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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/10/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice TR RA ZI ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 5777 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma viale Camillo Sabatini n. 150 G/1, presso Parte_1 lo studio del procuratore Avv. Annibale Falato, che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(già , in persona del legale
[...] Controparte_2 rappresentante, con sede in , elettivamente domiciliata in Frascati (RM) via Mentana n. 4, CP_2 presso lo studio del procuratore Avv. Marco Romoli, che la rappresenta e difende
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 14 novembre 2020 ha affermato: di essere stato Parte_1 assunto da , Presidente di F.C. e di aver lavorato senza Parte_2 Controparte_3 alcuna regolarizzazione alle dipendenze di tale società dall'1 settembre 2019 al 12 luglio 2020 e, con continuità, dopo una cessione aziendale, dal 13 luglio 2020 al 31 ottobre 2021, alle dipendenze di IA Calcio Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata;
di aver svolto mansioni di magazziniere, di custode e manutentore degli impianti sportivi “La Pineta dei Liberti”, in Marina di Ardea;
di aver ricevuto una retribuzione mensile di € 1.200,00 da settembre 2019 a ottobre 2020, di € 500,00 a novembre 2020 e di € 600,00 da dicembre 2020 al 31 ottobre 2021; di essere stato sottoposto al potere direttivo, organizzativo e sanzionatorio del Presidente della società; di aver lavorato dall'1 settembre 2019 al 29 febbraio 2020 e dall'1 luglio 2020 al 31 ottobre 2021, per sette giorni a settimana, dalle 14:00 alle 21:30./22:00 e dall'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 16:00; di non essere stato retribuito in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
In diritto, il ricorrente ha affermato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, il proprio diritto all'inquadramento al 4° livello c.c.n.l. impianti sportivi e di essere creditore della somma di € 32.065,80 per differenze retributive;
ha quindi convenuto in giudizio IA
Calcio Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, chiedendo che il giudice accerti la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti con suo inquadramento nel livello 4°
c.c.n.l di riferimento e condanni la convenuta al pagamento in suo favore della somma di €
32.065,80 per differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
1.1. Si è costituita in giudizio Controparte_4
(già , che ha eccepito la
[...] Controparte_2 nullità del ricorso, contestato quanto dedotto da parte ricorrente e chiesto il rigetto di ogni domanda.
2. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 20 maggio 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 17 settembre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Le parti hanno depositato tempestivamente note di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle rispettive domande.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati entro la data del 28 febbraio 2023.
3. La società resistente ha eccepito la nullità del ricorso, per violazione dell'art. 414 c.p.c.
3.1. Occorre ricordare che, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa (Cass. ord. 8 febbraio 2011 n.
3126).
3.2. Nel caso di specie, nel ricorso risultano adeguatamente allegati le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti alla base della domanda: ne deriva l'infondatezza dell'eccezione sollevata.
4. La società ha eccepito il difetto parziale della propria legittimazione passiva, sostenendo di essere stata cessionaria di in un atto di cessione di ramo d'azienda Controparte_5 in cui si prevedeva la cessione delle sole attività calcistiche relative al gioco del calcio delle squadre dilettantistiche di calcio a 11, con esclusione del passaggio di ogni altro contratto, canone, rapporto di lavoro, debito, debito di imposta.
4.1. Risulta dalla documentazione depositata che la società resistente deriva dalla trasformazione, avvenuta in data 7 luglio 2020, di in IA Calcio Società Controparte_3
Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata;
la stessa società ha assunto l'attuale denominazione in data 10 giugno 2023 (visura storica depositata da parte ricorrente il 18 ottobre
2023).
La resistente risulta inoltre cessionaria di ramo d'azienda da parte di F.C. Controparte_3
in forza di un contratto del 13 luglio 2020, non prodotto in giudizio.
[...]
4.2. Visto l'art. 2112 1° comma c.c. (norma inderogabile, su cui Cass. 2 settembre 2024, n.
23499), si deve affermare allora la piena legittimazione passiva della società resistente, prima cessionaria del ramo di azienda e poi indicata dal ricorrente come datrice di lavoro.
5. Il ricorrente ha domandato l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, per il periodo dall'1 settembre 2019 al 31 ottobre 2021.
La resistente ha sostenuto la sussistenza di un mero rapporto di collaborazione senza vincolo di subordinazione e sottoposto al regime fiscale e previdenziale previsto dall'art. 67 comma 1 lett.
m) T.U.I.R. e dall'art. 90 legge 289/2002.
5.1. Il criterio fondamentale per distinguere il rapporto di lavoro autonomo da quello subordinato è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Il contratto di lavoro subordinato si caratterizza, infatti, per l'esistenza del potere unilaterale del datore di lavoro di indicare al lavoratore di volta in volta le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di conformarla alle proprie esigenze
(cfr. Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227).
Inoltre, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro (cfr. Cass. 31 ottobre 2013 n. 24561; Cass. 19 aprile 2010,
n. 9251).
5.2. Sul punto, il teste il cui figlio giocava alla scuola calcio di Tor San Tes_1
Lorenzo, ha riferito: “Il pomeriggio, quando uscivo dal lavoro alle 16:30 fino alle 18:30- 19:00, circa tre volte a settimane e nel fine settimana, mi recavo presso la struttura dove giocavano, là ho conosciuto il ricorrente: parlo del periodo da luglio 2018 al giugno 2022, più o meno, ma ricordo di aver visto il ricorrente sempre al campo dall'estate 2019 fino all'estate 2021.
Il ricorrente era l'addetto al campo, l'ho visto quando andavo alla struttura, anche per le partite in casa. […]
C'era un referente, prima e poi un certo , che parlava con il ricorrente, ma Pt_3 Per_1 posso dire che avevano lo stesso livello. Il ricorrente sistemava il campo da gioco, lo puliva, sistemava le reti se danneggiate, controllava le divise e le portava alla lavanderia, credo, faceva il magazziniere per la sistemazione del materiale e lo dava i gruppi che si allenavano”.
Il teste ex dipendente della società resistente, come magazziniere, ha Testimone_2 dichiarato in udienza: “Lavoravo al campo di Tor San Lorenzo, ad , dove c'era il magazzino;
CP_1 accompagnavo la squadra che giocava in serie D nelle trasferte e anche negli allenamenti presso il campo di erba sintetica che stava alla Pineta dei Liberti.
Al campo della Pineta dei Liberti la squadra si allenava a luglio di ogni anno e occasionalmente per la preparazione in vista delle partite da giocarsi su campi di erba sintetica.
Io mi trovavo in tale campo alle 7:00 del mattino, stavo lì circa un'ora, e poi tornavo al pomeriggio o alle sera dopo il termine degli allenamenti.
Conosco il ricorrente, lo vedevo il pomeriggio al campo della Pineta dei Liberti, ogni volta che ci andavo, lo vedevo che aiutava a gestire i bambini che frequentavano il campo per l'attività sportiva”.
Infine, il teste direttore sportivo per la resistente, per la squadra femminile, dal Testimone_3 luglio 2020 a dicembre 2021, ha affermato: “Per il mio incarico lavoravo ad , in via Pineta CP_1 dei Liberti, presso il centro sportivo, almeno 3 volte a settimana, a volte tutti i giorni, normalemente dalle 16:00 alle 22:00.
Il ricorente mi forniva tutto il marteriale tecnico della squadra, ovvero palloni, coni di plastica, e per ogni necessità di magazzino dovevo rivolgermi a lui;
se trovavo il campo chiuso, lo trovavo lì e mi apriva;
l'ho visto fare lavori di manutenzione alla struttura, come dipingere le staccionate del centro sportivo, o tagliare l'erba all'entrata o innaffiarla e faceva piccole manutenzioni ai boiler.
Il ricorrente era in struttura quanto io arrivavo, e doveva aspettare che la squadra andasse via e rimaneva fino alle 22:00 sicuramente”.
5.2.1. All'udienza del 20 maggio 2025 entrambe le parti hanno chiesto il rinvio della causa per discussione.
5.3. Ritiene l'Ufficio, alla luce di quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali, in assenza di ulteriori elementi probatori, che non è stata data la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti: infatti, non sono emersi elementi tali da dimostrare la ricorrenza dei cc.dd. indici rivelatori della subordinazione, in quanto non è stato dimostrato che il ricorrente abbia prestato una prestazione lavorativa con i vincoli che le sono propri in favore della resistente, che sia stato sottoposto al suo potere direttivo, organizzativo e disciplinare, sia stato tenuto a rispettare un orario di lavoro e a giustificare le proprie assenze.
In senso opposto, la sua attività e la stessa corresponsione di somme in suo favore
(documentata per gli anni dal 2019 al 2021: docc. 5 e 6 di parte resistente) trovano giustificazione nel rapporto di collaborazione dedotto dalla società.
Conclusivamente, non è emerso che il ricorrente fosse obbligato a rendere la propria prestazione sotto la direzione della società, fosse tenuto al rispetto di orari e di direttive, fosse inserito nell'organizzazione della datrice di lavoro, nel senso che il datore di lavoro poteva fare costantemente affidamento sulla sua prestazione lavorativa per organizzare la propria attività.
6. Tanto premesso, il ricorso non può essere accolto.
7. Parte ricorrente, soccombente, deve essere condannata al pagamento in favore del resistente delle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base del d.m. 10 marzo 2014 n. 55.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
, dei compensi di lite, liquidati in € 2.700,00, oltre spese Controparte_4 generali, Iva e Cpa come per legge.
Si comunichi.
Velletri, 17 ottobre 2025
Il giudice
TR RA ZI