TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 22/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 22/01/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2325/2024 R.G., promossa
DA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. LO Parte_1 C.F._1
PRESTI FABIO ENZO
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, , P.IVA_1 Controparte_2
, in persone del Dirigente pro tempore,
[...] [...]
in persona del Dirigente pro tempore, Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08.11.2024, ha convenuto in giudizio il Parte_1
lamentando la mancata percezione della somma Controparte_4 dovuta a titolo di retribuzione professionale docenti nel corso degli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021; ha chiesto, pertanto, di “Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla Retribuzione Professionale Docenti (RPD) in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee dal 22/11/2019 al 08/03/2020 e dal 12/10/2020 al
30/06/2021, alla corresponsione delle relative differenze retributive, comprensive di interessi legali dalle singole scadenze al saldo, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, nei limiti della prescrizione di legge;
PER L'EFFETTO Condannare la P.A. resistente al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di Retribuzione Professionale Docenti (RPD) in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo
1 determinato per supplenze temporanee dal 22/11/2019 al 08/03/2020 e dal 12/10/2020 al
30/06/2021, per la complessiva somma apri ad € 1.646,82 ovvero nel maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia, secondo gli importi mensili previsti dai CCNL di settore moltiplicati per i periodi di effettivo servizio, così come dedotti in fatto ed erogare le somme così determinate in favore della ricorrente, comprensive di interessi legali dalle singole scadenze al saldo, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto nei limiti della prescrizione di legge;
”.
Il del merito e le sue articolazioni territoriali, benché Controparte_4 regolarmente evocati, non si sono costituiti e vanno pertanto dichiarati contumaci.
La causa, stante la natura documentale della stessa, è stata decisa all'odierna udienza.
La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della debenza, in favore di parte ricorrente, della retribuzione professionale docenti.
Deve osservarsi che la questione sottoposta all'attenzione del Giudicante è stata risolta dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20015 del 27.7.2018, le cui argomentazioni interamente si condividono e che in questa sede, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si riportano e si fanno proprie:
«2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che
"la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio,
è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha
2 natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del
CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può Per_1 essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n.
5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
3 5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione,
"che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente CP_1 limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del
1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perchè il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
4 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio».
Il principio di diritto come sopra enunciato è stato recentemente ribadito con l'ordinanza della Suprema Corte n. 629/2020, che pure si condivide e richiama, in particolare quando afferma che risulta «conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015,
l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto
Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, nè consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del
CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio».
Ciò posto, nel caso di specie, la ricorrente ha prestato servizio negli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021 in virtù di plurimi contratti a tempo determinato (cfr. doc. in atti)
e pertanto, conformemente agli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati, in assenza di allegazioni in ordine alla sussistenza di ragioni oggettivi legittimanti un trattamento differenziato, va dichiarato il diritto della stessa all'integrale riconoscimento della retribuzione professionale docenti (RPD) di cui all'art. 7 CCNL Scuola del 15.03.2001 (così come poi ripreso dai successivi contratti collettivi succedutisi nel tempo).
Passando alla quantificazione del dovuto, si osserva quanto segue.
La modalità di calcolo è quella prevista dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999: a) comma
4, il compenso in questione spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio); b) comma 5, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio
5 inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
In altri termini, poiché l'importo “retribuzione professionale docenti” è parametrato sui 30 giorni lavorativi, in relazione ai periodi inferiori al mese l'importo va liquidato nella misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio e, comunque, in relazione al numero di ore effettivamente espletate in ciascuna giornata di lavoro.
Tanto premesso, si osserva come la ricorrente durante l'anno scolastico 2019/2020 ha prestato attività lavorativa dal 22.11.2019 al 29.11.2019 (8 giorni), dal 5.12.2019 al 5.12.2019
(1 giorno), dal 14.1.2020 al 15.1 2020 (2 giorni), dal 17.1.2020 al 17.1.2020 (1 giorno), dal
20.1.2020 al 20.1.2020 (1 giorno), dal 21.1.2020 al 24.1.2020 (1 giorno), dal 25.1.2020 al
27.1.2020 (3 giorni), dal 28.1.2020 al 29.1.2020 (2 giorni), dal 6.2.2020 al 7.2.2020 (2 giorni), dal 12.2.2020 al 12.2.2020 (1 giorno), dal 13.2.2020 al 13.2.2020 (1 giorno), dal 14.2.2020 al
14.2.2020 (1 giorno), dal 2.3.2020 al 6.3.2020 (5 giorni).
Nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 ha, invece, stipulato i seguenti contratti per numero 25 ore, dal 12.10.2020 al 15.10.2020 (4 giorni), dal 21.10.2020 al 31.1.2021 (3 mesi e 11 giorni), dal 1.02.2021 al 30.04.2020 (3 mesi), dal 1.05.2021 al 30.06.2021 (2 mesi).
È noto che dal primo marzo 2018 la retribuzione professionale docenti è stata fissata ad
€ 174,50 con retribuzione giornaliera di € 5,82.
Nel caso di specie, la ricorrente ha prestato attività negli anni scolastici sopra indicati per un totale di 8 mesi e 45 giorni.
La somma dovuta dal ammonta a 8 mesi x 174,50 (1.396,00) nonché a 45 CP_1 giorni x 5,82 (261,90) per un totale di € 1.657,90.
L'amministrazione convenuta - che ne aveva l'onere - non ha dimostrato di avere corrisposto al ricorrente alcuna somma a titolo di R.P.D. con la conseguenza che la stessa non può che essere condannata al pagamento delle somme quantificate in € 1.657,90.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nella contumacia del del merito: Controparte_4
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_4 [...] della somma lorda di € 1.657,90 oltre interessi come per legge;
Parte_2
- condanna il al pagamento in favore del ricorrente Controparte_4 delle spese processuali, che liquida in euro 1.314,00, oltre IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Lo Presti dichiaratosi antistatario
Così deciso in Marsala, il 22/01/2025
6 IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
7