Ordinanza cautelare 23 maggio 2022
Ordinanza cautelare 5 dicembre 2022
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 23/06/2025, n. 12228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12228 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12228/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03835/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3835 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo,
al ricorso introduttivo,
- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. -OMISSIS- di prot. del 16 febbraio 2022, con il quale il ricorrente è stata dichiarato non idoneo al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- della Relazione Psicologica sul conto del ricorrente redatta dall’Ufficiale Psicologo il 14.02.2022 n. -OMISSIS- di prot.;
- della Scheda di Valutazione Attitudinale sul conto dell’Aspirante redatta dall’Ufficiale Perito Selettore il 16.02.2022 n. -OMISSIS-di prot. e conosciuta solo in esito ad istanza di accesso agli atti;
- del verbale del 16.02.2022 n. -OMISSIS- di prot. con il quale la Commissione per gli Accertamenti Attitudinali è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale del ricorrente;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo;
quanto al ricorso per motivi aggiunti,
- del decreto del 27 luglio 2022, pubblicato il 1° agosto 2022 (n. 57/10-2-2021 CC di prot.) con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di concorso, allegata al verbale n. 139 del 21 luglio 2022 (non conosciuto) della Commissione esaminatrice, del concorso per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di concorso, allegata al verbale n. 139 del 21 luglio 2022 (non conosciuto) della Commissione esaminatrice, approvata con decreto del comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri del 27 luglio 2022, pubblicato il 1° agosto 2022 (n. 57/10-2-2021 CC di prot.), nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell’avviso relativo alle graduatorie finali del concorso, pubblicato in data 1° agosto 2022;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell’avviso relativo alle operazioni di incorporamento del 1° ciclo formativo, pubblicato in data 8 agosto 2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe, assumendone l’illegittimità sotto una serie di profili.
Le amministrazioni intimate si costituivano in giudizio, instando per la reiezione del gravame.
Successivamente il ricorrente con memoria depositata il 28 febbraio 2025 dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, atteso che “ ha successivamente assunto servizio presso le Ferrovie dello Stato”.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 16 maggio 2025 la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm., in ragione della dichiarazione resa in tal senso da parte ricorrente.
Costituisce, infatti, ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
Sussistono giusti motivi – attesa la natura in rito della pronuncia e la mancata opposizione di parte resistente - per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Eleonora Monica, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eleonora Monica | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO