Ordinanza cautelare 19 dicembre 2014
Sentenza 9 aprile 2015
Ordinanza collegiale 4 dicembre 2015
Sentenza 7 aprile 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 07/04/2016, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00973/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02762/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2762 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Sitelco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Nicolò D'Alessandro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in NI, p.zza Lanza 18/A;
contro
Comune di San Gregorio di NI;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della deliberazione della Giunta municipale n. 73 del 6 agosto 2014;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
e per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio mantenuto dall’Amministrazione comunale sulla istanza dell’ 8./9.10.2014;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- per l’esecuzione della sentenza n. 1058/2015 della I sezione del TAR NI
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza del 15 giugno 2009, la società Sitelco s.r.l. chiedeva al Comune di San Gregorio di NI il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di 3 edifici e delle relative opere di urbanizzazione su un terreno ricadente in z.t.o. D3.
L’esame del progetto - sospeso in ragione di vicende concernenti il rilascio del nulla osta da parte della Soprintendenza di NI - veniva sollecitato con istanze del 25 ottobre 2011 e del 23 gennaio 2012.
Con nota n. 15723 dell’11 settembre 2013, il Comune di San Gregorio dopo un’ampia premessa sulla destinazione urbanistica dell’area e sulle caratteristiche del progetto, comunicava il preavviso di diniego basato, tra l’altro, sui seguenti rilievi:
“- i vincoli preordinati all’espropriazione, imposti sul territorio comunale, compresi quelli della ZTO D3, hanno perso la loro efficacia;
- i vincoli preordinati all’espropriazione della zona D3 avrebbero potuto essere ancora efficaci se il piano attuativo (prescrizioni esecutive) fosse stato approvato nei termini di cui all’art. 12, c.1 della l.r. 71/1978 (…)
- la domanda di rilascio del titolo edilizio è stata presentata dalla società successivamente alla scadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione;
- non essendo stato attuato quanto previsto dalle prescrizioni esecutive ex art. 2 della l.r. 71/1978 viene meno il presupposto per il rilascio della concessione edilizia richiesta ”.
La società riscontrava la predetta comunicazione con nota del 20 ottobre 2013, con la quale sostanzialmente affermava l’attuale efficacia delle prescrizioni esecutive per la z.t.o.D3, con permanenza del vincolo espropriativo sino all’8 marzo 2014.
Con la deliberazione n. 73 del 6 agosto 2014 la Giunta - su conforme proposta dell’ufficio tecnico - denegava “ per l’intervenuta inefficacia dei vincoli preordinati all’espropriazione (inefficacia già in essere al momento della presentazione dell’istanza) ” l’approvazione del progetto della Sitelco “ afferente all’attuazione delle prescrizioni esecutive relative al comparto A e aree di pertinenza necessarie (...), progetto finalizzato solo dopo l’urbanizzazione del comparto de quo, alla costruzione di tre edifici da destinare alla ricerca produttiva e direzionale ”.
La Sitelco, quindi, con nota dell’8 ottobre 2014, assunta al protocollo dell’ente il successivo 9 ottobre - dopo aver rilevato la contraddittorietà tra il contenuto del preavviso di rigetto e il provvedimento di diniego e aver formulato riserva d’impugnazione della deliberazione sopra citata - chiedeva, nell’ambito delle rispettive competenze, alla Giunta municipale, al Consiglio comunale e a dirigente del Settore urbanistica “alternativamente e in via gradata”:
- di riapprovare il piano particolareggiato al fine di consentire il rilascio della richiesta di concessione edilizia;
- di avviare il procedimento per la variante semplificata allo strumento urbanistico al fine di consentire la realizzazione dell’iniziativa proposta;
- di provvedere alla riqualificazione della zona bianca determinatasi a seguito della scadenza dei vincoli espropriativi, confermando la precedente destinazione urbanistica ovvero altra congrua e giustificata.
Con ricorso introduttivo notificato il 12 novembre 2014 la società ha, poi, impugnato il provvedimento di diniego e ne ha chiesto l’annullamento formulando censure d’incompetenza e violazione di legge; al contempo ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio mantenuto dall’amministrazione sull’istanza del 9 ottobre 2014.
Con ordinanza n. 958/2014 è stata respinta l’istanza cautelare.
Con sentenza n. 1058 del 9 aprile 2015 è stato accolto il ricorso avverso il silenzio ed è stato ordinato al Comune di San Gregorio di pronunziarsi sull’istanza del 9 ottobre 2014.
Con nota prot. n. 10312 del 22 giugno 2015, il Capo area territorio, in asserita esecuzione della sentenza sopra citata, ha rigettato l’istanza del 9 ottobre 2014 e, richiamando la relazione istruttoria del Responsabile del Servizio urbanistica del 19 giugno 2015, ha affermato:
a) “che non ricorrono i presupposti per avviare la variante di cui all’art. 8 del DPR 162/2010, considerato che la ZTO D3 ove l’intervento edilizio è proposto dalla Sitelco è destinata proprio alle attività produttive (…) ”;
b) che non è possibile avviare la variante ex art. 8 DPR 162/2010 “ perché l’intervento edilizio proposto non è riconducibile alle attività produttive di cui all’art. 1 del DPR 162/2010 (…)”;
c) che “ non è necessaria la variante urbanistica per definire la destinazione delle aree non più soggette all’espropriazione per la decadenza temporale intervenuta, perché aree “non bianche” ex art. 17 L. 1150/1942” ;
d) e che “ in considerazione della duale azione ammessa sia al privato che al Comune per attuare la z.t.o. D3” (…) non corre l’obbligo per il Comune … di riapprovare la prescrizione esecutiva in z.t.o. D3 ”.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento e dopo aver dedotto censure d’incompetenza ed eccesso di potere ha chiesto “previa dichiarazione di illegittimità ed annullamento dei provvedimenti impugnati”, di accertare l’inottemperanza alla sentenza n. 1058/2015, nominando un commissario ad acta che si sostituisca all’amministrazione inadempiente per l’adozione dei provvedimenti richiesti con istanza del 9 ottobre 2014.
Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2016, è stato trattenuto in decisione il ricorso per l’esecuzione del giudicato proposto con i predetti motivi aggiunti.
Il ricorso è infondato poiché, come esposto in punto di fatto, la nota prot. n. 10312 del 22 giugno 2015 costituisce comunque un atto di riscontro – sebbene negativo – dell’istanza “a contenuto multiplo” presentata dalla società il 9 ottobre 2014, con la conseguenza che la sentenza n. 1058/2015 che ordinava al Comune di “pronunciarsi su detta istanza” è stata comunque eseguita.
Né può ritenersi che la lamentata incompetenza (che comunque costituisce ipotetico vizio dell’atto) sia idonea ex se ad attribuire alla nota sopra citata natura esclusivamente interlocutoria e soprassessoria o comunque elusiva dell’obbligo di provvedere, poiché essa contiene espresse (e definitive) determinazioni in ordine alle singole richieste formulate dalla società ricorrente nell’istanza del 9 ottobre 2014. Tale circostanza è, del resto, confermata dalla medesima impostazione difensiva di parte ricorrente che nel medesimo ricorso formula domanda di annullamento della più volte citata nota del 22 giugno 2015 e della presupposta relazione istruttoria del 19 giugno 2015, deducendo censure d’incompetenza e di eccesso di potere.
Per quanto suesposto, il ricorso per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. 1058/2015 è infondato e va respinto mentre la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti dovrà essere trattata con il rito ordinario previa remissione della causa sul relativo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza.
Nessuna statuizione è dovuta in ordine alle spese, non essendosi costituita l’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Prima) respinge il ricorso per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. 1058/2015 di questa Sezione.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente FF
Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore
Eleonora Monica, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2016
IL SEGRETARIO