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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 11/06/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 81/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv. LO BUE IRENE, MICELI WALTER, GANCI FABIO e RINALDI
GIOVANNI, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Borgo
Ronchini n. 9 43121 PARMA ITALIA;
RICORRENTE contro
( , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal dott. GARDONI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso la sede di
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 15 PARMA;
CONVENUTO
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 3.193,86 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e
2021/2022 e, conseguentemente, condannare il al Controparte_1 pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo».
Per la parte convenuta:
«Per tutto quanto sopra esposto, l'Amministrazione evocata in giudizio, come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via principale:
- rigettare la domanda così come proposta poiché inammissibile ed infondata, in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
In via subordinata:
- Nel caso di accoglimento della domanda: o riconoscere alla ricorrente l'indennità sostituiva per un numero complessivo di giorni 8,00 quantificati in € 491,78 lordo
Stato».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.1.2024, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di condannare il al Controparte_1 pagamento in suo favore della somma di € 3.193,86 a titolo di indennità
Pag. 2 di 8 sostitutiva per n. 51,16 giorni di ferie maturate e non godute negli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, e 2021/2022.
2. Il si è costituito in giudizio, chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. In seguito alla costituzione del , il ricorrente, prendendo atto del CP_1
pagamento parziale delle ferie non godute e delle ferie fruite a domanda dal ricorrente di cui la controparte ha fornito documentazione, ha rimodulato la domanda di risarcimento nell'importo di € 2.809,31.
4. La causa è stata quindi decisa a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. Occorre prendere le mosse dalla normativa applicabile alla fattispecie.
7. L'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012 prevede che le ferie, i riposi e i permessi del personale della pubblica amministrazione «sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi». In via generale è perciò previsto un divieto di monetizzazione delle ferie non godute per il personale delle amministrazioni pubbliche.
8. La norma precisa però (con periodo aggiunto dall'art. 1 co. 55 l. 228/2012) che essa non trova applicazione «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
9. L'art. 1 co. 54 l. 228/2012 ha poi previsto che il personale docente «fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è
Pag. 3 di 8 consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale».
10. Con riferimento alla posizione dei docenti assunti a tempo determinato, può quindi sintetizzarsi che la legge prevede la possibilità di godere le ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e, a richiesta, in un massimo di altre sei giornate lavorative;
per i restanti giorni di ferie non godute è possibile chiedere un'indennità sostitutiva corrispondente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale di fruire delle ferie.
11. Lo scrivente ritiene che la ricorrente abbia dimostrato il suo diritto a ricevere l'indennità sostitutiva il numero di giorni di ferie non godute analiticamente calcolato per i diversi a.s. di servizio negli atti difensivi, non potendosi accogliere la ricostruzione proposta dal , secondo cui andrebbero conteggiati tra i CP_1 giorni in cui il personale ha diritto di fruire delle ferie anche i giorni di giugno intercorrenti tra la fine delle lezioni e la fine del mese.
12. Questi giorni non possono infatti essere considerati come giornate di sospensione delle attività didattiche, dato che in quel periodo, pur non tenendosi lezioni, il corpo docente si deve dedicare a un complesso di impegni afferenti all'attività didattica, come l'elaborazione delle schede valutative degli studenti, i collegi docenti di fine anno e la preparazione degli esami.
13. Ciò anche in considerazione del fatto che, se i docenti con contratto in scadenza al 30 giugno fossero obbligati a fruire delle ferie dopo la sospensione delle lezioni, si avrebbe un trattamento differenziato rispetto ai docenti di ruolo, per i quali tali giorni non sono computati automaticamente come ferie.
14. Sotto altro profilo, si rileva che, con riferimento alla questione in esame, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha recentemente stabilito i seguenti principi di diritto:
«L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono
Pag. 4 di 8 essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione.
Qualora sia impossibile interpretare una normativa nazionale come quella discussa nel procedimento principale in modo da garantirne la conformità all'articolo 7 della direttiva
2003/88 e all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, deriva da quest'ultima disposizione che il giudice nazionale, investito di una controversia tra un lavoratore e il suo ex datore di lavoro avente qualità di privato, deve disapplicare tale normativa nazionale e assicurarsi che, ove detto datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione, il lavoratore medesimo non possa essere privato dei diritti da lui maturati a dette ferie annuali retribuite, né, correlativamente, e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, essere privato dell'indennità finanziaria per le ferie non godute, il cui pagamento è direttamente a carico, in tal caso, del datore di lavoro interessato»
(CGUE Grande SE, 6 novembre 2018, cause riunite C-619/16 e C-684/16).
15. Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha statuito che la normativa interna che prevede la perdita del diritto alle ferie in caso di mancata fruizione entro un certo termine – ossia l'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012, come integrato dall'art. 1 co. 55 l.
228/2012 – deve essere interpretata in conformità con l'art. 7 para. 2 direttiva
2003/88/CE che, secondo la citata giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva, in assenza di previa verifica del fatto che il lavoratore sia stato adeguatamente informato sul punto dal datore di lavoro e, dunque, posto
Pag. 5 di 8 nella condizione di esercitare effettivamente il suo diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 5 maggio 2022, n. 14268; Cass. 8 luglio
2022, n. 21780).
16. Il convenuto non ha provato di avere fornito al docente tale CP_1
informativa circa i suoi diritti: in particolare, non si ritengono idonei a ottemperare a tale onere i documenti denominati “invito fruizione ferie” per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 (doc.
5-7 convenuto), trattandosi di mere comunicazioni inerenti a una congerie di adempimenti connessi alla fine dell'anno scolastico e non contenendo, in particolare, l'invito espresso a fruire delle ferie e l'informazione in merito alla perdita dei giorni di ferie in caso di mancata fruizione.
17. Si deve poi aggiungere che, con alcune recenti pronunce, la Cassazione ha altresì stabilito il seguente principio di diritto (Cass. 17 giugno 2024, n. 16715; in senso conforme, Cass. 6 novembre 2024, n. 28587):
«Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par.
2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande SE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche».
18. Il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma pertanto che i docenti a tempo determinato non possono essere considerati automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno.
Pag. 6 di 8 19. Risulta pertanto dovuto l'importo dell'ultimo conteggio di parte ricorrente depositato in data 26.2.2024: non può essere infatti condivisa la difesa del da ultimo formulata nelle note conclusive, secondo cui, anche non CP_1 considerando in ferie la docente tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, sarebbero comunque al più dovuti € 491,78 lordo Stato.
20. Tale importo è infatti lo stesso che era già stato indicato nella memoria di costituzione, dove è espressamente affermato che tale periodo deve essere considerato come composto da giorni di sospensione e quindi di ferie (cfr. p. 8 memoria: «Alla luce delle considerazioni che precedono, si controverte il ricorso nel punto in cui non considera come giorni di sospensione (quindi di ferie) quelli che vanno dal termine delle lezioni fino al 30 giugno di ogni anno scolastico.
Diversamente argomentando, l'assenza della ricorrente nel periodo intercorrente la fine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno, nei giorni in cui la stessa non era impegnata in attività didattiche funzionali all'insegnamento (di cui non è richiesta presenza fisica a scuola ma è richiesta rendicontazione, non pervenuta e non depositata agli atti) né impegnata in attività di scrutini ed esami, risulterebbe ingiustificata nonché reiterata, sottoposta a potenziale procedimento disciplinare»).
21. Deve invece ritenersi che il conteggio “rimodulato” di parte ricorrente abbia tenuto adeguatamente conto della eccezione relativa al corretto computo delle ferie maturate in ragione dei contratti a tempo parziale verticale stipulati tra le parti, dato che tale questione non è stata più risollevata nelle difese successive del
, che si sono invece appunto concentrate sul tema del periodo CP_1 successivo alla fine delle lezioni.
22. In ogni caso, dallo schema a p. 6 della memoria depositata in data 30.5.2024 emerge che per l'a.s. 2017/2018 l'importo dovuto per i giorni di ferie maturati per ciascuno dei tre contratti stipulati è parametrato al numero di ore del contratto stesso, sicché la somma complessivamente richiesta non è diversa da quella che sarebbe dovuta per un unico contratto a tempo pieno.
Pag. 7 di 8 23. Il deve pertanto essere condannato al pagamento in favore della CP_1
ricorrente di € 2.809,31, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo, stante il divieto di applicazione sui crediti di lavoro dei pubblici dipendenti del cumulo di interessi e rivalutazione disposto dall'art. 22 co.
36 l. 724/1994.
24. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 e tenuto conto della serialità della questione e delle fasi processuali effettivamente espletate.
25. È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il al pagamento in favore Controparte_1
di di € 2.809,531 a titolo di indennità sostitutiva di Parte_1 ferie non godute, oltre interessi legali o rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. condanna il al pagamento in favore Controparte_1
di delle spese di lite, che liquida in € 1.200,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Parma, 11/06/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv. LO BUE IRENE, MICELI WALTER, GANCI FABIO e RINALDI
GIOVANNI, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Borgo
Ronchini n. 9 43121 PARMA ITALIA;
RICORRENTE contro
( , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal dott. GARDONI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso la sede di
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 15 PARMA;
CONVENUTO
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 3.193,86 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e
2021/2022 e, conseguentemente, condannare il al Controparte_1 pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo».
Per la parte convenuta:
«Per tutto quanto sopra esposto, l'Amministrazione evocata in giudizio, come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via principale:
- rigettare la domanda così come proposta poiché inammissibile ed infondata, in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
In via subordinata:
- Nel caso di accoglimento della domanda: o riconoscere alla ricorrente l'indennità sostituiva per un numero complessivo di giorni 8,00 quantificati in € 491,78 lordo
Stato».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.1.2024, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di condannare il al Controparte_1 pagamento in suo favore della somma di € 3.193,86 a titolo di indennità
Pag. 2 di 8 sostitutiva per n. 51,16 giorni di ferie maturate e non godute negli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, e 2021/2022.
2. Il si è costituito in giudizio, chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. In seguito alla costituzione del , il ricorrente, prendendo atto del CP_1
pagamento parziale delle ferie non godute e delle ferie fruite a domanda dal ricorrente di cui la controparte ha fornito documentazione, ha rimodulato la domanda di risarcimento nell'importo di € 2.809,31.
4. La causa è stata quindi decisa a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. Occorre prendere le mosse dalla normativa applicabile alla fattispecie.
7. L'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012 prevede che le ferie, i riposi e i permessi del personale della pubblica amministrazione «sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi». In via generale è perciò previsto un divieto di monetizzazione delle ferie non godute per il personale delle amministrazioni pubbliche.
8. La norma precisa però (con periodo aggiunto dall'art. 1 co. 55 l. 228/2012) che essa non trova applicazione «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
9. L'art. 1 co. 54 l. 228/2012 ha poi previsto che il personale docente «fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è
Pag. 3 di 8 consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale».
10. Con riferimento alla posizione dei docenti assunti a tempo determinato, può quindi sintetizzarsi che la legge prevede la possibilità di godere le ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e, a richiesta, in un massimo di altre sei giornate lavorative;
per i restanti giorni di ferie non godute è possibile chiedere un'indennità sostitutiva corrispondente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale di fruire delle ferie.
11. Lo scrivente ritiene che la ricorrente abbia dimostrato il suo diritto a ricevere l'indennità sostitutiva il numero di giorni di ferie non godute analiticamente calcolato per i diversi a.s. di servizio negli atti difensivi, non potendosi accogliere la ricostruzione proposta dal , secondo cui andrebbero conteggiati tra i CP_1 giorni in cui il personale ha diritto di fruire delle ferie anche i giorni di giugno intercorrenti tra la fine delle lezioni e la fine del mese.
12. Questi giorni non possono infatti essere considerati come giornate di sospensione delle attività didattiche, dato che in quel periodo, pur non tenendosi lezioni, il corpo docente si deve dedicare a un complesso di impegni afferenti all'attività didattica, come l'elaborazione delle schede valutative degli studenti, i collegi docenti di fine anno e la preparazione degli esami.
13. Ciò anche in considerazione del fatto che, se i docenti con contratto in scadenza al 30 giugno fossero obbligati a fruire delle ferie dopo la sospensione delle lezioni, si avrebbe un trattamento differenziato rispetto ai docenti di ruolo, per i quali tali giorni non sono computati automaticamente come ferie.
14. Sotto altro profilo, si rileva che, con riferimento alla questione in esame, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha recentemente stabilito i seguenti principi di diritto:
«L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono
Pag. 4 di 8 essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione.
Qualora sia impossibile interpretare una normativa nazionale come quella discussa nel procedimento principale in modo da garantirne la conformità all'articolo 7 della direttiva
2003/88 e all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, deriva da quest'ultima disposizione che il giudice nazionale, investito di una controversia tra un lavoratore e il suo ex datore di lavoro avente qualità di privato, deve disapplicare tale normativa nazionale e assicurarsi che, ove detto datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione, il lavoratore medesimo non possa essere privato dei diritti da lui maturati a dette ferie annuali retribuite, né, correlativamente, e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, essere privato dell'indennità finanziaria per le ferie non godute, il cui pagamento è direttamente a carico, in tal caso, del datore di lavoro interessato»
(CGUE Grande SE, 6 novembre 2018, cause riunite C-619/16 e C-684/16).
15. Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha statuito che la normativa interna che prevede la perdita del diritto alle ferie in caso di mancata fruizione entro un certo termine – ossia l'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012, come integrato dall'art. 1 co. 55 l.
228/2012 – deve essere interpretata in conformità con l'art. 7 para. 2 direttiva
2003/88/CE che, secondo la citata giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva, in assenza di previa verifica del fatto che il lavoratore sia stato adeguatamente informato sul punto dal datore di lavoro e, dunque, posto
Pag. 5 di 8 nella condizione di esercitare effettivamente il suo diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 5 maggio 2022, n. 14268; Cass. 8 luglio
2022, n. 21780).
16. Il convenuto non ha provato di avere fornito al docente tale CP_1
informativa circa i suoi diritti: in particolare, non si ritengono idonei a ottemperare a tale onere i documenti denominati “invito fruizione ferie” per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 (doc.
5-7 convenuto), trattandosi di mere comunicazioni inerenti a una congerie di adempimenti connessi alla fine dell'anno scolastico e non contenendo, in particolare, l'invito espresso a fruire delle ferie e l'informazione in merito alla perdita dei giorni di ferie in caso di mancata fruizione.
17. Si deve poi aggiungere che, con alcune recenti pronunce, la Cassazione ha altresì stabilito il seguente principio di diritto (Cass. 17 giugno 2024, n. 16715; in senso conforme, Cass. 6 novembre 2024, n. 28587):
«Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par.
2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande SE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche».
18. Il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma pertanto che i docenti a tempo determinato non possono essere considerati automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno.
Pag. 6 di 8 19. Risulta pertanto dovuto l'importo dell'ultimo conteggio di parte ricorrente depositato in data 26.2.2024: non può essere infatti condivisa la difesa del da ultimo formulata nelle note conclusive, secondo cui, anche non CP_1 considerando in ferie la docente tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, sarebbero comunque al più dovuti € 491,78 lordo Stato.
20. Tale importo è infatti lo stesso che era già stato indicato nella memoria di costituzione, dove è espressamente affermato che tale periodo deve essere considerato come composto da giorni di sospensione e quindi di ferie (cfr. p. 8 memoria: «Alla luce delle considerazioni che precedono, si controverte il ricorso nel punto in cui non considera come giorni di sospensione (quindi di ferie) quelli che vanno dal termine delle lezioni fino al 30 giugno di ogni anno scolastico.
Diversamente argomentando, l'assenza della ricorrente nel periodo intercorrente la fine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno, nei giorni in cui la stessa non era impegnata in attività didattiche funzionali all'insegnamento (di cui non è richiesta presenza fisica a scuola ma è richiesta rendicontazione, non pervenuta e non depositata agli atti) né impegnata in attività di scrutini ed esami, risulterebbe ingiustificata nonché reiterata, sottoposta a potenziale procedimento disciplinare»).
21. Deve invece ritenersi che il conteggio “rimodulato” di parte ricorrente abbia tenuto adeguatamente conto della eccezione relativa al corretto computo delle ferie maturate in ragione dei contratti a tempo parziale verticale stipulati tra le parti, dato che tale questione non è stata più risollevata nelle difese successive del
, che si sono invece appunto concentrate sul tema del periodo CP_1 successivo alla fine delle lezioni.
22. In ogni caso, dallo schema a p. 6 della memoria depositata in data 30.5.2024 emerge che per l'a.s. 2017/2018 l'importo dovuto per i giorni di ferie maturati per ciascuno dei tre contratti stipulati è parametrato al numero di ore del contratto stesso, sicché la somma complessivamente richiesta non è diversa da quella che sarebbe dovuta per un unico contratto a tempo pieno.
Pag. 7 di 8 23. Il deve pertanto essere condannato al pagamento in favore della CP_1
ricorrente di € 2.809,31, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo, stante il divieto di applicazione sui crediti di lavoro dei pubblici dipendenti del cumulo di interessi e rivalutazione disposto dall'art. 22 co.
36 l. 724/1994.
24. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 e tenuto conto della serialità della questione e delle fasi processuali effettivamente espletate.
25. È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il al pagamento in favore Controparte_1
di di € 2.809,531 a titolo di indennità sostitutiva di Parte_1 ferie non godute, oltre interessi legali o rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. condanna il al pagamento in favore Controparte_1
di delle spese di lite, che liquida in € 1.200,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Parma, 11/06/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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