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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 31/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 570/2022 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliato in Via del Parte_1 CodiceFiscale_1
Bufalo 6, Messina, presso lo studio dell'Avv. Alberto Santoro che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ) e (c.f. CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2 [...]
), elettiv.te domiciliati in Via Maceo 254, Terme Vigliatore C.F._3
(ME), presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Mandanici che li rappresenta e difende per procura in atti, appellati, avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (appello avverso la sentenza n. 89/22 R.S. del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 25 luglio 2022 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 89/22 R.S. con la quale il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto aveva rigettato la domanda risarcitoria formulata
1 dall'odierno appellante nei confronti di e . CP_1 CP_2 [...]
premesso di essere socio della cooperativa edilizia Quadrifoglio con Pt_1
sede legale in Milazzo, Via Triboli 36, costituita per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare e di essere stato assegnatario in data 21 dicembre
2000, lamentava che, in data 1 ottobre 2001, gli era stata comunicata la delibera del Consiglio di Amministrazione, nella persona degli odierni appellati, che lo escludevano dalla società con effetto immediato per morosità e mancato pagamento di somme in favore della cooperativa. Il evidenziava di aver Pt_1
corrisposto £. 20.000.000 a saldo dei conferimenti socio e di essere stato poi reintegrato nella qualità di socio ma deduceva di avere subito danni sia CP_ patrimoniali che morali a causa della condotta di e che lo avevano CP_2
escluso dalla cooperativa come ritorsione per una denuncia depositata da un socio CP_ nei confronti del . Il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda ritenendo non provata sia la condotta illegittima imputata agli odierni appellati, atteso che, al momento della delibera contestata, la morosità del Pt_1 sussisteva, che i danni lamentati da quest'ultimi, dovendo ritenersi il riferimento ad “attività legale complessa e dispendiosa” eccessivamente generico.
Con il primo motivo di appello ha contestato la sussistenza della Pt_1
morosità al momento della delibera di esclusione dalla società (1 ottobre 2001), posto che l'assegno da lui rilasciato per estinguere i suoi debiti nei confronti della cooperativa, pur recando la data del 31 dicembre 2001, era stato consegnato al CP_
in data anteriore. Tale circostanza era provata dal fatto che tale assegno, già alla data del 28 dicembre 2001, era stato “girato” più volte, a dimostrazione che il CP_
lo aveva negoziato ben prima della data indicata sul titolo;
lo stesso Pt_1
in data 17 dicembre 2001, innanzi al Collegio dei Probiviri si era dichiarato disponibile a convertire tale titolo in contanti. La asserita ed inesistente morosità del era stato un pretesto utilizzato dagli odierni appellati per escluderlo Pt_1
dalla società.
Con il secondo motivo di gravame il si doleva della ritenuta genericità Pt_1
dei danni da lui lamentati, avendo egli allegato tutti gli atti dei procedimenti amministrativi e penali che dimostravano gli esborsi da lui sostenuti, sulla scorta delle tariffe professionali. Chiedeva quindi che, in riforma della sentenza
2 impugnata, e venissero condannati al risarcimento CP_1 CP_2
dei danni morali e patrimoniali da lui subiti quantificati in € 25.000,00 oltre accessori, oltre al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
e si costituivano contestando la fondatezza delle CP_1 CP_2 doglianze svolte dall'appellante e chiedendo il rigetto del gravame.
L'appello è infondato.
Il ha negato la sussistenza della propria morosità al 28 settembre Pt_1
2001, data in cui il Consiglio di Amministrazione della cooperativa Quadrifoglio, della quale era socio, deliberava di escluderlo dalla società a causa della sua morosità; evidenziava, infatti, di aver già consegnato a quella data la somma di £.
20.000.000 ad a mezzo di un assegno n. 0601652733 – 06 tratto sul CP_1
Monte dei Paschi di Siena di Milazzo a firma della moglie del Pt_1 [...]
Tale assegno, infatti, pur recando la data del 30 dicembre 2001, era Persona_1
stato consegnato in data anteriore, come emergeva anche dalla nota sottoscritta dall'Avv. Correnti del 28 dicembre 2001 con la quale si dava atto che tale ultimo giratario dell'assegno emesso dalla riceveva Persona_2 Per_1
dalla stessa un assegno circolare di pari importo, restituendo così alla traente l'assegno originario.
Osserva la Corte che dalla documentazione in atti emerge la consegna anticipata di tale titolo (cfr. anche denuncia della del 5 ottobre 2001 nella Per_1
quale la stessa faceva riferimento alla consegna - asseritamente già avvenuta nelle CP_ mani del beneficiario – dell'assegno n. 0601652733), ancorché non possa individuarsi con precisione la data di tale consegna, se cioè la stessa sia avvenuta in data anteriore al 28 settembre 2001 (data della delibera di esclusione del socio
. In ogni caso si osserva che, secondo quanto chiarito dalla S.C., in caso Pt_1
di emissione di assegno bancario postdatato, la consegna del titolo, nell'identificare il distacco dello stesso dalla sfera giuridica del traente ed il suo passaggio nella disponibilità del prenditore, rileva ai soli fini della sua venuta ad esistenza, che consente al creditore di esigere immediatamente il pagamento, fermo restando che l'effetto solutorio-liberatorio si realizza esclusivamente con l'incasso della somma portata nel titolo stesso (Cass. Civ. Sez. 3, 12 dicembre
3 2014 n. 26161), incasso che alla data del 28 dicembre 2001 (come risulta dalla nota a firma dell' non era ancora avvenuto. Persona_3
Tuttavia, ed il rilievo deve ritenersi dirimente, è infondato il secondo motivo di appello.
Immune da censure appare l'iter logico-argomentativo del giudice di prime cure laddove ha ritenuto assente la prova degli asseriti danni lamentati dal
Pt_1
La delibera di esclusione del dalla cooperativa, comunicata allo stesso Pt_1
in data 1 ottobre 2001, è stata revocata in data 5 gennaio 2002 dal Consiglio di
Amministrazione, preso atto dell'avvenuta conciliazione delle parti innanzi al
Collegio dei Probiviri nel mese di dicembre 2001.
Il ha evidenziato che le innumerevoli iniziative giudiziarie e Pt_1
stragiudiziali poste in essere.. e documentate a mezzo di prova scritta si sono formalizzate con l'ausilio di un avvocato e soggiacciono ai costi determinati per legge con le tariffe professionali (pag. 8 atto di appello), senza tuttavia fornire alcuna prova in ordine agli esborsi sostenuti per le sue iniziative, molte delle quali peraltro non necessitavano dell'ausilio di professionisti (denunce, esposti).
Analogamente sforniti di prova devono ritenersi gli asseriti danni morali, tenuto conto anche del periodo assolutamente limitato nel quale il ha Pt_1
perso la qualità di socio della cooperativa.
Alcun danno è quindi ipotizzabile sicché l'appello non può che essere rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
4 La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 89/22 R.S. del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, così provvede: rigetta l'appello proposto dal Parte_1
condanna al pagamento, a favore di e Parte_1 CP_1 CP_2
, delle spese processuali, liquidate in € 5.809,00 per compensi (valori medi
[...]
dello scaglione di riferimento), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma.
Messina, 31 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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