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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 49804 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione nell'udienza del 5.11.2024 e vertente
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Romanelli
ATTORE
E
e CP_1 CP_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Desideri
CONVENUTI
NONCHÈ
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Campo
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danno.
CONCLUSIONI. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.11.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 23.07.2019 l'odierno attore ha esposto che il giorno 2.03.2018, alle ore 13,50 circa,
mentre era intento ad uscire a velocità moderata dal cancello della propria abitazione sita in Via del Monte
della Capanna n. 153 svoltando a sinistra per immettersi nell'opposto senso di marcia, veniva violentemente urtato da una autovettura Audi A3 targata CC569PE, condotta dal sig. comproprietario CP_1
insieme a suo padre, assicurato con riportando lesioni CP_2 Controparte_4
personali con postumi permanenti. Ha dedotto, quindi, che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi in via esclusiva alla condotta negligente del sig. il quale attraversava via Monte della Capanna;
CP_1
ha citato, quindi, in giudizio innanzi a questo Tribunale e nonché la compagnia CP_1 CP_2
assicurativa chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti. CP_3
Si sono costituiti in giudizio i sig.ri opponendosi all'avversa domanda e chiedendone il rigetto;
in CP_1
subordine, hanno chiesto rideterminare la minor somma da corrispondere al Sig. tenuto conto della Pt_1
corresponsabilità tra le parti nella causazione dell'evento, data dalla presenza di uno strumento da taglio negli indumenti di parte attrice.
Si è costituita anche la chiedendo il rigetto delle avverse pretese, in quanto Controparte_3
infondate in fatto e diritto.
Ritiene il giudicante che la domanda attrice sia in parte fondata e meriti, pertanto, accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
Va rilevato al riguardo che le modalità dell'incidente risultano sufficientemente accertate alla stregua delle dichiarazioni rese dei sig.ri (teste di parte convenuta) e (teste di parte Tes_1 Testimone_2 attrice), sulle quali non vi è motivo di dubitare, anche perché non contrastate da alcun altro elemento in contrario.
Risulta, in particolare, che il sig. stava uscendo dalla propria abitazione al fine di immettersi nel Pt_1
senso di marcia opposto, senza che l'Audi A3 guidata dal sig. riuscisse ad evitare l'impatto CP_1
con il motoveicolo.
Va, dunque, affermata la corresponsabilità del sig. e del sig. in ordine all'accaduto. Ne CP_1 CP_5
consegue che la domanda deve essere in parte accolta riconoscendo un grado di responsabilità imputabile al sig. conducente dell'Audi A3, pari al 70%, mentre al sig. un restante 30%. CP_1 Pt_1
Difatti, è indubbio che il sig. essendo in procinto di uscire da un passo carrabile, in Pt_1
corrispondenza del cancello della propria abitazione, avesse l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti dalla strada principale, in base al combinato disposto degli art. 145, comma 6, e 154, comma 1,
del Codice della Strada.
Risulta, peraltro, prevalente la responsabilità del convenuto il quale non ha tenuto una CP_1
condotta i guida consona allo stato dei luoghi, essendo la sua autovettura in accelerazione dopo aver sorpassato quella del teste sig. Tes_2
Quanto all'ammontare del danno, si può fare integrale e sicuro riferimento alle risultanze della CTU.
Tali risultanze appaiono invero tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con corretti criteri e con iter logico ineccepibile.
Esse possono, quindi, essere tranquillamente condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento.
Il CTU ha in particolare accertato che l'odierno attore ha riportato nell'incidente postumi di diversa entità
tali determinare l'inabilità temporanea assoluta in 60 gg., l'inabilità temporanea parziale al 50% in 60 gg., e gli esiti permanenti nella misura del 24 %. Tali risultanze non tengono conto dell'ipotizzato, da parte del
CTU, contributo apportato da un oggetto metallico alla causazione delle ferite riportate dal sig. al Pt_1 momento dell'impatto, posto che parte convenuta no ha fornito la prova del nesso causale tra la presenza di tale oggetto vicino alla gamba e la lesione riportata dall'attore.
Osserva al riguardo il giudicante che tale oggetto è costituito da un tagliaunghie dimensioni 8 cm. circa,
chiuso, come riferito dai Verbalizzanti nel verbale di sequestro e che, pertanto, era verosimilmente totalmente inoffensivo, non essendo idoneo a contribuire alla determinazione di lesioni emorragiche così
gravi come quelle prodotte sulla gamba del (fasciotomia, rottura dell'acetabolo, lesione ed Pt_1
occlusione dell'arteria femorale dx).
Sulla base di tali dati si può dunque procedere alla quantificazione del danno.
Quanto al danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata,
in quanto incidente sul valore della persona in tutta la sua concreta dimensione, si ritiene di dover liquidare,
in via necessariamente equitativa, tenuto conto del fatto che all'epoca del sinistro il danneggiato aveva 74
anni, l'importo di € 64.231,00 al valore attuale, applicando la tabella di riferimento elaborata da questo
Tribunale.
È nota a questo Tribunale la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale ' la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica
presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto
di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da
modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto'.
Fermo restando l'adesione di questo giudice al principio fondante tale pronuncia, ossia essere 'l'equità
non soltanto “regola del caso concreto” ma anche “parità di trattamento” e preso atto che la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato dalla stessa pronuncia, deriva da una 'operazione
di natura sostanzialmente ricognitiva', il Tribunale, in attesa del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto, reputa adeguato a perseguire lo scopo indicato liquidare il danno accertato sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, adottate, peraltro, anche da altri tribunali italiani, trattandosi di parametri desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con maggior carico di affari e che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile. Peraltro, questo Tribunale, nella redazione delle tabelle relative all'anno 2018, pur modificando la propria tabella di valutazione del danno biologico relativa ai primi quaranta punti al fine di eliminare la differenza esistente con la tabella milanese, ha ritenuto di conservare il proprio sviluppo della tabella stessa dai 40 punti in poi al fine di conservare la corretta applicazione del criterio di legge che contrasta con un incremento del punto inferiore a quello assegnato al punto precedente. Infatti, l'art. 138 del Codice delle Assicurazioni
prevede che la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità e, prevede, altresì, che il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi. Di
conseguenza il legislatore indica che ciascun punto deve essere di valore superiore a quello precedente e che l'incremento debba essere più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi.
Per contro, le tabelle milanesi appaiono ingiustamente penalizzante nei confronti dei soggetti che hanno subito un danno biologico grave, molto grave e assoluto, mentre risultano ingiustificatamente più generose in relazione ai soggetti che hanno subito un pregiudizio inferiore.
Nell'ambito del danno biologico, ma con autonoma liquidazione, deve poi farsi rientrare il periodo di incapacità temporanea - assoluta e relativa - sofferto dall'istante, non potendosi pretermettere la valutazione degli effetti prodotti medio tempore dalle menomazioni sulla complessiva validità del soggetto leso.
A tale riguardo si liquida parimenti in via equitativa ed al valore attuale, l'ulteriore somma di € 11.526,00.
Il danno non patrimoniale deve essere determinato tenendo conto di tutti i pregiudizi non patrimoniali sofferti dall'attore in ossequio all'insegnamento ultimo della Corte di Cassazione - che, con la pronuncia a
Sezioni Unite n. 26972 del 2008, alla luce anche della successiva sentenza n. 20292 del 2012, ha inteso,
senza escludere la sussistenza del danno morale soggettivo (cioè la sofferenza interiore) e senza riconoscersi l'esistenza dell'autonoma categoria del danno "esistenziale" (Cfr. Cass. n. 3290 del 2013), ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione della integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito (nel caso in esame integrante anche gli estremi del reato di lesioni colpose) -
sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale (danno dinamico-relazionale), consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane patite da parte attrice;
si ritiene equo, quindi, maggiorare, nel caso in esame, il danno biologico complessivo,
applicando il parametro di riferimento di cui alle tabelle di questo Tribunale in base agli scaglioni di danno biologico, in misura pari al 19% per complessive € 14.394,00.
Spetta, inoltre, all'istante il rimborso della somma di € 591,66 per le spese mediche necessarie;
trattandosi di debito di valore e tenuto conto che il fatto è avvenuto nel 2018, applicando gli indici Istat del costo della vita, si ottiene un importo rivalutato ad oggi di € 696,00.
Il danno subito dal ammonta, dunque, a complessive € 90.847,00; all'attore va liquidato il 70% Pt_1
di tale importo, ovvero € 63.593,00.
Pertanto, le parti convenute devono essere condannate in solido a corrispondere all'attore la somma complessiva di € 63.593,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Le spese per la CTU vanno poste in via definitiva a carico delle parti convenute in solido.
Alla parziale soccombenza segue la condanna delle parti convenute in solido a rimborsare all'attore il
70% delle spese di lite, spese che si liquidano come da dispositivo, compensandosi il restante 30%.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) - condanna e nonché la società in persona CP_1 CP_2 Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a corrispondere a la somma di € Parte_1
63.593,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
b) - pone le spese per la Consulenza Tecnica d'Ufficio definitivamente a carico dei convenuti in solido;
c)- condanna e nonché la società in CP_1 CP_2 Controparte_3
persona come sopra, in solido tra loro, al pagamento del 70% delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida nella suddetta misura in € 550,00 per spese esenti ed in € 9.872,00 per compensi,
oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge, compensandosi il restante 30%.
Roma, 16/01/2025 Il Giudice
Sergio Pannunzio