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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/01/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli OR -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est;
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10084 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: divorzio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli, Centro Direzionale Is. G1, presso lo studio dell'avv. Fabio Criscuolo, c.f.
, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso C.F._2
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata in Giugliano in Campania alla Via Pigna, 37, P.co Wanda, presso lo studio dell'avv.
Raffaele Di Nardo c.f. , che lo rappresenta e difende in virtù di mandato C.F._4
allegato alla comparsa di costituzione
RESISTENTE IN RICONVENZIONALE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli OR;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23/10/2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, nonché chiedendo decidersi la causa, previa concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica, di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero con proprio visto del 27.03.24 nulla opponeva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/10/2022 il ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli il 05/06/2010 con la resistente, in costanza del quale nascevano due figli -
, a Napoli il 01/04/2011, ed a Napoli il 17/12/2018 - deduceva che, venuta meno Per_1 Per_2
l'affectio coniugalis, le parti addivenivano alla separazione, alle condizioni indicate negli accordi sottoscritti previo esperimento della procedura di negoziazione assistita, cui veniva apposto il nulla osta n. 231/2020 del 06/10/2020 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli OR.
Pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Ciò premesso, chiedeva la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed, in parziale modifica delle condizioni di cui all'intervenuta separazione, concludeva per la riduzione del contributo al mantenimento della prole da 700,00 a € 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, per l'adozione di un calendario di visita comprensivo anche dei pernotti presso l'abitazione del genitore non collocatario, nonché per la rideterminazione in € 200,00 quale contributo a proprio carico del rateo mensile di cui al muto relativo all'immobile adibito ad abitazione coniugale, in comproprietà tra i coniugi.
In merito alle suddette richieste di riduzione, il ricorrente adduceva una situazione di crescente difficoltà a fronteggiare gli impegni economici assunti con gli accordi di separazione, ulteriormente aggravata dalla nascita, in data 12/12/2021, di una figlia, , frutto dell'unione sentimentale con Per_3
la nuova compagna.
Incardinato il giudizio, si costituiva in riconvenzionale parte resistente, , la quale, Controparte_1
contestando in fatto e in diritto le avverse pretese, pur non opponendosi alla richiesta declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e alla richiesta di modifica del calendario afferente all'esercizio del diritto di visita, concludeva per il rigetto delle domande avanzate da parte ricorrente in ordine alle statuizioni accessorie di natura economica.
Di converso, evidenziava di dover provvedere in via esclusiva al pagamento del rateo mensile di cui al muto afferente alla casa coniugale, attesa la mancata osservanza da parte del ricorrente delle condizioni pattuite in sede di separazione, anche di quelle accessorie economiche in favore della prole. Pertanto, ciò premesso, concludeva in riconvenzionale, in parziale modifica delle condizioni di cui all'intervenuta separazione, per la corresponsione da parte del ricorrente dell'assegno di contributo al mantenimento dei figli minori, pari ad importo di € 900,00, oltre ISTAT, del 50% delle spese straordinarie, oltre il diritto alla percezione dell'assegno unico nella misura del 100%, nonché per la disposizione di un assegno divorzile in favore di , nella misura di € 250,00 mensili. Controparte_1
In subordine, concludeva per l'adeguamento ISTAT dell'importo pattuito in sede di accordi di separazione quale contributo al mantenimento dei figli minori.
All'udienza presidenziale del 17/03/2023 si presentavano personalmente le parti, unitamente ai propri difensori, e all'esito della relativa audizione, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza emessa in pari data, in via provvisoria ed urgente, confermava le condizioni di cui all'intervenuta separazione, avuto riguardo all'affido congiunto della prole ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, e alla determinazione in capo ad della corresponsione dell'assegno di contributo al Parte_2 mantenimento per l'importo di € 700,00 oltre ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie, disponendo modifiche del calendario di visita del genitore non collocatario, con facoltà di pernotto dei minori presso la residenza del padre.
Pertanto, ritenuta necessario l'esperimento di un'istruttoria al fine di accertare la concreta capacità reddituale dedotta da parte ricorrente, fissava l'udienza del 03/10/2023.
A detta udienza, svoltasi in modalità cartolare, preso atto del deposito di memorie integrative, venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini per il deposito delle memorie integrative ed istruttorie di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
Dichiarata inammissibile la prova articolata da parte resistente, in quanto irrilevante rispetto al thema decidendum di cui al presente giudizio, la causa veniva rinviata all'udienza del 22/10/2024, ai sensi dell'art. 127 ter, per la precisazione delle conclusioni.
Con istanza depositata 07/06/2024, parte ricorrente formulava richiesta di modifica delle modalità di esercizio del diritto di visita, previa revoca della possibilità di pernotto dei minori presso la residenza del padre, adducendo sopravvenute circostanze fattuali ed economiche, tali da indurlo ad eleggere la propria residenza presso l'abitazione materna dove non poteva più ospitare i minori per la notte.
All'udienza del 23/10/2024, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice istruttore riservava il giudizio in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ossia l'intervenuta separazione consensuale di cui agli accordi sottoscritti dai coniugi, previo esperimento della procedura di negoziazione assistita, cui veniva apposto il nulla osta n. 231/2020 del 06/10/2020 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli OR.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo trascorsi oltre sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, e da allora è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Non sussistendo ragioni ostative, va disposto, come d'altronde richiesto da entrambe le parti,
l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale la cui assegnazione va confermata.
Quanto al diritto-dovere di visita del padre, preso atto dell'istanza depositata da parte ricorrente in data 07/06/2024, e dell'impossibilità attuale per il ricorrente di poter far pernottare con se i figli in quanto ospite dei sui genitori, dispone che il padre possa vedere e tenere con se i minori un pomeriggio infrasettimanale (martedì dalle ore 18:00 alle ore 21:00 con cena); a settimane alterne il sabato mattina dalle ore 8:00 alle 13.30 e la settimana seguente il sabato, dalle ore 8:00 alle ore
20,00 e la domenica dalle ore 8:00 alle ore 20,00, cenando entrambi i giorni con il padre .
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento dei figli
Per quanto concerne il mantenimento dei figli minori, in assenza di circostanze sopravvenute rispetto all'intervenuta separazione consensuale, il Collegio ritiene di confermare quanto stabilito in sede presidenziale.
Il ricorrente insisteva per la rideterminazione dell'importo dell'assegno di contributo al mantenimento dei figli minori, adducendo una condizione di precarie condizioni economiche, tali da non consentirgli di poter far fronte agli impegni economici assunti in sede di separazione consensuale, in particolare, in seguito alla nascita della figlia , da una nuova relazione Per_3
sentimentale.
Tuttavia, si evidenzia che l'addotta riduzione delle proprie consistenze economiche è rimasta del tutto sfornita di prova, non avendo il ricorrente articolato mezzi istruttori al riguardo, né nella comparsa di costituzione né con il deposito, nei termini di legge, di ulteriori memorie, né in ogni caso, avendo allegato idonea documentazione.
Al contrario, il Collegio rileva che parte ricorrente, dipendente assunto presso la Controparte_2
con la qualifica di impiegato amministrativo, in sede di separazione premetteva di
[...] percepire una busta paga di importo pari ad € 1.600,00 circa e che, in sede al presente giudizio, giusta documentazione in atti, emerge che per l'anno d'imposta 2021 ha dichiarato un Parte_1 reddito da lavoro lordo di circa € 36.000,00, non ravvisandosi, pertanto, un significativo mutamento delle condizioni reddituali in capo allo stesso.
L'unica circostanza sopravvenuta sono i nuovi esborsi da parte del ricorrente per il figlio nato nel
2021 ma che a tal fine occorre ricordare che per giurisprudenza prevalente “la formazione di un nuovo nucleo familiare con gli oneri che ne derivano è escluso che possa determinare un allentamento dei doveri genitoriali nei confronti dei figli nati in precedenza”. (Cfr Cass. 1595/2008 cfr anche ordinanza n. 21818/2021) e che pertanto la sola nascita di un altro figlio non comporta con automatismo la modifica del mantenimento dei figli avuti in precedenza ma va rapportata anche al reddito dell'altro genitore e nel caso di specie a quello della nuova compagna del sig che Pt_1
secondo quanto assunto dal ricorrente percepisce euro 700,00 mensili ( secondo la resistente invece euro 1000,00).
Ritenuto quindi che anche a seguito dell'istruttoria non sono sopravvenute circostanza nuove rispetto dell'ordinanza Presidenziale del 17/03/2023, il Collegio ritiene equo determinare, all'attualità, a carico del ricorrente, quale contributo per il mantenimento dei figli minori Per_1 ed in euro 820,00 ( così rivalutato l'assegno previsto in sede di separazione ) oltre Per_2 rivalutazione automatica annuale a mezzo indici ISTAT a decorrere dall'1.1.26 , oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al
Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli OR in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Nulla si dispone in ordine alla richiesta di attribuzione dell'assegno unico nella misura del 100%, formulata da , evidenziando al riguardo che la suddetta misura assistenziale spetta in Controparte_1
pari misura ad entrambi i genitori che, come nel caso di specie, esercitano la responsabilità genitoriale e che abbiano l'affido condiviso della prole, salvo diverso accordo tra le parti.
Sulla richiesta di determinazione dell'assegno divorzile avanzata da . Controparte_1
Quanto alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente, va premesso che, in tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (cfr. Cass.
9144/23).
Tale orientamento ha sostanzialmente confermato quanto affermato dalle Sezioni Unite nel noto arresto secondo cui : “il riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”, precisando che “la situazione economico-patrimoniale del richiedente (l'assegno divorzile) costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche dell'unione matrimoniale, così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio” (cfr. Cass.,
SS.UU., n. 18287 dell'11/07/2018).
Si è quindi, affermato che l'assegno di divorzio, assume una duplice funzione, assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” (cfr. Cass. civ. sent. n. 4215 del 17 febbraio 2021; Cass. civ. sent. n. 35434 del
19/12/2023). Ebbene, nel caso di specie, la resistente ha dedotto di svolgere l'attività lavorativa part-time quale operatrice presso un call-center, giusta CUD 2020-2021- 2022 in atti, da cui emerge, relativamente all'anno 2021, un reddito annuo complessivo pari a circa € 7.000,00 lordi, nonché di essere titolare, in comproprietà con , dell'immobile designato quale residenza coniugale. Parte_1
Pertanto, non sussistendo i presupposti perequativi ( dovendo considerare l'esborso economico del ricorrente per il mantenimento dei figli e l'attribuzione alla resistente della casa coniugale ) o assistenziali dell'assegno divorzile la relativa domanda va rigettata.
Sulle ulteriori domande avanzate da parte resistente
Quanto alle ulteriori domande proposte da parte ricorrente, afferenti al mutuo cointestato tra i coniugi e relativo all'immobile adibito a dimora coniugale, nulla va disposto, restando fermo quanto già argomentato in sede di provvedimento presidenziale, essendo il mutuo un contratto stipulato con la erogatrice e le parti potevano solo prevedere una loro ripartizione interna Pt_3
delle obbligazioni assunte con un terzo estraneo al rapporto e nel caso di specie l'accordo di separazione prevedeva la corresponsione paritaria come stabilito nel contratto: pertanto nulla va disposto in ordine al pagamento del mutuo non potendosi incidere su situazioni già regolamentate e delle quali al più potrà tenersi conto ai fini della determinazione degli obblighi di mantenimento
In ordine alle spese di lite, attesa la natura del giudizio e il rigetto delle richieste delle parti, il
Collegio ritiene poter ritenere le stesse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il
05/06/2010 in Napoli da , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e , nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Controparte_1
; C.F._3
- assegna la casa coniugale sita in Villaricca (NA), al Corso Europa n. 372 a , Controparte_1 che l'abiterà unitamente ai figli;
- dispone l'affido condiviso dei minori ed ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
residenza privilegiata presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata e diritto di vista del padre come riportato in motivazione, salvo diverso accordo tra le parti;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 5 Parte_1 Controparte_1 di ogni mese, la somma mensile di € 820,00 (€ 410,00 per ciascun figlio) per il mantenimento dei figli, ed oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Per_1 Per_2 Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai a decorrere dall'1.1.26;
- rigetta la richiesta di assegno divorzile formulata da nei confronti di Controparte_1 Pt_1
;
[...]
- rigetta tutte le ulteriori domande
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 50, Parte II, Serie A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998);
- Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 23.01.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro