Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 25/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00201/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00715/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GU
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 715 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Liquidazione giudiziale Immobiliare IO s.p.a., in persona dei curatori pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Federico Pardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di La Spezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Carrabba, Ettore Furia, Marcello Puliga, Fabrizio Dellepiane e Marina Mauriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Alberto Inzaghi e Luca Ravazzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AD Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, in persona della procuratrice pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Castagni e Cristiano Migli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione GU, Arpal, Asl n. 5 Spezzino, Comando dei Vigili del Fuoco di La Spezia e WSP Italia s.r.l., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della determina n. 2605 del 7.8.23 e, per quanto occorrer possa, della delibera della Giunta comunale n. 186 del 29.5.2023;
B - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:
della determina n. 1579 del 22.5.2024, recante la conclusione positiva della conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della bonifica del sub-distretto 4B, dei verbali della conferenza dei servizi del 24.4.2024 e del 10.5.2024, nonché del P.F.T.E. con i relativi allegati;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di La Spezia, di NI s.p.a. e di AD Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2025, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 30 ottobre 2023 e depositato il 21 novembre 2023 la liquidazione giudiziale di Immobiliare IO s.p.a. (d’ora innanzi, anche IO) ha impugnato la determina n. 2605 del 7 agosto 2023, con cui il Comune di La Spezia ha disposto di esercitare i poteri sostitutivi di bonifica per l’area c.d. ex IP ai sensi dell’art. 250 del d.lgs. n. 152/2006 ed i poteri di rivalsa, con iscrizione di onere reale ex art. 253 del d.lgs. n. 152/2006.
La ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
I) Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 250 e 253 del d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per travisamento e/o erroneità dei presupposti. Illogicità e contraddittorietà manifesta . Poiché il responsabile della contaminazione è pacificamente NI s.p.a. (d’ora innanzi, anche NI), in qualità di successore di Italiana Petroli s.p.a. (d’ora innanzi, anche IP), le spese della bonifica d’ufficio non potrebbero essere addebitate ad IO, proprietaria incolpevole del sito, perché difetta un provvedimento motivato dell’autorità competente che giustifichi l’impossibilità della rivalsa nei confronti del soggetto inquinatore, ai sensi dell’art. 253, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, violando il principio “ chi inquina paga ”. Parimenti, non potrebbe essere imposto l’onere reale sui terreni appartenenti alla deducente, in danno dei creditori della massa. Né l’obbligo di ripristino ambientale ricadrebbe su IO in forza della transazione stipulata con NI il 22 luglio 2005, poiché l’Amministrazione comunale ha autorizzato il subentro della società privata nei lavori iniziati dall’ente petrolifero dichiarando di rimanere estranea all’accordo e di non liberare l’obbligato originario.
II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 253 del d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per sviamento ed erroneità dei presupposti. Illogicità ed iniquità manifesta . Essendo l’intervento di bonifica finanziato con le risorse PNRR, la disposta iscrizione dell’onere reale sulle aree sarebbe illegittima, in base al comma 5 dell’art. 253 del d.lgs. n. 152/2006. Tanto più che il contributo pubblico potrebbe essere erogato a fondo perduto, con conseguente insussistenza in radice dell’obbligo di restituzione e della garanzia reale.
III) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 250 e 253 del d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per sviamento ed erroneità dei presupposti. Illogicità ed iniquità manifesta. Irragionevolezza . L’Amministrazione civica intenderebbe illegittimamente risanare le sole aree che, per convenzione, dovranno essere retrocesse in suo favore.
IV) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 253 del d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per sviamento ed erroneità dei presupposti. Illogicità ed iniquità manifesta . La scelta di effettuare una bonifica d’ufficio solamente parziale risulterebbe illogica e sviata. Inoltre, il finanziamento PNRR di € 6.471.523,17 coprirebbe ben oltre la metà dei costi preventivati dal Comune, in violazione dell’art. 253, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006.
V) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 250 e 253 del d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per sviamento ed erroneità dei presupposti. Contraddittorietà. Illogicità ed iniquità manifesta . L’ente locale avrebbe irragionevolmente attivato la procedura sostitutiva in danno senza avere previamente contezza della tipologia delle opere e dei relativi costi, trascurando altresì il serio rischio che la bonifica non si concluda entro il termine del 2026 imposto per beneficiare dei prestiti comunitari.
VI) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 253 del d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per sviamento ed erroneità dei presupposti. Travisamento dei fatti. Difetto di motivazione ed istruttoria. Illogicità e contraddittorietà manifesta . La decisione dell’Amministrazione di operare in via sostitutiva risulterebbe viziata per difetto di istruttoria, oltreché manifestamente illogica e contraddittoria, poiché dal dicembre 2013 all’ottobre 2019 sarebbero state redatte cinque perizie con stime diversissime dei costi residui di bonifica (da € 5.629.588,24 ad € 18.658.798,52).
VII) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 253 del d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per sviamento ed erroneità dei presupposti. Illogicità e contraddittorietà manifesta . Il provvedimento avversato si rivelerebbe affetto da contraddittorietà, perché, dopo avere dichiarato nelle premesse che la richiesta di pagamento della polizza fideiussoria è ancora sub iudice , nella parte finale assume che l’esercizio del potere sostitutivo avviene previa escussione della garanzia finanziaria.
VIII) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 253 del d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per sviamento ed erroneità dei presupposti. Illogicità ed iniquità manifesta . Qualora nello stato passivo della liquidazione giudiziale si insinuassero sia il Comune, per il rimborso del finanziamento PNRR, sia il fideiussore in surroga, per le somme eventualmente versate, la massa dei creditori di IO verrebbe esposta a più azioni di recupero per la medesima operazione di bonifica.
Il Comune di La Spezia si è costituito in giudizio, difendendo la piena legittimità del provvedimento gravato ed instando per la reiezione dell’impugnativa.
Si è costituita anche la controinteressata NI s.p.a., opponendosi all’accoglimento del gravame.
Infine, si è costituita AD Crédito y Caución s.a. de Seguros y Reaseguros (d’ora innanzi, anche AD), rimettendosi alla decisione del T.A.R.
Con successivo ricorso ai sensi dell’art. 43 c.p.a., notificato il 18 luglio 2024 e depositato il 31 luglio 2024, la liquidazione giudiziale ha impugnato la determina conclusiva della conferenza dei servizi n. 1579 del 22 maggio 2024, recante l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della bonifica del sub-distretto 4B. La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi aggiunti:
IX) Illegittimità derivata . L’atto in contestazione risulterebbe inficiato per derivazione dai medesimi vizi denunciati con il ricorso introduttivo.
X) Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 13 del d.l. n. 76/2020 e della circolare della Regione GU prot. n. 402463 del 17 aprile 2024, nonché dell’art. 48, comma 5, del d.l. n. 77/2021, conv. in l. n. 108/2021. Eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà manifesta . La conferenza di servizi si sarebbe svolta in forma simultanea ed in modalità sincrona, disattendendo l’obbligo di procedere in via semplificata ed asincrona sancito dall’art. 13 del d.l. n. 76/2020, ribadito dalla Regione con circolare del 17 aprile 2024.
XI) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 250 e 253 del d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, indeterminatezza, difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione. Erroneità dei presupposti, illogicità ed iniquità manifesta . La limitazione dell’intervento officioso al solo sub-distretto 4B da retrocedere al Comune, rispetto ai restanti lotti da risanare, sarebbe immotivata, illogica e sviata, consumando l’intero finanziamento PNRR per un’area inquinata di soli 3.947,13 mq. Inoltre, tale opzione andrebbe a discapito dei creditori della massa fallimentare, perché l’area in questione, avente destinazione verde pubblico e parco giochi, verosimilmente non sarebbe utilizzata dalla cittadinanza in quanto periferica, mentre la bonifica degli altri terreni, ad uso residenziale o commerciale, consentirebbe alla curatela di venderli all’asta.
XII) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 253 del d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per sviamento, indeterminatezza, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti. Illogicità ed iniquità manifesta. Violazione e/o falsa applicazione delle linee guida ministeriali per la predisposizione del PFTE e dell’art. 5, comma 2, dell’allegato 7 al d.lgs. n. 36/2023 . Le stime dei costi di bonifica, già approssimative, potrebbero diventare non coerenti all’esito della procedura di affidamento dei lavori ed in base alla futura risposta della Regione circa la possibilità di reimpiego di eventuali risparmi conseguenti ai ribassi di gara. Inoltre, il progetto di fattibilità non osserverebbe le prescrizioni minime stabilite dalle linee guida ministeriali per la redazione del PFTE. Ancora, la voce del quadro economico relativa agli imprevisti risulterebbe eccessivamente elevata per rispettare il dato contabile del finanziamento PNRR, superando la soglia del 10% dell’importo dei lavori fissata dalla legge. Infine, le cautele individuate per fare fronte alla problematica odorigena risulterebbero generiche, mentre sarebbe stato illogicamente demandato all’appaltatore ancora da selezionare l’onere di predisporre il protocollo per la gestione degli esposti, con il rischio di sforare il cronoprogramma e perdere il contributo europeo.
Tutte le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.
Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2025 la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
1. Per una migliore comprensione della controversia, è opportuno esporre gli snodi principali della vicenda:
- Immobiliare IO s.p.a., già ammessa a concordato liquidatorio con decreto del 4 ottobre 2018 ed oggi in liquidazione giudiziale per effetto della sentenza del Tribunale di Milano del 24 novembre 2022 (docc. 5-6 ricorrente), è proprietaria di un compendio immobiliare di circa 630.000 metri quadrati nel comune di La Spezia, ove dal 1929 al 1984 è stata attiva una raffineria di Italiana Petroli s.p.a., alla quale sono succedute, in forza di fusioni per incorporazione, dapprima AgipPetroli s.p.a. e poi NI s.p.a. Segnatamente, con rogito del 30 gennaio 1996, IP ha venduto il fondo a Grifil s.r.l. (doc. 1 controinteressata), la quale il 29 ottobre 1998 ha stipulato con il Comune una convenzione urbanistica per l’edificazione del comparto (cfr. doc. 7 ricorrente); in seguito, con atto del 10 dicembre 2007, IO ha incorporato Grifil s.r.l., acquisendo così il compendio (v. doc. 4 ricorrente);
- accertata la contaminazione del sito, con provvedimento del 6 dicembre 1999 l’Amministrazione spezzina ha diffidato congiuntamente AgipPetroli s.p.a. e Grifil s.r.l. a provvedere alla bonifica. Grifil s.r.l., dopo aver avviato le operazioni di ripristino ambientale, ha interrotto i lavori, che, in forza di ordinanza comunale del 30 luglio 2003, sono stati proseguiti da NI, la quale era nel frattempo succeduta ad AgipPetroli s.p.a. Nel 2004, però, NI ha radicato un giudizio civile nei confronti di Grifil s.r.l., chiedendone la condanna al rimborso delle spese affrontate. In data 22 luglio 2005, in vista dell’acquisizione del pacchetto societario di Grifil s.r.l. (perfezionata con atti del 2 agosto 2005), IO ha allora concluso con NI una scrittura privata di transazione, impegnandosi a subentrare nelle attività di risanamento ambientale a fronte di un contributo forfettario di € 15.100.000,00 oltre Iva da parte dell’ente petrolifero, da corrispondersi per stati di avanzamento lavori (doc. 2 controinteressata);
- con nota del 23 agosto 2005 il Comune ha rilasciato il nulla osta alla volturazione del progetto di bonifica in capo ad IO, ma ha precisato sia di rimanere “ del tutto estraneo ” all’accordo transattivo, sia di “ non…sollevare NI, ritenuto dal Comune quale soggetto inquinatore, da ogni responsabilità discendente su di essa ex lege ” (doc. 8 ricorrente); con nota del 5 aprile 2017 l’Amministrazione municipale ha ribadito alla controinteressata che essa è tenuta per legge alla bonifica del sito, in quanto responsabile dell’inquinamento causato dalla raffineria petrolifera dismessa (doc. 52 resistente);
- fino al 2013 IO ha bonificato la maggior parte degli ambiti previsti dal piano d’area comunale, rimanendo attualmente da completare il ripristino delle sottozone 4A e 4B del sub-distretto 4 (mentre è stata integralmente risanata la sottozona 4C), nonché dei sub-distretti 5 e 11 (v. pagg. 37-38 della relazione dell’arch. Beconcini in data 31.10.2019, sub doc. 14 ricorrente);
- nell’estate del 2013 la società ha cessato l’intervento e, conseguentemente, con nota dell’8 novembre 2016 l’Amministrazione civica ha trasmesso alla compagnia di assicurazioni spagnola AD la richiesta di escussione della polizza fideiussoria del 16 maggio 2012 rilasciata nell’interesse di IO, a garanzia delle opere di bonifica, per l’importo di € 8.896.414,99; l’impresa iberica, però, non ha pagato alcunché, instaurando una causa per contestare che vi fosse inadempimento del soggetto garantito;
- a sua volta NI non ha versato ad IO la somma di € 3.154.477,00 oltre Iva, quale importo residuo sul contributo di € 15.100.000,00 oltre Iva stabilito nella transazione del 2005 (v. pag. 38 della relazione dell’arch. Beconcini in data 31.10.2019 e verbale d’udienza del 10.1.2025);
- a seguito della delibera di Giunta n. 186 del 29 maggio 2023 (doc. 3 ricorrente), il Comune ha emanato l’avversata determina del 7 agosto 2023, con cui:
a) ha premesso che né NI, in qualità di (successore del) responsabile della contaminazione, né IO, come proprietaria del fondo, hanno portato a termine la bonifica del compendio immobiliare;
b) ha dato atto sia di avere diffidato IO a proseguire le operazioni di risanamento, sia di aver attivato la garanzia fideiussoria, attesa la perdurante inadempienza della società esecutrice del progetto;
c) ha rappresentato che la Regione ha inserito l’area ex IP nel piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2022-2026 e, in particolare, nei c.d. siti orfani individuati ai sensi del D.M. n. 269 del 29 dicembre 2020, destinatari delle risorse stanziate con il piano nazionale di ripresa e resilienza;
d) ha, quindi, disposto:
i. di eseguire d’ufficio l’intervento ambientale, ai sensi dell’art. 250 del d.lgs. n. 152/2006, utilizzando per la progettazione il finanziamento regionale di € 160.000,00 e per i lavori il finanziamento PNRR di € 6.471.523,17;
ii. di esercitare i poteri di rivalsa;
iii. di iscrivere onere reale sul fondo, ai sensi dell’art. 253 del d.lgs. n. 152/2006;
- con l’oppugnata determina del 22 maggio 2024 l’Amministrazione civica ha assunto il provvedimento di positiva conclusione della conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della bonifica del sub-distretto 4B, dichiarando di rinviare ad un successivo atto la già stabilita iscrizione dell’onere reale su tutte le aree ancora da risanare.
2. Ciò premesso, il I) mezzo del ricorso introduttivo, reiterato con il IX) motivo aggiunto, è fondato, nei limiti di cui in appresso.
Ai sensi dell’art. 253, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, nell’ipotesi di bonifica d’ufficio da parte dell’amministrazione, il privilegio speciale immobiliare sulle aree e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell’inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell’autorità competente che giustifichi l’impossibilità o l’infruttuosità delle azioni di rivalsa verso il soggetto responsabile. Tale disposizione si applica anche nelle fattispecie di utilizzo di fondi concessi per la riqualificazione dei siti orfani in base al D.M. n. 269/2020, il cui art. 6, comma 4, stabilisce che l’ente beneficiario delle risorse ripete le spese sostenute nei confronti dell’autore della contaminazione, rinviando espressamente all’art. 253 cit.
Nella specie il Comune ha legittimamente deciso di intervenire in via sostitutiva per completare la bonifica del fondo inquinato ( rectius , di una parte del sito), ai sensi dell’art. 250 del d.lgs. n. 152/2006.
Da un lato, infatti, né NI, successore universale della responsabile dell’inquinamento IP in forza di atti di fusione per incorporazione (cfr. Cons. St., ad. plen., 22 ottobre 2019, n. 10), né IO, proprietaria assoggettata a procedura concorsuale liquidatoria, provvedono direttamente ai lavori necessari. Dall’altro lato, la Regione GU ha incluso l’area dell’ex raffineria IP nel piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2022-2026, potendo così il Comune fruire di fondi PNRR per il risanamento ambientale (cfr. deliberazione del Consiglio regionale n. 11 del 19.7.2022, sub doc. 44 resistente, nonché D.M. 7.5.2024 e relativo allegato, sub docc. 50-51 resistente).
2.1. Ciò posto, gli atti gravati risultano illegittimi nella parte in cui l’Amministrazione municipale ha stabilito di esercitare i poteri di rivalsa in via generale e, quindi, con riguardo non solo all’autore dell’inquinamento, ma anche al proprietario incolpevole.
Come evidenziato dalla ricorrente, infatti, la determina del 7 agosto 2023 è inficiata da un’assoluta carenza motivazionale in ordine al disposto recupero (anche) nei confronti di IO, non indicando le ragioni ostative alla proficua ripetizione delle spese della bonifica da NI, successore universale (sicuramente solvibile) del soggetto che ha contaminato il sito.
Per contro, non sono meritevoli di condivisione gli argomenti spesi dalle controparti per contrastare l’azione spiegata dalla curatela, per i motivi che di seguito si illustrano.
2.1.1. Non coglie nel segno la tesi patrocinata dalla controinteressata secondo cui IO sarebbe obbligata a portare a compimento l’intrapreso risanamento, in applicazione dell’istituto della gestione di affari altrui, poiché con l’atto transattivo del 2005 si è impegnata ad eseguire il ripristino ambientale, dichiarando di liberare e manlevare NI da qualsivoglia responsabilità connessa all’attività di bonifica, ed è quindi subentrata nel progetto approvato dall’Amministrazione comunale, oltretutto apportandovi modifiche nel corso degli anni.
Occorre premettere che, secondo un orientamento pretorio, il proprietario incolpevole del fondo inquinato che, seppur non obbligato, assume spontaneamente l’impegno di eseguire un intervento di bonifica, rimane vincolato a condurlo a termine ai sensi dell’art. 2028 cod. civ. (cfr., ex aliis , Cons. St., sez. IV, 2 febbraio 2024, n. 1110; Cons. St., sez. IV, 26 luglio 2021, n. 5542). Sennonché tale fattispecie è completamente diversa da quella di cui è causa, per plurime ragioni.
In primis , nel caso in esame non paiono ricorrere gli estremi della gestione di affari altrui ex art. 2028 cod. civ., perché non sussiste il presupposto della spontaneità dell’intervento del gestore, il quale deve agire senza essere obbligato. Come si è visto, infatti, IO ha dato corso alla bonifica perché vi era tenuta contrattualmente, in forza dell’accordo transattivo siglato con NI.
In secondo luogo, dalla negotiorum gestio origina un’obbligazione di facere e non di dare una somma per equivalente nummario, tant’è vero che, secondo le stesse sentenze che pongono a carico del proprietario incolpevole l’onere di portare a compimento il risanamento del sito, quest’ultimo ha diritto di rivalersi nei confronti dell’autore della contaminazione (v. sempre Cons. St., sez. IV, 2 febbraio 2024, n. 1110, cit.; Cons. St., sez. IV, 26 luglio 2021, n. 5542, cit.). Sicché, essendo sicuramente venuto meno l’ (asserito) obbligo di fare di IO per effetto dell’apertura della procedura concorsuale, sulla liquidazione giudiziale non può in ogni caso gravare alcuna obbligazione pecuniaria sostitutiva.
Infine, come unanimemente sancito dalla giurisprudenza, l’assunzione volontaria dell’obbligo di bonifica da parte del proprietario interessato non elide il dovere del responsabile dell’inquinamento di porre rimedio alla contaminazione del fondo, alla stregua del principio “ chi inquina paga ”, che si ricava sia dalla normativa nazionale che da quella eurounitaria (cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. VI, 4 agosto 2021, n. 5742; Cons. St., sez. IV, 15 settembre 2020, nn. 5445 e 5447; Cons. St., sez. IV, 1° aprile 2020, n. 2195).
Dunque, alla luce di quanto esposto, nell’ipotesi in cui il proprietario incolpevole, dopo avere intrapreso l’attività di riparazione ambientale, versi nell’impossibilità di concluderla e l’Amministrazione proceda d’ufficio, trova regolarmente applicazione l’art. 253, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, che, come si è detto, onera l’ente pubblico competente di agire in rivalsa verso il soggetto inquinatore (o il suo successore a titolo universale) e, solo in caso in insolvenza di quest’ultimo, consente il recupero delle spese dal titolare del diritto dominicale, entro il limite del valore di mercato del fondo oggetto di privilegio speciale (una volta eseguita e completata la bonifica).
2.1.2. Sotto altro profilo, la responsabilità extracontrattuale di NI per il danno ambientale ed il connesso obbligo ripristinatorio, che trovano fondamento nell’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 (anche nel caso di eventi/fattori causali risalenti ad un periodo precedente l’introduzione nel nostro ordinamento degli obblighi di bonifica: cfr. Cons. St., sez. IV, 8 febbraio 2023, n. 1397), non sono esclusi dall’accordo transattivo intercorso con IO ed avente effetti esclusivamente inter partes . Semmai, l’inadempimento contrattuale di IO legittima NI ad insinuarsi nel passivo della liquidazione giudiziale, per far valere il credito conseguente al mancato adempimento della prestazione pattuita, ai sensi dell’art. 172, comma 4, del d.lgs. n. 14/2019.
2.1.3. Infine, non persuade la tesi secondo cui la società proprietaria avrebbe assunto l’impegno di eseguire la bonifica direttamente nei confronti dell’Amministrazione civica, perché le ha suo tempo trasmesso apposita garanzia fideiussoria.
In realtà, IO si è obbligata ex contractu a realizzare l’intervento di risanamento nei confronti della controinteressata NI e non anche dell’Amministrazione municipale. Pertanto, a ben vedere, la società ha consegnato al Comune la polizza emessa da AD perché era a ciò tenuta in base al negozio di transazione con NI, il quale prevedeva che essa attuasse il progetto di bonifica, prendendo il posto dell’ente petrolifero e, quindi, sostituendo la fideiussione originariamente rilasciata da quest’ultimo (v. art. 3.01, punto ii, della transazione del 22.7.2005, il quale pone la condizione che “ IO abbia consegnato al Comune di Spezia, nelle forme di fideiussioni/garanzie a prima domanda emesse da primario istituto bancario ovvero nelle diverse forme richieste dallo stesso Comune, tutte le cauzioni previste dalle vigenti norme di legge a carico del soggetto attuatore di operazioni di bonifica ”).
2.2. Il provvedimento del 7 agosto 2023 risulta illegittimo anche nella parte in cui dispone l’iscrizione dell’onere reale su tutta l’area ancora inquinata e da risanare, anziché sul solo sub-distretto 4B oggetto della bonifica organizzata dal Comune.
In proposito, l’art. 253, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che gli interventi di ripristino ambientale effettuati d’ufficio dall’autorità competente costituiscono onere reale sul fondo contaminato, che viene iscritto nei pubblici registri immobiliari.
L’onere reale rappresenta una misura di garanzia per l’amministrazione, la quale sostiene i costi della bonifica, e sorge automaticamente per effetto dell’approvazione del progetto, non essendo subordinato all’insolvenza del responsabile dell’inquinamento (a differenza di quanto previsto per la ripetizione delle spese: supra , § 2.1).
Tuttavia, qualora il sito contaminato sia più esteso dell’area interessata dal progetto di bonifica, come nella specie, l’onere reale grava esclusivamente sulla porzione che viene risanata, non potendo estendersi alle ulteriori superfici non comprese nell’intervento riparativo. Infatti, poiché l’azione amministrativa non incide sulle parti che rimangono inquinate, è evidente che, in relazione alle stesse, non nasce alcuna garanzia reale.
2.3. I vizi riscontrati rivestono carattere assorbente rispetto alla censura mossa con l’VIII) motivo, non possedendo allo stato il Comune un titolo per insinuarsi nel passivo della liquidazione giudiziale in relazione al recupero del finanziamento.
3. Sono, invece, inaccoglibili le altre doglianze levate dalla deducente:
- l’art. 253, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce l’inapplicabilità dell’onere reale nell’ipotesi in cui il contributo pubblico per la bonifica sia a fondo perduto. Come si è detto, invece, il finanziamento PNRR di € 6.471.523,17 ottenuto dal Comune di La Spezia rientra nel programma di riqualificazione dei siti orfani di cui al D.M. n. 269/2020 ( supra , § 1), il cui art. 6, comma 4, rinvia alle regole ordinarie sulla ripetizione delle spese e sui meccanismi di garanzia (II motivo);
- le risorse a disposizione dell’ente locale sono insufficienti per completare la bonifica dell’intero compendio, i cui costi oscillano tra € 16.398.315,71 (per il trattamento in sito ad uso commerciale), € 28.000.893,00 (per la lavorazione in loco ad uso residenziale) ed € 33.802.766,00 (per l’intervento off site ) (v. doc. 28 ricorrente). Pertanto, la decisione della resistente di impiegare il prestito per risanare la zona destinata a verde e giochi in base al piano d’area, la quale dev’essere ceduta all’Amministrazione comunale in virtù della convenzione urbanistica, costituisce espressione di una valutazione di merito preordinata alla miglior soddisfazione delle esigenze della comunità spezzina. In proposito, contrariamente all’assunto attoreo, non appare macroscopicamente illogica o irragionevole la scelta di bonificare l’area in cui verrà realizzato il nuovo parco pubblico urbano, per offrire agli abitanti del circondario e, in generale, a tutti i cittadini un luogo di incontro e aggregazione a contatto con la natura, disattendendo l’opzione auspicata dalla curatela di ripristinare gli altri terreni, in modo da consentirne la vendita a beneficio della massa dei creditori. È, poi, inconferente che le superfici incluse nel progetto abbiano un’estensione complessiva di 3.947,13 mq., trattandosi delle aree ancora inquinate ricadenti all’interno del sub-distretto 4B (v. figura 15 a pag. 36 della relazione generale al PFTE, sub doc. 18.1 ricorrente, nonché tavola dei “ poligoni di Thiessen sub 4b ”, sub doc. 18.4 ricorrente) (motivi III, IV, prima parte, e XI);
- il finanziamento può senz’altro coprire più del 50% dei costi della bonifica, poiché non si tratta di un contributo a fondo perduto e, quindi, non opera la limitazione di cui all’art. 253, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 (IV mezzo, seconda parte);
- è irrilevante che il Comune abbia disposto la sostituzione officiosa prima della progettazione dell’intervento e dell’esatta quantificazione dei relativi costi, viepiù considerato che il prestito delle somme occorrenti per l’affidamento dell’attività progettuale viene concesso dopo l’attivazione della procedura. Inoltre, il progetto di fattibilità tecnica ed economica contiene il cronoprogramma delle fasi della bonifica (v. doc. 18.5 ricorrente), che è in linea con l’ultimazione dei lavori entro il primo trimestre 2026 richiesta dal piano nazionale di ripresa e resilienza (doc. 53 resistente) (V motivo);
- l’ente resistente ha considerato le plurime perizie effettuate in tempi successivi e contenenti stime differenti, tanto che ha conferito alla società WSP Italia s.r.l. l’incarico di svolgere una valutazione tecnico-economica aggiornata, dopo anni di fermo cantiere, sulle operazioni di bonifica ancora da compiere (v. doc. 46 resistente) (VI mezzo);
- l’azione amministrativa non risulta contraddittoria perché, come si è visto ( supra , § 1), il Comune ha intimato ad AD il pagamento della polizza fideiussoria, ma il garante ha contestato giudizialmente l’escussione e non ha ad oggi versato alcuna somma (VII motivo);
- come eccepito dalla difesa civica, non sussiste l’interesse della ricorrente a lamentarsi che il progetto di fattibilità sia stato approvato in seno ad una conferenza di servizi sincrona, anziché con l’impiego del modulo speciale della conferenza accelerata e semplificata ex art. 13, comma 1, del d.l. n. 76/2024, perché il procedimento si è concluso entro il termine massimo di quarantacinque giorni fissato dalla prefata disposizione (X motivo);
- infine, non si ravvisano le denunciate carenze del PFTE (XII mezzo), giacché:
i) l’eventualità di risparmi conseguenti ai ribassi di gara e del relativo utilizzo non inficia la validità della stima dei costi operata dal progettista;
ii) il progetto di fattibilità tecnica ed economica risulta completo ed esaustivo (v. docc. 18.1-18.2-18.3-18.4-18.5 ricorrente, nonché doc. 22 resistente), né la ricorrente ha indicato quali punti delle linee guida del Mims non sarebbero stati rispettati;
iii) si rivela ragionevole l’appostamento cautelativo per gli imprevisti di una somma lievemente superiore al 10% dell’importo dei lavori a base d’asta, vale a dire € 523.545,54 anziché € 476.718,14, ossia circa il 10,98% (v. quadro economico PFTE, sub doc. 18.3 ricorrente), considerate le peculiari caratteristiche dell’intervento e la circostanza che, nei precedenti scavi, sono emersi e si sono dovuti smaltire numerosi materiali di cui non si era a conoscenza (tubi in eternit, setti di calcestruzzo, etc.), i quali hanno comportato una rilevante lievitazione dei costi (tanto che nel 2011 IO aveva agito nei confronti di NI chiedendone il ristoro, ma la Cassazione, con ordinanza n. 28631 del 7 novembre 2019, ha ritenuto che rientrassero nei rischi della bonifica assunti con la transazione del 2005: v. doc. 3 controinteressata);
iv) le previste misure di mitigazione delle emissioni odorigene appaiono adeguate in relazione alla fase di progettazione, potendo comunque essere implementate nel corso dell’esecuzione (v. pag. 62 della relazione generale al PFTE, sub doc. 18.1 ricorrente, ove sono prefigurate la diffusione di fragranze coprenti e la limitazione dei fronti e dei volumi di scavo giornalieri; v. altresì pagg. 8-10 del documento relativo alle attività di bonifica svolte, sub doc. 18.2 ricorrente, in cui si suggerisce di evitare, nei periodi caldi, scavi in aree con elevata concentrazione di idrocarburi e di mantenere attivo un sistema di monitoraggio delle sostanze odorigene); del resto, l’esponente non ha neanche allegato quali ulteriori cautele dovrebbero essere programmate sin d’ora;
v) non pare irrazionale che il protocollo per gli esposti sia definito dall’impresa appaltatrice dei lavori, la quale è tenuta alla gestione del cantiere con le inerenti problematiche che possono insorgere in fase esecutiva.
4. In relazione a quanto precede, l’impugnativa si appalesa parzialmente fondata e va, quindi, accolta, nei sensi e nei limiti sopra indicati, con conseguente annullamento degli atti impugnati, nelle parti in cui dispongono l’esercizio della rivalsa anche nei confronti della liquidazione giudiziale di Immobiliare IO s.p.a. e l’iscrizione dell’onere reale su tutta l’area ancora inquinata anziché sul solo sub-distretto 4B.
5. In considerazione della complessità delle questioni trattate, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GU (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nelle parti in cui dispongono l’esercizio della rivalsa anche nei confronti della liquidazione giudiziale di Immobiliare IO s.p.a. e l’iscrizione dell’onere reale su tutta l’area ancora inquinata anziché sul solo sub-distretto 4B.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Liliana Felleti, Primo Referendario, Estensore
Marcello Bolognesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Liliana Felleti | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO