TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/12/2025, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1^ Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa N. 6394/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ), con il proc. dom. Avv.to Manuel MESSINA', Parte_1 C.F._1 Via Manara, n. 7, Milano
- parte attrice - contro
C.F.: , con il proc. dom. Avv.to Rosa Alba NUNZIATA, Controparte_1 C.F._2 Via San Gottardo, n. 91, Monza
- parte convenuta - e contro
C.F. / P. IVA: ), con il proc. dom. Avv.to Maurizio Controparte_2 P.IVA_1 ORLANDO, Via Chiossetto, n. 18, Milano
- parte terza chiamata -
OGGETTO: incarico professionale;
risoluzione per inadempimento;
restituzione compensi;
risarcimento danni;
pagamento somme (in via riconvenzionale).
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati a PCT del seguente tenore.
Per parte attrice:
In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare la responsabilità dell'Arch. per inadempimento Controparte_1 dell'incarico professionale affidatogli dalla SI.ra ed avente ad oggetto la Parte_1
“progettazione e direzione lavorio in relazione alla nuova edificazione di un edificio residenziale in Cologno Monzese (MI), Via Santa Maria 10”;
- per l'effetto di quanto sopra accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento della scrittura privata di incarico sottoscritta tra l'attrice ed il convenuto in data 25.03.2016, con la conseguente condanna di quest'ultimo a ripetere in favore dell'attrice quanto dalla medesima versato a titolo di compenso per l'attività de qua, pari ad € 32.962,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria dai singoli versamenti al saldo effettivo;
- sempre per l'effetto di quanto sopra condannare il convenuto Arch. al Controparte_1 risarcimento del danno patrimoniale patito dalla SI.ra , come conseguenza Parte_1 dell'accertato inadempimento dell'incarico professionale, e quantificato nella somma di
€120.000,00, secondo le causali meglio specificate in narrativa, o comunque nella misura che meglio risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Sempre nel merito:
- rigettare la domanda riconvenzionale promossa dal convenuto Arch. nei confronti CP_1 della SI.ra poiché avente ad oggetto compensi mai negoziati con la Parte_1 committente, relativi a prestazioni mai eseguite, ed in ogni caso non dovuti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via istruttoria:
… omissis …
Per parte convenuta:
Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinte: In via principale: per i motivi esposti, richiamata altresì l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. formulata in atti, rigettare le domande tutte avanzate dalla signora nei confronti dell'Arch. Parte_1
, in quanto infondate in fatto e diritto e/o inammissibili e/o improcedibili e/o Controparte_1 nulle e comunque non provate. In via riconvenzionale: per i motivi esposti condannare la signora al pagamento a favore dell'attore Parte_1 della complessiva somma di euro 28.446,50, pari ad euro 22.420,00 oltre accessori, o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo. In via subordinata: ridurre il quantum eventualmente dovuto all'attrice a quanto ritenuto di giustizia, anche in via equitativa;
compensare l'eventuale credito di cui risultasse titolare la signora nella Parte_1 corretta misura accertata in corso di causa, con quello di cui è titolare l'Arch. Controparte_1 condannando l'attrice al pagamento della differenza dovuta al convenuto anche nella denegata ed impossibile ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande di parte attrice. In ogni caso: accertare e dichiarare l'operatività della copertura assicurativa in ragione della polizza sottoscritta dall'Arch. con e per l'effetto: Controparte_1 Controparte_2
- rigettare le domande proposte da quest'ultima in quanto infondate in fatto e in diritto;
- dichiarare che in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
è tenuta a garantire e manlevare l'Arch. rispetto ad ogni pretesa avversaria;
Controparte_1
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 corrispondere a parte attrice quanto l'Arch. osse eventualmente condannato a versare, CP_1 anche a titolo di spese di giudizio. Si richiede sin d'ora che, ai sensi dell'art. 1917, secondo comma, c.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, sia Controparte_2 obbligato al pagamento diretto di quanto dovesse risultare dovuto alla signora . Pt_1
Con vittoria integrale di spese di lite, anche ai sensi dell'art. 91, I comma, c.p.c...
Per parte terza chiamata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni più opportuna pronuncia e declaratoria, disattesa ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, così giudicare:
- in via principale e nel merito, respingere le domande formulate dalla sig.ra , in Parte_1 quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi rappresentati in atti dalla difesa del convenuto Arch. nonché per i motivi esposti in atti dalla concludente Compagnia e, per Controparte_1
l'effetto, rigettare la domanda di garanzia e manleva formulata da quest'ultimo nei confronti di dichiarando che quest'ultima nulla deve a chicchessia a nessun Controparte_2 titolo;
- sempre in via principale e nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere fondate, anche solo parzialmente, le domande della sig.ra
, rigettare la domanda di garanzia e manleva formulata dall'Arch. ei confronti Pt_1 CP_1 dell'esponente Compagnia per le ragioni esposte da nei propri Controparte_2 scritti difensivi, stante l'inoperatività nel caso di specie della polizza n. 81876;
- in via subordinata, nel denegato caso di soccombenza dell'Arch. di accoglimento CP_1 della domanda di garanzia e manleva formulata da quest'ultimo nei confronti di
[...]
determinare l'obbligazione di manleva della concludente Compagnia, Controparte_2 sussistendone i presupposti di legge e di contratto, solo nei limiti e alle condizioni contrattualmente pattuite, secondo le previsioni di cui alla suddetta polizza in atti ed escludendo, in ogni caso, gli importi aventi carattere restitutorio, con l'applicazione di franchigie e scoperti di polizza contrattualmente previsti e posti a carico dell' , nonché nei limiti Parte_2 di massimale (per capitale, interessi e spese) e sotto-massimali, rimanendo, in ogni caso, in capo all'Arch. e spese relative a legali e tecnici da lui nominati. CP_1
Esclusa ogni condanna diretta della Compagnia, in ogni caso,ex art.1917 secondo comma c.c.. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione 21.7.2022, iscritto a ruolo il 26.7.2022, la sig.ra ha Parte_1 convenuto in giudizio l'Arch. esponendo – in via di sintesi e per quanto di Controparte_1 stretto interesse ai fini della decisione – di essere proprietaria di un'unità immobiliare sita in Cologno Monzese, Via Santa Maria, n. 10 (immobile acquisito a seguito di aggiudicazione all'esito di procedura esecutiva immobiliare); di aver – con contratto del 25.3.2016 – affidato al convenuto incarico professionale “di progetto e direzione lavori in relazione alla nuova edificazione di un edificio residenziale in Cologno Monzese (MI), Via Santa Maria 10”, con compenso pattuito nell'importo di €21.500,00, oltre oneri fiscali (cfr. doc. n. 2 fasc. attoreo); di aver versato al convenuto l'intera somma di cui al contratto 25.3.2016 e, anzi, importo maggiore ammontante ad €32.962,32 (cfr. docc. nn.
3-12 fasc. cit.); di aver il Comune di Cologno Monzese – con provvedimento 23.2.2018 – respinto la domanda di permesso di costruire avanzata sulla base del progetto predisposto dal convenuto (cfr. doc. n. 14 fasc. cit.); di aver impugnato avanti al TAR il provvedimento di diniego del (cfr. doc. n. CP_3
16 fasc. cit.), ricorso respinto dal TAR con sentenza 20.5.2021 (cfr. doc. n. 17 fasc. cit.), avendo l'attrice medesima sostenuto l'esborso di €4.758,56 per spese legali;
di essere sopravvenuta, nel 2019, la Legge regionale n. 18/2019, la quale – modificando la L.R. n. 12/2005 – permetteva di realizzare l'intervento edilizio già oggetto del provvedimento di diniego 23.2.2018; di aver il Comune di Cologno Monzese – con Delibera n. 34 del 19.4.2021 – incluso il rustico di proprietà dell'attrice tra gli immobili ammessi ai benefici della legge sulla rigenerazione urbana (cfr. doc. n. 25 fasc. cit.), comunicando, poi, il 4.8.2021, l'approvazione del nuovo PGT (cfr. doc. n. 26 fasc. cit.); di essersi, successivamente, il convenuto rifiutato di proseguire nell'incarico di cui al contratto 25.3.2016, avendo richiesto il pagamento della somma di €28.446,50 (cfr. doc. n. 30 fasc. cit.); di aver l'attrice medesima l'8.4.2022 inoltrato all'Arch. iffida ad adempiere (cfr. doc. n. 31 fasc. cit.), alla quale CP_1 il convenuto ha replicato nel senso dell'impossibilità di completare l'incarico di cui al contratto 25.3.2016 in ragione delle modifiche al PGT, senza che – in difetto di conferimento di nuovo incarico – fosse tenuto a svolgere ulteriore attività (cfr. doc. n. 34 fasc. cit.). Tanto esposto, la difesa attorea – argomentando in diritto relazione all'inadempimento della controparte rispetto all'incarico professionale di cui al contratto 25.3.2016 – ha concluso per la dichiarazione di risoluzione di tale contratto per inadempimento imputabile all'Arch. CP_1 con conseguente condanna di quest'ultimo a restituire all'attrice l'importo versato in relazione all'incarico professionale (€32.962,32), nonché a risarcire i danni patiti dalla sig.ra Pt_1
(quantificati nella somma di €120.000,00); vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l'Arch. a contestato la fondatezza in fatto ed in diritto delle CP_4 pretese attoree, concludendo per la reiezione di esse, avanzando nei confronti dell'attrice domanda riconvenzionale per la condanna al pagamento di €28.446,50; comunque la difesa del convenuto ha chiesto di chiamare in giudizio a fini di manleva per Controparte_2
l'ipotesi di soccombenza.
Autorizzatane la chiamata in giudizio, si è costituita (nel prosieguo, Controparte_2 Cont per brevità, , che – associatasi alle difese svolte dal convenuto circa l'infondatezza delle pretese attoree – ha, in ogni caso, escluso la sussistenza di copertura assicurativa in relazione alla tipologia di domande azionate dalla sig.ra nei confronti dell'Arch. Pt_1 CP_1
Assegnata la causa ad un primo giudice (dott. A. ROSSATO); autorizzata la chiamata in causa Cont di (cfr. verbale udienza 15.12.2022); concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. (cfr. ordinanza 3.7.2023); ammessa CTU, riservata all'esito la decisione sulle ulteriori istanze istruttorie (cfr. ordinanza 7.3.2024); conferito l'incarico al CTU nominato Arch. (cfr. verbale Persona_1 udienza 17.4.2024); concessa al CTU proroga del termine per il deposito della relazione (cfr. provvedimento 24.9.2024); depositata dal CTU la relazione;
riassegnato il procedimento allo scrivente;
respinti gli ulteriori mezzi istruttori articolati dalle parti (cfr. ordinanza 22.5.2025) e liquidati gli onorari/spese al CTU (cfr. decreto 22.5.2025); precisate le conclusioni dai procuratori con fogli depositati a PCT (ord. 22.5.2025 cit.); la causa è passata in decisione, assegnati i termini per depositare comparse conclusionali (28.10.2025) e memorie di replica (17.11.2025).
************* Si premette che: i) difese,
eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019); ii) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese e delle eccezioni azionate / fatte valere in causa (vale a dire, entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c., fermi comunque i limiti previsti per la c.d. emendatio/mutatio libelli), inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008; circa il fatto che le norme che prevedono preclusioni assertive e probatorie sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene: cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008 e Cass., Sez. 3, Ord. n. 16800 del 26.6.2018); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non allegate in modo specifico siano, in tesi, evincibili dai documenti già prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del 10.6.2020).
Va premesso che, pur il precedente assegnatario della causa avendo ritenuto di espletare CTU, ad avviso di questo giudice, la decisione era da rendere senza necessità di ausilio di sapere specialistico (né, in generale, di ammettere mezzi istruttori, appunto non ammessi dallo scrivente: cfr. ord. 22.5.2025 cit.), cosicché nella presente motivazione si terrà conto della relazione peritale del CTU limitatamente ai profili che – fermo la superfluità del mezzo di prova – risultano comunque di qualche rilievo ai fini della decisione, irrilevanti per il resto i temi di verifica demandati all'Arch. ll'udienza 17.4.2024. Per_1
E' dato pacifico tra le parti, nonché obiettivamente attestato in via documentale, che la sig.ra ha conferito all'Arch. ncarico professionale, relativo ad intervento edilizio da Pt_1 CP_1 eseguire su porzione immobiliare sita in Cologno Monzese, Via Santa Maria, n. 10 (pervenuta all'attrice all'esito di procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 388/12 + 1158/12 Trib. Monza: cfr. decreto di trasferimento 12.11.2015, prodotto sub doc. n. 1 fasc. attoreo). Dal contratto 25.3.2016 – prodotto sub doc. n.2 fasc. cit. – emerge che l'incarico consisteva in: A) progettazione/deposito permesso di costruire;
B) redazione progetto esecutivo di cantiere;
C) direzione dei lavori e D) coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva delle opere;
con compenso pattuito – per le quattro le “fasi” ora indicate – in € 21.500,00, oltre oneri di legge, essendo altresì espressamente specificato che “eventuali incarichi extra (es. varianti in corso d'opera) e/o tutti gli imprevisti, comunque non compresi negli elenchi A – B – C – D, saranno valutati a parte e sottoposti preventivamente al committente che provvederà o meno a sottoscriverli, con integrazione scritta a completamento del contratto” (cfr. doc. n. 2 cit.). E' del pari circostanza pacifica e documentale che – in relazione all'incarico di cui al contratto 25.3.2016 (né, d'altro canto, è stata tempestivamente allegata la stipulazione tra l'attrice ed il convenuto di ulteriori contratti), la sig.ra ha corrisposto all'Arch. 'importo Pt_1 CP_1 complessivo di € 32.962,32 (cfr. docc. nn.
3-12 fasc. cit.). E' sempre dato pacifico e documentale il fatto che il Comune di Cologno Monzese ha respinto la domanda di permesso di costruire presentata dall'Arch. ulla base del progetto dallo CP_1 stesso elaborato (cfr. doc. n. 14 fasc. cit.); diniego del titolo abilitativo all'opera confermato pure all'esito di ricorso al TAR,avendo il G.A. respinto il ricorso presentato dalla sig.ra Pt_1
(cfr. sentenza 20.5.2021, prodotta sub doc. n. 17 fasc. cit.). Quindi, è circostanza anch'essa obiettivamente emergente dalle allegazioni delle parti, oltre che logicamente scaturente dagli effetti propri del provvedimento di diniego del CP_3 confermato dal TAR, che – in relazione all'incarico 25.3.2016 – le “fasi” B, C e D non sono mai state avviate;
senza che neppure vi sia agli atti del giudizio alcuna “integrazione scritta” idonea a giustificare “incarichi extra” di qualsivoglia tipo / natura. Ciò posto, l'attrice – in primis – ha chiesto di dichiarare risolto il contratto 25.3.2016 per inadempimento imputabile al convenuto. Come fatto presente dalla Suprema Corte, “in tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, pur costituendo il progetto, sino a quando non sia materialmente realizzato, una fase preparatoria, strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, il progettista deve assicurare, la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente” (Cass., Sez. 2, Sent. n. 8014 del 21.5.2012; nello stesso senso, cfr. Cass., Sez. 3, Ord. n. 18342 del 9.7.2019 [precedente di legittimità quest'ultimo esattamente citato in termini dalla difesa attorea: cfr. pag. 12 della comparsa conclusionale]). Inoltre, sempre la Corte di cassazione ha altresì precisato che “quando il contratto d'opera concerne la redazione di un progetto edilizio destinato all'esecuzione, tra gli obblighi del professionista rientra quello di redigere un progetto conforme, oltre che alle regole tecniche, anche alle norme giuridiche che disciplinano le modalità di edificazione su un dato territorio, in modo da non compromettere il conseguimento del provvedimento amministrativo che abilita all'esecuzione dell'opera, essendo questa qualità del progetto una delle connotazioni essenziali di un tale contratto di opera professionale;
onde gli errori di progettazione concernenti la mancata adeguazione degli edifici previsti alla normativa vigente, compromettendo il rilascio della concessione, non possono che costituire inadempimento caratterizzato da colpa grave e quindi fonte di responsabilità del progettista nei confronti del committente per il danno da questi subito in conseguenza della mancata o comunque ritardata realizzazione dell'opera” (Cass., Sez. 2, Sent. n. 1208 del 16.2.1996). Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento” (Cass., Sez. 2, Sent. n. 1214 del 18.1.2017). Ora, che nel caso di specie il contratto d'opera oncerneva un progetto Parte_3 edilizio destinato all'esecuzione è dato che non può essere posto seriamente in dubbio solo considerando che lo stesso contratto 25.3.2016 prevedeva almeno due “fasi” (quelle di cui alle lettere C e D) di carattere spiccatamente esecutivo (carattere, invero, rinvenibile altresì nella fase di cui alla lett. B), cosicché, essendo circostanza pacifica il diniego del CP_3 al titolo abilitativo all'opera per inosservanza delle norme urbanistiche, ciò solo determina l'inadempimento di un'obbligazione di risultato, caratterizzato da gravità tale da condurre alla dichiarazione di risoluzione ex artt. 1453-1455 c.c. per fatto imputabile al professionista (cfr., precedenti di legittimità sopra richiamati e, in particolare, Cass., n. 1208/1996). Né a conclusioni diverse si giunge esaminando quanto allegato dallo stesso convenuto. Infatti, fermo che, pure all'esito della CTU, è risultato confermato che il progetto depositato dall'Arch. ra in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente nel momento in CP_1 cui la domanda di permesso di costruire è stata esaminata (dato che, invero, stante la sentenza del TAR di rigetto del ricorso avverso il provvedimento di diniego, non necessitava neppure di approfondimento in sede peritale), l'inadempimento del convenuto (nonché la gravità di esso) emerge solo considerando che lo stesso Arch. a sostenuto la fattibilità del progetto a CP_1 fronte della modifica del PGT, adottata dal “proprio grazie all'intervento dell'Arch. CP_3
(cfr. pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta), laddove delle due l'una, o il CP_1 progetto era conforme al PGT vigente al momento della presentazione della domanda (e, allora, non serviva alcuna modifica del PGT) o la conformità non vi era, con conseguente necessità della modifica del PGT;
alternativa che va risolta nel senso della non conformità e necessità della variante e ciò in base alla stessa ricostruzione degli accadimenti proposta dal convenuto, che rivendica un ruolo centrale nella adozione da parte del Controparte_5 della modifica al PGT, grazie alla quale l'intervento di cui al progetto dell'Arch.
[...] CP_1
(già respinto dalla competente Funzione dell'Autorità comunale) è divenuto fattibile. D'altro canto, come evidenziato in modo condivisibile dal CTU (e, invero, emergente già dalle allegazioni della stessa parte convenuta), l'Arch. a svolto la propria attività invertendo CP_1
l'ordine logico che la diligenza professionale avrebbe imposto. Infatti, il convenuto ha anticipato la presentazione dell'istanza di PdC in un momento in cui non vi erano le condizioni normative per poterne ottenere il rilascio, vigendo uno strumento urbanistico che non ammetteva, in modo categorico, l'intervento di demolizione/ricostruzione di cui al progetto, adoperandosi, ad istanza di PdC già depositata (e, inevitabilmente rigettata) per ottenere una variante al PGT (poi effettivamente adottata dal , grazie alla quale CP_3
è stato possibile realizzare un intervento della tipologia programmata ab origine (e ciò, invero, anche per sopravvenuti interventi normativi, del tutto estranei all'attività del convenuto). Quindi e concludendo sul punto, la domanda di risoluzione del contratto 25.3.2016 per inadempimento dell'Arch. è fondata e meritevole di accoglimento, non avendo il CP_1 convenuto adempiuto all'obbligazione di risultato dedotta nel contratto de quo e, comunque, anche laddove si volesse ritenere non versarsi in ipotesi di obbligazione di tal fatta, emergendo profili di esecuzione dell'incarico professionale privi della necessaria diligenza (da valutare ex art. 1176, c. 2, c.c.), avendo il convento predisposto un progetto non conforme allo strumento urbanistico, non conformità emergente pure dal fatto che lo stesso professionista ha ricollegato la possibilità di ottenere il PdC alla modifica del PGT pacificamente intervenuta in data successiva all'iniziale diniego, confermato pure all'esito di impugnativa avanti al TAR.
La risoluzione per inadempimento del contratto 25.3.2016 comporta – ex art. 1458, c. 1, c.c. – l'insorgenza a carico del convenuto dell'obbligo di restituire le somme ricevute dall'attrice (cfr. Cass., Sez. 2, Sent. n. 2562 del 2.2.2009 e Cass., Sez. 2, Ord. n. 28722 del 4.10.2022). La sig.ra ha allegato e documentato di aver versato all'Arch. a somma di Pt_1 CP_1
€ 32.962,32 (docc. nn.
3-12 fasc. cit.). I versamenti de quibus sono antecedenti al provvedimento 23.2.2018, con cui il
[...]
ha respinto la richiesta di PdC presentata dal convenuto;
quindi, l'importo Controparte_5 di € 32.962,32 deve essere oggetto di restituzione, trattandosi di somma che – dichiarato risolto il contratto – è priva di un titolo efficace e, quindi, idoneo a giustificare il diritto del convenuto alla percezione ed al trattenimento di essa. Né è possibile sostenere che l'Arch. a diritto a trattenere – almeno in parte – tale CP_1 somma perché la sig.ra si è comunque servita dell'attività espletata dal convenuto, Pt_1 nel momento in cui, rivoltasi ad altro progettista, ha presentato al Comune di Cologno Monzese nuova domanda di PdC. Infatti, al riguardo, è sufficiente osservare che, intervenuta la modifica del PGT, a fronte della richiesta dell'attrice di proseguire nell'incarico di cui al contratto 25.3.2016 (cfr. doc. n. 31 cit.), l'Arch. per tramite del legale – ha fatto presente che “in ragione delle CP_1 modifiche al PGT nel frattempo intervenute, non è più possibile completare l'incarico di cui al contratto 25.03.2016”, con necessità di conferire “nuovo incarico”, in assenza del quale il convenuto non era tenuto “a svolgere alcuna ulteriore attività” (cfr. doc. n. 34 cit.); cosicché è lo stesso Arch. riconoscere che le modifiche sopravvenute dello strumento urbanistico CP_1 erano di entità tale da impedire di proseguire sulla base del progetto precedente, dovendosi procedere ex novo con conferimento di “nuovo incarico”.
In relazione all'inadempimento del convenuto, l'attrice – oltre alla domanda di restituzione delle somme versate per l'esecuzione del contratto – ha lamentato pure diverse voci di danno. Sotto tale profilo la domanda attorea è infondata e va respinta. Infatti, fermo l'inadempimento del convenuto nei termini sopra delineati, come traspare pure dalla CTU, le caratteristiche del progetto predisposto dall'Arch. rano aderenti alle CP_1 aspettative dell'attrice in relazione alle qualità ed agli elementi strutturali che la committente ricercava con riferimento all'immobile da edificare. D'altro canto, quanto sopra si ricava anche dal fatto che l'attività del convenuto è stata posta nell'interesse dell'attrice, senza che questa – nonostante il diniego del PdC ed il rigetto del ricorso da parte del TAR (ricorso che attesta l'interesse della sig.ra ad ottenere titolo Pt_1 abilitativo alla costruzione aderente al progetto del convenuto) – abbia sciolto il vincolo contrattuale, avendo, anzi, sino all'ultimo chiesto all'Arch. i proseguire nell'incarico, CP_1 essendo poi il conflitto tra le parti deflagrato stante (non il difetto di gradimento del progetto, ma) la pretesa del convenuto di versamento di somma ulteriore rispetto a quanto già percepito, con conferimento di nuovo incarico;
inoltre,circostanza anch'essa ricavabile dalla CTU, l'intervento infine realizzato dall'attrice è nel solco di quello inizialmente ipotizzato, dato che conferma la sintonia tra le aspettative della committente ed il progetto predisposto dal convenuto. Quanto sopra evidenziato, se non vale quale esimente a vantaggio del professionista (specie in difetto di rigorosa prova di aver reso edotta la convenuta dei rischi che si correvano nel presentare un progetto in contrasto con lo strumento urbanistico, cercando poi di ottenere la modifica del PGT), esclude che nel caso di specie siano ravvisabili danni risarcibili riconducibili sotto il profilo causale all'inadempimento del convenuto.
Inoltre, fermo ciò che si è sopra osservato, sulle principali voci di danno, si osserva che:
- il fatto che l'attrice non avrebbe versato l'IMU è collegato non al rilascio del PdC, ma alla ultimazione dell'intervento di edificazione, senza che – anche laddove il progetto del convenuto fosse stato accolto – vi sia alcuna certezza sui tempi di esecuzione dell'opera;
- le spese di difesa sostenute dall'attrice per il giudizio svoltosi avanti a G.A. vanno ricondotte alla decisione della stessa sig.ra di impugnare il diniego del PdC, senza che vi sia Pt_1 prova che la decisione di adire il G.A. è da ricondurre al convenuto;
- l'aumento dei costi di progettazione e di realizzazione dell'opera è dovuta ad un fenomeno (inflazione generale ed incremento dei costi nell'edilizia ricollegabile anche ad interventi pubblici di incentivazione fiscale assai generosi) del tutto imprevedibili (specie considerando il lungo periodo pregresso di assenza di inflazione e di stabilità dei costi), circostanza di rilievo visto che – ex art. 1225 c.c. – salvo il caso di dolo (qui non configurabile) “il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione”.
In relazione alla condanna del convenuto a restituire all'attrice quanto da quest'ultima versato alla volta dell'esecuzione del contratto dichiarato risolto per inadempimento dell'Arch. CP_1 non vi può essere alcuna manleva da parte della compagnia assicuratrice terza chiamata, dal momento che la condanna alla restituzione conseguente alla risoluzione del contratto è figura del tutto estranea alla “responsabilità civile professionale”, tipologia di copertura Cont assicurativa in forza della quale è stata chiesta l'estensione del contraddittorio ad
Resta da esaminare la pretesa azionata in via riconvenzionale dal convenuto relativa alla richiesta di condanna dell'attrice a pagare la somma di € 28.446,50 per “l'attività espletata tra il secondo semestre del 2017 e il febbraio 2022” (cfr. pagg. 17 della comparsa di costituzione e risposta). La domanda è infondata e va respinta. Infatti,
- quanto all'attività che è riconducibile al programmato intervento da eseguire nella porzione immobiliare di Cologno Monzese, Via Santa Maria, n. 10, da un lato, se essa è da ricondurre ad una delle “fasi” del contratto 25.3.2016, la richiesta di pagamento è da rigettare stante la dichiarazione di risoluzione del contratto e, d'altro lato, se essa ha ad oggetto “incarichi extra”, non è stata prodotta agli atti del giudizio alcuna “integrazione scritta”, che – secondo quanto previsto dalle parti – era la modalità per commissionare attività relative all'opera da realizzare non ricomprese nel contratto 25.3.2016; fermo che, trattandosi comunque di attività avente carattere “accessorio” a quella di cui al contratto 25.3.2016, dichiarato risolto tale contratto per inadempimento del convenuto, è difficile configurare il diritto di quest'ultimo a percepire somme a titolo di “incarichi extra”, funzionali a progetto edilizio non assentito;
- quanto, poi, all'attività esposta dal convenuto in relazione alla “assistenza tecnica in corso di causa nel ricorso al TAR”, è sufficiente osservare che non consta conferimento di incarico di alcun tipo da parte dell'attrice al convenuto in relazione al giudizio svoltosi avanti al G.A.; né, d'altro canto, il TAR ha disposto CTU in relazione alla quale possa esservi stata “assistenza tecnica” prestata dall'Arch. favore della sig.ra . CP_1 Pt_1
************** Come per legge, il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, con conseguente condanna della parte convenuta a rifonderle sia a quella attrice, sia a quella terza chiamata, per l'importo liquidato in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, stante il valore e l'oggetto della causa, i termini di accoglimento della domanda attorea (art. 4, c. 1, D.M. 55/2014 cit.: “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte venditrice piuttosto che a quella domandata”), del numero di udienze tenute (anche in modalità cartolare) e dell'attività svolta. Le spese di CTU (ammessa ed espletata prima che il procedimento fosse riassegnato allo scrivente) – per l'importo già liquidato all'Arch. con decreto 22.5.2025 Persona_2
(in pari data depositato a PCT) – sono poste integralmente a carico del convenuto, avendo così l'attrice e la terza chiamata titolo a ripetere dal convenuto quanto in tesi corrisposto al CTU per fondo spese o in esecuzione del decreto 22.5.2025, con cui, in via provvisoria, le spese di perizia sono state poste a carico solidale delle parti.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- dichiara il contratto 25.3.2016 stipulato tra l'attrice ed il convenuto risolto per inadempimento di quest'ultimo;
- condanna il convenuto a versare all'attrice la somma di € 32.962,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli versamenti al saldo;
- rigetta per il resto le domande azionate dall'attrice nei confronti del convenuto;
- rigetta la domanda azionata in via riconvenzionale dal convenuto nei confronti dell'attrice;
- rigetta la domanda di manleva azionata dal convenuto nei confronti della terza chiamata;
- condanna il convenuto a rifondere le spese di lite all'attrice, liquidando a tale titolo l'importo di € 7.616,00 per compensi professionali, oltre oneri ed accessori di legge, rimborso C.U. e marca da bollo, costi di notifica, nonché 15% per spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M. n. 55/2014;
- condanna il convenuto a rifondere le spese di lite alla terza chiamata, liquidando a tale titolo l'importo di € 7.616,00 per compensi professionali, oltre oneri ed accessori di legge e 15% per spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M. n. 55/2014;
- pone definitivamente le spese di CTU – per l'importo già liquidato all'Arch. Persona_2 on decreto 22.5.2025 – a carico del convenuto, avendo l'attrice e la terza chiamata
[...] titolo a ripetere dal convenuto ciò che hanno eventualmente corrisposto al CTU per fondo spese o in esecuzione del decreto 22.5.2025, con cui, in via provvisoria, le spese di perizia sono state poste a carico solidale delle parti.
Sentenza esecutiva.
Monza, 16 dicembre 2025 il Giudice Nicola GRECO