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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/11/2025, n. 2559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2559 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 24 novembre 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8859/24 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Dario Parte_1
Desiderio;
– ricorrente –
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difesa dall'avv. Itala De CP_1
Benedictis;
– resistente – MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 6.12.24, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso la rettifica dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002091499, emessa a titolo di sanzione amministrativa per violazioni accertate in riferimento all'annualità 2018, per un importo complessivo di euro 2.296,50. A sostegno dell'opposizione, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che era cessato dalla carica di amministratore il 30.12.17. Censurava, poi, l'ordinanza impugnata per omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto, ed eccepiva l'intervenuta prescrizione e la decadenza ex art. 14 L. 689/81. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, con vittorie di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo emettersi CP_1 sentenza di cessata materia del contendere atteso l'intervenuto annullamento in autotutela. La causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Va dichiarata cessata la materia del contendere, come da concorde richiesta delle parti. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve, invero, essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, l' ha documentato l'avvenuta definizione del CP_2 procedimento sanzionatorio in forza dell'avvenuto annullamento in autotutela, prendendo atto che il ricorrente non risulta più amministratore della società Nuova Domus Srl dal 13.02.18. Con riferimento alle spese di lite, è noto che in caso di cessazione della materia del contendere la statuizione sulle stesse segue il principio della cd. soccombenza virtuale. Nel caso di specie, atteso che era evincibile dalla visura camerale la cessazione dalla carica di amministratore del ricorrente, le spese vanno poste a carico dell' e liquidate come da CP_1 dispositivo, in considerazione della serialità del contenzioso, della celebrazione di una sola udienza, del valore della causa e della semplicità della specifica controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
1.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 24.11.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 24 novembre 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8859/24 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Dario Parte_1
Desiderio;
– ricorrente –
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difesa dall'avv. Itala De CP_1
Benedictis;
– resistente – MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 6.12.24, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso la rettifica dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002091499, emessa a titolo di sanzione amministrativa per violazioni accertate in riferimento all'annualità 2018, per un importo complessivo di euro 2.296,50. A sostegno dell'opposizione, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che era cessato dalla carica di amministratore il 30.12.17. Censurava, poi, l'ordinanza impugnata per omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto, ed eccepiva l'intervenuta prescrizione e la decadenza ex art. 14 L. 689/81. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, con vittorie di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo emettersi CP_1 sentenza di cessata materia del contendere atteso l'intervenuto annullamento in autotutela. La causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Va dichiarata cessata la materia del contendere, come da concorde richiesta delle parti. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve, invero, essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, l' ha documentato l'avvenuta definizione del CP_2 procedimento sanzionatorio in forza dell'avvenuto annullamento in autotutela, prendendo atto che il ricorrente non risulta più amministratore della società Nuova Domus Srl dal 13.02.18. Con riferimento alle spese di lite, è noto che in caso di cessazione della materia del contendere la statuizione sulle stesse segue il principio della cd. soccombenza virtuale. Nel caso di specie, atteso che era evincibile dalla visura camerale la cessazione dalla carica di amministratore del ricorrente, le spese vanno poste a carico dell' e liquidate come da CP_1 dispositivo, in considerazione della serialità del contenzioso, della celebrazione di una sola udienza, del valore della causa e della semplicità della specifica controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
1.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 24.11.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli