Rigetto
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 14/01/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00224/2025REG.PROV.COLL.
N. 01800/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1800 del 2023, proposto dalla società
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Elisabetta Pistis e Carlo Edoardo Cazzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), n. -OMISSIS-, resa tra le parti, relativa alla decadenza degli incentivi
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del GSE - Gestore dei Servizi Energetici Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2024 il Cons. Cecilia Altavista e uditi per le parti gli avvocati Carlo Edoardo Cazzato e Sergio Fidanzia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società -OMISSIS- il 1° giugno 2011 aveva richiesto l’accesso alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 19 febbraio 2007 per un impianto fotovoltaico, di potenza pari a 993,6 kw, sito in area agricola del Comune di Mesagne, località Epifani su terreno iscritto al Catasto al foglio 4 particelle 25, 54 e 57. L’impianto era stato realizzato a seguito di DIA presentata al Comune di Mesagne in data 22 luglio 2008; i lavori erano iniziati l’8 aprile 2009, la comunicazione di fine lavori era stata presentata il 28 dicembre 2010 e l’impianto risultava entrato in esercizio il 29 aprile 2011.
Con nota del 4 ottobre 2011 il GSE aveva comunicato il riconoscimento della tariffa incentivante richiesta, pari a 0,346 euro/kWh, e il 18 ottobre 2011 era stata stipulata la relativa convenzione.
Successivamente, con nota del 17 maggio 2012, il riconoscimento dell’incentivo veniva sospeso dal GSE, a seguito di indagini penali, da cui era scaturito il sequestro preventivo dell’impianto unitamente ad altri impianti vicini (di cui erano titolari le società -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS-, -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- s.r.l.), dei quali si assumeva l’artificioso frazionamento. Con provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi del 22 giugno 2012 veniva nominato l’Amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice penale alla percezione degli incentivi, per cui il GSE disponeva, con provvedimento del 13 agosto 2012, il ripristino dell’erogazione degli incentivi.
Con la sentenza del Tribunale di Brindisi del 9 gennaio 2014 gli esponenti delle dette società sono state condannate per i reati edilizi, di falso e di lottizzazione abusiva in ragione delle condotte relative all’artificioso frazionamento degli impianti, che, unitariamente considerati, avrebbero dovuto essere sottoposti ad autorizzazione unica. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Lecce il 6 luglio 2015, avverso cui sono stati proposti ricorsi in Cassazione dichiarati inammissibili con la sentenza n.-OMISSIS-.
Il 18 marzo 2014 i legali rappresentanti delle società -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- sono stati rinviati a giudizio anche per varie condotte di falsità ideologica e per l’indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.) e poi condannati con sentenza del Tribunale di Brindisi del 29 gennaio 2016, confermata dalla Corte d’appello di Lecce con sentenza-OMISSIS- (successivamente annullata dalla Cassazione con sentenza del 30 novembre 2022).
Con nota del 5 aprile 2016 il GSE comunicava l’avvio del procedimento di decadenza degli incentivi richiamando i giudizi penali e gli accertamenti contenuti nelle sentenze.
Con memoria del 27 aprile 2016 l’Amministratore giudiziario rappresentava che gli incentivi erano allo stato erogati all’Amministrazione giudiziaria.
Il GSE, con il provvedimento del 5 ottobre 2016, ha richiamato i poteri di verifica dei requisiti per la spettanza degli incentivi, le circostanze risultanti dalle sentenze di condanna relative all’artificioso frazionamento dell’impianto - che, in quanto superiore ad un MV, avrebbe dovuto essere sottoposto ad autorizzazione unica -, la giurisprudenza relativa al divieto di artificioso frazionamento di un unico impianto, configurato quale principio immanente nell’ordinamento; ha quindi ritenuto la falsità delle dichiarazioni presentate dalla società in ordine alla sussistenza dei requisiti e conseguentemente la mancanza dei requisiti per l’ammissione agli incentivi, di cui ha disposto la decadenza.
Avverso tale provvedimento, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento, e alla nota del 23 novembre 2016, con cui è stata richiesta la restituzione degli incentivi, la società -OMISSIS- ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, formulando censure di violazione dell’articolo 21- nonies della legge n. 241 del 1990, violazione dei principi di correttezza e buona fede e del legittimo affidamento, eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità manifesta; erronea e falsa applicazione dell’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dei D.M. 5 maggio 2011 e 19 febbraio 2007, eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto e travisamento dei fatti, erronea e falsa applicazione delle Linee guida ministeriali 10 settembre 2010. In particolare con il primo motivo si lamentava il mancato rispetto dei presupposti sostanziali e temporali per l’esercizio del potere di autotutela. Con il secondo ed il terzo motivo si contestava la circostanza dell’artificioso frazionamento dell’impianto sostenendo che l’impianto era comunque legittimamente assentito a prescindere dalla potenza, essendo stato realizzato in zona agricola, mentre il GSE non avrebbe il potere di verificare la legittimità del titolo autorizzativo dell’impianto, sotto il profilo del frazionamento, in quanto all’epoca della istanza e quindi delle dichiarazioni effettuate non erano previste norme inerenti il frazionamento di un unico impianto. Con il quarto motivo di ricorso si deduceva che la molteplicità dei punti di connessione alla rete distinti per ogni impianto (POD -Point of Delivery) escludeva che potesse trattarsi di un unico impianto avendo ogni impianto differenti punti di connessione alla rete e autonome cabine di consegna.
Si costituiva il GSE, che sosteneva l’infondatezza del ricorso; si costituiva altresì il Ministero allora denominato dello Sviluppo economico con atto di stile.
Con ordinanza n.-OMISSIS- il TAR respingeva la domanda cautelare di sospensione del provvedimento di decadenza dagli incentivi per mancanza di apprezzabili profili di fumus boni iuris.
Con atto notificato il 26 febbraio 2018, la società -OMISSIS- proponeva motivi aggiunti, contenenti ulteriori censure avverso il medesimo provvedimento di decadenza già impugnato, in relazione alla sopravvenienza costituita dall’art. 1, comma 960, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, che aveva modificato l’art. 42, comma 3 del d.lgs. n. 28 del 2011, prevedendo invece della decadenza dagli incentivi, una decurtazione degli stessi in misura compresa tra il 20 e l’80%, sostenendo che, a seguito dell’entrata in vigore di tale disposizione, il provvedimento di decadenza avrebbe dovuto considerarsi illegittimo per contrasto con la normativa sopravvenuta, in quanto il GSE, anche in caso di accertamento di violazioni rilevanti potrebbe solo operare una rideterminazione della tariffa incentivante spettante all’interessato; tale norma sarebbe applicabile anche ai provvedimenti già adottati dal GSE avendo carattere novativo e derogatorio rispetto alla disciplina vigente ed essendo stato applicato in via retroattiva l’art. 42 del d.lgs. 28 del 2011, che prevede la decadenza; secondo la società ricorrente sarebbe stato quindi assolutamente irragionevole, oltre che contrario a ogni principio informatore dell’ordinamento, applicare in via retroattiva una normativa sfavorevole e solo pro futuro la nuova normativa favorevole; in caso di diversa interpretazione è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011 nella formulazione anteriore alla legge n. 205 del 2017.
Con atto notificato il 9 ottobre 2020 è stato proposto un secondo ricorso per motivi aggiunti avverso i medesimi atti impugnati con il ricorso, a seguito della ulteriore modifica dell’art. 42 del d.lgs. 28 del 2001 arrecata con l’art. 56, comma 7, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, che ha consentito la decadenza degli incentivi solo in presenza dei presupposti di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, deducendo che anch’essa sarebbe stata immediatamente applicabile ai provvedimenti già emessi e ai giudizi in corso. La società il 30 settembre 2020 ha, quindi, presentato al GSE istanza di riesame del provvedimento di decadenza, alla luce dell’art. 56 del d.l. 76 del 2020.
L’istanza è stata respinta dal GSE con il provvedimento del 3 marzo 2022, sulla base della previsione dell’art. 56, comma 8, ultimo periodo, del d.l. n. 76/2020, che esclude l’applicazione delle norme del comma 7 in caso di sentenza di condanna anche non definitiva. Avverso tale provvedimento il 2 maggio 2022 è stato notificato un terzo atto di motivi aggiunti, lamentando il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e di motivazione, la contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, la violazione del principio di legittimo affidamento, deducendo che la decisione del giudice penale non avrebbe in alcun modo inciso né sul regime autorizzatorio degli impianti né sulla loro disponibilità né sulla loro funzionalità e men che meno sulla loro produttività, come risulterebbe dal provvedimento del 23 settembre 2020, dell’Ufficio esecuzione penale del Tribunale di Brindisi, che ha disposto la revoca della confisca dei terreni, nonché delle opere e degli impianti lì insistenti, per la buona fede di -OMISSIS- S.a.r.l., holding di -OMISSIS-, nell’acquisizione delle quote della Società proprietaria dei terreni e degli impianti fotovoltaici oggetto di confisca e successivo dissequestro; inoltre anche a seguito degli accertamenti penali il GSE aveva continuato a versare alla società i corrispettivi per l’energia venduta, anche successivamente al passaggio dal regime di amministrazione giudiziaria alla gestione ordinaria della Società. E’ stata poi sostenuta l’errata e falsa applicazione dell’art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011, nonché la manifesta irragionevolezza, non avendo considerato il GSE che la decadenza deve sottostare ai requisiti temporali e di motivazione previsti dall’art. 21 nonies della legge n. 241/90; la violazione ed errata applicazione dell’art. 21- nonies , nonché l’errata motivazione, in quanto mancherebbe il presupposto del passaggio in giudicato della sentenza penale per il superamento del termine di cui all’art. 21 nonies , non essendo passata in giudicato la sentenza della Corte d’appello di Lecce essendo anzi pendente il ricorso per Cassazione.
Il GSE, in sede di memoria, ha sostenuto l’infondatezza anche di tali ulteriori censure.
Con sentenza n. -OMISSIS- la Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce del 6 luglio 2015.
Con la sentenza del 30 novembre 2022 la Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. -OMISSIS- per incompetenza territoriale, essendosi il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche consumato a Roma presso la sede del GSE.
Con la sentenza n. -OMISSIS- il TAR Lazio ha respinto il ricorso e i vari atti di motivi aggiunti richiamando, con riguardo al ricorso, la giurisprudenza relativa all’art. 42 del d.lgs. 28 del 2001 e alla possibilità per il GSE di verificare in ogni momento la spettanza degli incentivi, al divieto di artificioso frazionamento degli impianti, quale principio generale dell’ordinamento, che opera a prescindere da un’espressa previsione normativa, alla irrilevanza dei differenti punti di accesso alla rete rispetto al frazionamento artificioso degli impianti; con riferimento al primo e secondo atto di motivi aggiunti, ha richiamato la giurisprudenza relativa alla irrilevanza della normativa sopravvenuta in relazione al principio tempus regit actum per valutare la legittimità del provvedimento di decadenza. Ha respinto le censure del terzo atto di motivi aggiunti per la sussistenza della condanna penale, rilevante ai sensi dell’art. 56, comma 8, del d.l. 76 del 2020.
Avverso tale sentenza è stato proposto il presente appello proponendo quattro motivi.
Con il primo motivo sono stati dedotti il difetto e l’illogicità della motivazione, la carenza di istruttoria e il travisamento dei fatti, la violazione e la falsa applicazione dell’obbligo di motivazione ex art. 3 della l. n. 241 del 1990, la violazione del principio del legittimo affidamento, contestando le argomentazioni della sentenza in ordine all’autonomia della istruttoria effettuata dal GSE, che si sarebbe basato invece esclusivamente sugli accertamenti penali, già presenti nel 2012, quando era stato disposto il ripristino degli incentivi in favore dell’Amministrazione giudiziaria della società; è stato dedotto inoltre che i titoli abilitativi rilasciati a -OMISSIS- non sono mai stati annullati dal Comune e che nel 2020 è stata revocata la confisca dei terreni dalla Sezione Esecuzione del Tribunale di Brindisi; inoltre, la Corte di Cassazione il 30 novembre 2022 aveva annullato la sentenza della Corte di Appello di Lecce-OMISSIS-, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 29 gennaio 2016 di condanna della società per il reato di cui all’art. 316- ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche).
Con un secondo motivo si è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 21-nonies della Legge n. 241/90 e 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020, degli artt. 10 della Carta europea dell’Energia e 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea, dei principi di certezza degli investimenti e stabilità di cui alla Direttiva 2009/28/CE e alla Direttiva 2018/2001, dell’art. 12 delle preleggi, di contraddittorietà manifesta, sostenendo che dovrebbero essere applicati i limiti temporali previsti dall’art. 21 nonies , come sarebbe confermato dalla successiva previsione del comma 7 dell’art. 56 del d.l. 76 del 2020; in caso di diversa interpretazione è stato chiesto disporsi il rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione europea ex art. 267 del Trattato per il funzionamento dell’Unione europea per verificare la compatibilità con il diritto dell’Unione europea di tale interpretazione del testo dell’art. 42 del d.lgs. 28 del 2011, precedente alla novella del 2020, in particolare, rispetto ai principi generali della certezza del diritto e degli investimenti e della tutela del legittimo affidamento, nonché all’art. 10, comma 2, della Carta europea dell’energia, nella parte in cui prevede che gli Stati membri devono garantire condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti per gli investitori, e all’esigenza di garantire certezza e stabilità giuridica alle imprese, che effettuano nel settore delle energie rinnovabili, sancita dalla Direttiva 2018/2018.
Con il terzo motivo si è lamentata la erronea e falsa applicazione dell’art. 42 del D.lgs. n. 28/2011 e delle “ Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 maggio 2011” , la violazione e falsa applicazione del D.M 19 febbraio 2007 con particolare riferimento all’art. 5, comma 7, la violazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, contestando le affermazioni del T.a.r. in ordine all’applicazione del divieto di artificioso frazionamento dell’impianto anche alle dichiarazioni rese antecedentemente all’entrata in vigore del D.M. 5 maggio 2011 (in particolare dell’art. 12 comma 5, che ha indicato la considerazione unitaria di impianti frazionati), in quanto, al momento della dichiarazione di -OMISSIS-, non vi era alcuna disposizione normativa applicabile in ordine alle limitazioni al frazionamento della potenza degli impianti, considerato che l’art. 27 della legge della Regione Puglia n. 1/2008 non imponeva alcun limite alla realizzazione di impianti fotovoltaici su terreni tra di loro adiacenti, con la conseguenza che l’aver proceduto previa denuncia di inizio attività non comportava alcuna illegittimità dell’intervento, anche nell’asserita ipotesi di eventuali collegamenti in fase autorizzativa tra l’impianto in questione e quelli vicini, mentre il D.M. 5 maggio 2011 prevede espressamente, all’art. 1 comma 2, la sua applicazione solo “ agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 ”, come confermato dalle Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 maggio 2011, elaborate dal GSE. Ha poi contestato la sussistenza di un unico impianto anche per la presenza dei differenti POD e di cabine di consegna distinte, circostanze non concretamente valutate dal giudice di primo grado, che si sarebbe limitato a richiamare i propri orientamenti giurisprudenziali sul punto.
Con il quarto motivo è stato impugnato il capo relativo alle spese di giudizio, sostenendo che la condanna a 3500,00 euro di spese, oltre accessori, sarebbe sproporzionata e irragionevole, essendo stato posto a carico di tutte le società del Gruppo -OMISSIS-, (oltre all’odierna appellante, -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS- S.r.l. e -OMISSIS- S.r.l.) coinvolte nella vicenda, per complessive euro 17.500, 00, mentre le difese del GSE sono state identiche anche per i giudizi proposti dalle altre società e, data la complessità delle questioni, il giudice di primo grado avrebbe dovuto compensare le spese di giudizio.
Nel corso del giudizio di appello, la società -OMISSIS- ha depositato in giudizio le richieste del Pubblico ministero presso il Tribunale di Brindisi del 21 marzo 2023, di archiviazione dei procedimenti penali, a carico delle società, ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e a carico delle persone fisiche, riavviati a seguito della sentenza della Cassazione, che aveva annullato il giudizio per il reato di cui all’art. 316 ter , essendo nel frattempo intervenuta la prescrizione di tale reato.
Il GSE, costituitosi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza dell’appello in quanto il procedimento di decadenza era stato avviato a seguito delle sentenze penali del Tribunale di Brindisi 29 gennaio 2016 e della Corte d’appello di Lecce del 6 luglio 2015, deducendo che gli accertamenti contenuti nelle sentenze penali sono stati espressamente richiamati nella comunicazione di avvio del procedimento e nel provvedimento finale, in particolare quelli di cui alla sentenza della Corte d’Appello del 6 luglio 2015 ( successivamente passata in giudicato per l’inammissibilità del ricorso in Cassazione), con conseguente irrilevanza della sentenza della Cassazione del 2022, che ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. -OMISSIS- per difetto di competenza territoriale; ha quindi dedotto che per la consolidata giurisprudenza il potere del GSE è un potere di verifica e controllo; che è irrilevante il cambio nella gestione della società, dovendo la spettanza degli incentivi essere verificata in base ai requisiti sussistenti al momento di presentazione della domanda. Ha poi richiamato la consolidata giurisprudenza per cui la norma del comma 7 dell’art, 56 del d.l. 76 del 2020 non ha effetto retroattivo, ma è eventualmente applicabile tramite un nuovo procedimento amministrativo a seguito di richiesta di riesame da presentare al GSE, che, nel caso di specie, non ha proceduto al riesame in forza della esclusione espressamente prevista dal comma 8 dell’art. 56, qualora siano intervenute condanne penali. Ha ribadito l’immanenza nell’ordinamento del divieto di artificioso frazionamento degli impianti anche precedentemente al D.M. 5 maggio 2011; ha sostenuto che, in ogni caso, l’artificioso frazionamento dell’impianto era stato oggetto dell’accertamento operato dal giudice penale, in particolare della sentenza della Cassazione n. -OMISSIS-; ha quindi sostenuto l’irrilevanza della distinzione dei POD e l’infondatezza del motivo relativo alle spese.
La parte appellante ha presentato memoria e memoria di replica, nella quale ha contestato le argomentazioni del GSE insistendo per le proprie ricostruzioni difensive.
All’udienza pubblica del 26 novembre 2024 l’appello è stato trattenuto in decisione
DIRITTO
L’appello è infondato.
Con il primo motivo si sostiene l’erroneità della sentenza che avrebbe ritenuto l’autonomia della istruttoria effettuata dal GSE, mentre l’istruttoria sarebbe stata limitata agli accertamenti penali, senza considerare che tali accertamenti erano già intervenuti nel 2012, quando invece era stato disposto il ripristino degli incentivi in favore dell’Amministrazione giudiziaria della società; inoltre la sentenza non avrebbe considerato che i titoli abilitativi rilasciati non sono mai stati annullati dal Comune e che successivamente nel 2020 è stata revocata la confisca dei terreni dalla Sezione Esecuzione del Tribunale di Brindisi, mentre la Corte di Cassazione il 30 novembre 2022 aveva annullato la sentenza della Corte di Appello di Lecce n.-OMISSIS-, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 29 gennaio 2016 di condanna per il reato di cui all’art. 316- ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche).
Tali argomentazioni dell’appellante non possono essere condivise.
In primo luogo, sono irrilevanti gli atti disposti dal GSE nel 2012, quali il ripristino degli incentivi a seguito della precedente sospensione, dopo la nomina dell’Amministratore giudiziario, trattandosi di provvedimenti provvisori e cautelari, così come la stessa nomina dell’Amministratore giudiziario, effettuata dalla Procura della Repubblica di Brindisi per garantire la prosecuzione dell’attività della società sottoposta a sequestro preventivo.
Il provvedimento di decadenza degli incentivi è stato invece emanato dal GSE il 5 ottobre 2016, a seguito della verifica della mancanza dei requisiti per conseguire gli incentivi, anche sulla base delle condanne penali nel frattempo intervenute, sentenze del Tribunale di Brindisi del 29 gennaio 2016 e della Corte d’Appello di Lecce del 6 luglio 2015. Tale ultima sentenza è passata successivamente in giudicato per l’inammissibilità dei ricorsi in Cassazione dichiarata dalla sentenza n.-OMISSIS-, che ha ricostruito integralmente la vicenda sulla base di quanto accertato dal Tribunale di Brindisi, indicando le condotte tenute per l’artificioso frazionamento dell’impianto, che avrebbe dovuto essere sottoposto ad autorizzazione unica, richiamando gli elementi di fatto su cui il Tribunale e la Corte d’Appello avevano ritenuto l’unicità dell’impianto (“ tutti gli interventi sono stati realizzati sui terreni promessi in vendita… con un unico contratto preliminare del 18/02/2008…Tutte le dichiarazioni di inizio attività erano corredate da asseverazione a firma del medesimo progettista, e ….presentavano caratteristiche comuni: in alcuna di esse erano indicate né l'impresa che avrebbe eseguito i lavori né la data di inizio degli stessi. Trascorsi più di trenta giorni dalla data di presentazione delle singole DIA ”, il 18/12/2008 il terreno era stato venduto alle società acquirenti delle specifiche particelle catastali indicate nelle rispettive DIA… “ Tutte le società acquirenti, annotava il Tribunale, erano state costituite tra il 13 ed il 17 ottobre 2008 presso il medesimo studio notarile ove sarebbero state rogate le compravendite del 18 dicembre e condividevano la medesima sede, presso un centro elaborazione dati ”; tre di esse, inoltre, avevano il medesimo legale rappresentate; altre due avevano come legale rappresentante il figlio di quest’ultimo… “ tutte le società il 30/03/2009 avevano chiesto la voltura delle DIA presentate tutte, il 22/07/2008 e 1'8/04/2009; avevano comunicato l'inizio dei lavori indicandolo, tutte, nel giorno 03/04/2009; i lavori erano stati affidati, da tutte le società, alla -OMISSIS- S.r.l., legalmente rappresentata dalla stessa persona, i lavori sarebbero stati portati a compimento dalla -OMISSIS-; il direttore dei lavori veniva individuato, per tutti gli impianti, nella persona dell'arch. -OMISSIS-; identica - annotava il Tribunale - la veste grafica. Anche le dichiarazioni di fine lavori recavano pressoché la medesima data” ).
Rispetto ai fatti contestati dal GSE, relativi all’artificioso frazionamento degli impianti, i quali, unitariamente considerati, avrebbero avuto una potenza molto superiore a 1 MW e quindi avrebbero dovuto essere sottoposti al procedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, gli accertamenti effettuati dal Tribunale di Brindisi e dalla Corte d’appello di Lecce sono stati integralmente confermati dalla sentenza della Cassazione n. -OMISSIS- e potevano quindi essere legittimamente utilizzati nel corso dell’istruttoria del Gestore.
Invece, la sentenza del Tribunale di Brindisi del 29 gennaio 2016, confermata dalla Corte d’Appello di Lecce con la sentenza n. 846 nel 2020, è stata annullata dalla Cassazione per difetto di competenza territoriale per il reato di cui all’art. 316- ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche), per il quale è stata poi disposta l’archiviazione per l’intervenuta prescrizione.
L’esito di tale giudizio penale non ha inciso, quindi, sugli accertamenti di fatto richiamati nel GSE nel proprio provvedimento di decadenza, comunque integralmente confermati nei loro fatti costitutivi dagli accertamenti compiuti dalla sentenza della Corte d’appello di Lecce del 6 luglio 2015, passata in giudicato a seguito della inammissibilità dei ricorsi per Cassazione dichiarata dalla sentenza della Cassazione n. -OMISSIS-.
Il GSE, nel provvedimento impugnato, ha poi richiamato espressamente le dichiarazioni presentate dalle società, ha effettuato autonome valutazioni in ordine alla mancanza dell’autorizzazione unica per la realizzazione dell’impianto e quindi della non spettanza degli incentivi, anche sulla base degli accertamenti effettuati in sede penale, dando espressamente atto della riconducibilità delle società ad un unico centro di interessi. Ha, infatti, concluso rilevando che “ è da ritenersi illegittima la realizzazione, mediante il conseguimento delle DIA in luogo dell’Autorizzazione Unica, di più impianti fotovoltaici, riconducibili al medesimo centro di interessi e artificiosamente frazionati ” nonché che “ le dichiarazioni rese dalla Società in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, all’atto della presentazione dell’istanza di incentivazione, sono da intendersi non veritiere ”. Ha quindi operato un’autonoma valutazione anche delle risultanze dei giudizi penali - comunque confermate a seguito del giudizio definito con la sentenza della Cassazione n.-OMISSIS- - in ordine alla sussistenza dell’artificioso frazionamento di impianti riconducibili ad un unico centro di interessi.
Irrilevanti sono, invece, il mancato annullamento da parte del Comune dei titoli edilizi rilasciati a -OMISSIS- e alle altre società, essendo le DIA del tutto inidonee a consentire la realizzazione di impianti superiori ad 1 MW, mentre la revoca della confisca dei terreni dalla Sezione Esecuzione del Tribunale di Brindisi, successivamente intervenuta, il 24 settembre 2020, è basata esclusivamente sulla situazione soggettiva della società controllante -OMISSIS- rispetto alla misura del confisca dei terreni, in quanto oggetto di lottizzazione abusiva, ma non impinge sul fatto oggettivo della mancanza dei requisiti per il conseguimento degli incentivi.
Non può invece che richiamarsi la disciplina relativa alla installazione degli impianti fotovoltaici, allora vigente, per cui ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 “ la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ”, a seguito di Conferenza di servizi convocata dalla Regione. Il comma 5 consentiva per gli impianti di fonte rinnovabile con capacità di generazione inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al decreto o a quelle successivamente individuate con DM, con riferimento alla specifica fonte, l’applicazione della disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. La tabella A indicava per la Energia Solare fotovoltaica il limite di 20 kW. La legge della Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1 aveva previsto l’applicazione della disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 2001, anche agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenze elettriche nominali superiori a quelle previste alla tabella A e fino a 1 MW, da realizzare nella Regione - fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza - anche nei casi di impianti fotovoltaici realizzati a terra in zona agricola. Successivamente con la legge regionale 21 ottobre 2008 n. 31 - non applicabile alle DIA per cui era ancora in corso il termine di trenta giorni dalla presentazione - con riguardo agli impianti in zona agricola sono state inserite le condizioni che l’area asservita all’intervento fosse estesa almeno due volte la superficie radiante, che la superficie non occupata dall’impianto dovesse essere destinata esclusivamente a uso agricolo; inoltre è stato previsto che “ gli impianti collocati a terra in un'area agricola costituita da terreni appartenenti a unico proprietario, ovvero costituita da più lotti derivanti dal frazionamento di un'area di maggiore estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla procedura di DIA, sono considerati come un unico impianto”. La disciplina regionale è stata poi dichiarata incostituzionale con le sentenze n. 119 e n. 366 del 2010, in quanto in contrasto con i principi generali in materia di energia, avendo consentito la realizzazione con DIA di impianti superiori ai limiti fissati dalla legge statale, che rinviava solo al Decreto ministeriale per l’elevazione di tali limiti.
Nel caso di specie, la DIA era stata presentata, il 22 giugno 2008, sotto la vigenza della legge regionale n. 1 del 2008, realizzando però un impianto di molto superiore al limite di 1 MV in mancanza di autorizzazione unica regionale, tramite distinti procedimenti di DIA.
Rispetto all’effettivo frazionamento dell’impianto, accertato in sede penale con sentenza passata in giudicato, è irrilevante la questione della sussistenza di differenti punti di connessione alla rete elettrica (POD) e relative cabina di consegna così come si deve ritenere irrilevante, rispetto alla presente vicenda, la mancata previsione del divieto di frazionamento dell’impianto poi formalizzato con D.M. 5 maggio 2011.
La giurisprudenza della Sezione, a cui il Collegio intende dare continuità, ha infatti espressamente affermato che, in presenza di elementi di unicità sostanziale degli impianti, divengono recessivi quegli aspetti che si declinano come di separazione formale, quale la dotazione di un proprio punto di connessione alla rete di distribuzione (Consiglio di Stato, sez. II, 12 aprile 2022, n. 2743; 29 dicembre 2022, n. 11552; 18 gennaio 2023, n. 640; 14 luglio 2023, n. 6903).
Nel caso di specie il frazionamento dell’impianto è stato accertato, in base al complesso sviluppo della vicenda, in relazione all’avvenuto frazionamento dei terreni, agli assetti societari delle varie società coinvolte nonché alle pratiche edilizie presentate, che avevano condotto alla realizzazione di un ampio parco fotovoltaico in zona agricola.
Quanto alla mancata espressa previsione di un divieto di artificioso frazionamento, si deve osservare che l’art. 12, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011 ha previsto espressamente: “ ai fini dell'attribuzione delle tariffe incentivanti, più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il GSE definisce e pubblica ulteriori requisiti e regole tecniche volti ad evitare il frazionamento di un impianto in più impianti di ridotta potenza ”; la giurisprudenza, anche della Sezione, ha più volte affermato, con orientamento da cui il Collegio non intende discostarsi, che il divieto di artato frazionamento degli impianti costituisce una declinazione, nello specifico settore dei meccanismi di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili, del generale divieto di abuso del diritto, quale principio generale dell'ordinamento giuridico, valore ordinamentale diffuso e di portata generale, che non richiede specifiche e puntuali disposizioni settoriali, posto che consegue all'intrinseca necessità di rispettare la ratio dell'istituto volta per volta in considerazione (Cons. Stato Sez. II, 12 aprile 2022, n. 2747; Sez. II, 29 dicembre 2022, n. 11545; Sez. IV, 25 gennaio 2021, nr. 739, 746, 747, 748, 749).
L’art. 12, comma 5, D.M. 5 maggio 2011, quindi, non ha natura costitutiva del divieto di artificioso frazionamento, ma ha soltanto chiarito sul piano positivo, in relazione al rispettivo ambito applicativo, gli elementi connotanti una fattispecie elusiva (più impianti riconducibili ad un’unica iniziativa imprenditoriale) che comunque è operante, a prescindere dalla disciplina dettata dai relativi decreti ministeriali, che si limitano a positivizzare un principio immanente nel sistema, consistente nel disconoscimento di qualunque effetto giuridico a fattispecie che, pur rispettose sul piano formare della regola, ne frustrano nella sostanza la ratio , in quanto l’elusione delle regole di settore al fine di conseguire vantaggi non spettanti non può assurgere comunque a fattispecie costitutiva del diritto all’incentivazione o del diritto a un’incentivazione superiore a quella spettante, pregiudicando gli altri operatori economici che quelle regole hanno rispettato, vanificando l’imposizione, ad opera dei vari conti energia, di specifici requisiti di potenza per l’ammissione al beneficio, consentendo il ricorso a procedure autorizzative più snelle, quali in particolare il ricorso alla dichiarazione di inizio attività in luogo della prescritta autorizzazione unica (Consiglio di Stato, Sezione II, 29 dicembre 2022, n. 11552; 18 gennaio 2023, n. 640; 12 aprile 2022, n. 2745; in particolare con riguardo alla DIA in luogo dell’autorizzazione unica, cfr. Cassazione penale sez. III, 12 gennaio 2018, n. 888; 1° ottobre 2014, n. 40561; 13 marzo 2014, n. 11981).
Ne consegue l’infondatezza anche del terzo motivo di appello, con cui si è contestata l’applicazione del divieto di artificioso frazionamento dell’impianto anche alle dichiarazioni rese antecedentemente all’entrata in vigore del D.M. 5 maggio 2011 nonché l’irrilevanza ritenuta dal giudice di primo grado della presenza di distinti punti di connessione alla rete (POD).
Venendo al secondo motivo di appello, con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 21- nonies della legge n. 241/90 e 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020, sostenendo che dovrebbero essere applicati anche alla presente vicenda e che la diversa interpretazione sarebbe in contrasto con l’art. 10 della Carta europea dell’Energia, l’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea e con il principio di certezza degli investimenti, deve richiamarsi la consolidata giurisprudenza anche della Sezione, a cui si intende dare continuità, relativa alla natura dei poteri esercitati dal GSE, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011, e agli effetti della normativa sopravvenuta, costituita dall’art. 56, comma 7, del d.l. 76 del 2020.
L’art. 42 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 del 2011, nel testo vigente al momento dell’emanazione dell’atto impugnato in primo grado, prevedeva: “ L'erogazione di incentivi nel settore elettrico e termico, di competenza del GSE, è subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza”. In base al comma 3 “nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 ”.
Il Consiglio di Stato, anche a seguito della decisione dell’Adunanza Plenaria n. 18 del 2020, ha espressamente affermato che i poteri del GSE rientrano nel potere vincolato di decadenza per il venire meno dei presupposti o per la falsità degli stati e delle condizioni dichiarate dall'istante. La natura doverosa e vincolata del potere di decadenza a seguito dell’attività di verifica e controllo del GSE, di cui all’art. 42 del detto decreto legislativo, è stata confermata dallo stesso legislatore che, con la modifica dell’art. 42 ad opera dell’art. 56, comma 7, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 del 2020, ha mantenuto il riferimento alla decadenza, pur prevedendo che debba essere disposta in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. Consiglio di Stato, Sezione II 25 marzo 2024, n. 2832; 17 novembre 2022, n. 10142; 12 aprile 2022, n. 2747; 4 aprile 2022, n. 2501).
Peraltro, la disposizione dell’art. 56, comma 7, non è stata ritenuta immediatamente applicabile ai provvedimenti adottati prima della sua entrata in vigore.
Si deve, infatti, considerare che l’art. 56, comma 8, del d.l. 76 del 2020, prevede che “ le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE, preso atto della documentazione già nella propria disponibilità e di eventuale documentazione integrativa messa a disposizione dal proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato” .
La giurisprudenza ha, quindi, affermato che tale disposizione non costituisce una norma di interpretazione autentica, immediatamente applicabile ai giudizi in corso, ma consente alle imprese, destinatarie di provvedimenti del GSE di annullamento d’ufficio o di decadenza dagli incentivi, ancora sub iudice al momento di entrata in vigore del D.L. n. 76, di sollecitare un ulteriore procedimento amministrativo da parte del Gestore, presentando apposita richiesta, volta a consentire l'applicazione, ai fini di una diversa regolazione del rapporto sostanziale, dello ius superveniens , come recato dall'art. 56, comma 7, dello stesso decreto legge (Cons. Stato, Sez. VI, 12ottobre 2022, n. 8719; Sez. II, 12 aprile 2022, n. 2743) e quindi di valutare la sussistenza dei presupposti per l’annullamento d’ufficio. In sostanza, l’applicazione dello ius superveniens presuppone l'instaurazione di un autonomo procedimento avente ad oggetto la valutazione da parte dell'Amministrazione dei presupposti di applicazione della normativa introdotta, che, pertanto, deve essere applicata all’esito di un distinto procedimento amministrativo, che differisce da quello inerente alla decadenza degli incentivi, avendo quest’ultimo solo come presupposto. Tale applicazione non può intervenire in sede giurisdizionale ad opera del giudice nel giudizio di impugnativa (giudizio che ha oggetto la legittimità dell’atto impugnato con riferimento al momento della sua adozione), dovendo la legittimità dell'atto di decadenza o di annullamento d’ufficio, adottato in data anteriore all'entrata in vigore della novella, essere valutata in forza del principio tempus regit actum, alla luce del quadro normativo vigente alla data della sua adozione (Consiglio di Stato II, 4 gennaio 2023, n. 127; 18 dicembre 2023, n. 10920; 4 giugno 2024, n. 4977).
Ne deriva che, prima dell’entrata in vigore della novella del 2020, il GSE poteva procedere alla verifica dei requisiti prescindendo dai limiti temporali indicati dall’art. 21 nonies nonché dalla valutazione dell’interesse pubblico, da ritenersi peraltro comunque sussistente in caso di indebita erogazione di sovvenzioni pubbliche. Nella presente vicenda, quindi, in cui il provvedimento del GSE è intervenuto nel 2016, anche se a quattro anni di distanza dall’ammissione agli incentivi, non era immediatamente applicabile la modifica operata dall’art. 56 comma 7 del d.l. 76 del 2020, se non a seguito del procedimento di riesame presso il GSE, concluso con provvedimento del 3 marzo 2022.
Tale provvedimento non è oggetto del presente giudizio di appello non essendo stato impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo alla reiezione del terzo atto di motivi aggiunti, con cui era stato impugnato il diniego di riesame (peraltro legittimo in relazione all’espressa previsione dell’art. 56 comma 8, ultimo periodo, del d.l. 76 del 2020, per cui “ le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva” .)
In ogni caso, anche a ritenere immediatamente applicabile l’art. 56, comma 7, anche alla presente vicenda, il richiamo ai presupposti dell’art. 21 nonies , nel caso di specie, comporterebbe comunque la legittimità dell’esercizio dei poteri di verifica del GSE anche oltre il termine di diciotto mesi, in relazione alla sussistenza di false dichiarazioni e false rappresentazioni dei fatti, accertate anche con sentenza penale (anche se la giurisprudenza di questo Consiglio non ritiene necessario ai fini della accertamento della configurazione del falso il previo accertamento in sede penale, cfr. Cons. Stato, Sez. II, 25 marzo 2024, n. 2832; id. 29 marzo 2023, n. 3224).
Il motivo è quindi complessivamente infondato.
Neppure sussistono le asserite violazioni dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dei principi della Carta dell’Energia. Infatti l’art. 41 pone il diritto alla buona amministrazione, esplicitandolo nel rispetto del principio di imparzialità, del contraddittorio procedimentale e del termine ragionevole.
Nel caso di specie, proprio i principi di imparzialità tra gli operatori e trasparenza delle condizioni richiamati dalla società appellante imponevano la decadenza dagli incentivi, non essendo conforme al buon andamento dell’Amministrazione l’ammissione ad erogazioni pubbliche non spettanti e in mancanza del rispetto delle procedure appositamente previste anche in funzione della tutela dell’ambiente e del territorio, come, nel caso di specie, l’autorizzazione unica regionale.
Non ritiene, dunque, il Collegio dovere procedere al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in relazione alla manifesta infondatezza delle censure, in base ad orientamenti consolidati che rendono del tutto chiara l’interpretazione delle norme e la loro compatibilità con le norme del Trattato e dei principi eurounitari.
La Corte di Giustizia, infatti, esclude tale obbligo nei casi in cui la questione sollevata non sia rilevante, la disposizione del diritto dell'Unione di cui trattasi sia stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte, oppure che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (Corte di Giustizia 6 ottobre 2021 C561/2019; 15 ottobre 2024, C. 144/23).
Inoltre, la Corte di Giustizia con riguardo al regime incentivante delle fonti rinnovabili ha affermato che la direttiva 2009/28, vigente all’epoca dei fatti, (come anche la vigente Direttiva 2018/ 2001) non impone agli Stati membri al fine di promuovere l’uso dell'energia da fonti rinnovabili di adottare regimi di sostegno, rispetto ai quali quindi gli Stati mantengono un potere discrezionale, per cui sono liberi di adottare, modificare o sopprimere regimi di sostegno purché siano raggiunti gli obiettivi dell’utilizzo delle fonti rinnovabili, rispettando però il principio generale della certezza del diritto, che ha come corollario quello della tutela del legittimo affidamento, per cui le norme di diritto devono essere chiare e precise e la loro applicazione deve essere prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, in particolare quando possono avere sugli individui e sulle imprese conseguenze sfavorevoli. Tale principio impone che la normativa consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa pone loro e che questi ultimi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza. In particolare la tutela dell’affidamento è prevista per ogni operatore economico nei cui confronti un'autorità nazionale abbia fatto sorgere fondate aspettative, mentre qualora un operatore economico prudente ed avveduto sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi, esso non può invocare detto principio nel caso in cui il provvedimento venga adottato (Corte giustizia Unione Europea, 11 luglio 2019, C n. 180/18; 15 aprile 2021, in causa C-798/18).
In particolare, sulla scorta di tale parametro dell'operatore prudente e accorto di matrice comunitaria, la giurisprudenza di questo Consiglio ha già escluso la sussistenza di un affidamento rilevante rispetto all’esercizio del potere di decadenza (nel testo anteriore alla novella del 2020), poiché l'ammissione all'incentivo è sempre condizionata al positivo esito della successiva verifica dei requisiti da parte del gestore; pertanto fino allo svolgimento dell'attività di controllo e al suo positivo superamento nessun legittimo affidamento può crearsi nella parte privata in relazione alla sussistenza e alla debenza degli incentivi, tenuto conto che le verifiche hanno proprio la finalità di appurare tale situazione (cfr. Cons. Stato Sez. II, 22 novembre 2023, n. 10007; sez. IV 12 ottobre 2022 n. 8719; id. sez. VI, 03 gennaio 2022 n. 9).
Nel caso di specie, in primo luogo, il procedimento di decadenza non riguarda l’applicazione di norme europee, ma il rispetto di procedure di diritto interno, quali il titolo necessario per la realizzazione dell’impianto, che in sostanza non è stato mai ottenuto rispetto all’impianto concretamente realizzato. Inoltre, il mancato rispetto della disciplina per la realizzazione degli impianti è stata dovuta a condotte illecite, costituenti reato accertate con sentenza passata in giudicato (quali i reati di falso e le violazioni edilizie, compresa la fattispecie della lottizzazione abusiva) rispetto alle quali non può configurarsi alcuna tutela dell’affidamento. Come già evidenziato, i principi generali di trasparenza e parità delle condizioni per gli operatori economici, richiamati dalla parte appellante, richiedono invece proprio il rispetto di regole uniformi che siano osservate da tutti gli operatori, al fine di evitare la l’alterazione delle condizioni di concorrenza tramite condotte illecite.
Ne deriva che, sotto tale profilo, non appare sussistente un dubbio sulla compatibilità eurounitaria della disciplina di diritto interno, che consentiva di intervenire sulla illegittima percezione di incentivi senza limiti temporali e lo consente tuttora in caso di falsa rappresentazione.
La recente giurisprudenza della Cassazione ha, infatti, osservato che non esiste alcun diritto della parte, che formula la relativa istanza, all’automatico rinvio ogniqualvolta il giudice di ultima istanza non condivida le tesi difensive, essendo sufficiente che le ragioni del diniego siano espresse o anche implicite se la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata, mentre, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia del 6 ottobre 2021, ha indicato che la mera possibilità di effettuare una o diverse altre letture di una disposizione del diritto dell'Unione, nei limiti in cui nessuna di queste altre letture appaia sufficientemente plausibile al giudice nazionale interessato, segnatamente alla luce del contesto e della finalità di detta disposizione, nonché del sistema normativo in cui essa si inserisce, non può essere sufficiente per considerare che sussista un dubbio ragionevole quanto all'interpretazione corretta di tale disposizione (Cassazione civile Sez. V, Ord., 13 luglio 2021, n. 19880; Sez. I, Ord. 11 giugno 2024, n. 16182; Sez. VI - 1, Ord., 11 gennaio 2023, n. 603).
Infondato è, altresì, il quarto motivo di appello relativo alla condanna alle spese, con il quale si contesta la sentenza di primo grado per avere liquidato le spese in base alla soccombenza, senza fare ricorso alla compensazione nonché la misura della liquidazione, pari a 3.500,00 euro, sostenendo che tale misura sarebbe sproporzionata in rapporto alle cinque cause di natura identiche proposte dalle società -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- trattate congiuntamente e decise con sentenze identiche.
Il motivo è infondato in relazione alla giurisprudenza consolidata, per cui la decisione in ordine alle spese di giudizio rientra nella discrezionalità del giudice ed è sindacabile dal giudice di appello solo nei limiti della manifesta abnormità e irrazionalità ovvero quando il giudice di primo grado abbia condannato alle spese la parte risultata vittoriosa o, in ordine alla compensazione delle spese, abbia posto in essere statuizioni manifestamente irrazionali (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024 n. 6889, Sez. IV, 12 luglio 2024 n. 6262, Sez. II, 9 maggio 2024 n. 4201 e Sez. V, 22 aprile 2024 n. 3589). Inoltre, per principio generale le spese seguono la soccombenza, mentre si pone un onere di più specifica motivazione quando si procede alla compensazione delle spese, laddove la regolazione delle spese prescinda da una vittoria in giudizio e risponda ad esigenze differenti, per cui l’onere della motivazione, in tal caso, è rinforzato al fine di mantenere inalterato il rapporto di regola ad eccezione esistente tra i principi di condanna del soccombente e di compensazione delle spese; è dunque proprio la scelta del giudice di procedere alla compensazione delle spese di lite, che deve essere necessariamente supportata da un apparato motivazionale, necessario per vagliare la sussistenza dei presupposti giustificativi dell’esercizio di tale potere, non la liquidazione delle spese in base alla soccombenza che costituisce la regola generale, che deve essere applicata in via ordinaria (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1 ottobre 2024, n. 7874; Sez. VII, 18 maggio 2023 n. 4953, Sez. V, 28 febbraio 2023 n. 2093 e Sez. VI, 16 marzo 2020 n. 1850).
Sulla base di tali principi giurisprudenziali consolidati il motivo è infondato in quanto il giudice di primo grado ha proceduto all’applicazione del criterio della soccombenza, e non sussistono quindi palesi abnormità o irrazionalità della decisione relativa alle spese. Rispetto poi alla quantificazione della misura delle spese e alla connessione con gli altri giudizi non può che osservarsi che, in primo luogo, il quantum della liquidazione rientra integralmente nel potere discrezionale del giudice di primo grado; inoltre, la sentenza appellata ha deciso un unico ricorso mentre analoghe sentenze hanno deciso i ricorsi, proposti in maniera distinta dalle altre società avverso i provvedimenti amministrativi ad ognuna destinati; comunque l’unitarietà della vicenda appare implicitamente presa in considerazione dal giudice di primo grado, in relazione alla modesta entità delle somme liquidate per ogni giudizio.
In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate in complessive euro 4000,00 (quattromila,00) oltre accessori di legge in favore del GSE.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessive euro 4000,00 (quattromila,00) oltre accessori di legge in favore del GSE.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Valerio Valenti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia Altavista | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.