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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/02/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 13599/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2
[...] Parte_1
3
[...] Parte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Verbale di causa Udienza 14.02.2024 alle ore 11,20 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Cataldo in sostituzione dell'avv. CP_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre. L'avv. Castaldo si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento esonerando il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT. Fa presente che la discendenza è paterna e post Unità
IL GOP
Decide come da separata e contestuale ordinanza resa in udienza alle ore 16,15
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 13599/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13599 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2
[...] Parte_1
3
[...] Parte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 14.02.2025
I. Con ricorso depositato in data 27.09.2023
1 , nato a [...]/SP/Brasile, il 27/03/1968, titolare del Controparte_1Nu NumeroD_ documento d'identità e iscritto al CPF , residente in [...] Brentano, 580 Ap 214- Vila Leopoldina - SP. CAP 05.392-041;
2. nata a [...]/SP/Brasile, il 20/02/1993, Parte_1 titolare del documento d'identità n° e iscritta al CPF , in proprio e NumeroD_3 C.F._1 nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale di:
3. iscritto al CPF , nato a [...]/SP/Brasile il Pt_2 Parte_1 C.F._2 17/03/2019 RG 68163774-2, in questo atto rappresentato anche dal genitore:
[...]
2 Persona_1
, nato a [...]/SP/Brasile il 17/02/1993, RG 36757519-x, iscritto al CPF Per_2
, tutti residenti in [...] Ap. 84, Presidente Aaltino - C.F._3
Osasco SP, CAP 06.216-260;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti del cittadino italiano che gli ha validamente trasmesso la Parte_3 propria cittadinanza italiana.
Per tale effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia con attribuzione all'avvocato intestatario
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (mai naturalizzato brasiliano) Parte_3 nato in [...] nel Comune di Legnago (Provincia di Verona) il giorno 18.05.1893, figlio del Sig. e della Sig.ra Persona_3 Parte_4
-in data 17.02.1912 Il Sig. si sposava con la Sig.ra Parte_3 [...]
dal loro matrimonio nasceva: Parte_5
• il Sig. il 01.04.1913 il quale in data 15.10.1938 il Sig. Parte_6 [...]
si sposava con la Sig.ra e dal loro matrimonio Pt_6 Parte_7 nasceva:
➢ il 31.07.1939 che, in data 12.05.1962 si sposava con il Parte_8
Sig. e dal loro matrimonio nascevano: Controparte_3
✓ il Sig. il 27.03.1968 Controparte_1
✓ il Sig. il 04.08.1963 che in Parte_9 data 14.06.1989 si sposava con la Sig.ra Controparte_4
e dal loro matrimonio nascevano:
[...]
❖ la Sig.ra il Parte_10
14.03.1998
❖ la Sig.ra il Parte_11
20.02.1993 che, in data 10.09.2017 si sposava con il Sig.
e dal loro matrimonio Controparte_5 nasceva il Sig. il 17.03.2019 Pt_2 Parte_1
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione del presente fascicolo
DIRITTO
Dott. Giovanni Calasso 3
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_2 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano (mai Parte_3 naturalizzato brasiliano) nato in [...] nel Comune di Legnago (Provincia di Verona) il giorno
18.05.1893
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_2 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In
Dott. Giovanni Calasso 4
altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_2 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale alle ore
16,15
Lecce-Venezia, 14.02.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 13599/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2
[...] Parte_1
3
[...] Parte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Verbale di causa Udienza 14.02.2024 alle ore 11,20 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Cataldo in sostituzione dell'avv. CP_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre. L'avv. Castaldo si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento esonerando il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT. Fa presente che la discendenza è paterna e post Unità
IL GOP
Decide come da separata e contestuale ordinanza resa in udienza alle ore 16,15
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 13599/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13599 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2
[...] Parte_1
3
[...] Parte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 14.02.2025
I. Con ricorso depositato in data 27.09.2023
1 , nato a [...]/SP/Brasile, il 27/03/1968, titolare del Controparte_1Nu NumeroD_ documento d'identità e iscritto al CPF , residente in [...] Brentano, 580 Ap 214- Vila Leopoldina - SP. CAP 05.392-041;
2. nata a [...]/SP/Brasile, il 20/02/1993, Parte_1 titolare del documento d'identità n° e iscritta al CPF , in proprio e NumeroD_3 C.F._1 nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale di:
3. iscritto al CPF , nato a [...]/SP/Brasile il Pt_2 Parte_1 C.F._2 17/03/2019 RG 68163774-2, in questo atto rappresentato anche dal genitore:
[...]
2 Persona_1
, nato a [...]/SP/Brasile il 17/02/1993, RG 36757519-x, iscritto al CPF Per_2
, tutti residenti in [...] Ap. 84, Presidente Aaltino - C.F._3
Osasco SP, CAP 06.216-260;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti del cittadino italiano che gli ha validamente trasmesso la Parte_3 propria cittadinanza italiana.
Per tale effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia con attribuzione all'avvocato intestatario
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (mai naturalizzato brasiliano) Parte_3 nato in [...] nel Comune di Legnago (Provincia di Verona) il giorno 18.05.1893, figlio del Sig. e della Sig.ra Persona_3 Parte_4
-in data 17.02.1912 Il Sig. si sposava con la Sig.ra Parte_3 [...]
dal loro matrimonio nasceva: Parte_5
• il Sig. il 01.04.1913 il quale in data 15.10.1938 il Sig. Parte_6 [...]
si sposava con la Sig.ra e dal loro matrimonio Pt_6 Parte_7 nasceva:
➢ il 31.07.1939 che, in data 12.05.1962 si sposava con il Parte_8
Sig. e dal loro matrimonio nascevano: Controparte_3
✓ il Sig. il 27.03.1968 Controparte_1
✓ il Sig. il 04.08.1963 che in Parte_9 data 14.06.1989 si sposava con la Sig.ra Controparte_4
e dal loro matrimonio nascevano:
[...]
❖ la Sig.ra il Parte_10
14.03.1998
❖ la Sig.ra il Parte_11
20.02.1993 che, in data 10.09.2017 si sposava con il Sig.
e dal loro matrimonio Controparte_5 nasceva il Sig. il 17.03.2019 Pt_2 Parte_1
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione del presente fascicolo
DIRITTO
Dott. Giovanni Calasso 3
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_2 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano (mai Parte_3 naturalizzato brasiliano) nato in [...] nel Comune di Legnago (Provincia di Verona) il giorno
18.05.1893
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_2 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In
Dott. Giovanni Calasso 4
altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_2 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale alle ore
16,15
Lecce-Venezia, 14.02.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5