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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/12/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3150/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. 1, c.p.c., iscritta al n. r.g. 3150/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIDONNICI Parte_1 C.F._1
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIDONNICI Parte_2 C.F._2 ANTONIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIDONNICI Parte_3 C.F._3 ANTONIO OPPONENTI
Contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA OPPOSTA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di opposizione a precetto ex art. 615, c. 1, c.p.c., Parte_1 Parte_2
e rappresentavano che: in data 25/09/2024, l'
[...] Parte_3 [...]
Confiscati alla criminalità Controparte_2 organizzata (ANBSC) aveva loro notificato il secondo avviso di pagamento dell'indennità di abusiva occupazione dell'immobile sito in RI (RC) da loro illegittimamente occupato, in relazione al periodo dal 01/06/2017 al 03/09/2024; l'avviso aveva ad oggetto l'importo di €
79.758,85; la somma intimata non era stata correttamente calcolata dall'Agenzia, la quale aveva applicato i valori massimi indicati dall'OMI così giungendo al calcolo di una cifra pagina 1 di 5 eccessivamente elevata;
l'indennità doveva invece quantificarsi in € 4.353,84 all'anno, come da perizia di parte allegata all'atto introduttivo.
Chiedevano quindi al Tribunale di: “accogliere l'opposizione alla intimazione di pagamento dell' , del 19.09.2024, notificata il 25.09.2024, proposta dai Signori Controparte_1
, ed così come proposta e Parte_1 Parte_2 Parte_3 per i motivi di legittimità e di merito sopra illustrati”; “per l'effetto, annullare, ovvero in subordine riformare e ridurre di giustizia l'intimazione impugnata, in quanto fondata su dati iperbolici, surreali, apodittici e non rispondenti alla realtà”; “il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Si costituiva l' , per mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, CP_3 la quale segnalava che: l'immobile occupato dagli opponenti era stato definitivamente confiscato in sede penale nel 2013, e poi trasferito al con provvedimento del Controparte_4
04/01/2022; con riferimento al periodo dal 01/06/2017 al 03/09/2024, essa aveva CP_1 provveduto a notificare due successive richieste di pagamento ai sensi dell'art. 1, c. 274, l.
311/2004; il ricalcolo dell'indennità in misura minore, di cui alla perizia di parte attrice, era erroneo in quanto non considerava gran parte della metratura dell'immobile riportata nelle mappe catastali.
Chiedeva infine al Tribunale di: “rigettare la domanda attorea siccome inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto”; “con vittoria di spese ed onorari di causa”.
All'esito della prima udienza dell'11/06/2025, con ordinanza del 24/07/2025 il Giudice decideva di non disporre la CTU sollecitata dagli opponenti, e fissava l'udienza del 26/11/2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 26/11/2025, infine, il Giudice riservava la decisione.
2. L'opposizione proposta deve essere dichiarata inammissibile.
L'art. 615, c. 1, c.p.c., disciplina l'opposizione all'esecuzione “preventiva” (o “a precetto”), ossia l'azione concessa al destinatario di un atto di precetto che abbia interesse ad opporvisi prima dell'inizio dell'esecuzione, il momento genetico della quale è individuato nel pignoramento.
L'azione in parola, dunque, si colloca nel momento anteriore al pignoramento (coincidente con l'inizio dell'esecuzione) ma comunque posteriore alla notifica del precetto: è solo con il pagina 2 di 5 precetto, infatti, che il creditore manifesta al debitore la volontà di portare ad esecuzione il titolo al fine di ottenere la soddisfazione delle sue pretese.
3. Venendo al caso di specie, gli opponenti non hanno contestato il diritto dell' CP_3 all'indennità, ma unicamente il quantum della pretesa fatta valere. L'azione va dunque inquadrata – in astratto – nell'alveo dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Infatti, la contestazione dell'ammontare del credito “investe il diritto sostanziale del creditore all'adempimento dell'obbligazione, sicché, ponendo in discussione quel diritto per come compiutamente riportato nel precetto, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione, e non agli atti esecutivi” (Cass., ord. 6102/2013).
4. Come sopra rammentato, tuttavia, il dies a quo dell'opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c., deve essere individuato nella notifica del precetto, non essendo opponibile “un mero invito al pagamento che sia irriconoscibile come atto di precetto” (Cass., ord. 2109/2014). In altri termini, le diffide e gli inviti ad adempiere, privi degli elementi di cui all'art. 480 c.p.c., non possono essere qualificati come atti di precetto, con la conseguente inammissibilità dell'eventuale opposizione all'esecuzione.
Tuttavia, giacché l'oggetto del presente giudizio attiene a somme oggetto di riscossione coattiva in quanto dovute ad enti pubblici, è necessario individuare quali atti debbano essere equiparati al precetto nell'ambito del procedimento pubblicistico in parola, in modo da determinare correttamente il termine iniziale per la proposizione dell'opposizione preventiva all'esecuzione.
Ebbene, in seno al procedimento di riscossione è la notifica della cartella di pagamento ad assolvere alla duplice funzione di notificare al destinatario tanto il titolo esecutivo quanto l'atto di precetto;
sul punto, le Sezioni Unite hanno precisato infatti che la cartella di pagamento ha
“natura di att[o] equivalent[e] alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto” (Cass. Sez.
Un., ord. 7822/2020). Pari valore deve riconoscersi all'intimazione di pagamento notificata, successivamente alla cartella esattoriale, dall'agente della riscossione che abbia in carico il ruolo.
Dunque, le considerazioni svolte con riferimento all'atto di precetto nel procedimento civilistico di esecuzione forzata vanno riferite alla cartella di pagamento (o alla successiva intimazione dell'agente della riscossione) in seno al procedimento erariale di riscossione coattiva.
5. Nel presente giudizio, risulta dagli atti che, con riferimento al periodo di indebita occupazione dall'01/06/2017 al 03/09/2024, l' ha notificato agli opponenti una prima richiesta di CP_3
pagina 3 di 5 pagamento in data 11/07/2024, e la seconda richiesta il 25/09/2024. Nessun ulteriore step risulta essere stato compiuto a seguito di tale ultima richiesta di pagamento.
È ben vero che l'art. 1, c. 274, della l. 311/2004, prevede un meccanismo automatico di riscossione mediante ruolo delle indennità da illegittima occupazione dei beni erariali, decorsi
90 giorni dalla notifica della seconda richiesta di pagamento. Tuttavia, tale procedimento di riscossione (pur essendo spirato il termine ex lege) non risulta essere stato ancora avviato nel caso di specie: non vi è prova dell'avvenuta notifica di alcuna cartella di pagamento avente ad oggetto le somme pretese dell' ; anzi, non risulta effettuata a monte neppure l'iscrizione CP_3
a ruolo degli importi de quibus (e si rammenti, tra l'altro, che “nella procedura di riscossione il titolo esecutivo è costituito dal ruolo”: Cass., ord. 5637/2024).
Ne consegue che, non essendo stata notificata agli opponenti la cartella di pagamento (avente natura di atto equivalente al precetto) relativa alle indennità da illegittima occupazione per il periodo dall'01/06/2017 al 03/09/2024, la presente opposizione deve essere dichiarata inammissibile, in conformità alla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità.
6. Atteso che il giudizio viene così definito unicamente sulla base di una questione di solo diritto
(peraltro, attinente al rito), non si applica l'art. 101, c. 2, c.p.c.: con la sent. 822/2024, la
Cassazione (richiamando la sent. 20935/2009 delle Sezioni Unite), ha ricordato infatti che
“l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese”.
7. Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in € 2.951,90 (oltre IVA, C.P.A. e rimborso delle spese generali per il 15%), con applicazione dei parametri minimi previsti per i giudizi dinanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della causa, dell'assenza della fase istruttoria e della riduzione del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, nella persona del dott. Francesco Maria Antonio Buggè, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione iscritta al RGAC n. 3150/2024, così dispone:
pagina 4 di 5 - dichiara inammissibile l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
Parte_3
- condanna e in solido al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_3 delle spese di lite in favore dell' Controparte_2
Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, quantificate in € 2.951,90 (oltre IVA,
[...]
C.P.A. e rimborso delle spese generali per il 15%).
Reggio Calabria, 01/12/2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Antonio Buggè
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Belcastro Salvatore,
Magistrato Ordinario in Tirocinio.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. 1, c.p.c., iscritta al n. r.g. 3150/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIDONNICI Parte_1 C.F._1
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIDONNICI Parte_2 C.F._2 ANTONIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIDONNICI Parte_3 C.F._3 ANTONIO OPPONENTI
Contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1 con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA OPPOSTA
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di opposizione a precetto ex art. 615, c. 1, c.p.c., Parte_1 Parte_2
e rappresentavano che: in data 25/09/2024, l'
[...] Parte_3 [...]
Confiscati alla criminalità Controparte_2 organizzata (ANBSC) aveva loro notificato il secondo avviso di pagamento dell'indennità di abusiva occupazione dell'immobile sito in RI (RC) da loro illegittimamente occupato, in relazione al periodo dal 01/06/2017 al 03/09/2024; l'avviso aveva ad oggetto l'importo di €
79.758,85; la somma intimata non era stata correttamente calcolata dall'Agenzia, la quale aveva applicato i valori massimi indicati dall'OMI così giungendo al calcolo di una cifra pagina 1 di 5 eccessivamente elevata;
l'indennità doveva invece quantificarsi in € 4.353,84 all'anno, come da perizia di parte allegata all'atto introduttivo.
Chiedevano quindi al Tribunale di: “accogliere l'opposizione alla intimazione di pagamento dell' , del 19.09.2024, notificata il 25.09.2024, proposta dai Signori Controparte_1
, ed così come proposta e Parte_1 Parte_2 Parte_3 per i motivi di legittimità e di merito sopra illustrati”; “per l'effetto, annullare, ovvero in subordine riformare e ridurre di giustizia l'intimazione impugnata, in quanto fondata su dati iperbolici, surreali, apodittici e non rispondenti alla realtà”; “il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Si costituiva l' , per mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, CP_3 la quale segnalava che: l'immobile occupato dagli opponenti era stato definitivamente confiscato in sede penale nel 2013, e poi trasferito al con provvedimento del Controparte_4
04/01/2022; con riferimento al periodo dal 01/06/2017 al 03/09/2024, essa aveva CP_1 provveduto a notificare due successive richieste di pagamento ai sensi dell'art. 1, c. 274, l.
311/2004; il ricalcolo dell'indennità in misura minore, di cui alla perizia di parte attrice, era erroneo in quanto non considerava gran parte della metratura dell'immobile riportata nelle mappe catastali.
Chiedeva infine al Tribunale di: “rigettare la domanda attorea siccome inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto”; “con vittoria di spese ed onorari di causa”.
All'esito della prima udienza dell'11/06/2025, con ordinanza del 24/07/2025 il Giudice decideva di non disporre la CTU sollecitata dagli opponenti, e fissava l'udienza del 26/11/2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 26/11/2025, infine, il Giudice riservava la decisione.
2. L'opposizione proposta deve essere dichiarata inammissibile.
L'art. 615, c. 1, c.p.c., disciplina l'opposizione all'esecuzione “preventiva” (o “a precetto”), ossia l'azione concessa al destinatario di un atto di precetto che abbia interesse ad opporvisi prima dell'inizio dell'esecuzione, il momento genetico della quale è individuato nel pignoramento.
L'azione in parola, dunque, si colloca nel momento anteriore al pignoramento (coincidente con l'inizio dell'esecuzione) ma comunque posteriore alla notifica del precetto: è solo con il pagina 2 di 5 precetto, infatti, che il creditore manifesta al debitore la volontà di portare ad esecuzione il titolo al fine di ottenere la soddisfazione delle sue pretese.
3. Venendo al caso di specie, gli opponenti non hanno contestato il diritto dell' CP_3 all'indennità, ma unicamente il quantum della pretesa fatta valere. L'azione va dunque inquadrata – in astratto – nell'alveo dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Infatti, la contestazione dell'ammontare del credito “investe il diritto sostanziale del creditore all'adempimento dell'obbligazione, sicché, ponendo in discussione quel diritto per come compiutamente riportato nel precetto, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione, e non agli atti esecutivi” (Cass., ord. 6102/2013).
4. Come sopra rammentato, tuttavia, il dies a quo dell'opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c., deve essere individuato nella notifica del precetto, non essendo opponibile “un mero invito al pagamento che sia irriconoscibile come atto di precetto” (Cass., ord. 2109/2014). In altri termini, le diffide e gli inviti ad adempiere, privi degli elementi di cui all'art. 480 c.p.c., non possono essere qualificati come atti di precetto, con la conseguente inammissibilità dell'eventuale opposizione all'esecuzione.
Tuttavia, giacché l'oggetto del presente giudizio attiene a somme oggetto di riscossione coattiva in quanto dovute ad enti pubblici, è necessario individuare quali atti debbano essere equiparati al precetto nell'ambito del procedimento pubblicistico in parola, in modo da determinare correttamente il termine iniziale per la proposizione dell'opposizione preventiva all'esecuzione.
Ebbene, in seno al procedimento di riscossione è la notifica della cartella di pagamento ad assolvere alla duplice funzione di notificare al destinatario tanto il titolo esecutivo quanto l'atto di precetto;
sul punto, le Sezioni Unite hanno precisato infatti che la cartella di pagamento ha
“natura di att[o] equivalent[e] alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto” (Cass. Sez.
Un., ord. 7822/2020). Pari valore deve riconoscersi all'intimazione di pagamento notificata, successivamente alla cartella esattoriale, dall'agente della riscossione che abbia in carico il ruolo.
Dunque, le considerazioni svolte con riferimento all'atto di precetto nel procedimento civilistico di esecuzione forzata vanno riferite alla cartella di pagamento (o alla successiva intimazione dell'agente della riscossione) in seno al procedimento erariale di riscossione coattiva.
5. Nel presente giudizio, risulta dagli atti che, con riferimento al periodo di indebita occupazione dall'01/06/2017 al 03/09/2024, l' ha notificato agli opponenti una prima richiesta di CP_3
pagina 3 di 5 pagamento in data 11/07/2024, e la seconda richiesta il 25/09/2024. Nessun ulteriore step risulta essere stato compiuto a seguito di tale ultima richiesta di pagamento.
È ben vero che l'art. 1, c. 274, della l. 311/2004, prevede un meccanismo automatico di riscossione mediante ruolo delle indennità da illegittima occupazione dei beni erariali, decorsi
90 giorni dalla notifica della seconda richiesta di pagamento. Tuttavia, tale procedimento di riscossione (pur essendo spirato il termine ex lege) non risulta essere stato ancora avviato nel caso di specie: non vi è prova dell'avvenuta notifica di alcuna cartella di pagamento avente ad oggetto le somme pretese dell' ; anzi, non risulta effettuata a monte neppure l'iscrizione CP_3
a ruolo degli importi de quibus (e si rammenti, tra l'altro, che “nella procedura di riscossione il titolo esecutivo è costituito dal ruolo”: Cass., ord. 5637/2024).
Ne consegue che, non essendo stata notificata agli opponenti la cartella di pagamento (avente natura di atto equivalente al precetto) relativa alle indennità da illegittima occupazione per il periodo dall'01/06/2017 al 03/09/2024, la presente opposizione deve essere dichiarata inammissibile, in conformità alla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità.
6. Atteso che il giudizio viene così definito unicamente sulla base di una questione di solo diritto
(peraltro, attinente al rito), non si applica l'art. 101, c. 2, c.p.c.: con la sent. 822/2024, la
Cassazione (richiamando la sent. 20935/2009 delle Sezioni Unite), ha ricordato infatti che
“l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese”.
7. Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in € 2.951,90 (oltre IVA, C.P.A. e rimborso delle spese generali per il 15%), con applicazione dei parametri minimi previsti per i giudizi dinanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della causa, dell'assenza della fase istruttoria e della riduzione del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, nella persona del dott. Francesco Maria Antonio Buggè, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione iscritta al RGAC n. 3150/2024, così dispone:
pagina 4 di 5 - dichiara inammissibile l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
Parte_3
- condanna e in solido al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_3 delle spese di lite in favore dell' Controparte_2
Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, quantificate in € 2.951,90 (oltre IVA,
[...]
C.P.A. e rimborso delle spese generali per il 15%).
Reggio Calabria, 01/12/2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Antonio Buggè
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Belcastro Salvatore,
Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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