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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 04/04/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1654/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela LUCIANI, ha emesso la seguente definitiva
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1654 dell'anno 2021
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Natalina Giannaccaro opponente
E
(già , in persona del l.r.p.t. (C.F. Controparte_1 Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti P.IVA_1 opposta
Fatto e Diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione all'atto di precetto, per l'importo di € 120.028,63, notificatogli da in data 16.09.2021, unitamente al titolo esecutivo, Controparte_1 costituito dalla sentenza n° 438/2021 del Tribunale di Campobasso, mediante la quale, nel rigettare l'opposizione, è stato confermato e dichiarato esecutivo per l'intera somma ingiunta il d.i. n. 512/2016.
Ha eccepito:
- la carenza di legittimazione attiva di e per essa, Controparte_1 quale mandataria, di Controparte_2
- la non debenza dell'importo di € 40.556,75, a titolo di interessi di mora, in quanto nella sentenza di cui sopra sarebbe stato accertato quale credito dovuto quello portato nel decreto ingiuntivo, mentre nulla sarebbe stato statuito in ordine agli interessi successivi, che in ogni caso non sarebbero dovuti, attesa la risoluzione del rapporto contrattuale sin da data antecedente alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo;
- che la sentenza azionata non sarebbe un titolo esecutivo idoneo al fine di pretendere il pagamento di somme riconducibili al ricorso monitorio, in
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relazione alle quali l'unico titolo legittimante sarebbe invece il decreto ingiuntivo, mai notificato in forma esecutiva.
Ha dunque chiesto: di accertare e dichiarare che l'atto di precetto notificato unitamente alla sentenza n° 438/2021 è infarcito di somme non dovute, in uno agli interessi di mora quantificati in € 40.556,75; di accertare e dichiarare l'inidoneità della sentenza n° 438/2021 quale titolo per la richiesta di pagamento dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo;
di accertare e dichiarare l'inidoneità della sentenza n° 438/2021 quale titolo per la richiesta di pagamento delle spese e compensi liquidati nel decreto ingiuntivo;
per l'effetto, di dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto in ordine alle somme riconducibili al decreto ingiuntivo.
Si è costituita l'opposta contestando tutte le censure Controparte_1 ex adverso formulate e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del precetto opposto.
Con ordinanza del 7.04.2022 il giudice precedentemente titolare della causa ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo azionato.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 28.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti.
Lo scrivente giudice ha dunque trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
I. L'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva in capo a
[...]
e per essa, quale mandataria, è Controparte_1 Controparte_2 infondata e deve essere rigettata.
Risulta infatti dalla documentazione in atti, prodotta dall'opposta, che:
- la sentenza n. 438/2021, ossia il titolo esecutivo azionato in questa sede, è stata emessa nei confronti di quale cessionaria del credito Controparte_3 originariamente vantato dalla MPS Consumit s.p.a., in virtù del contratto di finanziamento n. 3759997, stipulato da in data 14.09.2010; Parte_1
- con verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda del 29 giugno 2018 n. 80866 Rep./n.15510 Racc., (in atti) ha conferito ad Controparte_3
appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di Controparte_1 direzione e coordinamento di il ramo di azienda relativo Controparte_3 all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti “distressed” di CP_3
CP_1
Il conferimento rientra nelle cessioni di rapporti giuridici disciplinate dall'art. 58 del d.lgs n. 385/1993, per cui ne è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 92, del 9 agosto 2018, come documentalmente dimostrato;
- con successivo verbale di assemblea del 20.04.2020, a rogito del Notaio di Milano, rep. N. 83246/16717, la denominazione sociale Persona_1 di è stata modificata in (cfr. visura Controparte_1 Controparte_1 camerale di;
Controparte_1
2
- il precetto è stato quindi notificato al da - Pt_1 Controparte_2 già (cfr. visura camerale di dalla quale si evince CP_4 CP_4 che con verbale di assemblea del 14.12.2020, a rogito del notaio Per_1 di Milano, rep. N. 84145/17165, è stata deliberata la modifica della
[...] denominazione sociale, con effetto dalla data di efficacia del conferimento di ramo d'azienda da parte di - in qualità di mandataria di Controparte_1 [...]
giusta procura generale notarile in atti del 9.12.2020 Controparte_1
(rep. n. 42351, racc. n. 15678), per lo svolgimento dell'attività di gestione, incasso ed eventuale recuperi dei crediti vantati dalla mandante nei confronti di terzi.
Emerge da quanto sinora esposto che si è verificata, nel corso della causa conclusasi con la citata sentenza n. 438/2021, una successione a titolo particolare per atto tra vivi nel diritto controverso (da a Controparte_3 [...]
, in ragione della quale, ex art. 111 c.p.c., il processo è Controparte_1 correttamente proseguito tra le parti originarie (ed infatti la sentenza è stata emessa nei confronti di . Controparte_3
La sentenza, tuttavia, spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, nel caso di specie che dunque Controparte_1 correttamente l'ha azionata quale titolo esecutivo.
Risulta infatti dalla documentazione sinora richiamata che Controparte_1 ha dimostrato sia la sua legittimazione ad agire, sia quella della sua
[...] mandataria Controparte_2
Ciò posto, nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. l'opponente ha ulteriormente specificato la censura circa la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, lamentando che non sarebbe stato allegato alcun contratto attestante la cessione del credito di cui trattasi, ed asserendo che non potrebbe assurgere a rango di prova in ordine alla legittimazione del creditore l'allegato “foglio che riporta una scarna legenda con l'indicazione del nominativo”, in quanto “priva di qualsiasi elemento o sottoscrizione che ne attesti l'autenticità”.
Oltre alla legittimazione attiva dell'opposta e della sua mandataria l'opponente pone dunque in dubbio, a ben vedere, anche la loro legittimazione sostanziale, contestando la titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva.
Nemmeno tale doglianza merita accoglimento.
Si è già sopra visto, infatti, che è stato prodotto in atti non solo l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 92, del 9 agosto 2018, ai sensi dell'art. 58 T.U.B, ma anche l'atto pubblico del 29 giugno 2018 n. 80866 Rep./n.15510 Racc., mediante il quale è avvenuto il conferimento, da a del ramo di Controparte_3 Controparte_1 azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti
“distressed” di Controparte_3
Detto conferimento ha determinato il subentro di nella Controparte_1 titolarità dei crediti e dei debiti riferibili all'attività del ramo di azienda, ed in particolare nella titolarità di tutti i crediti deteriorati di cui Controparte_3 si era resa acquirente ed era titolare alla data del 1.07.2018, ivi incluso il credito vantato nei confronti del Pt_1
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E' infatti incontestata tra le parti la circostanza per cui (nei Controparte_3 cui confronti è stata pronunciata la sentenza n. 438/2021, azionata quale titolo esecutivo in questa sede) era titolare del credito di cui trattasi nei confronti di così come quella per cui tale titolarità sussisteva Parte_1 già alla data del 1.07.2018. Si consideri infatti sul punto che circa due anni prima, in data 18.08.2016, ella aveva già ottenuto, a tutela del credito di cui trattasi, il decreto ingiuntivo n. 512/2016, poi opposto nel giudizio che si è concluso con la sentenza n. 438/2021.
In altri termini, poiché l'opponente non contesta l'originaria titolarità del credito nei confronti del in capo a (titolarità che Pt_1 Controparte_3 emerge comunque dagli atti), ma si limita a contestare la legittimazione attiva (rectius la titolarità del diritto di credito azionato) in capo alla cessionaria
[...]
è solo su tale passaggio che occorre concentrarsi. Controparte_1
Ritiene questo giudice sul punto che l'intervenuta produzione dell'atto di cessione del ramo d'azienda del 29 giugno 2018, sopra richiamato, sia circostanza idonea a fugare ogni possibile dubbio circa la titolarità del credito in capo a Controparte_1
Come visto, infatti, nello stesso vengono espressamente indicati per categorie i crediti riferibili all'attività del ramo di azienda oggetto della cessione: trattasi di tutti i crediti “distressed” (o deteriorati) di cui si era resa Controparte_3 acquirente ed era titolare alla data del 1.07.2018.
Sul punto si rileva che, anche alla luce dell'interpretazione resa dalla Suprema Corte più di recente, “in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (cfr. Cass Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023).
Ebbene, se ciò vale quando l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti è contenuta nell'avviso di cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, a maggior ragione si deve pervenire alle medesime conclusioni nel caso di specie, in cui l'indicazione di cui trattasi è contenuta nello stesso contratto di cessione, appositamente prodotto.
In conclusione, alla luce di tutti gli elementi di cui si è detto, il corredo probatorio agli atti deve ritenersi idoneo a comprovare l'appartenenza del credito oggetto di causa alla massa di quelli ceduti, nonché la titolarità dello stesso in capo all'odierna opposta.
II. Parimenti non meritevole di accoglimento è la censura circa la non debenza dell'importo di € 40.556,75, a titolo di interessi di mora, in quanto nella sentenza di cui sopra sarebbe stato accertato quale credito dovuto quello portato nel decreto ingiuntivo, mentre nulla sarebbe stato statuito in ordine
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agli interessi successivi, che in ogni caso non sarebbero dovuti, attesa la risoluzione del rapporto contrattuale sin da data antecedente alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
Risulta dalla lettura dell'atto di precetto che la voce recante l'importo di € 40.556,75 è relativa ai “successivi interessi di mora nella misura contrattualmente prevista”, e segue quella recante l'importo di euro 72.112,43, relativa alla “sorte di cui al decreto”.
E' in atti il ricorso per decreto ingiuntivo (N. R.G. 1144/2016), dal quale si evince che ha richiesto l'ingiunzione di pagamento per la Controparte_3 somma di euro 72.112,43 (a titolo di sorte capitale e interessi calcolati al tasso contrattualmente previsto dalla data di decadenza dal beneficio del termine alla data del ricorso), oltre “i successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto, da calcolarsi sul solo capitale di euro 48.460,41 fino all'effettivo soddisfo”.
E' in atti altresì il decreto ingiuntivo n. 512/2016 (reso del procedimento N. R.G. 1144/2016), mediante il quale si ingiunge a di pagare a Parte_1 non solo la somma di euro 72.112,43, ma anche “gli interessi Controparte_3 come da domanda”.
Ne risulta che “i successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto, da calcolarsi sul solo capitale di euro 48.460,41 fino all'effettivo soddisfo” sono dovuti, in quanto trattasi degli “interessi come da domanda” di cui al d.i. n. 512/2016, il cui pagamento è stato ingiunto al unitamente a quello Pt_1 relativo alla somma di euro 72.112,43.
Nel dispositivo della sentenza n. 438/2021, mediante la quale è stata definita l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 512/2016, si precisa infatti che il predetto d.i. viene confermato e dichiarato esecutivo per l'intera somma ingiunta, e dunque non solo per l'importo di euro 72.112,43, ma anche per gli interessi di cui trattasi.
Chiarito dunque che, sulla base del titolo esecutivo azionato, è dovuto l'importo relativo ai “successivi interessi di mora nella misura contrattualmente prevista”, inserito nel precetto, si osserva che non è possibile in questa sede esaminare le censure di merito dell'opponente, relative alle statuizioni rese nella citata sentenza in punto di debenza degli interessi.
Tali censure dovevano essere infatti proposte in sede di opposizione al decreto ingiuntivo e, ove in quella sede proposte e disattese, dovevano essere coltivate in sede di appello avverso la sentenza che ha deciso sull'opposizione.
E' noto infatti che il titolo esecutivo giudiziale resta sostanzialmente intangibile anche nelle opposizioni esecutive, se non per fatti impeditivi o modificativi o estintivi del credito ivi consacrato, che siano successivi al titolo stesso ed al momento in cui avrebbero potuto o dovuto essere fatti valere nel processo in cui quello è poi divenuto definitivo.
Come autorevolmente sostenuto anche dalla Suprema Corte (cfr. ex multis, Sez. U, Sentenza n. 19889 del 23/07/2019), “nel caso di titolo esecutivo giudiziale con l'opposizione non si può giammai addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle
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avrebbero dovuto dedursi esclusivamente coi mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento contro di quello (per tutte: Cass. 17/02/2011, n. 3850; Cass. 25/02/2016, n. 3712; Cass. Sez. U. 23/01/2015, n. 1238; Cass. ord. 21/09/17, n. 21954)”.
III. Né può condividersi quanto affermato dall'opponente in merito alla circostanza per cui la sentenza azionata non sarebbe un titolo esecutivo idoneo al fine di pretendere il pagamento di somme “riconducibili al ricorso monitorio”, in relazione alle quali l'unico titolo legittimante sarebbe invece il decreto ingiuntivo, mai notificato in forma esecutiva.
Nel caso di specie, infatti, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo è stata disposta direttamente nella sentenza che ha definito l'opposizione, e dunque correttamente il creditore non ha provveduto a notificare nuovamente al debitore il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, ma gli ha notificato solo la sentenza (in forma esecutiva), mediante la quale è stata conferita l'esecutorietà al decreto ingiuntivo stesso, ed ha provveduto a far riferimento ad essa nel precetto.
Il creditore ha dunque agito conformemente al disposto dell'art 654 comma 2 c.p.c., secondo cui “ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo, ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula”.
Si osserva poi che correttamente è stata munita della formula esecutiva la sentenza (e non il decreto ingiuntivo), in quanto nel caso di specie il creditore ha fatto valere la sentenza (e non il decreto ingiuntivo) come titolo esecutivo.
L'idoneità della sentenza a fondare l'esecuzione in relazione a tutte le somme, anche quelle “riconducibili al ricorso monitorio”, deriva proprio dalla circostanza per cui, nel caso di specie, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo è stata disposta direttamente con la sentenza.
Non può dunque trovare applicazione il principio per cui “qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19595 del 27/08/2013; Sez. 1, Ordinanza n. 23500 del 26/08/2021), in quanto tale principio vale, per l'appunto, solo quando la sentenza non contenga la pronuncia sull'esecutorietà del decreto ingiuntivo.
IV. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, in base allo scaglione corrispondente al valore della controversia, secondo i parametri minimi, tenuto conto delle caratteristiche e della natura dell'attività prestata, della non particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché della natura documentale della causa.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in atti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione;
2. CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Campobasso, in data 3 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Luciani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela LUCIANI, ha emesso la seguente definitiva
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1654 dell'anno 2021
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Natalina Giannaccaro opponente
E
(già , in persona del l.r.p.t. (C.F. Controparte_1 Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti P.IVA_1 opposta
Fatto e Diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione all'atto di precetto, per l'importo di € 120.028,63, notificatogli da in data 16.09.2021, unitamente al titolo esecutivo, Controparte_1 costituito dalla sentenza n° 438/2021 del Tribunale di Campobasso, mediante la quale, nel rigettare l'opposizione, è stato confermato e dichiarato esecutivo per l'intera somma ingiunta il d.i. n. 512/2016.
Ha eccepito:
- la carenza di legittimazione attiva di e per essa, Controparte_1 quale mandataria, di Controparte_2
- la non debenza dell'importo di € 40.556,75, a titolo di interessi di mora, in quanto nella sentenza di cui sopra sarebbe stato accertato quale credito dovuto quello portato nel decreto ingiuntivo, mentre nulla sarebbe stato statuito in ordine agli interessi successivi, che in ogni caso non sarebbero dovuti, attesa la risoluzione del rapporto contrattuale sin da data antecedente alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo;
- che la sentenza azionata non sarebbe un titolo esecutivo idoneo al fine di pretendere il pagamento di somme riconducibili al ricorso monitorio, in
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relazione alle quali l'unico titolo legittimante sarebbe invece il decreto ingiuntivo, mai notificato in forma esecutiva.
Ha dunque chiesto: di accertare e dichiarare che l'atto di precetto notificato unitamente alla sentenza n° 438/2021 è infarcito di somme non dovute, in uno agli interessi di mora quantificati in € 40.556,75; di accertare e dichiarare l'inidoneità della sentenza n° 438/2021 quale titolo per la richiesta di pagamento dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo;
di accertare e dichiarare l'inidoneità della sentenza n° 438/2021 quale titolo per la richiesta di pagamento delle spese e compensi liquidati nel decreto ingiuntivo;
per l'effetto, di dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto in ordine alle somme riconducibili al decreto ingiuntivo.
Si è costituita l'opposta contestando tutte le censure Controparte_1 ex adverso formulate e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del precetto opposto.
Con ordinanza del 7.04.2022 il giudice precedentemente titolare della causa ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo azionato.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 28.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti.
Lo scrivente giudice ha dunque trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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I. L'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva in capo a
[...]
e per essa, quale mandataria, è Controparte_1 Controparte_2 infondata e deve essere rigettata.
Risulta infatti dalla documentazione in atti, prodotta dall'opposta, che:
- la sentenza n. 438/2021, ossia il titolo esecutivo azionato in questa sede, è stata emessa nei confronti di quale cessionaria del credito Controparte_3 originariamente vantato dalla MPS Consumit s.p.a., in virtù del contratto di finanziamento n. 3759997, stipulato da in data 14.09.2010; Parte_1
- con verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda del 29 giugno 2018 n. 80866 Rep./n.15510 Racc., (in atti) ha conferito ad Controparte_3
appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di Controparte_1 direzione e coordinamento di il ramo di azienda relativo Controparte_3 all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti “distressed” di CP_3
CP_1
Il conferimento rientra nelle cessioni di rapporti giuridici disciplinate dall'art. 58 del d.lgs n. 385/1993, per cui ne è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 92, del 9 agosto 2018, come documentalmente dimostrato;
- con successivo verbale di assemblea del 20.04.2020, a rogito del Notaio di Milano, rep. N. 83246/16717, la denominazione sociale Persona_1 di è stata modificata in (cfr. visura Controparte_1 Controparte_1 camerale di;
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- il precetto è stato quindi notificato al da - Pt_1 Controparte_2 già (cfr. visura camerale di dalla quale si evince CP_4 CP_4 che con verbale di assemblea del 14.12.2020, a rogito del notaio Per_1 di Milano, rep. N. 84145/17165, è stata deliberata la modifica della
[...] denominazione sociale, con effetto dalla data di efficacia del conferimento di ramo d'azienda da parte di - in qualità di mandataria di Controparte_1 [...]
giusta procura generale notarile in atti del 9.12.2020 Controparte_1
(rep. n. 42351, racc. n. 15678), per lo svolgimento dell'attività di gestione, incasso ed eventuale recuperi dei crediti vantati dalla mandante nei confronti di terzi.
Emerge da quanto sinora esposto che si è verificata, nel corso della causa conclusasi con la citata sentenza n. 438/2021, una successione a titolo particolare per atto tra vivi nel diritto controverso (da a Controparte_3 [...]
, in ragione della quale, ex art. 111 c.p.c., il processo è Controparte_1 correttamente proseguito tra le parti originarie (ed infatti la sentenza è stata emessa nei confronti di . Controparte_3
La sentenza, tuttavia, spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, nel caso di specie che dunque Controparte_1 correttamente l'ha azionata quale titolo esecutivo.
Risulta infatti dalla documentazione sinora richiamata che Controparte_1 ha dimostrato sia la sua legittimazione ad agire, sia quella della sua
[...] mandataria Controparte_2
Ciò posto, nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. l'opponente ha ulteriormente specificato la censura circa la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, lamentando che non sarebbe stato allegato alcun contratto attestante la cessione del credito di cui trattasi, ed asserendo che non potrebbe assurgere a rango di prova in ordine alla legittimazione del creditore l'allegato “foglio che riporta una scarna legenda con l'indicazione del nominativo”, in quanto “priva di qualsiasi elemento o sottoscrizione che ne attesti l'autenticità”.
Oltre alla legittimazione attiva dell'opposta e della sua mandataria l'opponente pone dunque in dubbio, a ben vedere, anche la loro legittimazione sostanziale, contestando la titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva.
Nemmeno tale doglianza merita accoglimento.
Si è già sopra visto, infatti, che è stato prodotto in atti non solo l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 92, del 9 agosto 2018, ai sensi dell'art. 58 T.U.B, ma anche l'atto pubblico del 29 giugno 2018 n. 80866 Rep./n.15510 Racc., mediante il quale è avvenuto il conferimento, da a del ramo di Controparte_3 Controparte_1 azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti
“distressed” di Controparte_3
Detto conferimento ha determinato il subentro di nella Controparte_1 titolarità dei crediti e dei debiti riferibili all'attività del ramo di azienda, ed in particolare nella titolarità di tutti i crediti deteriorati di cui Controparte_3 si era resa acquirente ed era titolare alla data del 1.07.2018, ivi incluso il credito vantato nei confronti del Pt_1
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E' infatti incontestata tra le parti la circostanza per cui (nei Controparte_3 cui confronti è stata pronunciata la sentenza n. 438/2021, azionata quale titolo esecutivo in questa sede) era titolare del credito di cui trattasi nei confronti di così come quella per cui tale titolarità sussisteva Parte_1 già alla data del 1.07.2018. Si consideri infatti sul punto che circa due anni prima, in data 18.08.2016, ella aveva già ottenuto, a tutela del credito di cui trattasi, il decreto ingiuntivo n. 512/2016, poi opposto nel giudizio che si è concluso con la sentenza n. 438/2021.
In altri termini, poiché l'opponente non contesta l'originaria titolarità del credito nei confronti del in capo a (titolarità che Pt_1 Controparte_3 emerge comunque dagli atti), ma si limita a contestare la legittimazione attiva (rectius la titolarità del diritto di credito azionato) in capo alla cessionaria
[...]
è solo su tale passaggio che occorre concentrarsi. Controparte_1
Ritiene questo giudice sul punto che l'intervenuta produzione dell'atto di cessione del ramo d'azienda del 29 giugno 2018, sopra richiamato, sia circostanza idonea a fugare ogni possibile dubbio circa la titolarità del credito in capo a Controparte_1
Come visto, infatti, nello stesso vengono espressamente indicati per categorie i crediti riferibili all'attività del ramo di azienda oggetto della cessione: trattasi di tutti i crediti “distressed” (o deteriorati) di cui si era resa Controparte_3 acquirente ed era titolare alla data del 1.07.2018.
Sul punto si rileva che, anche alla luce dell'interpretazione resa dalla Suprema Corte più di recente, “in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (cfr. Cass Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023).
Ebbene, se ciò vale quando l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti è contenuta nell'avviso di cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, a maggior ragione si deve pervenire alle medesime conclusioni nel caso di specie, in cui l'indicazione di cui trattasi è contenuta nello stesso contratto di cessione, appositamente prodotto.
In conclusione, alla luce di tutti gli elementi di cui si è detto, il corredo probatorio agli atti deve ritenersi idoneo a comprovare l'appartenenza del credito oggetto di causa alla massa di quelli ceduti, nonché la titolarità dello stesso in capo all'odierna opposta.
II. Parimenti non meritevole di accoglimento è la censura circa la non debenza dell'importo di € 40.556,75, a titolo di interessi di mora, in quanto nella sentenza di cui sopra sarebbe stato accertato quale credito dovuto quello portato nel decreto ingiuntivo, mentre nulla sarebbe stato statuito in ordine
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agli interessi successivi, che in ogni caso non sarebbero dovuti, attesa la risoluzione del rapporto contrattuale sin da data antecedente alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
Risulta dalla lettura dell'atto di precetto che la voce recante l'importo di € 40.556,75 è relativa ai “successivi interessi di mora nella misura contrattualmente prevista”, e segue quella recante l'importo di euro 72.112,43, relativa alla “sorte di cui al decreto”.
E' in atti il ricorso per decreto ingiuntivo (N. R.G. 1144/2016), dal quale si evince che ha richiesto l'ingiunzione di pagamento per la Controparte_3 somma di euro 72.112,43 (a titolo di sorte capitale e interessi calcolati al tasso contrattualmente previsto dalla data di decadenza dal beneficio del termine alla data del ricorso), oltre “i successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto, da calcolarsi sul solo capitale di euro 48.460,41 fino all'effettivo soddisfo”.
E' in atti altresì il decreto ingiuntivo n. 512/2016 (reso del procedimento N. R.G. 1144/2016), mediante il quale si ingiunge a di pagare a Parte_1 non solo la somma di euro 72.112,43, ma anche “gli interessi Controparte_3 come da domanda”.
Ne risulta che “i successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto, da calcolarsi sul solo capitale di euro 48.460,41 fino all'effettivo soddisfo” sono dovuti, in quanto trattasi degli “interessi come da domanda” di cui al d.i. n. 512/2016, il cui pagamento è stato ingiunto al unitamente a quello Pt_1 relativo alla somma di euro 72.112,43.
Nel dispositivo della sentenza n. 438/2021, mediante la quale è stata definita l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 512/2016, si precisa infatti che il predetto d.i. viene confermato e dichiarato esecutivo per l'intera somma ingiunta, e dunque non solo per l'importo di euro 72.112,43, ma anche per gli interessi di cui trattasi.
Chiarito dunque che, sulla base del titolo esecutivo azionato, è dovuto l'importo relativo ai “successivi interessi di mora nella misura contrattualmente prevista”, inserito nel precetto, si osserva che non è possibile in questa sede esaminare le censure di merito dell'opponente, relative alle statuizioni rese nella citata sentenza in punto di debenza degli interessi.
Tali censure dovevano essere infatti proposte in sede di opposizione al decreto ingiuntivo e, ove in quella sede proposte e disattese, dovevano essere coltivate in sede di appello avverso la sentenza che ha deciso sull'opposizione.
E' noto infatti che il titolo esecutivo giudiziale resta sostanzialmente intangibile anche nelle opposizioni esecutive, se non per fatti impeditivi o modificativi o estintivi del credito ivi consacrato, che siano successivi al titolo stesso ed al momento in cui avrebbero potuto o dovuto essere fatti valere nel processo in cui quello è poi divenuto definitivo.
Come autorevolmente sostenuto anche dalla Suprema Corte (cfr. ex multis, Sez. U, Sentenza n. 19889 del 23/07/2019), “nel caso di titolo esecutivo giudiziale con l'opposizione non si può giammai addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle
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avrebbero dovuto dedursi esclusivamente coi mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento contro di quello (per tutte: Cass. 17/02/2011, n. 3850; Cass. 25/02/2016, n. 3712; Cass. Sez. U. 23/01/2015, n. 1238; Cass. ord. 21/09/17, n. 21954)”.
III. Né può condividersi quanto affermato dall'opponente in merito alla circostanza per cui la sentenza azionata non sarebbe un titolo esecutivo idoneo al fine di pretendere il pagamento di somme “riconducibili al ricorso monitorio”, in relazione alle quali l'unico titolo legittimante sarebbe invece il decreto ingiuntivo, mai notificato in forma esecutiva.
Nel caso di specie, infatti, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo è stata disposta direttamente nella sentenza che ha definito l'opposizione, e dunque correttamente il creditore non ha provveduto a notificare nuovamente al debitore il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, ma gli ha notificato solo la sentenza (in forma esecutiva), mediante la quale è stata conferita l'esecutorietà al decreto ingiuntivo stesso, ed ha provveduto a far riferimento ad essa nel precetto.
Il creditore ha dunque agito conformemente al disposto dell'art 654 comma 2 c.p.c., secondo cui “ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo, ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula”.
Si osserva poi che correttamente è stata munita della formula esecutiva la sentenza (e non il decreto ingiuntivo), in quanto nel caso di specie il creditore ha fatto valere la sentenza (e non il decreto ingiuntivo) come titolo esecutivo.
L'idoneità della sentenza a fondare l'esecuzione in relazione a tutte le somme, anche quelle “riconducibili al ricorso monitorio”, deriva proprio dalla circostanza per cui, nel caso di specie, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo è stata disposta direttamente con la sentenza.
Non può dunque trovare applicazione il principio per cui “qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è quest'ultima, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell'esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19595 del 27/08/2013; Sez. 1, Ordinanza n. 23500 del 26/08/2021), in quanto tale principio vale, per l'appunto, solo quando la sentenza non contenga la pronuncia sull'esecutorietà del decreto ingiuntivo.
IV. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, in base allo scaglione corrispondente al valore della controversia, secondo i parametri minimi, tenuto conto delle caratteristiche e della natura dell'attività prestata, della non particolare complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché della natura documentale della causa.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in atti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione;
2. CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Campobasso, in data 3 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Luciani
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