Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/05/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott.Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere sulle conclusioni precisate ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al R.G. n. 309/2024 promossa da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
tutti rapp. e difesi dall'Avv. BERRINO GIACOMO Parte_5
PARTE APPELLANTE
contro
PARTE APPELLATA CONTUMACE Controparte_1
contro
PARTE APPELLATA CONTUMACE Controparte_2
contro on l'Avv.to Ghia Lucio PARTE APPELLATA Controparte_3
*****
DISCUSSIONE ORALE IN DATA 19/03/2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ed i fideiussori convenivano Parte_1 in giudizio davanti al Tribunale di Genova in Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo dalla stessa ottenuto per il pagamento di un finanziamento della somma di € 100.000,00=oltre interessi, come pattuiti.
Si costituiva la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda infondata in fatto e in diritto;
interveniva la cessionaria del credito e successivamente Controparte_2 CP_3
[...]
Il Tribunale di Genova con la sentenza impugnata nr. 539/2024 pubblicata il 20/02/2024 respingeva l'opposizione e condannava gli opponenti al pagamento delle spese processuali della parte convenuta e delle intervenute.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello e i fideiussori Parte_1 deducendo:
I. Erronea valutazione in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione di;
Controparte_3
II. Erronea valutazione in ordine all'assenza di causa del contratto di finanziamento e sulla nullità e violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 132, comma due, numero 4, cpc per omessa motivazione;
1
132, comma due, n 4, c.p.c per omessa motivazione;
IV. Erronea valutazione delle prove e degli elementi fattuali in merito al regime di capitalizzazione degli interessi.
Non si costituivano in appello e Controparte_1 CP_2 di cui era dichiarata la contumacia.
[...]
Si costituiva quale cessionario del credito, chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'impugnazione, sollevando in via preliminare l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c..
Con ordinanza del 03.10.2024 il Collegio respingeva l'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. e fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale al 19.03.2025, ove la causa era trattenuta in decisione al termine della stessa.
1. Sull'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. L'eccezione è assorbita dall'esame dei motivi in ragione del rito applicato. II. Sull'appello principale
1.sulla legittimazione di Controparte_4
L'appellante deduce di avere contestato il diritto alla partecipazione al giudizio di Controparte_3 quale cessionaria del credito per non avere questa provato adeguatamente la cessione.
[...]
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Il titolo opposto si è formato in favore di è intervenuta Controparte_1 CP_3 tempestivamente con un intervento adesivo autonomo.
Il titolo è stato confermato in favore di BNL.
Secondo costante orientamento della Suprema Corte le parti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo "possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro cui tale domanda è diretta" (cfr. Cass. n. 15567/2018).
Tale orientamento di legittimità si riferisce alla parte che ha richiesto il decreto di ingiunzione.
Peraltro come osservato dalla medesima Corte nessuna norma limita l'intervento del terzo nel processo di opposizione.
L'opposizione deve infatti "considerarsi un ordinario processo di cognizione" (Cass., sez. un. n.
20604/2008), avendo il procedimento "natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità del decreto di ingiunzione" (Cass., sez. un., n. 19246/2010); si tratta di un giudizio di primo grado bifasico e le due fasi "fanno parte di un medesimo giudizio che si svolge nel medesimo ufficio" (Cass., sez. un., n. 14475/2015). “Data la natura di giudizio di primo grado del giudizio di opposizione, non vi è ragione di negare l'ammissibilità dell'intervento volontario del terzo” ( Cass. Cass. Sez. 2, 10/10/2022, n. 29406,in motivazione).
Concludendo “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammissibile l'intervento volontario del terzo, nelle sue tre forme di intervento principale, litisconsortile e adesivo, trattandosi di un ordinario processo di primo grado che devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice controllo della legittimità del decreto. (Cass. Sez.
2, 10/10/2022, n. 29406).Attesa la natura del giudizio non vi è luogo ad accertare l'efficacia della cessione.
2.sulla mancanza di causa del contratto di finanziamento e sul collegamento negoziale ( terzo motivo di appello).
2 Essi sono congiuntamente trattati attesa l'unicità sostanziale della doglianza.
La parte appellante lamenta la mancata motivazione nel provvedimento del Tribunale circa il rigetto della eccezione di nullità del contratto di finanziamento per mancanza di causa sollevata dalla medesima parte.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Il Tribunale ha ritenuto che nel caso in esame il contratto di finanziamento non potesse qualificarsi come “ mutuo di scopo”.
La parte appellante non ha dedotto alcuna specifica ragione utile a contrastare tale ragionamento, né ha proposto letture alternative all'esclusione del “collegamento negoziale” tra il finanziamento e il conto corrente. Pertanto le difese circa l'entità del conto corrente risultano irrilevanti, oltre che inammissibili non avendo alcuna relazione con la sentenza impugnata.
Peraltro nel collegamento negoziale, “distinti ed autonomi negozi si riannodano ad una fattispecie complessa pluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, ord. 23 giugno
2017, n. 15774, Rv. 644725-01).
Sotto questo profilo, è da richiamare l'inquadramento del fenomeno del collegamento negoziale nella nozione di “operazione economica”, come individuata dalla Suprema Corte (si vedano, entrambe in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 4 marzo 2022, n. 7185, non massimata sul punto, nonché, Cass. Sez. 2, ord. 10 ottobre 2023, n. 28324, del pari non massimata sul punto). La Corte spiega che “le espressioni «collegamento negoziale» o «negozi collegati» – estranee al codice civile del '42 e richiamate solo negli anni Novanta dalla legislazione speciale di impronta europea
– non designano un insieme di disposizioni volte a disciplinare una determinata materia, ma rappresentano un concetto di elaborazione dottrinale e un criterio di impiego giurisprudenziale diretti alla descrizione di fenomeni contrattuali complessi ed alla soluzione dei conflitti ad essi relativi” … nel “collegamento negoziale «atipico» si esprime invero in pieno l'esercizio dell'autonomia privata, la quale soddisfa esigenze delle parti utilizzando dinamiche negoziali articolate che generano operazioni negoziali composte da plurimi contratti, volte solitamente a realizzare operazioni economiche complesse” (così, testualmente, Cass. Sez. 2, ord. n. 28324 del
2023, cit.). Su tali basi, dunque, si è evidenziato che la “dottrina più moderna si è anche spinta a considerare se possa attribuirsi valenza di autonoma categoria concettuale alla nozione di operazione economica, intesa come una sequenza unitaria e composita che comprende in sé il regolamento, i comportamenti che con esso si collegano per il conseguimento dei risultati voluti e la situazione oggettiva nella quale il complesso delle regole e gli altri comportamenti si collocano, la quale a sua volta concorre nel definire la rilevanza sostanziale dell'atto di autonomia privata” (cfr. nuovamente, Cass. Sez. 2, ord. n. 28324 del 2023, cit.). In quest'ottica, pertanto, deve ribadirsi che il collegamento tra i contratti “è funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti diano vita nell'esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia”, fenomeno “che incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere, risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria” ( Cass. Sez. 2, ord. n. 28324 del 2023, cit., che richiama Cass. Sez. 2, sent. 16 febbraio 2007, n. 3645, Rv.
595379-01).
3 Nell'appello in esame non sussiste alcuna effettiva impugnazione del provvedimento in quanto la parte che intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare la violazione delle regole di cui agli artt.
1362 e ss. cod. civ., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione dell'appellante e quella accolta nella sentenza impugnata.
La parte appellante non ha neppure indicato gli elementi in forza del quale dovrebbe essere sussistente il “collegamento negoziale” come sopra indicato tra il conto corrente e il finanziamento, e per quali motivi le cause dei diversi contratti, di per sè automone e lecite, se unitamente considerate determinerebbero la nullità della “operazione economica”, atteso il principio della autonomia negoziale.
4. sulla capitalizzazione degli interessi
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Il Tribunale ha dato atto che il Tae è indicato nel contratto ed ha riportato le clausole che lo prevedono ed il “quadro di sintesi” ove sono riepilogate tutte le condizioni del finanziamento.
Peraltro “ In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire. (Cass. Sez. 1, 19/03/2025,
n. 7382, Rv. 673973 - 01). Tutti tali elementi sussistono nel piano di ammortamento allegato al finanziamento, come già rilevato dal Tribunale.
5. sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante nei confronti di
Controparte_3
Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, e successive modifiche, secondo il valore della causa , nei valori medi:valore inf. € 260.000,00;
1.Studio controversia: € 2.058,00=
2. Fase introduttiva : € 1.418,00=
3. fase istruttoria: € 3.045,00=
4. Fase decisionale: € 3.470,00= totale per compensi avvocato: € 9.991,00
Si dà atto - ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
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P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) Respinge l'appello;
2) Dichiara tenuta e condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali di che liquida in € 9.991,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, Controparte_3 iva e cpa come per legge;
3) Si da atto ai sensi del TU spese di giustizia che l'appello è respinto.
Così deciso addì 19/03/2025
Il Presidente est.
Dott.sa Rosella Silvestri
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