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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/11/2025, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, AZ de IA, all'esito dell'udienza cartolare del 15.10.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 386/2025 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dalle avv.ta Catalano Ritassunta Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.01.2025, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per fruire dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico e allegando nuova documentazione medica.
Il C.T.U. già nominato nella precedente fase di giudizio, dott. , visionata la Persona_1 documentazione medica successiva (depositata unicamente alla presente opposizione) ha così accertato: “Il ricorrente, sig. , risultava affetto dalle seguenti patologie - già presenti Parte_1
pagina 1 di 3 all'epoca della presentazione della domanda amministrativa e valutate dopo visita medica peritale eseguita il 20/09/2024: OSAS in trattamento con cPAP notturna, broncopneumopatia cronica ostruttiva GOLD 2 classe B in terapia inalatoria con LAMA+LABA, ipertensione arteriosa, anamnestico displasia anca obesità di classe I [ BMI 26,89].
Successivamente, la patologia cardio-polmonare è andata incontro a peggioramento clinico, come descritto nel certificato medico rilasciato il 28/05/2025:
*** insufficienza respiratoria e scompenso cardiaco in BPCO;
*** fibrillazione atriale parossistica;
°°° sindrome da ipomobilità.
Pertanto, la parte ricorrente versando in una condizione di inabilità totale per le affezioni fisiche e trovandosi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessita di una assistenza continua. Infine, il periziando è affetto da handicap in situazione di gravità ex artt.3 comma 3 e 33 della legge
194/1992.
La decorrenza del beneficio richiesto - indennità di accompagnamento + handicap in situazione di gravità - è da far risalire prevedibilmente al mese di febbraio 2025 – data ricovero presso Centro di
Riabilitazione a causa delle precarie condizioni cliniche [come da certificato medico del
28/05/2025]”.
Richiesti chiarimenti in ordine alla decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario, il CTU ha così precisato: “La decorrenza del beneficio richiesto - indennità di accompagnamento + handicap in situazione di gravità - è da far risalire prevedibilmente al mese di novembre 2024 – ricovero presso
Ospedale C.S. Sofferenza di San Giovanni Rotondo come indicato nella documentazione allegata
(ricovero dal 16/11/2024 al 27/02/2025) – a causa del peggioramento delle condizioni cliniche del ricorrente. Infine, non trova accoglimento la richiesta della decorrenza del beneficio dalla data della presentazione della domanda amministrativa in quanto alla data della visita peritale – eseguita il
20/09/2024 - non ho rilevato che le infermità di cui era affetto – prima del peggioramento clinico – erano tali da rendere impossibile sia la deambulazione che l'esecuzione degli atti della vita quotidiana”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
pagina 2 di 3 Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità - fatta risalire a novembre 2024 - appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari per godere dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92 da novembre 2024.
La decorrenza differita dell'accertamento del requisito sanitario induce a compensare integralmente le spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.).
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per godere dell'indennità di Parte_1 accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92 da novembre 2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
CP_
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 15.10.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
AZ de IA
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, AZ de IA, all'esito dell'udienza cartolare del 15.10.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 386/2025 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dalle avv.ta Catalano Ritassunta Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.01.2025, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per fruire dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico e allegando nuova documentazione medica.
Il C.T.U. già nominato nella precedente fase di giudizio, dott. , visionata la Persona_1 documentazione medica successiva (depositata unicamente alla presente opposizione) ha così accertato: “Il ricorrente, sig. , risultava affetto dalle seguenti patologie - già presenti Parte_1
pagina 1 di 3 all'epoca della presentazione della domanda amministrativa e valutate dopo visita medica peritale eseguita il 20/09/2024: OSAS in trattamento con cPAP notturna, broncopneumopatia cronica ostruttiva GOLD 2 classe B in terapia inalatoria con LAMA+LABA, ipertensione arteriosa, anamnestico displasia anca obesità di classe I [ BMI 26,89].
Successivamente, la patologia cardio-polmonare è andata incontro a peggioramento clinico, come descritto nel certificato medico rilasciato il 28/05/2025:
*** insufficienza respiratoria e scompenso cardiaco in BPCO;
*** fibrillazione atriale parossistica;
°°° sindrome da ipomobilità.
Pertanto, la parte ricorrente versando in una condizione di inabilità totale per le affezioni fisiche e trovandosi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessita di una assistenza continua. Infine, il periziando è affetto da handicap in situazione di gravità ex artt.3 comma 3 e 33 della legge
194/1992.
La decorrenza del beneficio richiesto - indennità di accompagnamento + handicap in situazione di gravità - è da far risalire prevedibilmente al mese di febbraio 2025 – data ricovero presso Centro di
Riabilitazione a causa delle precarie condizioni cliniche [come da certificato medico del
28/05/2025]”.
Richiesti chiarimenti in ordine alla decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario, il CTU ha così precisato: “La decorrenza del beneficio richiesto - indennità di accompagnamento + handicap in situazione di gravità - è da far risalire prevedibilmente al mese di novembre 2024 – ricovero presso
Ospedale C.S. Sofferenza di San Giovanni Rotondo come indicato nella documentazione allegata
(ricovero dal 16/11/2024 al 27/02/2025) – a causa del peggioramento delle condizioni cliniche del ricorrente. Infine, non trova accoglimento la richiesta della decorrenza del beneficio dalla data della presentazione della domanda amministrativa in quanto alla data della visita peritale – eseguita il
20/09/2024 - non ho rilevato che le infermità di cui era affetto – prima del peggioramento clinico – erano tali da rendere impossibile sia la deambulazione che l'esecuzione degli atti della vita quotidiana”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
pagina 2 di 3 Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità - fatta risalire a novembre 2024 - appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari per godere dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92 da novembre 2024.
La decorrenza differita dell'accertamento del requisito sanitario induce a compensare integralmente le spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.).
Le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per godere dell'indennità di Parte_1 accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92 da novembre 2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
CP_
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 15.10.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
AZ de IA
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