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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/05/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 209/2023 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 209/2023 R. G., proposta da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Pancrazio Claudio Gullotta, presso il cui studio in Messina, via Cesare Battisti 119 è elettivamente domiciliata;
- appellante
contro
(c.f. ), di seguito anche , con sede in Messina, Piazza Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Unione Europea, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fortunata CP_2
Grasso e Maria Letizia Saccà ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura comunale;
- appellato
e nei confronti di
(c.f. ), di seguito anche Controparte_3 P.IVA_2
”, con sede in S. Venerina (CT), via Felicetto 239, in persona del curatore nominato, CP_3 avv. Rossella Pappalardo, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Grassi, presso il cui studio in Catania, corso delle Province 38 è elettivamente domiciliata;
- appellata
****************** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2221/2022, emessa dal Tribunale di Messina in data 28 dicembre 2022 nel giudizio iscritto al n. 2542/2021 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello di Messina, in riforma della sentenza impugnata: 1) ritenere e dichiarare, per le ragioni esposte, inammissibile l'opposizione ex art. 615 1° com. c.p.c. e per esso anche l'intervento volontario spiegato dalla Curatela Fallimentare della CP_3
2) conseguentemente, ritenere e dichiarare, per i motivi che precedono Controparte_3 infondata l'opposizione proposta dal ed in accoglimento riformare l'impugnata Controparte_1 sentenza, con ogni statuizione conforme a legge ed a giustizia;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari di difesa dei due gradi di giudizio”.
Per il Comune: “1) Ritenere e dichiarare l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dell'atto d'appello proposto non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto;
2) In subordine, nel merito, ritenere e dichiarare l'infondatezza dei motivi di gravame e, con ogni statuizione, rigettarlo;
3) Conseguentemente confermare in ogni sua parte la sentenza n. 2221/2022 del Tribunale di Messina;
4) Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre oneri riflessi CPDEL e IRAP in luogo di IVA e CPA, atteso che il è difeso da avvocati dipendenti interni Controparte_1 all'Avvocatura civica”.
Per la curatela: “preliminarmente dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da
[...]
nel merito rigettarlo perché infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_1 impugnata, con ogni consequenziale statuizione anche per spese e compensi di giudizio nei confronti della curatela intervenuta da porsi a carico dell'Erario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 10 novembre 2020, il Tribunale di Catania, nell'ambito di un procedimento di pignoramento presso terzi iniziato nei confronti della società , debitore emetteva ordinanza ex Controparte_3 art. 533 c.p.c. nell'ambito del giudizio d'esecuzione n. R.G. 1951/2019, con cui assegnava all'avv.
l'importo di € 630.884,30, di cui la società , Parte_1 Controparte_3 debitrice esecutata, era creditrice nei confronti del Controparte_1
Il 19 novembre 2020, il medesimo Tribunale dichiarava il NT dell'anzidetta società con sentenza n. 153/2020, comunicata a mezzo pec dal curatore fallimentare al comune di Messina il giorno successivo, con contestuale richiesta di pagamento in favore della curatela della medesima somma di € 630.884,30.
Nei giorni 23 novembre 2020 e 18 dicembre 2020, l'avv. notificava al - dapprima Parte_1 CP_1
a mezzo pec, e poi a mezzo ufficiale giudiziario - l'ordinanza di assegnazione delle somme sopra menzionata.
Il 25 febbraio 2021, la curatela del NT notificava al il decreto ingiuntivo n. 221/2021 CP_1 del Tribunale di Messina, contenente ingiunzione al pagamento della richiamata somma di € 630.884,30.
In data 29 aprile 2021, l'avv. notificava al un precetto, con cui gli Parte_1 Controparte_1 intimava di versare la somma oggetto dell'ordinanza d'assegnazione, oltre interessi, spese e compensi della procedura.
Avverso tale precetto, il proponeva opposizione con atto di citazione ex art. 615 Controparte_1
c.p.c., notificato il 19 maggio 2021, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione somme e l'inefficacia e/o improcedibilità del precetto opposto e, nel merito, dichiararsi l'inesistenza del diritto della di procedere a esecuzione ai Parte_1 danni dell'Ente in forza della richiamata ordinanza di assegnazione. Ciò sia perché l'avv. , Parte_1 per effetto del dichiarato NT della , non aveva più titolo a pretendere dall'Ente, CP_3 quale terzo pignorato, le somme oggetto dell'ordinanza in questione, sia perché il pagamento eseguito in favore del creditore di una società fallita è inefficace ai sensi dell'art. 44 della legge fallimentare, ragion per cui l'ordinanza di assegnazione doveva ritenersi ineseguibile nei confronti dell'Ente stesso.
L'avv. si costituiva in giudizio, osservando che l'ordinanza di cui si tratta, oltre a essere Parte_1 stata emessa prima della dichiarazione di NT, era divenuta definitiva per mancata impugnazione sia da parte del debitore (o da parte della curatela), sia da parte del terzo, divenuto suo debitore per effetto del trasferimento operato dall'ordinanza di assegnazione.
Pertanto, sostenendo che l'ordinanza di assegnazione del 10.11.2020 conserva l'efficacia di titolo esecutivo nonostante la dichiarazione di NT dell' e ritenendo Controparte_3 il obbligato al versamento delle somme di cui al richiamato provvedimento, chiedeva il CP_1 rigetto dell'opposizione.
Si costituiva in giudizio anche la curatela del NT , chiedendo l'accoglimento CP_3 dell'opposizione con argomenti sostanzialmente analoghi a quelli formulati dal Inoltre, CP_1 rappresentava il proprio interesse a intervenire in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 222/2021, con cui il Tribunale di Messina aveva intimato il a pagare al CP_1 NT la stessa somma oggetto dell'ordinanza di assegnazione.
La sentenza impugnata.
Il primo giudice, sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza d'assegnazione e istruita la causa, con sentenza n. 2221/2022 pubblicata il 28 dicembre 2022, accogliendo l'opposizione, dichiarava illegittima l'esecuzione promossa dall'avv. e inefficace il precetto opposto, condannandola Parte_1
a rifondere al e all'Erario le spese del giudizio. CP_1
Dopo aver descritto le caratteristiche dell'ordinanza di assegnazione di somme e gli effetti giuridici discendenti dalla sua emissione, il Tribunale evidenziava come la dichiarazione di NT del soggetto esecutato verificatasi successivamente all'emissione di detta ordinanza, pur non caducandola, rendesse inefficaci, ai sensi dell'art. 44 legge fallimentare, i pagamenti eseguiti dal terzo esecutato, dopo la dichiarazione di NT, nei confronti del creditore procedente. Ciò perché un siffatto pagamento si pone in contrasto con il principio della par condicio creditorum, in quanto atto estintivo di un debito riferito al soggetto fallito. In tal caso, dunque, il terzo è tenuto a eseguire il pagamento unicamente al curatore del NT.
L'avv. impugnava la citata sentenza con appello, notificato il 27 febbraio 2023 e depositato Parte_1 il 9 marzo 2023, chiedendone la riforma sulla base di un unico motivo.
Secondo l'appellante che il primo giudice, soffermandosi sulla natura dell'ordinanza di assegnazione somme e pur affermando che la stessa ha un effetto traslativo immediato del credito, avrebbe errato nel ritenere che essa abbia un'efficacia “liberatoria” condizionata all'effettiva riscossione delle somme, per così concludere che l'eventuale dichiarazione di NT, postuma all'ordinanza stessa, rende inefficaci i pagamenti secondo la legge fallimentare.
L'appellante obietta, altresì, che l'ordinanza di assegnazione delle somme, emessa a conclusione di una procedura esecutiva presso terzi, impone - come affermato dalla Suprema Corte (Sez. Civ. III), con sentenza n. 10820 del 05 giugno 2020 - “una cessione coattiva del credito e conclude l'esecuzione”, con efficacia incondizionata, laddove, il momento dell'effettivo pagamento non può considerarsi un atto dell'esecuzione ma un negozio giuridico con cui il terzo assegnato adempie un'obbligazione che preesisteva all'esecuzione stessa. Per tale ragione, sarebbe irrilevante il fatto che la stessa ordinanza sia stata notificata al terzo pignorato in data successiva alla nota con cui il curatore aveva comunicato al debitore esecutato il dichiarato NT dell' Controparte_3
Deduce, inoltre, richiamando principi espressi da Cass. Civ. sez. III n. 12690/2022, che l'ordinanza di assegnazione somme de qua non è stata oggetto di alcuna opposizione da parte del terzo pignorato
(e della stessa curatela), e, pertanto, la stessa è divenuta irretrattabile.
Peraltro, l'opposizione sarebbe stata anche inammissibile, perché al terzo pignorato non sarebbe consentita (ormai assunta la veste di debitore esecutato) alcuna ulteriore contestazione, ancor di più se, una volta notificata, così come è avvenuto nel caso di specie (in data 18.12.2020), non ha proposto alcuna opposizione ex art. 617 c.p.c. pur avendo conoscenza della richiesta della Curatela (pec del
20.11.2020).
L'appellante assume, infine, che il primo giudice, anziché tenere conto dei principi giurisprudenziali già richiamati da essa appellante a fondamento delle proprie ragioni, ha deciso la controversia motivando semplicemente col richiamo alla legge fallimentare e chiede, non avendovi provveduto lo stesso giudice, che venga revocata l'ordinanza emessa in data 03.12.2021 con cui è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza d'assegnazione.
Il si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 23 maggio 2023, chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Nello specifico, ricostruita la natura dell'ordinanza di assegnazione delle somme, osservava come i due effetti, traslativo ed estintivo, propri dell'ordinanza fossero da intendere in maniera rigorosamente distinta e separata tra loro. In altre parole, l'ordinanza, disponendo l'assegnazione delle somme, conclude la procedura esecutiva trasferendo il titolo di credito dal debitore esecutato al creditore procedente;
ma a ciò non consegue l'immediata soddisfazione del credito stesso, che, invece, si realizza soltanto con il pagamento da parte del debitor debitoris. Di conseguenza, nell'ipotesi di NT del debitore esecutato, il pagamento successivo alla dichiarazione di NT deve dirsi inefficace ai sensi dell'art. 44 legge fallimentare, a tutela della par condicio creditorum e in ragione del fatto che, in seguito al NT, il debitore perde la disponibilità del proprio patrimonio. Pertanto, il debitor debitoris è tenuto a versare la somma dovuta al curatore fallimentare, mentre quest'ultimo, ove già sia stato eseguito un pagamento a favore del terzo creditore, può agire per la ripetizione di esso.
Si costituiva in giudizio anche la curatela fallimentare con comparsa depositata il 14 giugno 2023, parimenti instando per il rigetto dell'appello, siccome da un lato inammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., e dall'altro infondato per motivi sostanzialmente analoghi a quelli formulati dal CP_1
Istruita la causa, il Collegio fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 4 marzo 2024, successivamente rinviata all'udienza del 13 gennaio 2025. In esito a tale ultima udienza, il Collegio tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passava in decisione.
La camera di consiglio si è tenuta il 15 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La questione sottoposta al vaglio di questa Corte riguarda un caso di espropriazione forzata di credito presso terzi, con sopravvenuto NT del debitore esecutato.
Infatti, a (odierna appellante e creditrice procedente), con ordinanza ex Parte_1 art. 553 c.p.c. del 10 novembre 2020, è stato assegnato un credito vantato dalla sua debitrice,
l' nei confronti del (terzo pignorato). Controparte_3 Controparte_1
La ha intimato il pagamento di tale credito con atto di precetto, notificato al Parte_1 CP_1
terzo pignorato, il 29 aprile 2021.
[...]
Quest'ultimo, con atto notificato il 19 maggio 2021, ha proposto opposizione contro il precetto, ex art. 615 c.p.c., e, deducendo che il debitore esecutato ( era stato Controparte_3 dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Catania del 19 novembre 2020, ha chiesto, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione somme e l'inefficacia e/o improcedibilità del precetto opposto e, nel merito, dichiararsi l'inesistenza del diritto della di procedere a esecuzione ai danni del Parte_1 CP_1
Il primo giudice, come già detto, ha accolto l'opposizione dichiarando l'illegittimità dell'esecuzione intrapresa da nei confronti del per il pagamento Parte_1 Controparte_1 delle somme assegnate con l'ordinanza del 10.11.2020 e per l'effetto l'inefficacia del precetto opposto.
Con l'appello si contesta tale conclusione, sul sostanziale assunto che ciò che rileva è solo l'ordinanza di assegnazione somme, ex art. 553 c.p.c., la quale comporta “una cessione coattiva del credito e conclude l'esecuzione”; irrilevante, invece, sarebbe il momento dell'effettivo pagamento, fatto questo che non può considerarsi un atto dell'esecuzione ma un negozio giuridico con cui il terzo assegnato adempie un'obbligazione che preesisteva all'esecuzione stessa.
Pertanto, ai fini della decisione da assumere, occorre stabilire quali siano, in caso di sopravvenuto NT del debitore esecutato, le conseguenze giuridiche che da ciò derivano sulla procedura di espropriazione forzata, anche presso terzi, intrapresa dal creditore procedente.
2. In merito, va premesso che, ai sensi dell'art. 42 della L. Fall., “La sentenza che dichiara il NT, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di NT”.
Inoltre, l'art. 44 della stessa L. Fall. così stabilisce:
“Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di NT sono inefficaci rispetto ai creditori.
Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di NT.
Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al NT tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma”.
Tale ultima norma, quindi, colpisce con la sanzione di inefficacia gli atti compiuti e i pagamenti eseguiti o ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione del NT, a prescindere da ogni valutazione dell'elemento soggettivo dell'altro contraente, essendo rilevante esclusivamente il momento in cui viene posto in essere l'atto solutorio, che deve essere successivo alla dichiarazione di NT. La stessa norma, inoltre, costituisce un logico corollario della perdita della disponibilità dei beni acquisiti al NT stesso, di cui al precedente art. 42, assicurando la par candido creditorum.
Alla luce di dette norme, la giurisprudenza di legittimità è pressocché uniforme e costante nell'affermare il principio secondo cui, “in caso di NT del debitore già assoggettato a espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c., è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l. fall., qualora intervenuto successivamente alla dichiarazione di NT, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, essendo l'effetto satisfattivo per il creditore procedente rimesso alla riscossione del credito, ossia a un momento che, in quanto posteriore alla declaratoria fallimentare, sconta la sanzione dell'inefficacia” (v. da ultimo Cass. Civ. sez. I, 08/06/2020, n.
10867).
A tal riguardo, è stato chiarito che la nozione di "pagamento" deve intendersi in senso lato, cioè con riguardo a qualsiasi atto estintivo di un debito riferibile - anche indirettamente - al fallito, in quanto effettuato con suo denaro, o su suo incarico, o in sua vece, ivi compreso, appunto, il pagamento eseguito dal debitor debitoris in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l'assegnazione coattiva di un credito di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 553 c.p.c.; ciò in quanto il terzo (assegnato) che esegua il pagamento dopo il NT del proprio creditore, estingue contestualmente sia il debito del fallito verso il creditore pignorante (assegnatario), sia il proprio debito verso il fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo.
Ne consegue che il pagamento così realizzato risulta inefficace ai sensi della L. Fall., art. 44, senza che rilevi l'anteriorità dell'assegnazione, poiché essa viene disposta "salvo esazione", sicché all'assegnazione sopravvive il debito dell'insolvente, a norma dell'art. 2928 c.c. (per cui "il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato") e l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato (ex multis, Cass. 14779/2016, 1227/2016, 25421/2015,
7508/2011, 463/2006, 1611/2000).
In altri termini, nei casi in cui un debitore del fallito abbia eseguito - dopo il NT - il pagamento del proprio debito in favore del creditore del fallito che a sua volta aveva già ottenuto - prima del NT - l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c., il pagamento è stato costantemente ritenuto inefficace ai sensi della L. Fall., art. 44, e la relativa azione è stata per lo più ritenuta esercitabile solo nei confronti dell'accipiens, non anche del solvens (v. in particolare Cass.
14779/2016, 25421/2015).
3. Ciò posto, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti dalle parti risulta che l'ordinanza di assegnazione somme del 10 novembre 2020, in forza della quale l'odierna appellante, in data 29 aprile 2021, ha intimato al il pagamento della somma di €uro 630.884,30, è stata Controparte_1 emessa in data anteriore alla dichiarazione di NT della Controparte_3 avvenuta il 19 novembre 2020.
Il fatto che la stessa appellante ne abbia intimato il pagamento, col precetto notificato il 29 aprile
2021, implica e comprova che il pagamento non era stato eseguito.
La ragione di ciò, come sostenuto dal appellato, è da rinvenire nella inefficacia del CP_1 pagamento, in dipendenza della dichiarazione di NT del debitore esecutato sopravvenuta all'ordinanza di assegnazione delle somme in questione. 4. Orbene, tanto premesso e considerato, ritiene questa Corte che, alla luce della disciplina sopra ricordata, le doglianze mosse dall'appellante contro la sentenza impugnata siano infondate.
Infatti, una volta intervenuta la dichiarazione di NT, senza che l'ordinanza di assegnazione somme fosse stata attuata, ogni pagamento delle stesse somme avrebbe potuto e dovuto essere eseguito, in applicazione delle norme e nel rispetto dei principi già sopra richiamati, solo in favore della curatela fallimentare e non anche del creditore procedente.
Invero, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di espropriazione forzata presso terzi, l'attuazione delle ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione si compie non al momento della loro emissione, bensì quando il terzo, debitore del debitore, effettua il pagamento nei confronti del creditore assegnatario;
ne consegue che se sopraggiunga la dichiarazione di NT del debitore esecutato il terzo deve pagare quanto dovuto al curatore del NT, poiché il debitore, dopo tale dichiarazione, perde, ai sensi dell'art. 44 legge fall., il diritto di disporre del proprio patrimonio e non può effettuare alcun pagamento (anche non volontario), restando irrilevante che all'epoca della pronuncia delle predette ordinanze il creditore conoscesse o meno lo stato di insolvenza dell'esecutato” (Cass. Civ. Sez. I, 14 marzo 2011, n. 5994).
Conseguentemente, l'impugnata sentenza sfugge ampiamente alle censure contro di essa mosse con l'appello.
In senso opposto non rilevano i principi giurisprudenziali in esso invocati.
Infatti, la fattispecie sulla quale ha pronunciato la Suprema Corte con la decisione n.10820/2020 è diversa da quella in esame: in quel caso, il Tribunale, sulla base di più considerazioni, aveva dichiarato cessata la materia del contendere del giudizio di opposizione agli atti esecutivi;
la Suprema Corte, pronunciando sull'impugnazione, ha così statuito: "nell'espropriazione presso terzi di crediti il NT del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c., e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro di essa proposto dal terzo pignorato, non comporta nè la caducazione dell'ordinanza di assegnazione, nè la cessazione ipso iure della materia del contendere nel giudizio di opposizione;
non spetta al giudice dell'opposizione stabilire se gli eventuali pagamenti compiuti dal terzo pignorato in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione siano o meno efficaci, ai sensi della L. Fall., art. 44, in considerazione del momento in cui vennero effettuati".
Si trattava dunque di una pronuncia che riguardava esclusivamente questioni processuali, senza impingere quella costituente oggetto del presente giudizio, ossia l'inefficacia di qualsaisi pagamento eseguito dopo la dichiarazione del NT, che non costituiva oggetto di quel procedimento (si legge nella motivazione della stessa pronuncia: “Soltanto se e quando il terzo pignorato, dopo la dichiarazione di NT del debitore esecutato, dovesse adempiere la propria obbligazione nelle mani del creditore assegnatario, potrà eventualmente sorgere il problema di stabilire se tale pagamento sia efficace, ai sensi dell'art. 44 I. fall.: problema che, tuttavia, non ha formato oggetto della sentenza impugnata, né del ricorso per cassazione…).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata non ha dichiarato caducata l'ordinanza di assegnazione e nemmeno la cessazione della materia del contendere.
Invece, più semplicemente, ha così affermato: “Fermo restando … l'efficacia dell'ordinanza di assegnazione somme del 10.11.2020, qualsiasi pagamento eventualmente effettuato dall'Ente quale terzo pignorato della società fallita violerebbe l'art. 44 L.F.”; nel concreto, quindi, ha detto che, in base al disposto di cui al citato art.44, era precluso al creditore, in dipendenza del sopravvenuto NT del debitore esecutato, richiedere e/o esigere il pagamento direttamente dal debitore stesso o dal debitor debitoris.
E tanto, diversamente da quanto assunto dall'appellante, è conforme ai principi giurisprudenziali sopra ricordati e costantemente affermati dalla Corte di legittimità.
Mette conto notare, infine, che l'opposizione a precetto avanzata dal era volta a paralizzare CP_1
l'intimazione di pagamento che, in ragione della sopravvenuta dichiarazione di NT, non poteva sortire, per quanto già detto, l'utile effetto sperato dall'intimante, e, dunque, a evitare il rischio di un doppio esborso, posto che quello eventualmente eseguito in favore del creditore procedente era ed è da ritenersi inefficace.
A tale riguardo, resta da precisare che non varrebbe neppure obiettare che l'unico soggetto legittimato a far valere l'inefficacia del pagamento al creditore procedente e, quindi, a opporsi al precetto, fosse la curatela del NT e non il terzo debitore.
A tale obiezione basterebbe rispondere osservando che il NT è intervenuto nel presente giudizio, aderendo all'opposizione proposta dal Controparte_1
Tuttavia, per completezza, è opportuno rilevare che anche il terzo pignorato ben può opporsi – anche autonomamente – al pagamento della somma costituente oggetto di procedimento di assegnazione ex art. 553 c.p.c., quando sia sopravvenuto il NT del debitore esecutato.
Tale principio è stato affermato dalla Corte di cassazione in una causa nella quale si controverteva sulla decorrenza del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito da parte del terzo pignorato in relazione al pagamento effettuato in forza di ordinanza di assegnazione, quando però era già intervenuta la dichiarazione di NT del debitore.
Esaminando tale questione, il giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire che “L'inefficacia di tali pagamenti, in caso di NT del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, preclude al creditore procedente la facoltà di pretendere dal debitor debitoris l'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., in data anteriore a quella della dichiarazione di NT e non ancora eseguita a quest'ultima data, senza che assuma alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che alla data dell'assegnazione il creditore conoscesse o meno lo stato d'insolvenza del debitore, dal momento che, a partire dalla data del NT, il pagamento può essere validamente effettuato soltanto in favore del curatore (cfr. Cass., Sez. I, 14/03/2011, n.
5994; 6/09/2007, n. 18714; Cass., Sez. III, 30/03/2005, n. 6737). E' noto d'altronde che, in quanto disposta salvo esazione, l'assegnazione del credito pignorato non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente si verifica soltanto a seguito della riscossione del credito, la quale, ove abbia luogo in data successiva a quella della dichiarazione di NT, sconta inevitabilmente la sanzione dell'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 cit. (cfr. Cass., Sez. I, I, 8/06/2020, n. 10867; 31/03/2011, n. 7508; Cass., Sez. VI, 22/01/2016, n.
1227).
Non può dunque condividersi la tesi sostenuta dalla difesa della controricorrente, secondo cui, nonostante la dichiarazione di NT della società debitrice, il non Controparte_4 P avrebbe potuto sottrarsi all'effettuazione del pagamento in favore della tenuto conto dell'efficacia vincolante dell'ordinanza di assegnazione, divenuta irretrattabile per effetto della mancata impugnazione con l'opposizione agli atti esecutivi: tale irretrattabilità, ricollegabile alla funzione propria dell'ordinanza di assegnazione, quale atto conclusivo del procedimento di espropriazione forzata, preclude infatti al terzo debitore la deduzione di quei vizi che, in quanto incidenti sulla regolarità della procedura esecutiva, avrebbero dovuto essere fatti valere mediante l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., ma non gli impedisce di far valere fatti estintivi o impeditivi della pretesa del creditore sopravvenuti alla assegnazione, quali per l'appunto l'intervenuta dichiarazione di NT del debitore, mediante l'opposizione all'esecuzione, la cui proponibilità trova giustificazione nell'efficacia di titolo esecutivo propria del provvedimento in esame, azionabile in via esecutiva da parte del creditore assegnatario nei confronti del debitor debitoris (cfr. Cass., Sez. VI,
3/06/2015, n. 11493; Cass., Sez. III, 20/11/2012, n. 20310; 7/02/2000, n. 1339) (Cass. Cassazione civile sez. I, 11/01/2022, (ud. 27/10/2021, dep. 11/01/2022), n.6212.
L'appello va quindi rigettato e ritenuto assorbito ogni ulteriore motivo di doglianza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo al valore della controversia (€
630.884,30) e alle questioni giuridiche trattate, meramente ripetitive rispetto a quelle già affrontate e risolte dal giudice di primo grado e, quindi, di modesta complessità, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, in misura pari ai valori minimi dello scaglione di riferimento, e dunque,
in € 13.078,00 (di cui € 2.853,00 per la fase di studio, € 1659,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione, da riconoscere anche in assenza di attività istruttoria – cfr.
Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023istruttoria, € 4.744,00 per la fase decisoria).
Quelle spettanti al NT, in quanto ammesso al gratuito patrocinio, vanno liquidate in favore dell'Erario.
L'appellante è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 CP_1
e della avverso la sentenza n.
[...] Controparte_3
2221/2022, emessa dal Tribunale di Messina in data 28 dicembre 2022 nel giudizio iscritto al n.
2542/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellato e dell'Erario la Controparte_1 somma di € 13.078,00 ciascuno, a titolo di spese di lite per il grado d'appello, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3) Dà atto che l'appellante è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 209/2023 R. G., proposta da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Pancrazio Claudio Gullotta, presso il cui studio in Messina, via Cesare Battisti 119 è elettivamente domiciliata;
- appellante
contro
(c.f. ), di seguito anche , con sede in Messina, Piazza Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Unione Europea, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fortunata CP_2
Grasso e Maria Letizia Saccà ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura comunale;
- appellato
e nei confronti di
(c.f. ), di seguito anche Controparte_3 P.IVA_2
”, con sede in S. Venerina (CT), via Felicetto 239, in persona del curatore nominato, CP_3 avv. Rossella Pappalardo, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Grassi, presso il cui studio in Catania, corso delle Province 38 è elettivamente domiciliata;
- appellata
****************** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2221/2022, emessa dal Tribunale di Messina in data 28 dicembre 2022 nel giudizio iscritto al n. 2542/2021 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello di Messina, in riforma della sentenza impugnata: 1) ritenere e dichiarare, per le ragioni esposte, inammissibile l'opposizione ex art. 615 1° com. c.p.c. e per esso anche l'intervento volontario spiegato dalla Curatela Fallimentare della CP_3
2) conseguentemente, ritenere e dichiarare, per i motivi che precedono Controparte_3 infondata l'opposizione proposta dal ed in accoglimento riformare l'impugnata Controparte_1 sentenza, con ogni statuizione conforme a legge ed a giustizia;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari di difesa dei due gradi di giudizio”.
Per il Comune: “1) Ritenere e dichiarare l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dell'atto d'appello proposto non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto;
2) In subordine, nel merito, ritenere e dichiarare l'infondatezza dei motivi di gravame e, con ogni statuizione, rigettarlo;
3) Conseguentemente confermare in ogni sua parte la sentenza n. 2221/2022 del Tribunale di Messina;
4) Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre oneri riflessi CPDEL e IRAP in luogo di IVA e CPA, atteso che il è difeso da avvocati dipendenti interni Controparte_1 all'Avvocatura civica”.
Per la curatela: “preliminarmente dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da
[...]
nel merito rigettarlo perché infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_1 impugnata, con ogni consequenziale statuizione anche per spese e compensi di giudizio nei confronti della curatela intervenuta da porsi a carico dell'Erario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 10 novembre 2020, il Tribunale di Catania, nell'ambito di un procedimento di pignoramento presso terzi iniziato nei confronti della società , debitore emetteva ordinanza ex Controparte_3 art. 533 c.p.c. nell'ambito del giudizio d'esecuzione n. R.G. 1951/2019, con cui assegnava all'avv.
l'importo di € 630.884,30, di cui la società , Parte_1 Controparte_3 debitrice esecutata, era creditrice nei confronti del Controparte_1
Il 19 novembre 2020, il medesimo Tribunale dichiarava il NT dell'anzidetta società con sentenza n. 153/2020, comunicata a mezzo pec dal curatore fallimentare al comune di Messina il giorno successivo, con contestuale richiesta di pagamento in favore della curatela della medesima somma di € 630.884,30.
Nei giorni 23 novembre 2020 e 18 dicembre 2020, l'avv. notificava al - dapprima Parte_1 CP_1
a mezzo pec, e poi a mezzo ufficiale giudiziario - l'ordinanza di assegnazione delle somme sopra menzionata.
Il 25 febbraio 2021, la curatela del NT notificava al il decreto ingiuntivo n. 221/2021 CP_1 del Tribunale di Messina, contenente ingiunzione al pagamento della richiamata somma di € 630.884,30.
In data 29 aprile 2021, l'avv. notificava al un precetto, con cui gli Parte_1 Controparte_1 intimava di versare la somma oggetto dell'ordinanza d'assegnazione, oltre interessi, spese e compensi della procedura.
Avverso tale precetto, il proponeva opposizione con atto di citazione ex art. 615 Controparte_1
c.p.c., notificato il 19 maggio 2021, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione somme e l'inefficacia e/o improcedibilità del precetto opposto e, nel merito, dichiararsi l'inesistenza del diritto della di procedere a esecuzione ai Parte_1 danni dell'Ente in forza della richiamata ordinanza di assegnazione. Ciò sia perché l'avv. , Parte_1 per effetto del dichiarato NT della , non aveva più titolo a pretendere dall'Ente, CP_3 quale terzo pignorato, le somme oggetto dell'ordinanza in questione, sia perché il pagamento eseguito in favore del creditore di una società fallita è inefficace ai sensi dell'art. 44 della legge fallimentare, ragion per cui l'ordinanza di assegnazione doveva ritenersi ineseguibile nei confronti dell'Ente stesso.
L'avv. si costituiva in giudizio, osservando che l'ordinanza di cui si tratta, oltre a essere Parte_1 stata emessa prima della dichiarazione di NT, era divenuta definitiva per mancata impugnazione sia da parte del debitore (o da parte della curatela), sia da parte del terzo, divenuto suo debitore per effetto del trasferimento operato dall'ordinanza di assegnazione.
Pertanto, sostenendo che l'ordinanza di assegnazione del 10.11.2020 conserva l'efficacia di titolo esecutivo nonostante la dichiarazione di NT dell' e ritenendo Controparte_3 il obbligato al versamento delle somme di cui al richiamato provvedimento, chiedeva il CP_1 rigetto dell'opposizione.
Si costituiva in giudizio anche la curatela del NT , chiedendo l'accoglimento CP_3 dell'opposizione con argomenti sostanzialmente analoghi a quelli formulati dal Inoltre, CP_1 rappresentava il proprio interesse a intervenire in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 222/2021, con cui il Tribunale di Messina aveva intimato il a pagare al CP_1 NT la stessa somma oggetto dell'ordinanza di assegnazione.
La sentenza impugnata.
Il primo giudice, sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza d'assegnazione e istruita la causa, con sentenza n. 2221/2022 pubblicata il 28 dicembre 2022, accogliendo l'opposizione, dichiarava illegittima l'esecuzione promossa dall'avv. e inefficace il precetto opposto, condannandola Parte_1
a rifondere al e all'Erario le spese del giudizio. CP_1
Dopo aver descritto le caratteristiche dell'ordinanza di assegnazione di somme e gli effetti giuridici discendenti dalla sua emissione, il Tribunale evidenziava come la dichiarazione di NT del soggetto esecutato verificatasi successivamente all'emissione di detta ordinanza, pur non caducandola, rendesse inefficaci, ai sensi dell'art. 44 legge fallimentare, i pagamenti eseguiti dal terzo esecutato, dopo la dichiarazione di NT, nei confronti del creditore procedente. Ciò perché un siffatto pagamento si pone in contrasto con il principio della par condicio creditorum, in quanto atto estintivo di un debito riferito al soggetto fallito. In tal caso, dunque, il terzo è tenuto a eseguire il pagamento unicamente al curatore del NT.
L'avv. impugnava la citata sentenza con appello, notificato il 27 febbraio 2023 e depositato Parte_1 il 9 marzo 2023, chiedendone la riforma sulla base di un unico motivo.
Secondo l'appellante che il primo giudice, soffermandosi sulla natura dell'ordinanza di assegnazione somme e pur affermando che la stessa ha un effetto traslativo immediato del credito, avrebbe errato nel ritenere che essa abbia un'efficacia “liberatoria” condizionata all'effettiva riscossione delle somme, per così concludere che l'eventuale dichiarazione di NT, postuma all'ordinanza stessa, rende inefficaci i pagamenti secondo la legge fallimentare.
L'appellante obietta, altresì, che l'ordinanza di assegnazione delle somme, emessa a conclusione di una procedura esecutiva presso terzi, impone - come affermato dalla Suprema Corte (Sez. Civ. III), con sentenza n. 10820 del 05 giugno 2020 - “una cessione coattiva del credito e conclude l'esecuzione”, con efficacia incondizionata, laddove, il momento dell'effettivo pagamento non può considerarsi un atto dell'esecuzione ma un negozio giuridico con cui il terzo assegnato adempie un'obbligazione che preesisteva all'esecuzione stessa. Per tale ragione, sarebbe irrilevante il fatto che la stessa ordinanza sia stata notificata al terzo pignorato in data successiva alla nota con cui il curatore aveva comunicato al debitore esecutato il dichiarato NT dell' Controparte_3
Deduce, inoltre, richiamando principi espressi da Cass. Civ. sez. III n. 12690/2022, che l'ordinanza di assegnazione somme de qua non è stata oggetto di alcuna opposizione da parte del terzo pignorato
(e della stessa curatela), e, pertanto, la stessa è divenuta irretrattabile.
Peraltro, l'opposizione sarebbe stata anche inammissibile, perché al terzo pignorato non sarebbe consentita (ormai assunta la veste di debitore esecutato) alcuna ulteriore contestazione, ancor di più se, una volta notificata, così come è avvenuto nel caso di specie (in data 18.12.2020), non ha proposto alcuna opposizione ex art. 617 c.p.c. pur avendo conoscenza della richiesta della Curatela (pec del
20.11.2020).
L'appellante assume, infine, che il primo giudice, anziché tenere conto dei principi giurisprudenziali già richiamati da essa appellante a fondamento delle proprie ragioni, ha deciso la controversia motivando semplicemente col richiamo alla legge fallimentare e chiede, non avendovi provveduto lo stesso giudice, che venga revocata l'ordinanza emessa in data 03.12.2021 con cui è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza d'assegnazione.
Il si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 23 maggio 2023, chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Nello specifico, ricostruita la natura dell'ordinanza di assegnazione delle somme, osservava come i due effetti, traslativo ed estintivo, propri dell'ordinanza fossero da intendere in maniera rigorosamente distinta e separata tra loro. In altre parole, l'ordinanza, disponendo l'assegnazione delle somme, conclude la procedura esecutiva trasferendo il titolo di credito dal debitore esecutato al creditore procedente;
ma a ciò non consegue l'immediata soddisfazione del credito stesso, che, invece, si realizza soltanto con il pagamento da parte del debitor debitoris. Di conseguenza, nell'ipotesi di NT del debitore esecutato, il pagamento successivo alla dichiarazione di NT deve dirsi inefficace ai sensi dell'art. 44 legge fallimentare, a tutela della par condicio creditorum e in ragione del fatto che, in seguito al NT, il debitore perde la disponibilità del proprio patrimonio. Pertanto, il debitor debitoris è tenuto a versare la somma dovuta al curatore fallimentare, mentre quest'ultimo, ove già sia stato eseguito un pagamento a favore del terzo creditore, può agire per la ripetizione di esso.
Si costituiva in giudizio anche la curatela fallimentare con comparsa depositata il 14 giugno 2023, parimenti instando per il rigetto dell'appello, siccome da un lato inammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., e dall'altro infondato per motivi sostanzialmente analoghi a quelli formulati dal CP_1
Istruita la causa, il Collegio fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 4 marzo 2024, successivamente rinviata all'udienza del 13 gennaio 2025. In esito a tale ultima udienza, il Collegio tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passava in decisione.
La camera di consiglio si è tenuta il 15 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La questione sottoposta al vaglio di questa Corte riguarda un caso di espropriazione forzata di credito presso terzi, con sopravvenuto NT del debitore esecutato.
Infatti, a (odierna appellante e creditrice procedente), con ordinanza ex Parte_1 art. 553 c.p.c. del 10 novembre 2020, è stato assegnato un credito vantato dalla sua debitrice,
l' nei confronti del (terzo pignorato). Controparte_3 Controparte_1
La ha intimato il pagamento di tale credito con atto di precetto, notificato al Parte_1 CP_1
terzo pignorato, il 29 aprile 2021.
[...]
Quest'ultimo, con atto notificato il 19 maggio 2021, ha proposto opposizione contro il precetto, ex art. 615 c.p.c., e, deducendo che il debitore esecutato ( era stato Controparte_3 dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Catania del 19 novembre 2020, ha chiesto, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione somme e l'inefficacia e/o improcedibilità del precetto opposto e, nel merito, dichiararsi l'inesistenza del diritto della di procedere a esecuzione ai danni del Parte_1 CP_1
Il primo giudice, come già detto, ha accolto l'opposizione dichiarando l'illegittimità dell'esecuzione intrapresa da nei confronti del per il pagamento Parte_1 Controparte_1 delle somme assegnate con l'ordinanza del 10.11.2020 e per l'effetto l'inefficacia del precetto opposto.
Con l'appello si contesta tale conclusione, sul sostanziale assunto che ciò che rileva è solo l'ordinanza di assegnazione somme, ex art. 553 c.p.c., la quale comporta “una cessione coattiva del credito e conclude l'esecuzione”; irrilevante, invece, sarebbe il momento dell'effettivo pagamento, fatto questo che non può considerarsi un atto dell'esecuzione ma un negozio giuridico con cui il terzo assegnato adempie un'obbligazione che preesisteva all'esecuzione stessa.
Pertanto, ai fini della decisione da assumere, occorre stabilire quali siano, in caso di sopravvenuto NT del debitore esecutato, le conseguenze giuridiche che da ciò derivano sulla procedura di espropriazione forzata, anche presso terzi, intrapresa dal creditore procedente.
2. In merito, va premesso che, ai sensi dell'art. 42 della L. Fall., “La sentenza che dichiara il NT, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di NT”.
Inoltre, l'art. 44 della stessa L. Fall. così stabilisce:
“Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di NT sono inefficaci rispetto ai creditori.
Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di NT.
Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al NT tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma”.
Tale ultima norma, quindi, colpisce con la sanzione di inefficacia gli atti compiuti e i pagamenti eseguiti o ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione del NT, a prescindere da ogni valutazione dell'elemento soggettivo dell'altro contraente, essendo rilevante esclusivamente il momento in cui viene posto in essere l'atto solutorio, che deve essere successivo alla dichiarazione di NT. La stessa norma, inoltre, costituisce un logico corollario della perdita della disponibilità dei beni acquisiti al NT stesso, di cui al precedente art. 42, assicurando la par candido creditorum.
Alla luce di dette norme, la giurisprudenza di legittimità è pressocché uniforme e costante nell'affermare il principio secondo cui, “in caso di NT del debitore già assoggettato a espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c., è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l. fall., qualora intervenuto successivamente alla dichiarazione di NT, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, essendo l'effetto satisfattivo per il creditore procedente rimesso alla riscossione del credito, ossia a un momento che, in quanto posteriore alla declaratoria fallimentare, sconta la sanzione dell'inefficacia” (v. da ultimo Cass. Civ. sez. I, 08/06/2020, n.
10867).
A tal riguardo, è stato chiarito che la nozione di "pagamento" deve intendersi in senso lato, cioè con riguardo a qualsiasi atto estintivo di un debito riferibile - anche indirettamente - al fallito, in quanto effettuato con suo denaro, o su suo incarico, o in sua vece, ivi compreso, appunto, il pagamento eseguito dal debitor debitoris in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l'assegnazione coattiva di un credito di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 553 c.p.c.; ciò in quanto il terzo (assegnato) che esegua il pagamento dopo il NT del proprio creditore, estingue contestualmente sia il debito del fallito verso il creditore pignorante (assegnatario), sia il proprio debito verso il fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo.
Ne consegue che il pagamento così realizzato risulta inefficace ai sensi della L. Fall., art. 44, senza che rilevi l'anteriorità dell'assegnazione, poiché essa viene disposta "salvo esazione", sicché all'assegnazione sopravvive il debito dell'insolvente, a norma dell'art. 2928 c.c. (per cui "il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato") e l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato (ex multis, Cass. 14779/2016, 1227/2016, 25421/2015,
7508/2011, 463/2006, 1611/2000).
In altri termini, nei casi in cui un debitore del fallito abbia eseguito - dopo il NT - il pagamento del proprio debito in favore del creditore del fallito che a sua volta aveva già ottenuto - prima del NT - l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c., il pagamento è stato costantemente ritenuto inefficace ai sensi della L. Fall., art. 44, e la relativa azione è stata per lo più ritenuta esercitabile solo nei confronti dell'accipiens, non anche del solvens (v. in particolare Cass.
14779/2016, 25421/2015).
3. Ciò posto, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti dalle parti risulta che l'ordinanza di assegnazione somme del 10 novembre 2020, in forza della quale l'odierna appellante, in data 29 aprile 2021, ha intimato al il pagamento della somma di €uro 630.884,30, è stata Controparte_1 emessa in data anteriore alla dichiarazione di NT della Controparte_3 avvenuta il 19 novembre 2020.
Il fatto che la stessa appellante ne abbia intimato il pagamento, col precetto notificato il 29 aprile
2021, implica e comprova che il pagamento non era stato eseguito.
La ragione di ciò, come sostenuto dal appellato, è da rinvenire nella inefficacia del CP_1 pagamento, in dipendenza della dichiarazione di NT del debitore esecutato sopravvenuta all'ordinanza di assegnazione delle somme in questione. 4. Orbene, tanto premesso e considerato, ritiene questa Corte che, alla luce della disciplina sopra ricordata, le doglianze mosse dall'appellante contro la sentenza impugnata siano infondate.
Infatti, una volta intervenuta la dichiarazione di NT, senza che l'ordinanza di assegnazione somme fosse stata attuata, ogni pagamento delle stesse somme avrebbe potuto e dovuto essere eseguito, in applicazione delle norme e nel rispetto dei principi già sopra richiamati, solo in favore della curatela fallimentare e non anche del creditore procedente.
Invero, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di espropriazione forzata presso terzi, l'attuazione delle ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione si compie non al momento della loro emissione, bensì quando il terzo, debitore del debitore, effettua il pagamento nei confronti del creditore assegnatario;
ne consegue che se sopraggiunga la dichiarazione di NT del debitore esecutato il terzo deve pagare quanto dovuto al curatore del NT, poiché il debitore, dopo tale dichiarazione, perde, ai sensi dell'art. 44 legge fall., il diritto di disporre del proprio patrimonio e non può effettuare alcun pagamento (anche non volontario), restando irrilevante che all'epoca della pronuncia delle predette ordinanze il creditore conoscesse o meno lo stato di insolvenza dell'esecutato” (Cass. Civ. Sez. I, 14 marzo 2011, n. 5994).
Conseguentemente, l'impugnata sentenza sfugge ampiamente alle censure contro di essa mosse con l'appello.
In senso opposto non rilevano i principi giurisprudenziali in esso invocati.
Infatti, la fattispecie sulla quale ha pronunciato la Suprema Corte con la decisione n.10820/2020 è diversa da quella in esame: in quel caso, il Tribunale, sulla base di più considerazioni, aveva dichiarato cessata la materia del contendere del giudizio di opposizione agli atti esecutivi;
la Suprema Corte, pronunciando sull'impugnazione, ha così statuito: "nell'espropriazione presso terzi di crediti il NT del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c., e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro di essa proposto dal terzo pignorato, non comporta nè la caducazione dell'ordinanza di assegnazione, nè la cessazione ipso iure della materia del contendere nel giudizio di opposizione;
non spetta al giudice dell'opposizione stabilire se gli eventuali pagamenti compiuti dal terzo pignorato in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione siano o meno efficaci, ai sensi della L. Fall., art. 44, in considerazione del momento in cui vennero effettuati".
Si trattava dunque di una pronuncia che riguardava esclusivamente questioni processuali, senza impingere quella costituente oggetto del presente giudizio, ossia l'inefficacia di qualsaisi pagamento eseguito dopo la dichiarazione del NT, che non costituiva oggetto di quel procedimento (si legge nella motivazione della stessa pronuncia: “Soltanto se e quando il terzo pignorato, dopo la dichiarazione di NT del debitore esecutato, dovesse adempiere la propria obbligazione nelle mani del creditore assegnatario, potrà eventualmente sorgere il problema di stabilire se tale pagamento sia efficace, ai sensi dell'art. 44 I. fall.: problema che, tuttavia, non ha formato oggetto della sentenza impugnata, né del ricorso per cassazione…).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata non ha dichiarato caducata l'ordinanza di assegnazione e nemmeno la cessazione della materia del contendere.
Invece, più semplicemente, ha così affermato: “Fermo restando … l'efficacia dell'ordinanza di assegnazione somme del 10.11.2020, qualsiasi pagamento eventualmente effettuato dall'Ente quale terzo pignorato della società fallita violerebbe l'art. 44 L.F.”; nel concreto, quindi, ha detto che, in base al disposto di cui al citato art.44, era precluso al creditore, in dipendenza del sopravvenuto NT del debitore esecutato, richiedere e/o esigere il pagamento direttamente dal debitore stesso o dal debitor debitoris.
E tanto, diversamente da quanto assunto dall'appellante, è conforme ai principi giurisprudenziali sopra ricordati e costantemente affermati dalla Corte di legittimità.
Mette conto notare, infine, che l'opposizione a precetto avanzata dal era volta a paralizzare CP_1
l'intimazione di pagamento che, in ragione della sopravvenuta dichiarazione di NT, non poteva sortire, per quanto già detto, l'utile effetto sperato dall'intimante, e, dunque, a evitare il rischio di un doppio esborso, posto che quello eventualmente eseguito in favore del creditore procedente era ed è da ritenersi inefficace.
A tale riguardo, resta da precisare che non varrebbe neppure obiettare che l'unico soggetto legittimato a far valere l'inefficacia del pagamento al creditore procedente e, quindi, a opporsi al precetto, fosse la curatela del NT e non il terzo debitore.
A tale obiezione basterebbe rispondere osservando che il NT è intervenuto nel presente giudizio, aderendo all'opposizione proposta dal Controparte_1
Tuttavia, per completezza, è opportuno rilevare che anche il terzo pignorato ben può opporsi – anche autonomamente – al pagamento della somma costituente oggetto di procedimento di assegnazione ex art. 553 c.p.c., quando sia sopravvenuto il NT del debitore esecutato.
Tale principio è stato affermato dalla Corte di cassazione in una causa nella quale si controverteva sulla decorrenza del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito da parte del terzo pignorato in relazione al pagamento effettuato in forza di ordinanza di assegnazione, quando però era già intervenuta la dichiarazione di NT del debitore.
Esaminando tale questione, il giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire che “L'inefficacia di tali pagamenti, in caso di NT del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, preclude al creditore procedente la facoltà di pretendere dal debitor debitoris l'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., in data anteriore a quella della dichiarazione di NT e non ancora eseguita a quest'ultima data, senza che assuma alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che alla data dell'assegnazione il creditore conoscesse o meno lo stato d'insolvenza del debitore, dal momento che, a partire dalla data del NT, il pagamento può essere validamente effettuato soltanto in favore del curatore (cfr. Cass., Sez. I, 14/03/2011, n.
5994; 6/09/2007, n. 18714; Cass., Sez. III, 30/03/2005, n. 6737). E' noto d'altronde che, in quanto disposta salvo esazione, l'assegnazione del credito pignorato non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente si verifica soltanto a seguito della riscossione del credito, la quale, ove abbia luogo in data successiva a quella della dichiarazione di NT, sconta inevitabilmente la sanzione dell'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 cit. (cfr. Cass., Sez. I, I, 8/06/2020, n. 10867; 31/03/2011, n. 7508; Cass., Sez. VI, 22/01/2016, n.
1227).
Non può dunque condividersi la tesi sostenuta dalla difesa della controricorrente, secondo cui, nonostante la dichiarazione di NT della società debitrice, il non Controparte_4 P avrebbe potuto sottrarsi all'effettuazione del pagamento in favore della tenuto conto dell'efficacia vincolante dell'ordinanza di assegnazione, divenuta irretrattabile per effetto della mancata impugnazione con l'opposizione agli atti esecutivi: tale irretrattabilità, ricollegabile alla funzione propria dell'ordinanza di assegnazione, quale atto conclusivo del procedimento di espropriazione forzata, preclude infatti al terzo debitore la deduzione di quei vizi che, in quanto incidenti sulla regolarità della procedura esecutiva, avrebbero dovuto essere fatti valere mediante l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., ma non gli impedisce di far valere fatti estintivi o impeditivi della pretesa del creditore sopravvenuti alla assegnazione, quali per l'appunto l'intervenuta dichiarazione di NT del debitore, mediante l'opposizione all'esecuzione, la cui proponibilità trova giustificazione nell'efficacia di titolo esecutivo propria del provvedimento in esame, azionabile in via esecutiva da parte del creditore assegnatario nei confronti del debitor debitoris (cfr. Cass., Sez. VI,
3/06/2015, n. 11493; Cass., Sez. III, 20/11/2012, n. 20310; 7/02/2000, n. 1339) (Cass. Cassazione civile sez. I, 11/01/2022, (ud. 27/10/2021, dep. 11/01/2022), n.6212.
L'appello va quindi rigettato e ritenuto assorbito ogni ulteriore motivo di doglianza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo al valore della controversia (€
630.884,30) e alle questioni giuridiche trattate, meramente ripetitive rispetto a quelle già affrontate e risolte dal giudice di primo grado e, quindi, di modesta complessità, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, in misura pari ai valori minimi dello scaglione di riferimento, e dunque,
in € 13.078,00 (di cui € 2.853,00 per la fase di studio, € 1659,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione, da riconoscere anche in assenza di attività istruttoria – cfr.
Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023istruttoria, € 4.744,00 per la fase decisoria).
Quelle spettanti al NT, in quanto ammesso al gratuito patrocinio, vanno liquidate in favore dell'Erario.
L'appellante è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 CP_1
e della avverso la sentenza n.
[...] Controparte_3
2221/2022, emessa dal Tribunale di Messina in data 28 dicembre 2022 nel giudizio iscritto al n.
2542/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellato e dell'Erario la Controparte_1 somma di € 13.078,00 ciascuno, a titolo di spese di lite per il grado d'appello, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3) Dà atto che l'appellante è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)