose ed inammissibile quella di condanna al risarcimento del danno ex art. 89 comma 2 c.p.c., , in quanto avanzata per la prima volta con la memoria conclusionale di replica. Quanto al primo profilo, giova premettere che costituisce vizio di omessa pronuncia, denunciabile anche in sede di legittimità, la mancata decisione sull'istanza di cancellazione di frasi sconvenienti od offensive e di correlativo risarcimento dei danni, il cui esame, ancorché affidato al potere discrezionale del giudice, che può provvedere al riguardo anche d'ufficio, non per questo può essere omesso (Cass. civ.n 17914/2022)
Deve, inoltre, rilevarsi che la cancellazione di frasi ingiuriose contenute negli scritti difensivi è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, che può disporla anche d'ufficio ex art. 89
c.pc., di guisa che l'istanza di cancellazione costituisce un a mera sollecitazione volta all'applicazione del potere discrezionale (Cass. civ. 22186/2009).
Ne discende che detta istanza ben poteva essere formulata in seno agli atti conclusivi, tanto più che le frasi ritenute ingiuriose erano contenute nella comparsa conclusionale del CP_1
La domanda, pur ammissibile, è infondata, risultando le espressioni incriminate non estranee né all'oggetto della lite né alla funzione difensiva nel cui ambito sono state formulate
Quanto, invece, al secondo profilo, vale la pena di rammentare che, come chiarito dalla Suprema
Corte di Cassazione: “Competente ad accertare e liquidare il danno derivante dall'uso di espressioni offensive contenute negli atti del processo, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., è di norma lo stesso giudice dinanzi al quale si svolge il giudizio nel quale sono state usate le suddette espressioni. A tale competenza, tuttavia, è necessario derogare quando il giudice non possa, o non possa più, provvedere con sentenza sulla domanda di risarcimento, il che accade, in particolare, nei seguenti casi: A) quando le espressioni offensive siano contenute in atti del processo di esecuzione, che per tale sua natura non può avere per oggetto un'azione di cognizione e quindi destinata ad essere decisa con sentenza;
B) quando siano contenute in atti di un processo di cognizione che però, per qualsiasi motivo, non si concluda con sentenza (come nel caso di estinzione del processo); C) quando i danni si manifestino in uno stadio processuale in cui non sia più possibile farli valere tempestivamente davanti al giudice di merito (come nel caso in cui le frasi offensive siano contenute nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado); D) quando la domanda di risarcimento sia proposta nei confronti non della parte ma del suo difensore.” (Cass. Civ. n. 16121/2009; 10916/2001).
Sulla scorta di tale principio, poiché , nella specie, le espressioni ritenute offensive sono state scritte nella memoria conclusionale dell'allora opponente ed il preteso danno si è verificato in uno stadio vin cui non era più possibile farli valere davanti al primo decidente, la domanda deve ritenersi inammissibile, dovendo essere proposta davanti al giudice competente secondo le norme ordinarie.
§ 8.-Miglior sorte non merita il terzo motivo d'impugnazione, con cui si censura il rigetto della domanda riconvenzionale articolata in prime cure, volta ad ottenere la condanna della controparte al risarcimento del danno per il ritardo nella consegna dell'opera appaltata, calcolato applicando la clausola penale contenuta nell'art. 12 del contratto di appalto, e quantificato in € 121.800,00 , pari a n. 1218 giorni di ritardo X € 100,00 al giorno.
Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto - che importino “notevoli modificazioni della natura dell'opera”, tali da determinare una sostituzione consensuale del regolamento contrattuale già in essere
(v. Cass. Civ. n. 10201 del 2012; Cass. Civ. n. 19099 del 2011; Cass. n. 9796 del 2011) - il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori.
In tali casi, perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine, in mancanza del quale, incombe al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore (Cass. civ. n. 12396/2024; n. 9152/2019; Cass. Civ. n. 20484 /2011).
Nella specie, in cui la consistenza delle lavorazioni aggiuntive rispetto al progetto originario, come detto, deve ritenersi provata, non risulta, però, documentato dalla TÀ , che ne era onerata, la pattuizione di un nuovo termine, entro il quale dovevano essere completati e consegnati i lavori.
Stando così le cose, in assenza di pattuizione fra le parti di un termine nuovo per la conclusione dei lavori, sarebbe stato, quindi, onere della committente fornire la prova della colpa dell'appaltatore nel ritardo dei lavori nonché del pregiudizio subito.
Tale prova, però, non è stata fornita, emergendo, anzi, dal compendio probatorio, elementi in senso contrario.
In proposito, basti pensare che il ha ricondotto il ritardo nell'esecuzione dei lavori Parte_5 ad una serie di problemi societari e tale circostanza è stata confermata dal teste Testimone_8 il quale ha riferito che “il cantiere è rimasto per un lungo periodo chiuso per contrasti tra i soci della ditta committente”.
Anche il teste ha riferito che il cantiere era fermo per circa 15 giorni o un mese, ma senza Tes_3 specificare alcunché in merito alle motivazioni.
Non sussiste, dunque, alcuna prova in atti circa la responsabilità dell'appaltatore per la ritardata consegna dell'opera.
Da tanto discende il rigetto della relativa domanda di condanna al pagamento della penale prevista in contratto. §
9.-Sulla scorta delle argomentazioni sin qui esposte, in parziale riforma della sentenza gravata, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l' condannata al pagamento della Parte_1 minore somma accertata a credito dell'odierno appellato.
Tale riforma impone di procedere alla rivisitazione delle spese di lite.
Invero, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass.n.33412/2024).
Poiché, dunque, ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, ne consegue che anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la (eventuale ) condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività (Cass.n.17854/2020).
Né il ridimensionamento quantitativo della pretesa azionata in sede monitoria integra una soccombenza reciproca, tale da giustificare una parziale compensazione delle spese, posto che la soccombenza reciproca è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. SS.UU.n.32061/2022).
Ne consegue che, in applicazione del criterio della soccombenza, l' deve essere Parte_1 condannata al pagamento in favore del delle spese del doppio grado. CP_1
Esse vanno liquidate come da dispositivo , tenuto conto del valore della controversia ( criterio del decisum) e secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis
(secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, applicando i parametri medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi relativi al giudizio di appello, deve includersi anche la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata
(ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
La ridotta articolazione della fase giustifica, limitatamente ad essa, l'applicazione di parametri minimi
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 235/2023 R.G. sull'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza n. 109/2023 emessa dal Tribunale di Patti il 06.02.2023 e
[...] pubblicata in data 07.02.2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 14/2014 R.G., in parziale riforma della stessa, che conferma nel resto, così provvede:
1. in parziale accoglimento del primo motivo d'appello ed in conseguente riforma della gravata sentenza di prime cure, revoca il decreto ingiuntivo n. 474/2013, emesso dal Tribunale di Patti in data 05.11.2013;
2. condanna l'appellante , al pagamento della minor somma accertata Parte_1 di € 15.541,69 in favore dell'appellato , titolare dell'omonima ditta, oltre CP_1 interessi legali dalla domanda al soddisfo;
.
3. rigetta nel resto l'appello.
4. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore Parte_1 di delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, in relazione al giudizio CP_1 di primo grado, in complessivi € 5.077,00 ( di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per quella introduttiva;
€ 1.680,00 per quella di trattazione ed € 1.701,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute) ed relazione al presente grado in complessivi € 4.888,00 ( di cui € 1.134,00 per la fase di studio;
€ 921,00 per quella introduttiva;
€ 922,00 per quella di trattazione ed € 1.911,00 per quella decisoria) oltre rimborso delle somme versate a titolo di c.u., spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovuta ) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
i eè