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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 23/02/2026, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1674/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore BARBARANO ALFONSO, Giudice DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4540/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17067/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8 e pubblicata il 28/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202474052090062103800717 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 523/2026 depositato il 27/01/2026
Visto e letto l'atto di appello di Municipia SpA, concessionaria del Comune di Giugliano in Campania;
Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Resistente_1Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata ; Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto il ricorso contribuente avverso intimazione di pagamento con i quali si richiedeva l'importo relativa a TARI 2016 recati da avviso di accertamento indicato notificato il 5 gennaio 2021, rilevando la estinzione per intervenuta “prescrizione” della pretesa perché: “ Municipia spa si è costituita oltre il termine dei venti giorni dalla data della trattazione;
a tal proposito giova rammentare il consolidato orientamento della S.C. secondo cui E' ammessa la tardiva costituzione dell'Ufficio resistente anche oltre i previsti 60 giorni, purchè sia rispettato il termine, di cui all'art.32 c.1 del D. Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni 20 prima della data di trattazione (sentenza n. 11943/2016); non utilizzabili sono dunque i documenti depositati dalla resistente.” ;
-che Municipia appella lamentando la sussistenza in atti della prova di notifica dell'accertamento a base della intimazione, ridepositando l'avviso e la relativa documentazione di notifica;
-che la contribuente appellata, invocando la correttezza della sentenza e comunque, in subordine, eccependo la invalidità della notifica dell'avviso di accertamento per “compiuta giacenza” riguardo a notifica a mezzo posta ordinaria raccomandata;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare -sia infondato;
-che va innanzitutto precisato che erroneamente la Corte di prime cure ha qualificato la eccepita causa estintiva collegata al tempo come prescrizione;
tale causa invece va correttamente qualificata come decadenza;
-che per il resto la Corte di primo grado ha fatto corretta applicazione dell'art. 32 D.L.vo 546/1992, né la Municipia dimostra un errore di fatto sulla data di costituzione, comunque non sussistente, come verificato dal Collegio, posto che la costituzione con il deposto dei documenti in primo grado è avvenuta in data 18 novembre 2024, quindi in termine inferiore ai venti giorni liberi per il deposito dei documenti (ed addirittura ai dieci libero per la memoria di difesa) fissati dalla citata disposizione;
-che quindi -come da insegnamento costante della Suprema Corte, vieppiù da valorizzare all'esito della modifica dell'art. 58 D.L.vo 546/1992, applicabile alla controversia- il deposito è avvenuto oltre il termine perentorio di primo grado per la presentazione dei documenti e pertanto non potevano essere utilizzati;
-che ai sensi dell'art. 58 co. 3 D.L.vo 546/1992, testo novellato ed applicabile alla controversia, non è mai ammissibile la produzione documentale inerente la legittimità della notificando degli atti prodromici incidenti sulla validità dell'atto impugnato, né comunque vi è indispensabilità per la derisione non essendovi alcuna incertezza di ricostruzione probatoria del fatto di primo grado: agli atti utilizzabili di primo grado è pacifica la assenza della notificazione dell'atto presupposto:
-che dunque l'appello va rigettato, assorbita la riproposta questione contribuente;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna Municipia a rifondere all'appellata le spese del grado che liquida in euro 233, oltre rimb. forf. 15% nonché IVA e CAP se dovuti, che distrae in favore dei suoi patrocinatori avv.ti Difensore_2 e Difensore_3, per dichiarata fattane anticipazione.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore BARBARANO ALFONSO, Giudice DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4540/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17067/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8 e pubblicata il 28/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202474052090062103800717 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 523/2026 depositato il 27/01/2026
Visto e letto l'atto di appello di Municipia SpA, concessionaria del Comune di Giugliano in Campania;
Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Resistente_1Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata ; Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto il ricorso contribuente avverso intimazione di pagamento con i quali si richiedeva l'importo relativa a TARI 2016 recati da avviso di accertamento indicato notificato il 5 gennaio 2021, rilevando la estinzione per intervenuta “prescrizione” della pretesa perché: “ Municipia spa si è costituita oltre il termine dei venti giorni dalla data della trattazione;
a tal proposito giova rammentare il consolidato orientamento della S.C. secondo cui E' ammessa la tardiva costituzione dell'Ufficio resistente anche oltre i previsti 60 giorni, purchè sia rispettato il termine, di cui all'art.32 c.1 del D. Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni 20 prima della data di trattazione (sentenza n. 11943/2016); non utilizzabili sono dunque i documenti depositati dalla resistente.” ;
-che Municipia appella lamentando la sussistenza in atti della prova di notifica dell'accertamento a base della intimazione, ridepositando l'avviso e la relativa documentazione di notifica;
-che la contribuente appellata, invocando la correttezza della sentenza e comunque, in subordine, eccependo la invalidità della notifica dell'avviso di accertamento per “compiuta giacenza” riguardo a notifica a mezzo posta ordinaria raccomandata;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare -sia infondato;
-che va innanzitutto precisato che erroneamente la Corte di prime cure ha qualificato la eccepita causa estintiva collegata al tempo come prescrizione;
tale causa invece va correttamente qualificata come decadenza;
-che per il resto la Corte di primo grado ha fatto corretta applicazione dell'art. 32 D.L.vo 546/1992, né la Municipia dimostra un errore di fatto sulla data di costituzione, comunque non sussistente, come verificato dal Collegio, posto che la costituzione con il deposto dei documenti in primo grado è avvenuta in data 18 novembre 2024, quindi in termine inferiore ai venti giorni liberi per il deposito dei documenti (ed addirittura ai dieci libero per la memoria di difesa) fissati dalla citata disposizione;
-che quindi -come da insegnamento costante della Suprema Corte, vieppiù da valorizzare all'esito della modifica dell'art. 58 D.L.vo 546/1992, applicabile alla controversia- il deposito è avvenuto oltre il termine perentorio di primo grado per la presentazione dei documenti e pertanto non potevano essere utilizzati;
-che ai sensi dell'art. 58 co. 3 D.L.vo 546/1992, testo novellato ed applicabile alla controversia, non è mai ammissibile la produzione documentale inerente la legittimità della notificando degli atti prodromici incidenti sulla validità dell'atto impugnato, né comunque vi è indispensabilità per la derisione non essendovi alcuna incertezza di ricostruzione probatoria del fatto di primo grado: agli atti utilizzabili di primo grado è pacifica la assenza della notificazione dell'atto presupposto:
-che dunque l'appello va rigettato, assorbita la riproposta questione contribuente;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna Municipia a rifondere all'appellata le spese del grado che liquida in euro 233, oltre rimb. forf. 15% nonché IVA e CAP se dovuti, che distrae in favore dei suoi patrocinatori avv.ti Difensore_2 e Difensore_3, per dichiarata fattane anticipazione.