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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 10911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10911 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 18243/2025
Il Giudice IZ LL, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to LEONI MARCO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to TUFO ANNA CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
Conclusioni
Entrambe le parti concludono per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992.
FATTO E DIRITTO
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., si rivolgeva al Tribunale di Roma, in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che aveva promosso istanza per ATP al
Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; che con decreto di omologa depositato il 22.10.2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma aveva omologato l'accertamento del CTU, che aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data della revoca;
che nonostante fossero decorsi 120 giorni la prestazione non era stata erogata.
Tanto premesso chiedeva dichiararsi il suo diritto a percepire i ratei della indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, a decorrere dalla data della revoca, oltre interessi.
si costituiva in giudizio dando conto dell'avvenuta liquidazione dell'indennità a decorrere CP_1 dal 23.5.2025 e insisteva per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
All'udienza di discussione, la parte ricorrente riconosceva l'avvenuto pagamento della prestazione in oggetto e sul rilievo del tardivo pagamento degli arretrati, si associava nella richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, chiedendo però la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
La causa veniva quindi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 3
Considerato che
l – come documentato in atti e come riconosciuto dalla parte ricorrente – CP_1 nelle more del giudizio ha provveduto alla liquidazione degli arretrati della prestazione assistenziale oggetto del ricorso introduttivo, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto dalla stessa parte ricorrente.
Tale liquidazione è però tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che “il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”.
Infatti, sebbene la prestazione assistenziale sia stata liquidata con provvedimento di ottobre 2024, notificato a il 28.10.2024, l'ente procedeva al pagamento soltanto a maggio 2025, in ritardo CP_1 rispetto al termine previsto dalla lege.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell , considerato che il CP_1 pagamento degli arretrati è successivo al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in favore CP_1 del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 1.865,00, oltre IVA, CPA
e rimborso forfetario spese generali, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
29/10/2025 Il Giudice
IZ LL
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In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 18243/2025
Il Giudice IZ LL, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to LEONI MARCO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to TUFO ANNA CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
Conclusioni
Entrambe le parti concludono per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992.
FATTO E DIRITTO
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., si rivolgeva al Tribunale di Roma, in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che aveva promosso istanza per ATP al
Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; che con decreto di omologa depositato il 22.10.2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma aveva omologato l'accertamento del CTU, che aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data della revoca;
che nonostante fossero decorsi 120 giorni la prestazione non era stata erogata.
Tanto premesso chiedeva dichiararsi il suo diritto a percepire i ratei della indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, a decorrere dalla data della revoca, oltre interessi.
si costituiva in giudizio dando conto dell'avvenuta liquidazione dell'indennità a decorrere CP_1 dal 23.5.2025 e insisteva per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
All'udienza di discussione, la parte ricorrente riconosceva l'avvenuto pagamento della prestazione in oggetto e sul rilievo del tardivo pagamento degli arretrati, si associava nella richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, chiedendo però la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
La causa veniva quindi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Considerato che
l – come documentato in atti e come riconosciuto dalla parte ricorrente – CP_1 nelle more del giudizio ha provveduto alla liquidazione degli arretrati della prestazione assistenziale oggetto del ricorso introduttivo, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto dalla stessa parte ricorrente.
Tale liquidazione è però tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che “il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”.
Infatti, sebbene la prestazione assistenziale sia stata liquidata con provvedimento di ottobre 2024, notificato a il 28.10.2024, l'ente procedeva al pagamento soltanto a maggio 2025, in ritardo CP_1 rispetto al termine previsto dalla lege.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell , considerato che il CP_1 pagamento degli arretrati è successivo al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in favore CP_1 del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 1.865,00, oltre IVA, CPA
e rimborso forfetario spese generali, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
29/10/2025 Il Giudice
IZ LL
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