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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 6288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6288 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 29670 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(NAPOLI (NA), 02/09/1961), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. MARZANO RENATA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(TORRE DEL GRECO (NA), 21/09/1964), con il CP_1
patrocinio dell'avv. MANTOVANI BRUNO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
06/04/1989 ha contratto matrimonio concordatario con e CP_1
che dall'unione sono nati i figli (14/10/1990), (03/01/1992), Per_1 Per_2
entrambi economicamente autonomi, e (10/11/2003), studente Per_3
universitario e convivente con la madre, ha dedotto che con sentenza n.
11328/2024 il Tribunale di Roma ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo
Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali egli è obbligato a corrispondere alla la somma mensile di euro 900,00, oltre CP_1
rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con base luglio 2024, per il suo mantenimento, nonché la somma mensile 500,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con base febbraio 2021 (pari ad attuali euro 572,48)
per il mantenimento del figlio nonché a provvedere integralmente al Per_3
pagamento delle spese extra afferenti assegnazione della casa Per_3
familiare sita in Roma Viale Tirreno n. 138, in comproprietà tra le parti, alla che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la CP_1
comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma della misura dell'assegno perequativo per il mantenimento di Per_3
obbligo di entrambi i genitori di provvedere in eguale misura al pagamento delle spese extra, riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della coniuge nella misura di euro 400,00 mensili o in subordine di euro 900,00 3
mensili.
Costituitasi in giudizio ha aderito alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, contestando le ulteriori avverse allegazioni e istanze e chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno divorzile nonché
l'aumento dell'assegno perequativo per ad euro 700,00 mensili, Per_3
fermo l'onere del padre di provvedere integralmente al pagamento delle spese extra afferenti il ragazzo.
Alla prima udienza del 08/04/2025 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione e acquisita la documentazione complessivamente prodotta, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
06/04/1989, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente alle statuizioni accessorie meritano di essere integralmente confermate quelle di cui alla sentenza di separazione di giugno 2024 afferenti il mantenimento del figlio stabilmente Per_3
convivente con la madre, e l'assegnazione a costei della casa familiare, in comproprietà tra le parti e non gravata da mutuo, non essendo mutata la situazione fattuale relativa al figlio comune dei coniugi.
Merita, inoltre, di essere accolta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente, non essendovi, peraltro, contestazione alcuna sull'an debeatur ma solo sul quantum. 4
In argomento il collegio reputa equo porre a carico del Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla a tale titolo e a far data dal passaggio CP_1
in giudicato della pronuncia di status, la somma mensile di euro 750,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, atteso che dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti emerge che: il ricorrente, ingegnere libero professionista, è percettore di un reddito netto mensile pari a circa euro 4.000,00/4.200,00, detiene risparmi e accantonamenti per oltre euro 35.000,00, è titolare di un fondo pensione complementare per oltre euro 276.000,00 nonché di una polizza vita di oltre euro 63.000,00; è pieno proprietario di un casale in Todi nonché del 50%
della casa familiare sita in Roma Viale Tirreno assegnata alla resistente;
quest'ultima, psicologa libero professionista, ha percepito negli anni 2023 e
2024 un reddito netto medio mensile pari a circa euro 1.200,00, non ha risparmi e/o accantonamenti di rilievo, è proprietaria del 50% della casa familiare di cui ha l'uso e il godimento esclusivo e per la quale non sostiene oneri alloggiativi;
ha iniziato a svolgere la sua attività lavorativa in ritardo rispetto alla media essendosi dedicata alla crescita e all'accudimento dei figli.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 29670/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
RAVELLO in data 06/04/1989 tra (NA), Parte_2 5
02/09/1961) e (TORRE DEL GRECO (NA), 21/09/1964) CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RAVELLO
al n. 16, Parte II, Serie A, Anno 1989, alle seguenti condizioni:
fermi per il pregresso i provvedimenti separativi, dispone che a far data dal passaggio in giudicato della pronuncia di status, il Parte_1
corrisponda alla a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di CP_1
euro 750,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, e condanna il medesimo al versamento, in favore della resistente ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio (2003), la somma mensile di euro 500,00, Per_3
da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base febbraio 2021, e condanna il al versamento in favore della ed entro il giorno Parte_1 CP_1
5 di ogni mese dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone integralmente (100%) a carico del padre il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suindicato Protocollo;
Per_3
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/04/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 29670 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(NAPOLI (NA), 02/09/1961), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. MARZANO RENATA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(TORRE DEL GRECO (NA), 21/09/1964), con il CP_1
patrocinio dell'avv. MANTOVANI BRUNO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
06/04/1989 ha contratto matrimonio concordatario con e CP_1
che dall'unione sono nati i figli (14/10/1990), (03/01/1992), Per_1 Per_2
entrambi economicamente autonomi, e (10/11/2003), studente Per_3
universitario e convivente con la madre, ha dedotto che con sentenza n.
11328/2024 il Tribunale di Roma ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo
Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali egli è obbligato a corrispondere alla la somma mensile di euro 900,00, oltre CP_1
rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con base luglio 2024, per il suo mantenimento, nonché la somma mensile 500,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con base febbraio 2021 (pari ad attuali euro 572,48)
per il mantenimento del figlio nonché a provvedere integralmente al Per_3
pagamento delle spese extra afferenti assegnazione della casa Per_3
familiare sita in Roma Viale Tirreno n. 138, in comproprietà tra le parti, alla che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la CP_1
comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma della misura dell'assegno perequativo per il mantenimento di Per_3
obbligo di entrambi i genitori di provvedere in eguale misura al pagamento delle spese extra, riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della coniuge nella misura di euro 400,00 mensili o in subordine di euro 900,00 3
mensili.
Costituitasi in giudizio ha aderito alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, contestando le ulteriori avverse allegazioni e istanze e chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno divorzile nonché
l'aumento dell'assegno perequativo per ad euro 700,00 mensili, Per_3
fermo l'onere del padre di provvedere integralmente al pagamento delle spese extra afferenti il ragazzo.
Alla prima udienza del 08/04/2025 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione e acquisita la documentazione complessivamente prodotta, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
06/04/1989, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente alle statuizioni accessorie meritano di essere integralmente confermate quelle di cui alla sentenza di separazione di giugno 2024 afferenti il mantenimento del figlio stabilmente Per_3
convivente con la madre, e l'assegnazione a costei della casa familiare, in comproprietà tra le parti e non gravata da mutuo, non essendo mutata la situazione fattuale relativa al figlio comune dei coniugi.
Merita, inoltre, di essere accolta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente, non essendovi, peraltro, contestazione alcuna sull'an debeatur ma solo sul quantum. 4
In argomento il collegio reputa equo porre a carico del Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla a tale titolo e a far data dal passaggio CP_1
in giudicato della pronuncia di status, la somma mensile di euro 750,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, atteso che dalla documentazione complessivamente prodotta dalle parti emerge che: il ricorrente, ingegnere libero professionista, è percettore di un reddito netto mensile pari a circa euro 4.000,00/4.200,00, detiene risparmi e accantonamenti per oltre euro 35.000,00, è titolare di un fondo pensione complementare per oltre euro 276.000,00 nonché di una polizza vita di oltre euro 63.000,00; è pieno proprietario di un casale in Todi nonché del 50%
della casa familiare sita in Roma Viale Tirreno assegnata alla resistente;
quest'ultima, psicologa libero professionista, ha percepito negli anni 2023 e
2024 un reddito netto medio mensile pari a circa euro 1.200,00, non ha risparmi e/o accantonamenti di rilievo, è proprietaria del 50% della casa familiare di cui ha l'uso e il godimento esclusivo e per la quale non sostiene oneri alloggiativi;
ha iniziato a svolgere la sua attività lavorativa in ritardo rispetto alla media essendosi dedicata alla crescita e all'accudimento dei figli.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 29670/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
RAVELLO in data 06/04/1989 tra (NA), Parte_2 5
02/09/1961) e (TORRE DEL GRECO (NA), 21/09/1964) CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RAVELLO
al n. 16, Parte II, Serie A, Anno 1989, alle seguenti condizioni:
fermi per il pregresso i provvedimenti separativi, dispone che a far data dal passaggio in giudicato della pronuncia di status, il Parte_1
corrisponda alla a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di CP_1
euro 750,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, e condanna il medesimo al versamento, in favore della resistente ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio (2003), la somma mensile di euro 500,00, Per_3
da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base febbraio 2021, e condanna il al versamento in favore della ed entro il giorno Parte_1 CP_1
5 di ogni mese dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone integralmente (100%) a carico del padre il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suindicato Protocollo;
Per_3
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/04/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi