Articolo 14 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 13Articolo 15
Versione
12 maggio 1963
Art. 14. I residui attivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1941-42, sono stabiliti nelle
seguenti somme:
somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'eser-
cizio finanziario 1941-42 (articolo 10) ...... L. 8.230.848,25 somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 12) ...... " 325.935,40 somme riscosse e non versate (colonna s
del riepilogo dell'entrata) .................. " 14.810.567,08
------------------ Residui attivi al 30 giugno 1942 ... L. 23.367.350,73
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Entrata in vigore il 12 maggio 1963