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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/06/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2956 del 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2956 del 2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Giancarlo Di Biase ed elettivamente domiciliato presso lo “studio Teson” in Latina, via G. Battista
Vico n. 45, giusta procura speciale in atti e quanto indicato in epigrafe del ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
Fargiorgio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Itri (LT), via Civita
Farnese n. 71, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente in sede di p.c.: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio di rito concordatario intercorso il giorno 21 ottobre 1984, tra e , nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
giorno 16 settembre
1966, come da atto anno 1984, parte II, serie B, n. 53, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Fondi di provvedere alle relativa annotazione a margine dell'atto suddetto ed alle ulteriori incombenze di legge;
2. confermare il contenuto dell'ordinanza presidenziale del giorno
Pagina 1 16 marzo 2022 nella quale il Presidente ha stabilito l'assegno divorzile nella somma di € 600,00 mensile. Con i termini di cui all'art. 190 cpc e con il favore delle spese di lite, anche del sub 1, avente ad oggetto il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, promosso dalla CP_1
e rigettato il giorno 29 maggio 2023, nel quale il Tribunale ha rinviato per le spese di
[...]
soccombenza al definitivo.”
Conclusioni di parte resistente in sede di p.c.: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa deduzione, difesa, istanza e domanda disattesa: a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra le parti in Fondi (LT), in data 21/10/1984, trascritto nei Registri di quel Comune all'anno 1984, parte II, serie B, atto n. 53, con conseguente ordine impartito all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle relative annotazioni ed all'espletamento degli ulteriori adempimenti, come previsti per legge;
b) rigettare la domanda di riduzione dell'assegno divorzile in favore della sig.ra , poiché infondata in punto Controparte_1 di fatto così come di diritto, disponendo un aumento dello stesso in ragione di €. 1.500,00 mensili oltre rivalutazione annuale ISTAT ovvero fissando l'assegno nella originaria misura di €. 1.100,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT. Con il favore delle spese di lite”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
All'esito dell'udienza presidenziale il Presidente f.f. ha posto a carico del ricorrente l'assegno divorzile in favore della resistente di € 600,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento.
Nella parte motiva dell'ordinanza presidenziale il Presidente f.f. specificava che tale assegno era da intendersi a decorrere dalla domanda e salva l'irripetibilità delle somme versate in eccedenza atteso il loro carattere “alimentare”.
formulava istanza al Presidente per la modifica di tale ordinanza nella parte in Parte_1
cui specificava l'irripetibilità delle somme versate in eccedenza atteso il loro carattere “alimentare”, ritenendo tale specificazione ultronea e giuridicamente errata.
Il Presidente f.f. con ordinanza del 24 giugno 2022, rilevato come l'ordinanza presidenziale fosse un provvedimento “suscettibile di reclamo e, conseguentemente, non soggetto a modifica ad opera del giudice che lo ha pronunziato, giusta il disposto di cui all'art. 177, comma 3, n°3), cpc;
che, ad abundantiam, in senso contrario alla tesi dell'istante si richiama, tra le altre, l'indirizzo di cui alla sentenza n°6864/2009 della Suprema Corte”; ha rigettato l'istanza.
Pagina 2 Nel corso del giudizio, poi, , chiedeva la modifica dei provvedimenti temporanei Controparte_1
e urgenti, dando vita al sub- procedimento 2956 del 2021 sub 1, che è stato dichiarato inammissibile con ordinanza del 29 maggio 2023, avendo il G.I. ritenuto, “per quanto attiene alle censure alla decisione presidenziale le stesse non possono costituire motivi per chiedere una modifica delle condizioni di divorzio ma vanno sottoposte con reclamo alla Corte di Appello nel termine perentorio di legge, sicché il provvedimento presidenziale andava reclamato nella parte in cui, secondo l'istante, non abbia correttamente preso in considerazione le reciproche condizioni economiche delle parti;
non ha invece la allegato alcuna sopravvenienza fattuale CP_1 verificatesi dopo l'ordinanza presidenziale idonea ad alterare l'equilibrio economico delle parti conseguente ai provvedimenti emessi in quella fase;
per il resto, anche a prescindere da quanto eccepito dalla difesa di parte resistente in merito alla validità della donazione ai figli (per la non modica somma di € 90.000,00, come si evince dall'estratto conto allegato), è evidente che la ricorrente non può giovarsi in alcun modo, in questa sede, del tardivo deposito di un documento di cui il Presidente aveva ordinato il deposito per la fase presidenziale”, rinviando, per il regime delle spese di siffatte sub-procedimento, in cui si è costituito l' chiedendo la declaratoria Parte_1
d'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso, alla sentenza definitiva.
La causa è stata istruita con indagine tributaria e le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe.
***
1. SULLA PRONUNCIA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO.
La domanda inerente allo status è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il matrimonio trova riscontro nel certificato di matrimonio in atti da cui risulta che le parti si sono sposate a Itri il 21 ottobre 1984.
Seppure non sia stata depositata copia della sentenza di separazione con attestazione di passaggio in giudicato, il fatto che la pronuncia di separazione sia passata in giudicato prima del deposito di ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si evince dalla copia della sentenza della
Corte di Appello di Roma n. 4004 del 2016, di cui il difensore ha attestato la conformità all'originale informatico estratto dal fascicolo telematico n. 876 del 2014 della Corte di Appello di
Roma. Infatti, dalla lettura della suddetta sentenza si evince che non è stato impugnato da nessuna
Pagina 3 delle parti il capo della sentenza di separazione n. 2060 del 2013 del Tribunale di Latina pubblicata il 5 novembre 2013, relativo alla pronuncia sullo status.
Il ricorso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, poi, è stato depositato in data 01.06.2021, la separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015.
Le allegazioni di entrambe le parti che hanno entrambe chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la condotta processuale della resistente che, pur costituita, non si è presentata all'udienza presidenziale e non ha nemmeno reso possibile il tentativo di riconciliazione, rendono palese che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
2. SULLA DOMANDA INERENTE ALL'ASSEGNO DIVORZILE.
Come noto le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 del 2018 hanno rivisitato funditus l'istituto, elaborando una soluzione difforme da quella seguita dai due precedenti orientamenti contrapposti della giurisprudenza di legittimità, quello seguito per decenni e inaugurato dalla sentenza a S.U.
11490 del 1990, teso a valorizzare la funzione assistenziale dell'assegno e che poneva, quale parametro di adeguatezza dei mezzi, il tenore di vita goduto in costanza di vita matrimoniale, che l'assegno di mantenimento era teso a preservare, pur con i correttivi poi elaborati dalla giurisprudenza (v. Cass. 7295 del 2013, 6164 del 2015 sulla durata del rapporto matrimoniale;
v.
Cass. 6455 del 2015 sulla costituzione di un nuovo nucleo familiare), e quello recentemente affermato con la sentenza n. 11504 del 2017, che, nella valorizzazione dei principi di auto- responsabilità e autodeterminazione, utilizzava quale parametro di adeguatezza l'autosufficienza economica.
In particolare, il carattere innovativo della sentenza n. 18287 del 2018 sta nell'aver superato la tradizionale distinzione tra criteri attributivi (la mancanza di mezzi adeguati o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) e criteri meramente determinativi dell'assegno (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, indicati nella prima parte del comma 6 dell'art. 5 l. 898 del 1970), ritenendo, alla luce della ricostruzione della ratio dell'istituto conforme ai principi costituzionali di solidarietà e di pari dignità dei coniugi espressi dagli artt. 2, 3, 29 Cost. nonché coerente con il quadro della legislazione dei paesi europei, che il Giudice, nel valutare l'an dell'assegno, utilizzi un criterio composito,
“assistenziale-perequativo”, che faccia riferimento in maniera paritetica a tutti i criteri indicati dall'art. 5 co.
6. l. 898 del 1970, declinatori dei suindicati principi costituzionali e ove venga valutata, nel parametro dell'adeguatezza, il contenuto prevalentemente perequativo-compensativo,
Pagina 4 che tenga conto dell'apporto fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio comune e al profilo professionale ed economico acquisito nel corso del matrimonio dall'altro coniuge.
La Cassazione con la sentenza n. 11178 del 2019, sezione Prima civile, ha chiarito che “le Sezioni
Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconosciuto l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
Ancora più recentemente la Cassazione ha anche chiarito che “la funzione perequativo- compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa” (Cass. ord. 4328 del 2024).
Ebbene, ciò premesso, va rilevato che nel ricorso introduttivo, parte ricorrente ha impropriamente chiesto una riduzione dell'assegno divorzile (facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento disposto dalla Corte di Appello nell'importo di € 1.100,00 a favore della resistente, oltre rivalutazione secondo gli indici annuali Istat), non tenendo conto dell'ontologica differenza tra l'assegno di mantenimento in sede di separazione e l'assegno divorzile in sede di procedimento di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, così come impropriamente la resistente ha chiesto nella memoria di costituzione il rigetto della domanda di riduzione dell'assegno divorzile.
Pagina 5 Si ritiene, tuttavia, considerato, il tenore della memoria di costituzione di parte resistente, nonché
l'errore giuridico in cui sono incorse entrambe le parti, che possa qualificarsi la domanda formulata dalla resistente come domanda di riconoscimento di assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 comma 6
l. 898 del 1970, applicabile ratione temporis al presente procedimento.
Ritiene il Collegio che alla resistente spetti un assegno divorzile: è pacifico inter partes che la sentenza della Corte di Appello che ha statuito sulle condizioni della separazione sia passata in giudicato: nella sentenza suddetta è stato accertato come l'attuale resistente abbia fattivamente contribuito durante il matrimonio all'attività gestita dal marito presso il banco vendita di frutta e verdura al mercato trionfale di Roma che ha consentito all'attuale ricorrente in costanza di matrimonio di accumulare risparmi per € 250.000,00; a tale patrimonio senz'altro deve ritenersi che abbia contribuito anche alla resistente, oltreché per l'attività lavorativa esercitata nell'attività suindicata anche in quanto il nucleo familiare viveva nella casa di proprietà della , CP_1
consentendo alle parti di vivere senza oneri abitativi. Sul punto si ritiene di confermare quanto aveva già rilevato il Presidente f.f.. in sede di ordinanza presidenziale del 26 marzo 2022 circa l'irrilevanza del fatto che la domanda della volta ad ottenere il pagamento dei crediti CP_1 asseritamente a lei spettanti dall'esercizio di attività lavorativa nell'impresa familiare sia stata rigettata sia in sede di primo grado che di secondo grado, trattandosi di sentenze che hanno statuito sulla mancata prova fornita dalla circa la sussistenza di un'impresa familiare e degli CP_1
elementi necessari a poter determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi, per aver la fondato tali domande solo in virtù di quanto acclarato in sede di separazione, CP_1
senza nemmeno dar prova del passaggio in giudicato della sentenza. Ebbene è palese che tali sentenze non incidano in alcun modo su quanto acclarato in sede di sentenze di separazione sul contributo fornito dalla moglie in costanza di matrimonio, circostanza fattuale accertata in quella sede e senz'altro rilevante ai fini della decisione sulla spettanza di un assegno divorzile in capo alla resistente, assegno che d'altronde, con il ricorso introduttivo, lo stesso ricorrente aveva invocato, seppure chiedendone la quantificazione in un importo inferiore a quello riconosciuto dalla Corte di
Appello in sede di separazione.
Al fine di comprendere il quantum dovuto alla resistente, si deve procedere, innanzitutto, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, come risultante dalla relazione della G.d.F. in atti con i relativi allegati.
Il ricorrente, per quel che più rileva, è titolare dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli;
dal Modello Persone Fisiche 2020 risulta aver dichiarato per l'anno d'imposta 2019 un totale di componenti positivi di € 207.352,00 e un totale di componenti negativi pari a 180.717,00, con reddito Irpef per l'importo complessivo di €
Pagina 6 30.105,00, un reddito imponibile di € 9.227,00 con imposta netta pari a 1.436,00; per l'anno d'imposta 2020 ha dichiarato un totale di componenti positivi per € 235.409,00 e un totale di componenti negativi pari a 214.637,00, reddito Irpef complessivo di € 21.523,00, reddito imponibile di € 1.525,00, con imposta netta pari a 0; per l'anno d'imposta 2021 ha dichiarato un totale di componenti positivi di € 201.405,00 e un reddito Irpef complessivo di € 20.237,00; per l'anno d'imposta 2022 risulta aver comunicato in relazione al primo trimestre operazioni attive per
€ 31.444,00 e operazioni passive per € 47.878,00; per il secondo trimestre operazioni attive per €
52.712,00 e operazioni passive per € 52.731,00; per il terzo trimestre operazioni attive per €
41.718,00 e operazioni passive per € 28.703,00; per il quarto trimestre operazioni attive per €
77.884,00 e operazioni passive per € 46.398,00; per un totale di operazioni attive per € 203.758,00 e passive per € 175.710,00.
Risulta aver acquistato in data 8 giugno 2016 un terreno agricolo con valore dichiarato di €
95.000,00 (di cui anche il ricorrente aveva prodotto copia del rogito, in allegato a nota di deposito del 6 dicembre 2021) e di aver stipulato il 3 agosto 2016 n.q. di locatore un contratto di locazione d'immobile ad uso diverso da quello abitativo con valore dichiarato di € 5.400,00. Tuttavia, in merito a tale contratto di locazione il ricorrente già in data 6 dicembre 2021 ha prodotto la ricevuta di comunicazione della risoluzione.
Il ricorrente risulta proprietario della nuda proprietà di un immobile cat. catastale A 4 sito in Itri
(LT), nudo proprietario di un immobile cat. C/1 sito in Itri (LT), risulta proprietario esclusivo di dieci terreni siti in Fondi (LT) uno con classamento seminativo irriguo, sei con classamento agrumeto;
tre con classamento seminativo;
risulta avere il diritto di enfiteusi su due terreni siti in
Fondi, con classamento seminativo;
risulta livellario di due terreni, uno sito ad Itri con classamento bosco ceduo e uno sito a Itri con classamento uliveto. Risulta anche titolare del diritto di proprietà di due terreni siti a Itri con classamento uliveto.
L risulta intestatario dal 2009 di un autocarro, per uso privato di trasposto di cose, con Parte_1 importo del veicolo di € 47.206,00; intestatario dal 20.10.2021 di un autoveicolo per uso privato di trasporto di persone, con importo del veicolo di € 23.500,00 e intestatario dall'11 maggio 2009 di un autoveicolo Volkswagen con importo del veicolo di € 11.000,00; risulta intestatario di polizze assicurative. Dall'estratto previdenziale risulta titolare di impresa commerciale dal 1° febbraio
1986.
Il ricorrente risulta intestatario, presso la Banca Popolare di Fondi Soc. Coop. di un conto corrente di corrispondenza n. 2105 con carta bancomat regolata sul suddetto conto corrente di corrispondenza;
del dossier titoli n. 47690, di due rapporti di deposito a risparmio, uno acceso l'11 agosto 2008 e un altro il 12 luglio 2010; di un finanziamento acceso l'8 giugno 2019 per l'importo
Pagina 7 di € 20.000,00 ed estinto in data 6 agosto 2021; di una Polizza Arca Salva Prestito emessa a garanzia del suddetto finanziamento i cui premi sono stati pagati dal conto corrente n. 2105. Risulta cointestatario con e di un rapporto di Controparte_2 Persona_1 Persona_2
deposito a risparmio acceso nel gennaio 2018 ed estinto nel gennaio 2023. Risulta, poi, aver effettuato un'operazione extra-conto per l'importo di € 1.500,00.
Il conto corrente di corrispondenza n. 2105 ha un saldo iniziale al 31.12.2019 di € 2.809,59 e un saldo finale al 31.12.2022 di € 3.605,05. Dalla lettura della lista dei movimenti prodotta per tale arco temporale emerge che le entrate sono costituite essenzialmente da versamenti in contanti anche di importo considerevole (v. per importi pari e superiori ad € 4.000,00 l'accredito di € 4.000,00 in data 18 ottobre 2021 e altro accredito di € 4.000,00 il 22 novembre 2021; di € 4.450,00 il 20 giugno 2022, di € 4.000,00 il 18 agosto 2022; di € 4.000,00 il 17 ottobre 2022 e di € 4.000,00 il 24 ottobre 2022); il 25.10.2021 risulta un accredito di € 30.100,69 proveniente da Alleanza
Assicurazioni s.p.a. Risulta un addebito di € 12.313,76 per assegno.
Il rapporto di deposito a risparmio DR0150011015 intestato al ricorrente ha saldo al 31 dicembre
2019 di € 1.444,98 e al 31 dicembre 2022 di € 1.342,38.
Il rapporto di deposito a risparmio DR0150010968 intestato al ricorrente ha saldo al 31 dicembre
2019 di € 2.740,92 e al 31 dicembre 2022 di € 2.632,32.
Il rapporto di deposito a risparmio DR0150023080 cointestato con Controparte_2 Per_1
e ha un saldo al 31 dicembre 2019 di € 5.957,77 e al 31 dicembre
[...] Persona_2
2022 di € 5.855,17.
E' stato depositato l'estratto del dossier titoli che non presenta movimentazioni nel periodo di riferimento.
Risulta che il resistente ha acceso un finanziamento con Santander Consumer Bank s.r.l. per l'acquisto di un autoveicolo dal valore di € 23.500,00 da rimborsare con trentasei rate di € 323,50, con la prima rata che scadeva il 15 novembre 2021 e l'ultima rata il 15.10.2024.
Il ricorrente risulta titolare di due libretti di deposito postali ancora attivi;
il n. 37012037 ha saldo all'8 febbraio 2023 di € 4.521,57, dal cui estratto risulta un versamento di € 4.205,00 all'11 agosto
2020. Risulta anche contitolare di un libretto di deposito con e e Controparte_1 Persona_3
con saldo all'8 febbraio 2023 di € 10,75. Persona_4
Il ricorrente risulta aver sottoscritto delle quote di fondi comuni Arca con , con Controparte_1 importo netto di € 107.847,75 al 17 marzo 2020. Tale somma, come si dirà nel prosieguo, è confluita su un rapporto di deposito cointestato alle parti.
Per quanto riguarda la resistente, che ha l'obbligo di dichiarare l'assegno di mantenimento/divorzile, la stessa con il modello Persone Fisiche 2020 ha dichiarato per l'anno
Pagina 8 d'imposta 2019 un reddito complessivo di € 14.041,00 e un reddito imponibile di € 13.288,00, con imposta netta pari a € 1.079,00; dal Modello Persone Fisiche 2021 risulta che per l'anno d'imposta
2020 ha dichiarato un reddito complessivo di € 14.041,00 e un reddito imponibile di € 13.288,00, con imposta netta pari a 1.521,00; per l'anno d'imposta 2021 dalla relazione allegata dalla G.d.F. risulta che la resistente ha dichiarato un reddito complessivo di € 14.041,00, di cui € 13.200,00 per assegno del coniuge.
Risulta proprietaria di un immobile a Fondi con categoria catastale A 7, con consistenza di 7,5 vani.
e di un immobile in corso di costruzione (cat. catastale F 3).
Risulta avere il diritto di enfiteusi su due uliveti e di essere proprietaria di sei agrumeti.
Risulta essere intestataria di una Citroen C1 immatricolata nel 2016 con l'indicazione di valore di €
10.550,00.
La resistente risulta cointestataria con il ricorrente di un dossier titoli presso la Banca Popolare di
Fondi estinto in data 27 marzo 2020 e di un dossier titoli cointestato con ed estinto in Persona_5
data 15 febbraio 2023, di un rapporto di deposito a risparmio a lei intestato ed estinto nel febbraio
2021, di un rapporto di deposito a risparmio cointestato con il ricorrente ed estinto in data 30 marzo
2020. Risulta attualmente contitolare con la figlia di un rapporto di deposito a risparmio, Per_4
nonché di un altro rapporto di deposito a risparmio di cui è intestataria esclusiva. Un ulteriore rapporto di deposito a risparmio cointestato con è stato estinto il 17 febbraio 2023. E' Persona_5
delegata ad operare sul rapporto di deposito a risparmio n. 24605 cointestato ai figli e Per_4
Per_3
Le operazioni extra-conto allegate dalla Banca Popolare di Fondi appaiono come riconducibili alla riscossione dell'assegno di mantenimento dal ricorrente.
Dall'estratto del deposito DR0000004420 cointestato con il ricorrente risulta l'accredito di €
107.847,75 per rimborso Fondo Arca, e l'addebito di € 124.400,00 il 19 marzo 2020 per giroconto per estinzione a favore della resistente.
Sul rapporto di deposito DR0000024605 cointestato ai due figli delle parti, con saldo finale al 31 dicembre 2022 di € 86.975,10, su cui è delegata ad operare la resistente, risulta l'accredito di €
90.000,00, effettuato il 26 luglio 2021, con bonifico proveniente da . Controparte_1
Effettivamente, come contestato da parte ricorrente, l'importo è rilevante, sicché la donazione di tale somma di denaro appare viziata da nullità per mancato rispetto della forma dell'atto pubblico previsto ex art. 782 c.c.
La resistente risulta anche intestataria di un libretto di risparmio presso Intesa Sanpaolo con saldo al
31 dicembre 2019 di € 19.950,40, e che risulta chiuso in data 10 giugno 2020.
Risulta un'operazione extra-conto di autoricarica carta PostePay effettuata con Lis Pay s.p.a.
Pagina 9 Da quanto prodotto dalla resistente in data 7 marzo 2022 risulta che la suddetta ha sottoscritto una polizza assicurativa sulla vita con Poste Vite s.p.a. con versamento di premio unico di € 10.000,00 con beneficiaria in caso di morte la figlia Per_4
Dalla lista dei movimenti del rapporto n. 055021467 intestato alla resistente presso la Banca
Popolare di Fondi depositata dalla resistente in data 14 giugno 2022, risultano nel 2019 sistematicamente prelevati gli importi di mantenimento provenienti dapprima dal rapporto cointestato con il marito e poi dal rapporto intestato ad ed è su tale rapporto Parte_1
che in data 26 marzo 2020 è stata accreditata la somma di € 124.400,00 proveniente dal rapporto cointestato (somma proveniente dal rimborso dei fondi Arca) di cui si è già detto sopra. Risultano prelievi di rilevante importo e un addebito di € 22.000,00 per assegni circolari. E' da questo rapporto che risulta essere stato effettuato il bonifico di € 90.000,00 per i figli di cui già si è detto sopra.
E' pacifico poi, inter partes, che le parti nel 2019 si sono suddivisi bonariamente liquidità comune per la somma di € 127.000,00 ciascuno.
Entrambe le parti, poi, hanno lamentato problemi di salute come documentati in atti.
Tutto ciò premesso, alla luce dell'analisi della situazione economica di entrambe le parti, si ritiene che si evinca una sperequazione reddituale ed economica a favore del ricorrente, anche considerato che i redditi attuali della resistente coincidono essenzialmente con l'assegno di mantenimento, e tenuto conto del fatto che i redditi imponibili dichiarati dal ricorrente non appaiono compatibili con l'attività imprenditoriale svolta dal suddetto e con gli accrediti in contanti rinvenuti sul conto corrente dello stesso.
Alla stregua della complessiva documentazione economica considerata sopra, considerato che l'assegno divorzile va rapportato al contributo offerto in costanza di matrimonio, di particolare rilievo, nel caso di specie, non avendo la ricorrente emolumento pensionistico né di altro tipo, mentre, in costanza di matrimonio, ha collaborato all'impresa del marito;
considerato, altresì, quanto percepito dalla moglie in virtù di rapporti comuni, nonché i patrimoni immobiliari di entrambi, si ritiene congruo l'assegno di mantenimento di € 600,00 già disposto in via temporanea e urgente dal Presidente con decorrenza dalla domanda, salva rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza.
Va poi rilevato che parte resistente non ha formulato nelle conclusioni alcuna domanda inerente all'assegnazione pro-quota delle somme derivanti dal riscatto della polizza vita con Alleanza
Assicurazioni (pare che la difesa di parte resistente faccia riferimento alla somma di € € 30.100,69, che risulta accreditata sul conto del ricorrente) che in ogni caso sarebbe già di per sé inammissibile non essendo possibile la trattazione congiunta della domanda di separazione o divorzio e di ulteriori
Pagina 10 domande prive di ipotesi qualificata di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36, cfr. tra le molte Cass. sent. 11828 del 2009), ed essendo la domanda in questione del tutto autonoma e non connessa a quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SULLE SPESE DI LITE.
Considerata la soccombenza prevalente di parte resistente, atteso anche l'esito del sub – procedimento n, 1, e tenuto, tuttavia, conto della natura del procedimento, si reputa congruo compensare un mezzo delle spese di lite, e condannare la resistente a rifondere a parte ricorrente il residuo delle spese di lite, che si liquida come da dispositivo, tenendo conto dei parametri medi di cui al d.m. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 2956 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso dalle parti in
Itri (LT) il 21 ottobre 1984.
2. Dispone che parte ricorrente entro il 5 di ogni mese versi alla resistente a titolo di assegno divorzile la somma di € 600,00 soggetta a rivalutazione annuale Istat con decorrenza dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza.
3. Dichiara l'inammissibilità della domanda inerente alla polizza Alleanza Assicurazioni s.p.a.
4 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Itri (LT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
5. Compensa un mezzo delle spese di lite, e condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente, al netto del mezzo compensato, le spese di lite per l'importo di € 3.808,00 per onorari, oltre a rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'art. 2 del d.m. 55 del 2014 ed Iva e Cpa come per legge.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Itri (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Onera le parti a depositare con urgenza presso l'ufficio sentenze l'estratto dell'atto di matrimonio del Comune di Itri (LT), luogo di celebrazione del matrimonio, al fine di consentire alla cancelleria quanto indicato sopra.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino.
Pagina 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2956 del 2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Giancarlo Di Biase ed elettivamente domiciliato presso lo “studio Teson” in Latina, via G. Battista
Vico n. 45, giusta procura speciale in atti e quanto indicato in epigrafe del ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
Fargiorgio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Itri (LT), via Civita
Farnese n. 71, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente in sede di p.c.: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio di rito concordatario intercorso il giorno 21 ottobre 1984, tra e , nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
giorno 16 settembre
1966, come da atto anno 1984, parte II, serie B, n. 53, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Fondi di provvedere alle relativa annotazione a margine dell'atto suddetto ed alle ulteriori incombenze di legge;
2. confermare il contenuto dell'ordinanza presidenziale del giorno
Pagina 1 16 marzo 2022 nella quale il Presidente ha stabilito l'assegno divorzile nella somma di € 600,00 mensile. Con i termini di cui all'art. 190 cpc e con il favore delle spese di lite, anche del sub 1, avente ad oggetto il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, promosso dalla CP_1
e rigettato il giorno 29 maggio 2023, nel quale il Tribunale ha rinviato per le spese di
[...]
soccombenza al definitivo.”
Conclusioni di parte resistente in sede di p.c.: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa deduzione, difesa, istanza e domanda disattesa: a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra le parti in Fondi (LT), in data 21/10/1984, trascritto nei Registri di quel Comune all'anno 1984, parte II, serie B, atto n. 53, con conseguente ordine impartito all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle relative annotazioni ed all'espletamento degli ulteriori adempimenti, come previsti per legge;
b) rigettare la domanda di riduzione dell'assegno divorzile in favore della sig.ra , poiché infondata in punto Controparte_1 di fatto così come di diritto, disponendo un aumento dello stesso in ragione di €. 1.500,00 mensili oltre rivalutazione annuale ISTAT ovvero fissando l'assegno nella originaria misura di €. 1.100,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT. Con il favore delle spese di lite”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
All'esito dell'udienza presidenziale il Presidente f.f. ha posto a carico del ricorrente l'assegno divorzile in favore della resistente di € 600,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat e da versare entro il quinto giorno del mese di riferimento.
Nella parte motiva dell'ordinanza presidenziale il Presidente f.f. specificava che tale assegno era da intendersi a decorrere dalla domanda e salva l'irripetibilità delle somme versate in eccedenza atteso il loro carattere “alimentare”.
formulava istanza al Presidente per la modifica di tale ordinanza nella parte in Parte_1
cui specificava l'irripetibilità delle somme versate in eccedenza atteso il loro carattere “alimentare”, ritenendo tale specificazione ultronea e giuridicamente errata.
Il Presidente f.f. con ordinanza del 24 giugno 2022, rilevato come l'ordinanza presidenziale fosse un provvedimento “suscettibile di reclamo e, conseguentemente, non soggetto a modifica ad opera del giudice che lo ha pronunziato, giusta il disposto di cui all'art. 177, comma 3, n°3), cpc;
che, ad abundantiam, in senso contrario alla tesi dell'istante si richiama, tra le altre, l'indirizzo di cui alla sentenza n°6864/2009 della Suprema Corte”; ha rigettato l'istanza.
Pagina 2 Nel corso del giudizio, poi, , chiedeva la modifica dei provvedimenti temporanei Controparte_1
e urgenti, dando vita al sub- procedimento 2956 del 2021 sub 1, che è stato dichiarato inammissibile con ordinanza del 29 maggio 2023, avendo il G.I. ritenuto, “per quanto attiene alle censure alla decisione presidenziale le stesse non possono costituire motivi per chiedere una modifica delle condizioni di divorzio ma vanno sottoposte con reclamo alla Corte di Appello nel termine perentorio di legge, sicché il provvedimento presidenziale andava reclamato nella parte in cui, secondo l'istante, non abbia correttamente preso in considerazione le reciproche condizioni economiche delle parti;
non ha invece la allegato alcuna sopravvenienza fattuale CP_1 verificatesi dopo l'ordinanza presidenziale idonea ad alterare l'equilibrio economico delle parti conseguente ai provvedimenti emessi in quella fase;
per il resto, anche a prescindere da quanto eccepito dalla difesa di parte resistente in merito alla validità della donazione ai figli (per la non modica somma di € 90.000,00, come si evince dall'estratto conto allegato), è evidente che la ricorrente non può giovarsi in alcun modo, in questa sede, del tardivo deposito di un documento di cui il Presidente aveva ordinato il deposito per la fase presidenziale”, rinviando, per il regime delle spese di siffatte sub-procedimento, in cui si è costituito l' chiedendo la declaratoria Parte_1
d'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso, alla sentenza definitiva.
La causa è stata istruita con indagine tributaria e le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe.
***
1. SULLA PRONUNCIA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO.
La domanda inerente allo status è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il matrimonio trova riscontro nel certificato di matrimonio in atti da cui risulta che le parti si sono sposate a Itri il 21 ottobre 1984.
Seppure non sia stata depositata copia della sentenza di separazione con attestazione di passaggio in giudicato, il fatto che la pronuncia di separazione sia passata in giudicato prima del deposito di ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si evince dalla copia della sentenza della
Corte di Appello di Roma n. 4004 del 2016, di cui il difensore ha attestato la conformità all'originale informatico estratto dal fascicolo telematico n. 876 del 2014 della Corte di Appello di
Roma. Infatti, dalla lettura della suddetta sentenza si evince che non è stato impugnato da nessuna
Pagina 3 delle parti il capo della sentenza di separazione n. 2060 del 2013 del Tribunale di Latina pubblicata il 5 novembre 2013, relativo alla pronuncia sullo status.
Il ricorso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, poi, è stato depositato in data 01.06.2021, la separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015.
Le allegazioni di entrambe le parti che hanno entrambe chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la condotta processuale della resistente che, pur costituita, non si è presentata all'udienza presidenziale e non ha nemmeno reso possibile il tentativo di riconciliazione, rendono palese che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
2. SULLA DOMANDA INERENTE ALL'ASSEGNO DIVORZILE.
Come noto le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 del 2018 hanno rivisitato funditus l'istituto, elaborando una soluzione difforme da quella seguita dai due precedenti orientamenti contrapposti della giurisprudenza di legittimità, quello seguito per decenni e inaugurato dalla sentenza a S.U.
11490 del 1990, teso a valorizzare la funzione assistenziale dell'assegno e che poneva, quale parametro di adeguatezza dei mezzi, il tenore di vita goduto in costanza di vita matrimoniale, che l'assegno di mantenimento era teso a preservare, pur con i correttivi poi elaborati dalla giurisprudenza (v. Cass. 7295 del 2013, 6164 del 2015 sulla durata del rapporto matrimoniale;
v.
Cass. 6455 del 2015 sulla costituzione di un nuovo nucleo familiare), e quello recentemente affermato con la sentenza n. 11504 del 2017, che, nella valorizzazione dei principi di auto- responsabilità e autodeterminazione, utilizzava quale parametro di adeguatezza l'autosufficienza economica.
In particolare, il carattere innovativo della sentenza n. 18287 del 2018 sta nell'aver superato la tradizionale distinzione tra criteri attributivi (la mancanza di mezzi adeguati o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) e criteri meramente determinativi dell'assegno (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, indicati nella prima parte del comma 6 dell'art. 5 l. 898 del 1970), ritenendo, alla luce della ricostruzione della ratio dell'istituto conforme ai principi costituzionali di solidarietà e di pari dignità dei coniugi espressi dagli artt. 2, 3, 29 Cost. nonché coerente con il quadro della legislazione dei paesi europei, che il Giudice, nel valutare l'an dell'assegno, utilizzi un criterio composito,
“assistenziale-perequativo”, che faccia riferimento in maniera paritetica a tutti i criteri indicati dall'art. 5 co.
6. l. 898 del 1970, declinatori dei suindicati principi costituzionali e ove venga valutata, nel parametro dell'adeguatezza, il contenuto prevalentemente perequativo-compensativo,
Pagina 4 che tenga conto dell'apporto fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio comune e al profilo professionale ed economico acquisito nel corso del matrimonio dall'altro coniuge.
La Cassazione con la sentenza n. 11178 del 2019, sezione Prima civile, ha chiarito che “le Sezioni
Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconosciuto l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
Ancora più recentemente la Cassazione ha anche chiarito che “la funzione perequativo- compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa” (Cass. ord. 4328 del 2024).
Ebbene, ciò premesso, va rilevato che nel ricorso introduttivo, parte ricorrente ha impropriamente chiesto una riduzione dell'assegno divorzile (facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento disposto dalla Corte di Appello nell'importo di € 1.100,00 a favore della resistente, oltre rivalutazione secondo gli indici annuali Istat), non tenendo conto dell'ontologica differenza tra l'assegno di mantenimento in sede di separazione e l'assegno divorzile in sede di procedimento di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, così come impropriamente la resistente ha chiesto nella memoria di costituzione il rigetto della domanda di riduzione dell'assegno divorzile.
Pagina 5 Si ritiene, tuttavia, considerato, il tenore della memoria di costituzione di parte resistente, nonché
l'errore giuridico in cui sono incorse entrambe le parti, che possa qualificarsi la domanda formulata dalla resistente come domanda di riconoscimento di assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 comma 6
l. 898 del 1970, applicabile ratione temporis al presente procedimento.
Ritiene il Collegio che alla resistente spetti un assegno divorzile: è pacifico inter partes che la sentenza della Corte di Appello che ha statuito sulle condizioni della separazione sia passata in giudicato: nella sentenza suddetta è stato accertato come l'attuale resistente abbia fattivamente contribuito durante il matrimonio all'attività gestita dal marito presso il banco vendita di frutta e verdura al mercato trionfale di Roma che ha consentito all'attuale ricorrente in costanza di matrimonio di accumulare risparmi per € 250.000,00; a tale patrimonio senz'altro deve ritenersi che abbia contribuito anche alla resistente, oltreché per l'attività lavorativa esercitata nell'attività suindicata anche in quanto il nucleo familiare viveva nella casa di proprietà della , CP_1
consentendo alle parti di vivere senza oneri abitativi. Sul punto si ritiene di confermare quanto aveva già rilevato il Presidente f.f.. in sede di ordinanza presidenziale del 26 marzo 2022 circa l'irrilevanza del fatto che la domanda della volta ad ottenere il pagamento dei crediti CP_1 asseritamente a lei spettanti dall'esercizio di attività lavorativa nell'impresa familiare sia stata rigettata sia in sede di primo grado che di secondo grado, trattandosi di sentenze che hanno statuito sulla mancata prova fornita dalla circa la sussistenza di un'impresa familiare e degli CP_1
elementi necessari a poter determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi, per aver la fondato tali domande solo in virtù di quanto acclarato in sede di separazione, CP_1
senza nemmeno dar prova del passaggio in giudicato della sentenza. Ebbene è palese che tali sentenze non incidano in alcun modo su quanto acclarato in sede di sentenze di separazione sul contributo fornito dalla moglie in costanza di matrimonio, circostanza fattuale accertata in quella sede e senz'altro rilevante ai fini della decisione sulla spettanza di un assegno divorzile in capo alla resistente, assegno che d'altronde, con il ricorso introduttivo, lo stesso ricorrente aveva invocato, seppure chiedendone la quantificazione in un importo inferiore a quello riconosciuto dalla Corte di
Appello in sede di separazione.
Al fine di comprendere il quantum dovuto alla resistente, si deve procedere, innanzitutto, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, come risultante dalla relazione della G.d.F. in atti con i relativi allegati.
Il ricorrente, per quel che più rileva, è titolare dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli;
dal Modello Persone Fisiche 2020 risulta aver dichiarato per l'anno d'imposta 2019 un totale di componenti positivi di € 207.352,00 e un totale di componenti negativi pari a 180.717,00, con reddito Irpef per l'importo complessivo di €
Pagina 6 30.105,00, un reddito imponibile di € 9.227,00 con imposta netta pari a 1.436,00; per l'anno d'imposta 2020 ha dichiarato un totale di componenti positivi per € 235.409,00 e un totale di componenti negativi pari a 214.637,00, reddito Irpef complessivo di € 21.523,00, reddito imponibile di € 1.525,00, con imposta netta pari a 0; per l'anno d'imposta 2021 ha dichiarato un totale di componenti positivi di € 201.405,00 e un reddito Irpef complessivo di € 20.237,00; per l'anno d'imposta 2022 risulta aver comunicato in relazione al primo trimestre operazioni attive per
€ 31.444,00 e operazioni passive per € 47.878,00; per il secondo trimestre operazioni attive per €
52.712,00 e operazioni passive per € 52.731,00; per il terzo trimestre operazioni attive per €
41.718,00 e operazioni passive per € 28.703,00; per il quarto trimestre operazioni attive per €
77.884,00 e operazioni passive per € 46.398,00; per un totale di operazioni attive per € 203.758,00 e passive per € 175.710,00.
Risulta aver acquistato in data 8 giugno 2016 un terreno agricolo con valore dichiarato di €
95.000,00 (di cui anche il ricorrente aveva prodotto copia del rogito, in allegato a nota di deposito del 6 dicembre 2021) e di aver stipulato il 3 agosto 2016 n.q. di locatore un contratto di locazione d'immobile ad uso diverso da quello abitativo con valore dichiarato di € 5.400,00. Tuttavia, in merito a tale contratto di locazione il ricorrente già in data 6 dicembre 2021 ha prodotto la ricevuta di comunicazione della risoluzione.
Il ricorrente risulta proprietario della nuda proprietà di un immobile cat. catastale A 4 sito in Itri
(LT), nudo proprietario di un immobile cat. C/1 sito in Itri (LT), risulta proprietario esclusivo di dieci terreni siti in Fondi (LT) uno con classamento seminativo irriguo, sei con classamento agrumeto;
tre con classamento seminativo;
risulta avere il diritto di enfiteusi su due terreni siti in
Fondi, con classamento seminativo;
risulta livellario di due terreni, uno sito ad Itri con classamento bosco ceduo e uno sito a Itri con classamento uliveto. Risulta anche titolare del diritto di proprietà di due terreni siti a Itri con classamento uliveto.
L risulta intestatario dal 2009 di un autocarro, per uso privato di trasposto di cose, con Parte_1 importo del veicolo di € 47.206,00; intestatario dal 20.10.2021 di un autoveicolo per uso privato di trasporto di persone, con importo del veicolo di € 23.500,00 e intestatario dall'11 maggio 2009 di un autoveicolo Volkswagen con importo del veicolo di € 11.000,00; risulta intestatario di polizze assicurative. Dall'estratto previdenziale risulta titolare di impresa commerciale dal 1° febbraio
1986.
Il ricorrente risulta intestatario, presso la Banca Popolare di Fondi Soc. Coop. di un conto corrente di corrispondenza n. 2105 con carta bancomat regolata sul suddetto conto corrente di corrispondenza;
del dossier titoli n. 47690, di due rapporti di deposito a risparmio, uno acceso l'11 agosto 2008 e un altro il 12 luglio 2010; di un finanziamento acceso l'8 giugno 2019 per l'importo
Pagina 7 di € 20.000,00 ed estinto in data 6 agosto 2021; di una Polizza Arca Salva Prestito emessa a garanzia del suddetto finanziamento i cui premi sono stati pagati dal conto corrente n. 2105. Risulta cointestatario con e di un rapporto di Controparte_2 Persona_1 Persona_2
deposito a risparmio acceso nel gennaio 2018 ed estinto nel gennaio 2023. Risulta, poi, aver effettuato un'operazione extra-conto per l'importo di € 1.500,00.
Il conto corrente di corrispondenza n. 2105 ha un saldo iniziale al 31.12.2019 di € 2.809,59 e un saldo finale al 31.12.2022 di € 3.605,05. Dalla lettura della lista dei movimenti prodotta per tale arco temporale emerge che le entrate sono costituite essenzialmente da versamenti in contanti anche di importo considerevole (v. per importi pari e superiori ad € 4.000,00 l'accredito di € 4.000,00 in data 18 ottobre 2021 e altro accredito di € 4.000,00 il 22 novembre 2021; di € 4.450,00 il 20 giugno 2022, di € 4.000,00 il 18 agosto 2022; di € 4.000,00 il 17 ottobre 2022 e di € 4.000,00 il 24 ottobre 2022); il 25.10.2021 risulta un accredito di € 30.100,69 proveniente da Alleanza
Assicurazioni s.p.a. Risulta un addebito di € 12.313,76 per assegno.
Il rapporto di deposito a risparmio DR0150011015 intestato al ricorrente ha saldo al 31 dicembre
2019 di € 1.444,98 e al 31 dicembre 2022 di € 1.342,38.
Il rapporto di deposito a risparmio DR0150010968 intestato al ricorrente ha saldo al 31 dicembre
2019 di € 2.740,92 e al 31 dicembre 2022 di € 2.632,32.
Il rapporto di deposito a risparmio DR0150023080 cointestato con Controparte_2 Per_1
e ha un saldo al 31 dicembre 2019 di € 5.957,77 e al 31 dicembre
[...] Persona_2
2022 di € 5.855,17.
E' stato depositato l'estratto del dossier titoli che non presenta movimentazioni nel periodo di riferimento.
Risulta che il resistente ha acceso un finanziamento con Santander Consumer Bank s.r.l. per l'acquisto di un autoveicolo dal valore di € 23.500,00 da rimborsare con trentasei rate di € 323,50, con la prima rata che scadeva il 15 novembre 2021 e l'ultima rata il 15.10.2024.
Il ricorrente risulta titolare di due libretti di deposito postali ancora attivi;
il n. 37012037 ha saldo all'8 febbraio 2023 di € 4.521,57, dal cui estratto risulta un versamento di € 4.205,00 all'11 agosto
2020. Risulta anche contitolare di un libretto di deposito con e e Controparte_1 Persona_3
con saldo all'8 febbraio 2023 di € 10,75. Persona_4
Il ricorrente risulta aver sottoscritto delle quote di fondi comuni Arca con , con Controparte_1 importo netto di € 107.847,75 al 17 marzo 2020. Tale somma, come si dirà nel prosieguo, è confluita su un rapporto di deposito cointestato alle parti.
Per quanto riguarda la resistente, che ha l'obbligo di dichiarare l'assegno di mantenimento/divorzile, la stessa con il modello Persone Fisiche 2020 ha dichiarato per l'anno
Pagina 8 d'imposta 2019 un reddito complessivo di € 14.041,00 e un reddito imponibile di € 13.288,00, con imposta netta pari a € 1.079,00; dal Modello Persone Fisiche 2021 risulta che per l'anno d'imposta
2020 ha dichiarato un reddito complessivo di € 14.041,00 e un reddito imponibile di € 13.288,00, con imposta netta pari a 1.521,00; per l'anno d'imposta 2021 dalla relazione allegata dalla G.d.F. risulta che la resistente ha dichiarato un reddito complessivo di € 14.041,00, di cui € 13.200,00 per assegno del coniuge.
Risulta proprietaria di un immobile a Fondi con categoria catastale A 7, con consistenza di 7,5 vani.
e di un immobile in corso di costruzione (cat. catastale F 3).
Risulta avere il diritto di enfiteusi su due uliveti e di essere proprietaria di sei agrumeti.
Risulta essere intestataria di una Citroen C1 immatricolata nel 2016 con l'indicazione di valore di €
10.550,00.
La resistente risulta cointestataria con il ricorrente di un dossier titoli presso la Banca Popolare di
Fondi estinto in data 27 marzo 2020 e di un dossier titoli cointestato con ed estinto in Persona_5
data 15 febbraio 2023, di un rapporto di deposito a risparmio a lei intestato ed estinto nel febbraio
2021, di un rapporto di deposito a risparmio cointestato con il ricorrente ed estinto in data 30 marzo
2020. Risulta attualmente contitolare con la figlia di un rapporto di deposito a risparmio, Per_4
nonché di un altro rapporto di deposito a risparmio di cui è intestataria esclusiva. Un ulteriore rapporto di deposito a risparmio cointestato con è stato estinto il 17 febbraio 2023. E' Persona_5
delegata ad operare sul rapporto di deposito a risparmio n. 24605 cointestato ai figli e Per_4
Per_3
Le operazioni extra-conto allegate dalla Banca Popolare di Fondi appaiono come riconducibili alla riscossione dell'assegno di mantenimento dal ricorrente.
Dall'estratto del deposito DR0000004420 cointestato con il ricorrente risulta l'accredito di €
107.847,75 per rimborso Fondo Arca, e l'addebito di € 124.400,00 il 19 marzo 2020 per giroconto per estinzione a favore della resistente.
Sul rapporto di deposito DR0000024605 cointestato ai due figli delle parti, con saldo finale al 31 dicembre 2022 di € 86.975,10, su cui è delegata ad operare la resistente, risulta l'accredito di €
90.000,00, effettuato il 26 luglio 2021, con bonifico proveniente da . Controparte_1
Effettivamente, come contestato da parte ricorrente, l'importo è rilevante, sicché la donazione di tale somma di denaro appare viziata da nullità per mancato rispetto della forma dell'atto pubblico previsto ex art. 782 c.c.
La resistente risulta anche intestataria di un libretto di risparmio presso Intesa Sanpaolo con saldo al
31 dicembre 2019 di € 19.950,40, e che risulta chiuso in data 10 giugno 2020.
Risulta un'operazione extra-conto di autoricarica carta PostePay effettuata con Lis Pay s.p.a.
Pagina 9 Da quanto prodotto dalla resistente in data 7 marzo 2022 risulta che la suddetta ha sottoscritto una polizza assicurativa sulla vita con Poste Vite s.p.a. con versamento di premio unico di € 10.000,00 con beneficiaria in caso di morte la figlia Per_4
Dalla lista dei movimenti del rapporto n. 055021467 intestato alla resistente presso la Banca
Popolare di Fondi depositata dalla resistente in data 14 giugno 2022, risultano nel 2019 sistematicamente prelevati gli importi di mantenimento provenienti dapprima dal rapporto cointestato con il marito e poi dal rapporto intestato ad ed è su tale rapporto Parte_1
che in data 26 marzo 2020 è stata accreditata la somma di € 124.400,00 proveniente dal rapporto cointestato (somma proveniente dal rimborso dei fondi Arca) di cui si è già detto sopra. Risultano prelievi di rilevante importo e un addebito di € 22.000,00 per assegni circolari. E' da questo rapporto che risulta essere stato effettuato il bonifico di € 90.000,00 per i figli di cui già si è detto sopra.
E' pacifico poi, inter partes, che le parti nel 2019 si sono suddivisi bonariamente liquidità comune per la somma di € 127.000,00 ciascuno.
Entrambe le parti, poi, hanno lamentato problemi di salute come documentati in atti.
Tutto ciò premesso, alla luce dell'analisi della situazione economica di entrambe le parti, si ritiene che si evinca una sperequazione reddituale ed economica a favore del ricorrente, anche considerato che i redditi attuali della resistente coincidono essenzialmente con l'assegno di mantenimento, e tenuto conto del fatto che i redditi imponibili dichiarati dal ricorrente non appaiono compatibili con l'attività imprenditoriale svolta dal suddetto e con gli accrediti in contanti rinvenuti sul conto corrente dello stesso.
Alla stregua della complessiva documentazione economica considerata sopra, considerato che l'assegno divorzile va rapportato al contributo offerto in costanza di matrimonio, di particolare rilievo, nel caso di specie, non avendo la ricorrente emolumento pensionistico né di altro tipo, mentre, in costanza di matrimonio, ha collaborato all'impresa del marito;
considerato, altresì, quanto percepito dalla moglie in virtù di rapporti comuni, nonché i patrimoni immobiliari di entrambi, si ritiene congruo l'assegno di mantenimento di € 600,00 già disposto in via temporanea e urgente dal Presidente con decorrenza dalla domanda, salva rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza.
Va poi rilevato che parte resistente non ha formulato nelle conclusioni alcuna domanda inerente all'assegnazione pro-quota delle somme derivanti dal riscatto della polizza vita con Alleanza
Assicurazioni (pare che la difesa di parte resistente faccia riferimento alla somma di € € 30.100,69, che risulta accreditata sul conto del ricorrente) che in ogni caso sarebbe già di per sé inammissibile non essendo possibile la trattazione congiunta della domanda di separazione o divorzio e di ulteriori
Pagina 10 domande prive di ipotesi qualificata di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36, cfr. tra le molte Cass. sent. 11828 del 2009), ed essendo la domanda in questione del tutto autonoma e non connessa a quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SULLE SPESE DI LITE.
Considerata la soccombenza prevalente di parte resistente, atteso anche l'esito del sub – procedimento n, 1, e tenuto, tuttavia, conto della natura del procedimento, si reputa congruo compensare un mezzo delle spese di lite, e condannare la resistente a rifondere a parte ricorrente il residuo delle spese di lite, che si liquida come da dispositivo, tenendo conto dei parametri medi di cui al d.m. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 2956 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso dalle parti in
Itri (LT) il 21 ottobre 1984.
2. Dispone che parte ricorrente entro il 5 di ogni mese versi alla resistente a titolo di assegno divorzile la somma di € 600,00 soggetta a rivalutazione annuale Istat con decorrenza dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza.
3. Dichiara l'inammissibilità della domanda inerente alla polizza Alleanza Assicurazioni s.p.a.
4 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Itri (LT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
5. Compensa un mezzo delle spese di lite, e condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente, al netto del mezzo compensato, le spese di lite per l'importo di € 3.808,00 per onorari, oltre a rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'art. 2 del d.m. 55 del 2014 ed Iva e Cpa come per legge.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Itri (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Onera le parti a depositare con urgenza presso l'ufficio sentenze l'estratto dell'atto di matrimonio del Comune di Itri (LT), luogo di celebrazione del matrimonio, al fine di consentire alla cancelleria quanto indicato sopra.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino.
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