Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 28/05/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 01178/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01830/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1830 del 2021, proposto da
RO NA RR, nata a [...] (U.S.A.) il 19.06.1968, rappresentata e difesa dall’avvocato Provvidenza Tripoli, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Bagheria (Pa), Via Senatore Durante n. 2;
contro
- Comune di Bagheria in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Trovato, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via G. Leopardi n. 23;
- Azienda Nazionale Autonoma Strade/A.N.A.S. s.p.a., con sede legale in Roma, via Monzambano n. 10, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio De Salvo e Riccardo Giglione, entrambi con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via A De Gasperi n. 247;
per l’annullamento
- della nota Anas s.p.a. – Direzione Regionale per la Sicilia, prot. n. CPA0063329-P del 26.10.2011, a firma del Dirigente amministrativo, di richiesta di informazioni, diretta al Comune di Bagheria per la valutazione dell’istanza di Nulla Osta in sanatoria protocollo numero CPA-0053169.-A del 08.09.2011, avanzato da ditta AN;
- della nota prot. 62742 del 03.10.2019 del Comune di Bagheria, con cui la stessa Amministrazione ha chiesto all’A.N.A.S. s.p.a., la trasmissione di copia conforme del provvedimento di Nulla Osta prot. n 10611 già in atti del Comune di Bagheria fin dalla data del 16.05.1995, assumendo che tale provvedimento fosse in contrasto con la nota CPA0063329-P della stessa A.N.A.S.;
- della nota A.N.A.S. s.p.a. protocollo CDG-0585315-P del 18.10.2019 di trasmissione della copia conforme del Diniego Nulla Osta protocollo CPA-0059825 del 10.10.2012 motivato nel senso che l’immobile, per il quale era stata avanzata istanza di Nulla Osta si sarebbe trovato “alla distanza di 21 m dal confine autostradale, così non sussistendo i termini di legge per la concessione del chiesto nulla osta” ;
- della nota protocollo 67042 del 22.10.2019 il Responsabile della Direzione 9 del Comune di Bagheria, con cui il Dirigente medesimo, in riscontro alla nota del 18.10.2019, ha chiesto ad A.N.A.S. di notiziare in merito al Nulla Osta numero 10611, inviando copia dello stesso;
- della nota A.N.A.S. s.p.a. protocollo n. CPA 0059825 del 10.10.2012 di Diniego di Nulla Osta per difetto della distanza dal confine autostradale;
- della nota A.N.A.S. s.p.a. protocollo n. CDG-0691328 del 04/12/2019, di riscontro alla nota protocollo 67042 del Comune di Bagheria, con cui, nell’esplicare le ragioni della differenza di contenuto provvedimentale tra la nota Prot. CPA-005369-A del 08.09.2011 ed il provvedimento prot. n. 10611 del 16.05.1995, ha provveduto all’annullamento del Nulla Osta n. 10611 del 1995 ed alla sostituzione del medesimo con il provvedimento finale di diniego protocollo numero CPA 0059825 p del 10.10.2012;
della nota 78391 del 11.12.2019 del Responsabile della Direzione 9 del Comune di Bagheria, con cui il medesimo ha comunicato ad A.N.A.S. s.p.a., in riscontro alla nota protocollo numero CDG 0691328, che “qualora i vostri uffici avvieranno ed annulleranno, con idoneo provvedimento il nulla osta numero 10611, questo ufficio procederà con i provvedimenti consequenziali” ;
- della nota A.N.A.S. s.p.a. prot. CDG-0021969-P del 15.01.2020;
- della nota prot. n. 39085 del 17.07.2020 del Responsabile della Direzione 9 del Comune di Bagheria di “Comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela del provvedimento tacitamente assentito di rilascio di sanatoria edilizia in forza della perizia giurata del 14.12.2016 protocollo di ingresso n. 84056, relativa al mantenimento di un immobile composto da quattro elevazioni fuori terra di cui, piano terra adibito a magazzino, i piani primo e secondo adibiti ad abitazione, (due unità immobiliari per piano) ed il piano terzo adibito ad abitazione sito tra la via Cimabue, la via Filippo Buttitta e la via Michelangelo Buonarroti, catastalmente identificato con il foglio 14, particelle 2212 sub 1 - 2 - 3 - 4 – 5 – 6 in testa alla ditta AN AN, nata a [...] il [...] e RR AN, nato a [...] il [...], coniugi, entrambi residenti a [...]; della C.I.LA. (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) protocollo numero 51338 del 02.08.2019, relativa ad opere di manutenzione straordinaria, finalizzate al frazionamento di un’unità immobiliare destinata a magazzino virgola in due unità immobiliari sempre destinate a magazzino e diversa distribuzione interna nell’unità immobiliare posta al piano terra dell’immobile in questione e della S.C.A. (Segnalazione certificata di agibilità) segnalata in data 18.09.2019 ed assunta al n. 59471 di protocollo generale di questo Comune, relativa ad una sola unità immobiliare di piano terra derivata dalla superiore C.I.LA. di frazionamento identificata con il sub 7” ;
- della nota del Comune di Bagheria prot. n. 59612 del 2 novembre 2020 Riferimento numero ID 933/20 - Pratica 2406/C di annullamento in autotutela del provvedimento tacitamente assentito di rilascio di sanatoria edilizia in forza della Perizia giurata del 14.12.2016, protocollo di ingresso n. 84056, relativa al mantenimento di un immobile composto da quattro elevazioni fuori terra, di cui piano terra adibito a magazzino, i piani primo e secondo adibiti ad abitazione, (due unità immobiliari per piano) ed il piano terzo adibito ad abitazione sito tra la via Cimabue, la via Filippo Buttitta e la via Michelangelo Buonarroti, catastalmente identificato con il foglio 14, particelle 2212 sub 1 - 2 - 3 - 4 – 5 – 6 in testa alla ditta AN AN, nata a [...] il [...] e RR AN, nato a [...] il [...], coniugi, entrambi residenti a [...]; della C.I.LA. (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) protocollo numero 51338 del 02.08.2019, relativa ad opere di manutenzione straordinaria, finalizzate al frazionamento di un’unità immobiliare destinata a magazzino virgola in due unità immobiliari sempre destinate a magazzino e diversa distribuzione interna nell’unità immobiliare posta al piano terra dell’immobile in questione e della S.C.A. (Segnalazione certificata di agibilità) segnalata in data 18.09.2019 ed assunta al n. 59471 di protocollo generale di questo Comune, relativa ad una sola unità immobiliare di piano terra derivata dalla superiore C.I.LA. di frazionamento identificata con il sub 7;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali o, comunque, collegati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bagheria e dell’A.N.A.S. s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2025 il dott. Mario Bonfiglio e uditi per le parti i difensori - avvocato Ingaglio La Vecchia per la ricorrente, avvocato Impiduglia per il Comune di Bagheria, nonché gli avvocati Giglione e De Salvo per l’A.N.A.S. s.p.a. - come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.1) Con atto di gravame depositato ritualmente il 18.10.2021 la ricorrente ha domandato a questo Tribunale l’annullamento di diverse determinazioni amministrative, in parte assunte dall’Azienda Nazionale Autonoma Strade/A.N.A.S. s.p.a. (di seguito per brevità A.N.A.S.) ed in parte dal Comune di Bagheria.
Nello specifico avverso i provvedimenti dell’A.N.A.S. sono stati articolati i motivi di annullamento così rubricati:
B.1) Violazione e falsa applicazione dei principi generali dell’azione amministrativa dettati dalla legge n. 241/1990 e dalla corrispondente ed all’epoca vigente legge reg n. 10/1991; violazione assoluta e radicale delle garanzie partecipative; omessa notifica; omessa comunicazione di avvio del procedimento; omessa comunicazione di preavviso di rigetto; difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere avvenuta consumazione del potere provvedimentale nell’espressione di previo valido parere, non annullato; difetto assoluto di motivazione del provvedimento; violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge 241/1990 ;
B.2) Violazione e falsa applicazione dei principi generali dell’azione amministrativa dettati dalla legge n. 241/1990 e dalla legge reg. n. 7/2019, quanto agli atti sopravvenuti e ratione temporis assoggettabili alla medesima; violazione assoluta e radicale delle garanzie partecipative; omessa notifica; omessa comunicazione di avvio del procedimento; omessa comunicazione di preavviso di rigetto; difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere avvenuta consumazione del potere provvedimentale nell’espressione di previo valido parere, non annullato; difetto assoluto di motivazione del provvedimento ;
per quanto riguarda invece le determinazioni assunte dal Comune intimato:
A) Violazione e falsa applicazione della legge 241/1990; eccesso di potere per difetto assoluto d’istruttoria ;
C.1) Violazione e falsa applicazione dei principi generali dell’azione amministrativa dettati dalla legge n. 241/1990 e dalla corrispondente ed all’epoca vigente legge reg. n. 10/1991; violazione assoluta e radicale delle garanzie partecipative; omessa notifica; omessa comunicazione di avvio del procedimento; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione del principio di non aggravamento per presenza in atti di previo valido N.O., non annullato; difetto assoluto di motivazione del provvedimento; violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge 241/1990 ;
C.2) Violazione e falsa applicazione dei principi generali dell’azione amministrativa dettati dalla legge n. 241/1990 e dalla legge reg. n. 7/2019, quanto agli atti sopravvenuti e ratione temporis assoggettabili alla medesima; violazione assoluta e radicale delle garanzie partecipative; omessa notifica; omessa comunicazione di preavviso di rigetto; difetto di istruttoria e di motivazione; difetto assoluto di motivazione del provvedimento di annullamento in autotutela ;
D) Violazione dell’art. 35, comma 18, legge n. 47/1985, così come recepito dall’art. 26 legge reg. n. 37/1985; eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria; difetto dei presupposti; travisamento dei fatti; contrasto con la concessione in sanatoria formatasi sull’istanza di sanatoria a seguito di silenzio assenso ;
F) Violazione e falsa applicazione dei principi generali dell’azione amministrativa dettati dalla legge n. 241/1990 e dalla legge reg. n. 7/2019; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; difetto assoluto di motivazione del provvedimento di annullamento in autotutela; motivazione apparente; violazione e falsa applicazione dell’articolo 28 della legge reg. n. 16/2016; difetto di motivazione e di istruttoria; eccesso di potere per straripamento .
1.2) Per quanto concerne i fatti oggetto del decidere ha esposto di essere attuale comproprietaria (per acquisto iure hereditario ) di un fabbricato a quattro piani fuori terra, per complessive cinque abitazioni; costruito senza titolo edilizio nel territorio di Bagheria, via B/7 n. 6; all’interno di zona urbanistica C .
Ha aggiunto che per il suddetto fabbricato sono state presentate due richieste di regolarizzazione edilizia, rispettivamente ai sensi della legge n. 47/1985 e della legge n. 724/1994.
Vista la vicinanza del fabbricato in discorso all’asse autostradale Palermo/Catania, durante l’ iter del procedimento di condono è stato acquisito il Nulla Osta alla regolarizzazione edilizia da parte dell’A.N.A.S., rilasciato mercé atto prot. 10611 del Servizio Amministrativo di A.N.A.S. – Reparto 5°, a firma del dirigente amministrativo dott. Alfonso Fazio (documento risultato poi irreperibile negli archivi dell’azienda, ma protocollato in quelli del Comune di Bagheria al numero n. 18910 del 16.05.1995).
Inoltre, in virtù di quanto disposto dall’art. 28 legge reg. n. 16/2016, è stata presentata una Perizia giurata attestante la presenza di tutte le condizioni necessarie alla regolarizzazione dei manufatti abusivi, avverso la quale non sono state mosse contestazioni da parte dell’Amministrazione.
Di talché, a dire della signora RR, la pratica doveva (e deve) considerarsi chiusa con il rilascio per IL ai sensi dell’art. 28 cit. del titolo edilizio in sanatoria.
Senonché nel corso dell’anno 2019, in seguito ad una richiesta di chiarimenti sull’effettivo rilascio del N.O. autostradale, l’A.N.A.S. ha fatto pervenire all’Amministrazione comunale di Bagheria un secondo documento, esattamente la nota A.N.A.S. prot. CPA0059825 del 10.10.2012, di diniego del suddetto Nulla Osta.
Secondo quanto prospettato in ricorso è accaduto che dopo il primo N.O. favorevole è stata presentata – dai proprietari dell’epoca del fabbricato – in data 08.09.2011 una seconda e nuova istanza di N.O., denegata questa volta dall’Azienda intimata in ragione del vincolo d’inedificabilità assoluta per fascia di rispetto autostradale, medio tempore implementato dal legislatore in senso sfavorevole alla ricorrente.
Pertanto, stando sempre a quanto esposto in gravame, con l’ulteriore nota prot. n. CDG-0691328 del 04.12.2019 l’A.N.A.S. avrebbe annullato in autotutela il primo (e favorevole) Nulla Osta.
Dal canto suo il Comune di Bagheria, constatata la mancanza di uno dei presupposti indispensabili per il rilascio del titolo edilizio in condono, con successiva nota prot. n. 59612 del 02.11.2020 (Riferimento n. ID 933/20 - Pratica 2406/C) ha provveduto a caducare il titolo edilizio formatosi per IL , insieme ad una C.I.L.A. (Comunicazione prot. 51338 del 02.08.2019) ed a una S.C.A. (Segnalazione prot. 59471 del 18.09.2019) successive.
1.3) In merito alle deduzioni d’illegittimità prospettate in gravame con il motivo sub A) la ricorrente ha lamentato che il provvedimento di annullamento in autotutela del titolo edilizio formatosi per IL non è stato adottato anche nei suoi confronti come attuale proprietaria (anche se insieme ad altri) del fabbricato da regolarizzare, ma esclusivamente contro gli originari autori dell’istanza di condono, in spregio dell’incombente, a cui il Comune di Bagheria era tenuto ad adempiere, di ricercare gli attuali proprietari della res prima di adottare delle determinazioni relative alla medesima. Mercé il motivo rubricato B.1) è stata dedotta invece l’illegittimità del diniego di N.O. opposto da parte dell’A.N.A.S., nonostante il fatto che l’Azienda fosse al corrente di aver già provveduto - in senso favorevole - su di un’analoga e precedente richiesta di Nulla Osta. Provvedendo comunque l’A.N.A.S. avrebbe adottato – a dire della ricorrente – un atto viziato sotto il profilo della carenza di potere, essendosi, per così dire, esaurita ogni potestà di provvedere sulla vicenda oggetto del decidere con il rilascio del primo Nulla Osta.
Al contempo e sotto altro profilo l’ agere della P.A. sarebbe da ritenere illegittimo a causa del mancato rispetto da parte dell’A.N.A.S. delle indefettibili garanzie di partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo di secondo grado, in particolare per a) l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento; b) l’ulteriore omissione del preavviso di rigetto; c) la mancata applicazione dei “meccanismi” di partecipazione procedimentale previsti dagli artt. 7 ss. della legge n. 241/1990.
Con il successivo motivo B.2) la ricorrente ha dedotto poi l’illegittimità del diniego di N.O. autostradale, prospettando che l’Azienda intimata avrebbe frainteso il contenuto della nota presentatale in seconde cure. A dire della RR, infatti, non si sarebbe trattato di una nuova e rinnovata istanza di Nulla Osta, piuttosto di una richiesta di chiarimenti sullo stato della pratica già pendente presso l’A.N.A.S.
In linea di subordine la ricorrente ha dedotto l’illegittimità della determinazione assunta dall’A.N.A.S. nel 2012 perché adottata senza la contestuale caducazione del N.O. favorevole già rilasciato.
A dire della signora RR, la lacuna in discorso troverebbe un certo riscontro nella necessità, in cui l’Azienda si è poi venuta a trovare, di provvedere nuovamente – nel 2019 - sui fatti oggetto del decidere con la caducazione formale del primo N.O.; determinazione, quest’ultima, anch’essa illegittima in quanto assunta unilateralmente dall’Azienda, senza aver consentito agli interessati d’interloquire al riguardo.
Con i successivi motivi di gravame C.1) e C.2) è stata prospettata invece la violazione del dovere generale di non aggravamento del procedimento amministrativo da parte del Comune di Bagheria, il quale, da un canto, avrebbe omesso di valorizzare l’avvenuto rilascio del N.O. da parte di A.N.A.S. – con la prima delle determinazioni assunte dall’Azienda – circostanza, di per sé, idonea a consentire il buon esito della richiesta di condono edilizio; dall’altro ed in palese violazione della disciplina di legge sul procedimento amministrativo, non avrebbe fatto ricorso al soccorso istruttorio ed agli istituti sulla partecipazione procedimentale, i quali avrebbe consentito di chiarire i punti controversi della vicenda oggetto del decidere e di giungere ad una celere definizione della pratica edilizia.
Infine con il motivo di ricorso sub D) così come con il successivo motivo F) è stato lamentato il difetto di motivazione, che affliggerebbe la determinazione di secondo grado assunta dal Comune di intimato. Più precisamente, la natura di mero parere endoprocedimentale (non immediatamente lesivo) del diniego di N.O. adottato nel 2012 dall’A.N.A.S., avrebbe implicato per il Comune intimato il dovere di fornire una motivazione accurata sulle ragioni a fondamento della caducazione del titolo edilizio già formatosi per IL , non potendosi considerare sufficiente a tal fine la mera constatazione della mancanza, allo stato degli atti, del N.O. dell’A.N.A.S.
2) Costituitesi in giudizio entrambe le Amministrazioni intimate, in data 13.05.2022 è stata versata in atti una dichiarazione di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia della ricorrente.
Prodotta ritualmente in giudizio nuova documentazione da parte delle medesime Amministrazioni ed acquisite ai sensi dell’art. 73, comma I, cod. proc. amm. le loro controdeduzioni scritte, all’udienza pubblica del 04.04.2025 si è tenuta la discussione del merito del ricorso, alla quale ha partecipato per la parte ricorrente un difensore in sostituzione di quello originariamente adibito alla difesa. Parte ricorrente, così rappresentata, ha sollecitato quindi al Collegio un rinvio ad altra udienza in considerazione, da un canto, dell’impossibilità per il precedente difensore di continuare a patrocinare le ragioni della signora RR, avendo assunto, il medesimo, nelle more del giudizio un incarico politico presso una delle Amministrazioni resistenti; dall’altro della mancata nomina di un nuovo difensore di fiducia. Nel merito ha insistito per l’accoglimento del gravame. Quindi ascoltate le controdeduzioni delle parti resistenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
3.1) In via del tutto preliminare, il Collegio prende atto della rinuncia al mandato del difensore di fiducia di parte ricorrente, circostanza – quella in discorso - che non ha però alcuna implicazione sotto il profilo processuale in assenza di nomina di altro difensore di fiducia, alla stregua di quanto disposto dall’art. 85 cod. proc. civ., applicabile all’odierno giudizio in forza dell’art. 39 cod. proc. amm. (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, sent. 28.10.2024, n. 18759).
Pertanto, in considerazione dell’ultrattività del mandato già rilasciato al difensore originario non sussistono ragioni ostative alla decisione del ricorso della signora RR.
Tale ricorso è inammissibile e comunque infondato. Di talché deve essere rigettato per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente il Tribunale condivide l’eccezione formulata in limine litis dall’A.N.A.S., secondo cui non avendo fornito, parte ricorrente, alcuna prova dell’effettiva titolarità dei beni oggetto dei fatti di causa, il gravame deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legitimatio ad causam (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 10.12.2021, n. 8232).
3.2) L’inammissibilità del gravame risulta supportata da una seconda e parallela considerazione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 della legge n. 47/1985 il condono edilizio dei manufatti abusivi realizzati in aree soggette a vincolo relativo d’inedificabilità è subordinato al rilascio del Nulla Osta da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza il Nulla Osta suddetto, essendo un atto obbligatorio e vincolante delle pedisseque determinazioni sull’istanza di regolarizzazione edilizia, assume nel procedimento di condono carattere di atto con autonoma capacità lesiva dell’interesse del soggetto interessato alla sanatoria. Pertanto, deve essere oggetto di specifica e rituale impugnazione (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 22.10.2008, n. 4444).
Nel caso oggetto del decidere, come correttamente controdedotto dall’A.N.A.S., il diniego di N.O. per vincolo autostradale, adottato dall’Azienda intimata con nota prot. CPA 59825 del 10.10.2012, regolarmente notificato alla parte istante, non è stato tempestivamente impugnato. Di talché il medesimo è da considerare come atto ormai definitivo.
La rilevanza di tale circostanza non è affatto scalfita dall’adozione della successiva nota Prot. CDG 691328–P del 04.12.2019 della medesima Azienda, in considerazione della natura – tempestivamente eccepita dall’A.N.A.S. – di atto meramente confermativo della nota in questione, come tale inidonea a riaprire i termini di proposizione della domanda di annullamento dinanzi questo Tribunale.
3.3) L’intangibilità della determinazione di diniego di Nulla Osta da parte dell’A.N.A.S., vista la già rilevata efficacia vincolante sulle ulteriori determinazioni riservate al Comune intimato, implicherebbe l’inammissibilità per carenza d’interesse a ricorrere degli ulteriori motivi di gravame attinenti gli atti adottati dall’Amministrazione comunale di Bagheria. Infatti, il loro ipotetico accoglimento non potrebbe comunque condurre all’adozione da parte della P.A. di un provvedimento con un contenuto diverso da quello gravato.
In ogni caso gli stessi si dimostrano infondati per le considerazioni che seguono.
In ordine al motivo rubricato sub A) è ormai consolidato in giurisprudenza l’indirizzo interpretativo secondo cui la disciplina sulla notificazione del diniego di condono (art. 35, l. n. 47/1985, le cui disposizioni trovano applicazione in forza di espresso rinvio per le domande di cui all’art. 39, l. n. 724/1994) è da ritenere correttamente applicata, allorché la determinazione dell’Amministrazione sia stata notificata al proprietario catastale dell’immobile (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. 31.03.2010, n. 1878; TAR Lazio, Roma, Sez. I, sent. 05.02.2013, n. 1211).
Ciò premesso, la ricorrente, pur avendo riferito dell’avvenuta comunicazione a fini fiscali dell’acquisto (avvenuto iure hereditario ) della comproprietà del fabbricato oggetto dei fatti di causa, non ha prodotto alcun riscontro sull’adempimento da parte sua degli incombenti di legge pedissequi a tale comunicazione, in particolare sull’avvenuta volturazione della proprietà del bene agli atti del Catasto, nonché sulla parallela volturazione dell’istanza di condono edilizio pendente presso il Comune di Bagheria.
Neppure risulta essere stata prospettata dalla medesima alcuna osservazione su quanto esposto – sul punto controverso – nella nota del Comune di Bagheria prot. 17161 del 30.03.2021, secondo cui le determinazioni oggi gravate sono state adottate quando il passaggio di proprietà del fabbricato oggetto dei fatti di causa non era stato ancora comunicato dall’interessata al Catasto comunale e per tale ragione notificate al dante causa della signora RR (cfr. allegato n. 13 della produzione del Comune di Bagheria in data 22.02.2025).
Pertanto nessun rimprovero può essere mosso, sotto questo profilo, all’operato dell’Amministrazione intimata, la quale ha adempiuto agli incombenti di legge attenendosi alle risultanze catastali al momento della notificazione degli atti oggi gravati.
Per quel che concerne i motivi rubricati C.1) e C.2) questo Tribunale non vede ragione per discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui in sede di gravame giurisdizionale il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle pretese partecipative ad un procedimento amministrativo, essendo tenuto ad indicare specificamente gli elementi di giudizio – fattuali o valutativi – che, se introdotti in fase amministrativa, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento impugnato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 05.06.2023, n. 5455 ed in senso conforme T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, sent. 26.02.2025, n. 1559).
Nel caso oggetto del decidere la ricorrente ha lamentato – sostanzialmente – che l’elusione degli incombenti sulla partecipazione procedimentale da parte del Comune intimato non le avrebbe consentito di rappresentare all’Amministrazione sia l’esistenza di un valido ed efficace Nulla Osta attinente il vincolo autostradale; sia la regolarità della procedura che ha condotto alla formazione per IL del titolo edilizio in sanatoria.
Senonché, le suddette circostanze erano ben note al Comune di Bagheria, come è dato evincere dall’esaustiva nota comunale prot. 39085 del 17.07.2020, con cui ha preso avvio l’ iter per la caducazione dei titoli edilizi relativi al fabbricato della ricorrente (cfr. allegato n. 10 della produzione del Comune intimato in data 22.02.2025).
Di talché nessun effettivo apporto avrebbe potuto essere fornito dalla partecipazione della signora RR al procedimento in questione.
Infine sulle deduzioni d’illegittimità rubricate sub D) ed F) , contrariamente a quanto prospettato in gravame la motivazione delle determinazioni assunte dal Comune di Bagheria si dimostra pienamente conforme agli incombenti di legge sul punto. Invero, come ribadito ancora di recente dal Consiglio di Stato, “Per procedere all’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio inteso in senso ampio, la motivazione non deve dare atto della sussistenza di un interesse pubblico di particolare rilevanza, ma può limitarsi a rilevare l’illegittimità del titolo stesso, tanto più nei casi che interessano una zona vincolata” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 22.10.2024, n. 8462).
Nel caso oggetto del decidere il dovere di motivare i propri provvedimenti è stato senz’altro rispettato da parte della P.A., dato che la ragione giustificatrice della caducazione dei titoli edilizi, vale a dire la mancanza di un idoneo N.O. autostradale, è stata chiaramente esposta dall’Amministrazione.
4) Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza. Pertanto sono poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio, che liquida in € 500,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, in favore di ciascuna delle Amministrazioni intimate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Mario Bonfiglio, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Bonfiglio | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO