Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/03/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4162/2014 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4162/2014 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 13.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
SETTIMIO MOBILIO, 68 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. ZINGAROPOLI ANNA
(c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Via Controparte_1 C.F._3
P.IVA_ Ten. B. Lombardi, 32 null Castel San Giorgio, presso lo studio dell'Avv. CAPUANO
ANIELLO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._4
CONVENUTA
(c.f.: ); Controparte_2 C.F._5
CONVENUTA contumace
(c.f.: ), elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_3 P.IVA_2 dell'Avv. ESPOSITO ALFONSO ( ) CORSO C.SO MATTEOTTI\ 53 C.F._6
NOCERA SUPERIORE, dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
DI EO (c.f.: ); CP_4 C.F._7
CONVENUTO contumace
Pagina 1 di 7
VIA DOMENICO CODA 8 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. PERONGINI MARINO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._9
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Via Ten. CP_3 C.F._10
P.IVA_ B. Lombardi, 32 null Castel San Giorgio, presso lo studio dell'Avv. CAPUANO
ANIELLO (c.f.: ) e dell'Avv. RASCIO NICOLA C.F._4
( ) VIA MONTEOLIVETO, 37 80134 NAPOLI, dal quale è C.F._11
rappresentato e difeso;
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_6 C.F._12
P.IVA_ Via Ten. B. Lombardi, 32 null Castel San Giorgio, presso lo studio dell'Avv.
CAPUANO ANIELLO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
(c.f.: ); CP_7 C.F._13
CONVENUTO contumace
(c.f.: ); CP_8 C.F._14
CONVENUTO contumace c.f.: ; CP_9 C.F._15
CONVENUTO contumace
(c.f.: ); CP_10 C.F._16
CONVENUTO contumace
(c.f.: ); CP_9 C.F._17
CONVENUTO contumace
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_3 C.F._18
DOMENICO CODA 8 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. PERONGINI MARINO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._9
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_5 C.F._19
P.ZZA D'AMORA, 3 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. AS
PO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._20
CONVENUTA
(c.f.: ); Parte_2 C.F._21
Pagina 2 di 7 CONVENUTI contumaci
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Via Controparte_5 C.F._22
P.IVA_ Ten. B. Lombardi, 32 null Castel San Giorgio, presso lo studio dell'Avv. CAPUANO
ANIELLO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._4
CONVENUTA
(c.f.: ); CP_11 C.F._23
CONVENUTA contumace
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Via Ten. B. CP_12 C.F._24
P.IVA_ Lombardi, 32 null Castel San Giorgio, presso lo studio dell'Avv. CAPUANO
ANIELLO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._4
CONVENUTA
(c.f.: ); CP_13 C.F._25
CONVENUTA contumace
Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'azione proposta dall'attrice va qualificata in termini di petitio hereditatis.
E' stato sul punto precisato che la petitio hereditatis - azione di condanna avente un contenuto necessariamente recuperatorio, in quanto volta ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede, la restituzione in tutto o in parte dei beni ereditari in confronto di chiunque li possegga senza titolo o a titolo di erede - si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso. Per tale ragione nell'azione di petizione ereditaria colui che si afferma erede deve provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario. Legittimati attivamente e passivamente
Pagina 3 di 7 nella petitio hereditatis sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione, mentre non si verifica alcuna situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di chiunque altro si ritenga o sia stato indicato come vero erede (Cassazione n. 8440/2008; Cass. n. 14182/2011).
Ne deriva che, per un verso, quanto all'onere probatorio, mentre l'attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella hereditatis petitio può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario e, per l'altro verso, che è inammissibile il mutamento in corso di causa dell'azione di petizione ereditaria in azione di rivendicazione,
anche quando non sia contestata dal convenuto la qualità di erede dell'attore, in quanto tale mancata contestazione non fa venire meno la funzione prevalentemente recuperatoria dell'azione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, senza incidere sulla radicale diversità - per natura, presupposti, oggetto e onere della prova - tra le due azioni (sul punto Cass. n.5304 del 20 ottobre 1984 che ha affermato che "l'Azione di petizione ereditaria,
prevista dall'art. 533 cod. civ. ha natura prevalentemente recuperatoria, essendo il riconoscimento della qualità di erede, cui essa tende, strumentalmente diretto all'ottenimento dei beni ereditari, con la conseguenza che, qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, ma si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario, l'Azione di petizione ereditaria non si trasforma in Azione di rivendicazione, in quanto la mancata contestazione della detta qualità di erede non fa venire meno le finalità recuperatone della petizione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità fermo restando l'onere della dimostrazione - nei limiti relativi alla difesa della controparte - dell'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione").
Pagina 4 di 7 L'azione di petizione dell'eredità ha carattere prevalentemente recuperatorio, sicché,
riguardo ad essa, il riconoscimento della qualità di erede ha natura strumentale all'ottenimento dei beni ereditari, costituendo un "prius" autonomo facente parte del "petitum" dell'azione rispetto al diritto all'acquisto dell'universalità dei beni del "de cuius" o di una quota di essi,
con la conseguenza che soltanto nell'ambito delle parti, come prima soggettivamente definito in termini di legittimazione, si forma il giudicato sul punto della qualità ereditaria (Cassazione
n. 3655/2017).
Nel caso di specie, l'attrice ha prodotto in giudizio copia del testamento olografo redatto in data 7.7.2007 e pubblicato in data 26.3.2013, con il quale la de cuius Parte_3
disponeva che tutti i suoi beni personali presenti e futuri andassero alla sig.ra e legava Pt_1
a quest'ultima i beni aventi ad oggetto abbigliamento e beni aventi ad oggetto oro e simili.
I convenuti costituiti contestano la circostanza che la de cuius avesse nominato l'attrice quale sua erede, ma che la reale intenzione era quella di disporre un legato in suo favore,
atteso che con precedente testamento datato 5.12.1978 era stato nominato quale erede universale il marito della de cuius CP_3
Orbene, nell'ipotesi di più testamenti successivi, in mancanza di revoca espressa di quelli precedenti, contenuta nell'ultimo, come nell'ipotesi in esame, è principio consolidato della Suprema Corte quello a mente del quale "si devono ritenere annullate, ai sensi della norma dell'art. 682 del codice civile - la quale fissa un principio generale di conservazione degli atti di ultima volontà di data anteriore - soltanto le disposizioni che, a seguito di una specifica indagine, risultino essere con esso incompatibili (Cfr. ex plurimis, Corte Cass., n.
12285/2002; Corte Cass., n. 4617/2012; Corte Cass., n. 8030/2019).
L'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio "mortis causa", è
Pagina 5 di 7 caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione" (Cfr ex plurimis Cass. n. 24637/2010; Cass. 10882/2018).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che il testamento olografo successivo del
7.7.2007 abbia revocato implicitamente il testamento precedente redatto in data 5.12.1978,
attesa l'incompatibilità tra le ultime volontà espresse dalla de cuius nelle due schede testamentarie in questione.
Invero, mentre nel primo testamento la de cuius nomina quale erede universale il proprio coniuge, in quello successivo del 7.7.2007 ha disposto che tutti i suoi beni presenti e andassero all'attrice, nominandola (di fatto), come unica erede.
Tuttavia, pur avendo la parte attrice adeguatamente provato la sua qualità di erede
(attraverso la produzione della scheda testamentaria sopra menzionata), è rimasta sfornita di prova l'insistenza dei beni di cui lamenta l'illegittimo impossessamento da parte dei convenuti nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione.
Invero, è onere della parte indicare i beni di cui è composta la massa, ricadendo sulla stessa l'onere di produrre sia il titolo di provenienza dei beni in favore del de cuius che le visure ipo-catastali, quali documenti aventi valore probatorio in merito all'esistenza di diritti reali in capo a determinati soggetti nonché all'istituzione di eventuali vincoli pregiudizievoli sugli immobili a favore o contro.
Nel caso di specie, detta prova non è stata fornita.
In conseguenza del rigetto della petitio hereditatis non è possibile procedere alla divisione del compendio ereditario, pertanto, la relativa domanda va dichiarata improcedibile.
Tutte le altre domande restano assorbite nella pronuncia di rigetto.
Pagina 6 di 7 Attesa la complessità delle questioni trattate e della qualità, comunque, dimostrata, di erede dell'attrice, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'azione petitio hereditatis;
2) Dichiara improcedibile la domanda di divisione dell'eredità;
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 28/02/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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