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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 14/10/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1632/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
SEZIONE PRIMA
In persona del giudice unico, d.ssa Gaia Calafiore, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1632 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(c.f. n. , in persona del legale rappresentate p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti FONDACARO BRUNO e ALESSANDRA
NO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Agnello n. 12, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
opponente
E
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti MARINUCCI SIMONE e MARCO
FARINA ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec dell'avv. Marinucci e presso lo studio degli avvocati sito in Milano, Largo Quinto Alpini, n. 12 giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione;
opposta
CONCLUSIONI
Con nota congiunta del 13.10.2025 le parti chiedono congiuntamente di dichiarare cessata la materia del contendere, revocare il decreto ingiuntivo n. 650/2024 emesso dal
Tribunale di Lecco in data 30.08.2024 e compensare le spese di lite;
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 447 bis, ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecco n. 650/2024, che l'ha condannata al pagamento in favore di dell'importo di € 139.000 dovuto in forza di Controparte_1
un contratto di locazione.
Si è costituita in giudizio la contestando tutto quanto Controparte_2
dedotto dall'opponente e insistendo per il rigetto dell'avversa opposizione.
Dopo diversi tentativi di composizione bonaria della controversia, le parti hanno trovato un accordo in sede di mediazione e nella nota congiunta depositata in data
13.10.2025 hanno dato atto che la non ha più interesse al Controparte_2 decreto ingiuntivo né alla sua esecuzione e la non ha più interesse alla Parte_2
contestazione del decreto medesimo e all'accoglimento della propria domanda riconvenzionale.
Ciò posto, è bene ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità la cessazione della materia del contendere si configura qualora sopravvenga, nel corso del processo, una situazione che elimini completamente e in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti per il venire meno dell'interesse delle stesse alla naturale definizione del giudizio. La cessazione della materia del contendere, dunque, preclude una pronuncia idonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sui fatti dedotti in giudizio consentendo invece una pronuncia di mero rito (Cfr. Sezioni Unite, n. 368/2000; Sezioni Unite, n.1048/2000; n.
12844/03; n.271/2006; n. 14546/2019; n. 11813/2016; n. 21757/2021).
Tanto premesso, alla luce della dichiarazione congiunta delle parti può ritenersi cessata la materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo qui opposto e compensazione delle spese di lite, considerato che le parti concordano anche su tale aspetto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• Revoca il decreto ingiuntivo n. 650/2024 - R.G. n. 1249/2024, emesso dal
Tribunale di Lecco in data 30 agosto 2024 e pubblicato il 02 settembre 2024;
• Compensa le spese di lite.
Lecco, 14.10.2025
Il Giudice
2 d.ssa Gaia Calafiore
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
SEZIONE PRIMA
In persona del giudice unico, d.ssa Gaia Calafiore, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1632 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(c.f. n. , in persona del legale rappresentate p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti FONDACARO BRUNO e ALESSANDRA
NO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Agnello n. 12, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
opponente
E
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti MARINUCCI SIMONE e MARCO
FARINA ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec dell'avv. Marinucci e presso lo studio degli avvocati sito in Milano, Largo Quinto Alpini, n. 12 giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione;
opposta
CONCLUSIONI
Con nota congiunta del 13.10.2025 le parti chiedono congiuntamente di dichiarare cessata la materia del contendere, revocare il decreto ingiuntivo n. 650/2024 emesso dal
Tribunale di Lecco in data 30.08.2024 e compensare le spese di lite;
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 447 bis, ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecco n. 650/2024, che l'ha condannata al pagamento in favore di dell'importo di € 139.000 dovuto in forza di Controparte_1
un contratto di locazione.
Si è costituita in giudizio la contestando tutto quanto Controparte_2
dedotto dall'opponente e insistendo per il rigetto dell'avversa opposizione.
Dopo diversi tentativi di composizione bonaria della controversia, le parti hanno trovato un accordo in sede di mediazione e nella nota congiunta depositata in data
13.10.2025 hanno dato atto che la non ha più interesse al Controparte_2 decreto ingiuntivo né alla sua esecuzione e la non ha più interesse alla Parte_2
contestazione del decreto medesimo e all'accoglimento della propria domanda riconvenzionale.
Ciò posto, è bene ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità la cessazione della materia del contendere si configura qualora sopravvenga, nel corso del processo, una situazione che elimini completamente e in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti per il venire meno dell'interesse delle stesse alla naturale definizione del giudizio. La cessazione della materia del contendere, dunque, preclude una pronuncia idonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sui fatti dedotti in giudizio consentendo invece una pronuncia di mero rito (Cfr. Sezioni Unite, n. 368/2000; Sezioni Unite, n.1048/2000; n.
12844/03; n.271/2006; n. 14546/2019; n. 11813/2016; n. 21757/2021).
Tanto premesso, alla luce della dichiarazione congiunta delle parti può ritenersi cessata la materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo qui opposto e compensazione delle spese di lite, considerato che le parti concordano anche su tale aspetto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• Revoca il decreto ingiuntivo n. 650/2024 - R.G. n. 1249/2024, emesso dal
Tribunale di Lecco in data 30 agosto 2024 e pubblicato il 02 settembre 2024;
• Compensa le spese di lite.
Lecco, 14.10.2025
Il Giudice
2 d.ssa Gaia Calafiore
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