Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 24/06/2025, n. 4722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4722 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 04722/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05970/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5970 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio eletto presso lo studio Lorenzo Bruno Molinaro in Barano D'Ischia, piazza San Rocco n.26;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento Dacur ex art. 13/bis D.L. 14/2017, prot. n. 212679, emesso in data 27 settembre 2024 e notificato il 29 settembre successivo, con il quale la Questura di Napoli ha applicato a carico della ricorrente la misura del divieto “di accedere per 2 anni a decorrere dalla notifica del provvedimento ai pubblici esercizi o ai locali di trattenimento pubblico, siti in Marina nel comune di Forio e nelle seguenti strade limitrofe: Via Cesare Calise, via Filippo di Lustro, via Torrione, via Soprascaro, via del Soccorso, Via Cristoforo Colombo, piazzale del Soccorso, Corso Francesco Regine, via Casa Corsa, via San Francesco, via Giovanni Mazzella, via Monsignor Filippo Schioppa, SP ex strada Provinciale 270, rione Pescatori, piazza Giacomo Matteotti, via Sant’Antonio Abate, via Cardinale Luigi Lavitrano, Corso Matteo Verde, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La vicenda all’esame del Tribunale trae origine dai fatti occorsi in data 21 giugno 2024, intorno alle ore 03:20, in via Marina nel Comune di Forio d’Ischia, nei pressi del locale pubblico “Bar -OMISSIS-”, ove la ricorrente svolge da anni la sua attività lavorativa. Secondo quanto ricostruito dagli organi di polizia intervenuti (Compagnia Carabinieri di Ischia e Commissariato P.S. di Ischia), in tali circostanze di luogo e di tempo si era verificata una rissa tra più soggetti, con conseguenti danneggiamenti al locale e lesioni personali.
Dalla documentazione versata in atti, in particolare dalla relazione della Stazione Carabinieri di Forio del 12 marzo 2025, emerge che la ricorrente -OMISSIS-, inizialmente aggredita dalla signora -OMISSIS-, avrebbe reagito fisicamente con forza. I fotogrammi estrapolati dai sistemi di videosorveglianza mostrano la ricorrente dapprima in posizione difensiva (frame 1–2), per poi scagliarsi contro l’altra donna, colpendola e spingendola con vigore sulla pubblica via (frame 3–6).
A seguito dell’episodio su narrato, la Questura di Napoli avviava il procedimento per l’irrogazione della misura di prevenzione di cui all’art. 13-bis D.L. 14/2017, notificando in data 16 settembre 2024 la comunicazione del suo avvio. In data 20 settembre 2024, la ricorrente aveva fatto pervenire scritti difensivi, sostenendo la propria estraneità ai fatti e qualificandosi vittima dell’aggressione.
Nonostante tali osservazioni, il Questore ha adottato in data 27 settembre 2024 il provvedimento impugnato, disponendo, per la durata di due anni, il divieto di accesso a pubblici esercizi e di stazionamento in numerose vie e piazze del Comune di Forio, fra cui Corso Francesco Regine, via San Francesco, via Giovanni Mazzella, via del Soccorso, via Cesare Calise, e altre.
La ricorrente, nell’impugnare tale provvedimento, ne ha dedotto plurimi profili di illegittimità, di seguito sinteticamente riportati.
Estraneità ai fatti – Violazione dell’art. 13-bis D.L. 14/2017, travisamento dei presupposti fattuali e giuridici.
La ricorrente contesta in via principale l’attribuzione della partecipazione alla rissa, affermando di non avere avuto alcun ruolo attivo nella vicenda e, al contrario, di essere stata parte offesa, aggredita senza motivo. La tesi difensiva valorizza la condotta lavorativa irreprensibile della ricorrente, la sua incensuratezza, l’assenza di precedenti di polizia, nonché le dichiarazioni testimoniali favorevoli raccolte. Si afferma, in particolare, che il provvedimento abbia erroneamente desunto la pericolosità sociale da un episodio isolato, privo di rilevanza penale nei confronti della ricorrente, e che la ricostruzione dei fatti da parte dell’Amministrazione risulti viziata da travisamento e difetto di istruttoria.
Violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990 – Violazione del principio del giusto procedimento.
La seconda doglianza attiene al mancato effettivo esame delle osservazioni difensive da parte della Questura. Secondo la ricorrente, pur essendo stata formalmente garantita la partecipazione procedimentale, l’Amministrazione avrebbe omesso ogni concreta valutazione delle memorie difensive, non esplicitando nel provvedimento le ragioni del loro mancato accoglimento. Si deduce, pertanto, una violazione del diritto al contraddittorio e un vizio procedimentale che non potrebbe ritenersi sanato ai sensi dell’art. 21-octies L. 241/1990, trattandosi di procedimento non a istanza di parte e con esiti potenzialmente diversi ove le osservazioni fossero state considerate.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 13-bis D.L. 14/2017 – Difetto dei presupposti normativi
La ricorrente sostiene che non sussistano i presupposti richiesti dalla norma per l’adozione del DACUR, in particolare:
l’assenza di una denuncia penalmente rilevante nei confronti della ricorrente (rissa o lesioni);
la mancanza del requisito della pericolosità attuale, elemento imprescindibile per una misura di prevenzione non sanzionatoria;
la non proporzionalità della misura rispetto ai fatti contestati, in assenza di condotte reiterate o sistemiche.
Si contesta, inoltre, che il provvedimento abbia qualificato come “pericolosa” una persona che ha sempre avuto una condotta irreprensibile, e si richiama, in proposito, giurisprudenza secondo cui la valutazione della pericolosità richiede un giudizio concreto e motivato, non desumibile da un singolo episodio isolato.
Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza.
La ricorrente censura, infine, la misura adottata in quanto eccessiva e tale da determinare un pregiudizio gravissimo alla propria vita lavorativa, atteso che le aree interdette corrispondono, di fatto, all’intero centro urbano di Forio e al luogo ove è situato il locale presso cui lavora. Si afferma che l’Amministrazione avrebbe potuto adottare una misura meno impattante, anche in ragione della facoltà, prevista dalla norma, di modulare nel tempo, nello spazio e per tipologia di esercizi il provvedimento interdittivo.
L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando la fondatezza del giudizio prognostico di pericolosità, fondato su una condotta attiva e documentata della ricorrente durante i fatti accaduti, nonché la correttezza del procedimento seguito.
Accolta la domanda cautelare con ordinanza collegiale n. 91/2025, la causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 17 giugno 2025.
2. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
2.1. Deve essere innanzitutto precisato che, con ordinanza cautelare n. 91/2025, emessa all’esito dell’udienza camerale del 14 gennaio 2025, questo Tribunale aveva accolto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, sul presupposto che l’Amministrazione resistente non avesse tempestivamente ottemperato all’ordine di deposito della relazione e dei documenti istruttori, così come richiesto dall’art. 55, comma 5, del Codice del processo amministrativo.
Tuttavia, va osservato che tale misura aveva natura interinale e si fondava unicamente su una carenza documentale procedurale da parte dell’Amministrazione, senza implicare alcuna valutazione nel merito del ricorso, né dei presupposti sostanziali di legittimità del provvedimento impugnato.
Successivamente, l’Amministrazione ha ottemperato all’ordine istruttorio del Collegio, provvedendo al deposito della relazione integrativa del 12 marzo 2025, redatta dalla Stazione Carabinieri di Forio e corredata da fotogrammi tratti dai sistemi di videosorveglianza (atti che risultano acquisiti in giudizio nei termini assegnati). Ciò ha consentito al Collegio, in sede di decisione di merito, di disporre di un quadro istruttorio completo e aggiornato.
Ne consegue che le ragioni che avevano giustificato l’accoglimento dell’istanza cautelare, accessiva al ricorso, fondate sulla momentanea carenza documentale, non sono più sussistenti nella fase decisoria, essendo nel frattempo venute meno per effetto del successivo comportamento processuale dell’Amministrazione.
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, affermando che:
“L’accoglimento dell’istanza cautelare per difetto di documentazione non preclude la successiva decisione di rigetto del ricorso, ove, in sede di merito, l’Amministrazione abbia integrato il contraddittorio istruttorio e giustificato le proprie determinazioni” (Consiglio di Stato, sez. III, 10/01/2014, n. 61).
Pertanto, l’annullamento per omesso deposito della documentazione può avere rilievo cautelare ma non assume efficacia definitiva ove successivamente l’Amministrazione colmi la lacuna, consentendo al giudice una piena valutazione nel merito” (Cons. Stato, Sez. III, 19 luglio 2018, n. 4390).
Alla luce del quadro istruttorio ormai completo, è possibile procedere al vaglio sostanziale della legittimità del provvedimento DACUR impugnato, secondo le argomentazioni già ampiamente sviluppate nei paragrafi che precedono, che qui si intendono integralmente richiamate.
2.2.- In via preliminare, occorre evidenziare che l'art. 13 bis, comma 1, del D.L. n. 14/2017 (convertito in legge n. 42/2017, nel testo sostituito ad opera dell'art. 11, co. 1, lett. b), n. 1, d.l. n. 130/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 173/2020), dispone che, "fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati".
La norma pone quindi due condizioni per l'adozione della misura:
a) la denuncia del destinatario, "negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale"; il rapporto tra le figure delittuose isolate dalla norma è di alternatività, assumendo rilievo tanto una qualsiasi fattispecie criminosa che risulti però commessa "in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi" quanto i reati specificamente individuati in relazione al bene giuridico tutelato (contro la persona o il patrimonio) ovvero in considerazione della contestazione dell'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso ex art. 604-ter c.p., purché in relazione a questa seconda categoria si tratti di delitti non colposi; è stato pertanto statuito che "Il divieto di accesso impugnato trova fondamento sufficiente sulla sola denuncia per disordini in aree limitrofe a locali pubblici situati in aree urbane" ed altresì che "il provvedimento impugnato risulta legittimato dal presupposto della pendenza di un procedimento penale per uno dei fatti previsti dall'art. 13 bis citato" (T.A.R. Lazio, Roma, 21 ottobre 2021, n. 5755);
b) la valutazione che "dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza".
Il primo requisito ha natura oggettiva in quanto si limita a rilevare il fatto storico della "denuncia", negli ultimi tre anni, per uno dei reati indicati.
Il secondo presupposto invece afferisce a "una valutazione dinamica" di natura prognostica, risultando subordinata l'adozione della misura, integrante una speciale forma di Daspo, al rischio che "dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza. È il tenore letterale dell'inciso a rendere manifesta la volontà legislativa di ancorare l'adozione del provvedimento, incidente sulla libertà di circolazione, alla sussistenza di un pericolo necessariamente ‘attuale' - in coerenza d'altro canto con le finalità precauzionali e preventive della misura - posto che, ove al contrario la condizione si fosse voluta collegare temporalmente ai soli accadimenti, la formulazione della norma sarebbe stata evidentemente diversa, declinandosi la relazione con i fatti al tempo passato (... qualora dalla condotta sia derivato un pericolo per la sicurezza...), con ascrizione all'istituto di una funzione tipicamente sanzionatoria, da ritenersi invece del tutto estranea" (T.A.R Calabria, Reggio Calabria, n. 21/2022).
2.3. Tanto chiarito, pur prendendo atto del precedente accoglimento dell’istanza cautelare, il Collegio ritiene che, alla luce sia del sopra delineato quadro giurisprudenziale che delle acquisizioni istruttorie sopravvenute, il ricorso debba essere rigettato nel merito
La ricorrente contesta di aver preso parte attiva alla rissa avvenuta in Forio in data 21 giugno 2024, sostenendo di essere stata vittima di un’aggressione e, in ogni caso, di essersi limitata ad un comportamento difensivo.
Tale ricostruzione non trova, tuttavia, riscontro nella documentazione istruttoria acquisita al procedimento.
Dalla relazione descrittiva redatta dalla Stazione Carabinieri di Forio (prot. n. 0060380/2025 del 12.3.2025) emerge che l’episodio, avvenuto intorno alle ore 03:20 nei pressi del “Bar -OMISSIS-”, ha visto coinvolte più persone, tra cui la ricorrente e la signora -OMISSIS- -OMISSIS-. La relazione è corredata da 15 fotogrammi estrapolati da due diversi sistemi di videosorveglianza (pubblico e privato), che documentano l’evoluzione dei fatti.
Nei fotogrammi n. 1 e 2, la ricorrente appare in posizione arretrata rispetto alla -OMISSIS-, che impugna una sedia e sembra aggredirla. Tuttavia, già dal fotogramma n. 3, si documenta la reazione attiva della -OMISSIS-, che si lancia verso la controparte. Nei successivi fotogrammi n. 4–6, la ricorrente è chiaramente ritratta mentre colpisce fisicamente la controparte, la afferra con forza all’altezza del torace, e la spinge violentemente verso la strada, facendola cadere.
Ulteriori immagini provenienti da un video privato (fotogrammi n. 8–11) confermano che, a seguito della prima aggressione, la ricorrente non si limita a sottrarsi o a fuggire, bensì ingaggia una colluttazione, che contribuisce ad alimentare il disordine e la tensione già presenti sul posto.
La relazione si conclude affermando testualmente che: “Si evince il comportamento attivo della -OMISSIS- nei confronti della -OMISSIS-, consistito in una reazione fisica violenta successiva alla prima aggressione, tale da integrarsi in un contesto rissoso più ampio e contribuente al disordine pubblico.”
L’interpretazione di tale condotta come partecipazione attiva ad una rissa è coerente con la giurisprudenza penale, secondo cui “la rissa si configura quando più persone si affrontano reciprocamente con violenza, senza che rilevi l’eventuale qualità di ‘aggredito’ iniziale di uno dei partecipanti, qualora egli reagisca in modo attivo” (Cass. pen., Sez. V, 3 aprile 2019, n. 15093).
In questo senso, anche la giurisprudenza amministrativa afferma che non occorre l’accertamento definitivo della responsabilità penale, essendo sufficiente, ai fini del DACUR, la denuncia e una condotta desunta da elementi oggettivi, idonea ad integrare un giudizio prognostico di pericolosità: “Il divieto ex art. 13-bis D.L. 14/2017 può fondarsi sulla sola denuncia, supportata da elementi indiziari obiettivi, ancorché non seguita da condanna” (Cons. St., sez. IV, 21 gennaio 2019, n. 510; id., VI sez., 20 marzo 2018, n. 1777; id., II sez., 27 agosto 2014, n. 2957).
Non possono, difatti, desumersi argomenti contrari dalla qualificazione penalistica dell'art. 588 c.p.; infatti, è vero che per il giudice penale il bene tutelato dal reato è l'incolumità personale (" ... il bene tutelato dall'art. 588 c.p. è sempre l'incolumità personale, messa in pericolo nell'ipotesi semplice, ovvero lesa nell'ipotesi aggravata, da una violenta contesa tra più persone, e colui che partecipa volontariamente a tale violenta condotta collettiva, diretta ad offendere oltre che a difendere, si assume la responsabilità per rissa semplice o aggravata, a seconda degli effetti della colluttazione" - così, tra le altre, Cass. pen., V, n. 28769/2023 e n. 17601/2019), ma ciò avviene al fine di circoscrivere l'elemento essenziale della fattispecie e non impedisce che, sovente, una rissa sia in grado di comportare anche seri rischi per l'interesse alla tutela della incolumità e sicurezza pubblica, apprezzabili ai fini dell'adozione delle misure preventive amministrative.
Tant'è vero che la dottrina penalistica afferma che "il legislatore ha costruito una fattispecie di pericolo, posta a tutela avanzata dell'incolumità individuale, tanto di coloro che partecipano alla rissa, quanto di chiunque possa finirne coinvolto o subirne le conseguenze, in relazione alle caratteristiche di diffusività del fatto e alla impossibilità in capo ai partecipi di dominarne gli eventuali sviluppi".
Alla luce di quanto sopra evidenziato il Collegio ritiene le articolate censure prive di base.
Invero, occorre osservare che secondo consolidato orientamento, condiviso dal Collegio, i provvedimenti - quale quello in esame essendo - protesi alla più efficace tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e ad evitare la reiterazione dei comportamenti vietati, possono prescindere dal previo coinvolgimento procedimentale del destinatario della misura e ciò in considerazione della natura cautelare ed urgente della stessa (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 23 gennaio 2025, n. 48 ed ivi precedenti giurisprudenziali; cfr. anche cit. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 15 gennaio 2025, n. 95).
Inoltre, il provvedimento avversato contiene l'espressa valutazione dei necessari requisiti (cfr. supra) per l'adozione della misura de qua.
In particolare, risulta precisato che l'esponente - per l'episodio in questione - è stata denunciata per il reato di cui all’art. 588, comma 2, cod. pen. (e, quindi, per reati contemplati dalla sopra richiamata normativa ed in relazione all'arco temporale preso in considerazione dalla stessa disciplina).
La circostanza che la denuncia in questione sia l'unica a carico della deducente e si correli all'episodio in esame è irrilevante, non prevedendo la norma che la denuncia debba riguardare altri o diversi fatti criminosi, anche precedenti, o che debbano essere sporte una pluralità di denunce a carico del destinatario del c.d. Daspo urbano.
In secondo luogo, risulta espressamente declinata la valutazione di natura prognostica, stante la puntuale ricostruzione delle azioni violente poste in essere dal deducente, del contesto in cui si sono svolte e della pericolosità per la sicurezza dinamicamente apprezzata (cfr. supra).
2.4.- La seconda censura riguarda la presunta violazione degli articoli 7 e 10 della L. n. 241/1990, per omessa valutazione degli scritti difensivi. Anche questa doglianza non può essere condivisa.
La Questura ha notificato regolarmente, in data 16 settembre 2024, l’avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990, indicando i motivi e le fonti dei fatti contestati. La ricorrente ha esercitato il proprio diritto difensivo, depositando scritti difensivi in data 20 settembre 2024, che risultano acquisiti agli atti
Il provvedimento finale, adottato il 27 settembre 2024, non omette la considerazione degli scritti, bensì li esamina e ne valuta l’insufficienza a modificare il giudizio di pericolosità. La motivazione dell’atto, pur sintetica, soddisfa l’onere previsto dall’art. 3 L. 241/1990, che non impone una confutazione analitica di ogni singola osservazione, ma richiede che sia chiara la ratio decidendi.
In giurisprudenza, si è chiarito che: “L’obbligo di motivazione circa la mancata adesione alle memorie difensive non comporta la necessità di una puntuale replica a ciascun rilievo, essendo sufficiente l’indicazione delle ragioni di fondo del mantenimento della decisione amministrativa” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3354/2011; TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 5557/2024).
Nel caso di specie, l’atto gravato si sofferma proprio sulla rilevanza degli elementi istruttori (video, testimonianze, verbalizzazioni) che hanno prevalso sulle giustificazioni fornite dalla ricorrente, le quali appaiono non persuasive nel negare il coinvolgimento attivo nei disordini.
L’art. 13-bis D.L. n. 14/2017 consente l’adozione di un divieto di accesso ai pubblici esercizi nei confronti di soggetti:
denunciati negli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di disordini in pubblici esercizi o in loro prossimità;
dai quali possa derivare un pericolo per la sicurezza pubblica, valutato secondo una logica anticipatoria e preventiva.
Nella fattispecie ricorrono entrambi i presupposti:
esiste una denuncia a piede libero per i reati di cui agli artt. 588 e 582 c.p., in relazione a una rissa con lesioni;
l’evento si è svolto all’esterno di un esercizio pubblico (Bar -OMISSIS-), in orario notturno, in una zona turistica ad alta affluenza;
le immagini documentano una reazione attiva da parte della ricorrente, incompatibile con una mera passività o una difesa contenuta.
Il giudizio di pericolosità formulato dal Questore si basa su un'analisi concreta del comportamento tenuto dalla ricorrente, delle modalità e delle circostanze dell'episodio (violenza fisica, coinvolgimento attivo, orario notturno, centro cittadino, presenza di altri soggetti) e sul potenziale rischio di reiterazione, in linea con i parametri di legittimità richiesti dalla giurisprudenza. Difatti, Il provvedimento di DACUR è espressione del potere discrezionale dell’amministrazione volto alla tutela della sicurezza urbana, e si fonda su una valutazione prognostica del comportamento del soggetto, la cui pericolosità deve essere desunta da elementi concreti, anche presuntivi, purché gravi, precisi e concordanti.
Del pari, la censura relativa alla sproporzione del provvedimento – per durata (2 anni) e ampiezza delle aree interdette – non è fondata.
Il provvedimento:
si limita a interdire l’accesso a specifiche vie e piazze del Comune di Forio, elencate in modo dettagliato;
non vieta la permanenza nel territorio comunale nel suo complesso;
non preclude la mobilità per ragioni lavorative o sanitarie, essendo prevista la possibilità di chiedere autorizzazioni specifiche, come già, peraltro, esperito dalla ricorrente.
In materia, il T.A.R. ha stabilito che: “Il contenuto della misura non può considerarsi sproporzionato laddove l'interdizione sia circoscritta a luoghi precisi e l'interessato conservi facoltà di accesso previa autorizzazione, in presenza di comprovate esigenze di salute o lavoro” (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 21 ottobre 2024, n. 5557).
Nel caso in esame, il provvedimento rispetta i limiti temporali, spaziali e funzionali previsti dalla norma, ed è proporzionato rispetto alla gravità dei fatti, al contesto urbano e alla finalità di tutela dell’ordine pubblico.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il provvedimento impugnato si rivela:
legittimamente fondato su presupposti normativi previsti dall’art. 13-bis D.L. 14/2017;
correttamente motivato, alla luce delle risultanze istruttorie (documentali e visive);
conforme ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza;
adottato all’esito di un procedimento regolare, in cui sono state garantite le garanzie partecipative della ricorrente.
Ne consegue il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna alle spese di lite secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore dell’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private e le persone fisiche.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.