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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/09/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati
Dott.ssa Daniela Ronzani - presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi - giudice rel. ed est.
Dott.ssa Alessandra Pesci - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
2522/2025 in data 16/05/2025, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Ginaldi parte ricorrente
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
parte convenuta contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio
(Cessazione effetti civili),
rimessa in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
“sia pronunciata la separazione personale dei signori
[...]
e con addebito a quest'ultimo Parte_1 Controparte_1
della separazione stessa, alle seguenti
CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
1) i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa;
essi si impegnano a mantenere il necessario reciproco rispetto;
2) il sig. corrisponderà alla sig.ra Controparte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento, Parte_1
l'importo di 200,00 euro entro il giorno 10 di ogni mese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora adiva l'intestato Tribunale Parte_1
esponendo di avere contratto matrimonio con il sig CP_1
a Ormelle il 12/9/1970; che dall'unione erano nati
[...]
i figli , il 20/7/1971 , e , il 16/2/1977; Per_1 Per_2
che dopo la nascita di lei aveva cessato il Per_2
lavoro di “magliaia a casa” per dedicarsi alla famiglia,
mentre il marito lavorava i campi;
che il marito da allora rimaneva sempre fuori casa (al bar, a giocare a carte con gli amici oppure a pesca o a caccia), e quando rincasava sembrava infastidito dalla presenza dei figli;
che nello stesso periodo il cominciava ad essere violento e CP_1
geloso: in più occasioni insultava e picchiava la moglie;
Pag. 2 di 7 che lei aveva subito la condotta aggressiva del marito pensando in questo modo di preservare la serenità familiare e per non turbare i figli;
il era poi andato in CP_1
pensione a 40 anni, mentre i figli e Per_1 Per_2
hanno lasciato la casa dei genitori rispettivamente nel
2001 e nel 2017; che solo nel 2021, dopo l'ennesimo episodio di violenza, lei si era rivolta ai Carabinieri;
che nel corso del 2023 aveva ancora denunciato il marito più volte perché questo, abusando di alcol, aveva scatti d'ira contro di lei e la minacciava;
che gli episodi di violenza verbale erano spesso accompagnati da episodi di violenza fisica con percosse, pugni, lanci di ciabatte;
episodi cui seguvano accessi all'Ospedale di Oderzo con esiti di contusioni e lesioni;
che per anni lei era vissuta sostanzialmente barricata in camera da letto (il sig. dormiva invece in soggiorno), ed usciva dalla CP_1
stanza (ad esempio per prepararsi qualcosa da mangiare in cucina) solamente quando aveva la certezza che si CP_1
fosse allontanato da casa per andare al bar o a comprare il pane;
che, dopo avere sopportato tutto questo dal marito,
nel 2023 si era trasferita a casa del figlio e Per_1
successivamente in un appartamento di proprietà del figlio
; che il sig. non si era mai interessato Per_2 CP_1
di dove si trovasse la moglie.
Pag. 3 di 7 Tanto premesso, considerato che la convivenza era divenuta intollerabile a causa della violenza del , la CP_1
ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dal marito con addebito a carico dello stesso.
Chiedeva inoltre un assegno di mantenimento dell'importo mensile di euro 200,00 perché lei percepiva pensione minima di importo pari a circa 600 euro al mese, mentre il marito percepiva una pensione di importo pari a circa 1.200 euro al mese.
La ricorrente chiedeva che, una volta dichiarata la separazione e decorso il termine di legge, fosse anche dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il rimaneva contumace. CP_1
All'udienza del 23/9/2025 la ricorrente confermava in sintesi quanto già esposto in ricorso;
anche il figlio
, presente in udienza, confermava che la madre era Per_2
sempre stata vittima di violenza da parte del marito;
il procuratore si riportava al ricorso e la causa veniva rimessa in decisione.
***
1. Va dichiarata la separazione dei coniugi perché il rapporto coniugale si è deteriorato fino a rendere
Pag. 4 di 7 impossibile la prosecuzione della convivenza. Questo trova conferma nelle allegazioni contenute in ricorso e in quanto dichiarato dalla ricorrente in udienza;
né il ha CP_1
ritenuto di partecipare al giudizio, così dimostrando di non avere interesse alla ricomposizione dell'unione coniugale;
di fatto i coniugi vivono separati già dal 2023.
2. Va accolta la domanda di addebito avanzata dalla signora
Parte_1
Le violenze fisiche e verbali subite dalla signora ad opera del marito risultano, oltre che da Parte_1
quanto riferito sinteticamente in ricorso e in udienza,
dalle plurime denunce presentate dalla signora ai
Carabinieri, denunce allegate al ricorso, ove vengono specificati nel dettaglio i comportamenti aggressivi e minacciosi del marito;
dal verbale di Pronto Soccorso
allegato al ricorso;
da quanto riferito in udienza dal figlio (“confermo che mio padre è sempre stato Per_2
violento in famiglia e mia madre ha sempre subito;
alla
fine abbiamo preso la decisione di portarla via da casa
…”).
E' dunque evidente che la crisi coniugale e l'impossibilità
della convivenza dipendono dalla condotta del;
CP_1
condotta che, al di là di eventuali ulteriori rilievi, è
certamente contraria ai doveri che nascono dal matrimonio.
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3. La diversa capacità economica dei coniugi – l'una percepisce una pensione di euro 600, l'altro una pensione di euro 1.200; nessuno dei due versa canoni di locazione;
non risulta vi siano altre risorse economiche – impone di accogliere la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla signora.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della semplicità della controversia e del fatto che il giudizio si è svolto con il deposito di un unico atto
(il ricorso) e lo svolgimento di una sola udienza, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa nr 2522/2025 RG:
1. dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il Controparte_1
12/9/1970 a Ormelle;
atto trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Ormelle, anno 1970- Parte II- Serie A-
Numero 24; con addebito della separazione a carco del sig
; Controparte_1
2. pone a carico del sig l'obbligo di Controparte_1
Pag. 6 di 7 versare alla signora un assegno mensile di Parte_1
mantenimento pari ad euro 200,00 il giorno 10 di ogni mese e con decorrenza dal deposito del ricorso;
con rivalutazione annuale in base agli indici nazionali ISTAT;
3. condanna alla rifusione delle spese di Controparte_1
lite in favore di spese che si liquidano Parte_1
in euro 1.500 complessivamente per compenso professionale,
oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
oltre ad euro 98 per spese.
4. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di
Ormelle di procedere alla annotazione della presente sentenza;
5. dispone che la causa sia rimessa sul ruolo per procedere in ordine alla domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Treviso, 23/9/2025
Il presidente Il giudice rel.
dr Daniela Ronzani dr Susanna Menegazzi
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