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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/03/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 1710/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 Legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
08/02/2025
DA
nata a [...] il [...] Parte_1
), C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Loretta MICHELONI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
nato a [...] il [...] Parte_2
), C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto ZANUSO del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Pt_1
e celebrato il 08/08/2011 e trascritto nel Registro
[...] Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Capua (CE) (atto n. 52 - parte II - serie
A - anno 2011), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e per l'effetto rinunciano reciprocamente a pretendere assegni di divorzio. I
coniugi dichiarano, altresì, che alla data di deposito del presente ricorso,
anche in riferimento ai pregressi obblighi assunti in sede di separazione, ogni obbligazione risulta estinta.
3) I figli e vengono affidati esclusivamente Persona_1 Persona_2
alla madre ed il padre avrà il diritto – dovere di tenerli con sé:
a) ogni martedì mattina (o diverso giorno da determinarsi secondo le esigenze lavorative del padre), quando li preleverà dall'abitazione della madre e li condurrà a scuola. Al termine delle lezioni li preleverà riportandoli poi a casa della madre entro le ore 19:00;
b) ogni domenica (o diverso giorno da determinarsi secondo le esigenze lavorative del padre) dalle ore 12:00, quando li preleverà dall'abitazione della madre, sino alle ore 19:00, quando li riporterà presso l'abitazione della madre;
c) durante le vacanze di Natale e Pasqua, il padre avrà il diritto di vedere i figli presso l'abitazione della madre che ne consentirà l'accesso.
4) verserà, a titolo di concorso nel mantenimento, un assegno Parte_2
a favore di ogni figlio pari ad € 325,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli
2 indici ISTAT – Famiglie e da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul c/c intestato ad alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT25 E Parte_1
05034 59480 000000003866.
5) rimborserà, altresì, ad il 50% delle spese Parte_2 Parte_1
straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come da protocollo del Tribunale
di Verona del 13 dicembre 2024.
6) I ricorrenti concordano che ogni somma a titolo di assegno famigliare e/o assegno unico e in generale ogni somma di sostegno ai figli e alla famiglia sarà percepita da con facoltà di procedere alle detrazioni e Parte_1
alle deduzioni fiscali per i figli a carico nella misura del 50% per ogni genitore.
7) Con l'esatto adempimento di quanto sopra consensualmente pattuito, le parti dichiarano di ritenersi soddisfatte e di avere già definito ogni rapporto derivante dal vincolo coniugale.
8) Spese e compensi del presente giudizio integralmente compensati, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più
ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
4 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 15/03/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
5
N. 1710/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 Legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
08/02/2025
DA
nata a [...] il [...] Parte_1
), C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Loretta MICHELONI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
nato a [...] il [...] Parte_2
), C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto ZANUSO del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Pt_1
e celebrato il 08/08/2011 e trascritto nel Registro
[...] Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Capua (CE) (atto n. 52 - parte II - serie
A - anno 2011), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e per l'effetto rinunciano reciprocamente a pretendere assegni di divorzio. I
coniugi dichiarano, altresì, che alla data di deposito del presente ricorso,
anche in riferimento ai pregressi obblighi assunti in sede di separazione, ogni obbligazione risulta estinta.
3) I figli e vengono affidati esclusivamente Persona_1 Persona_2
alla madre ed il padre avrà il diritto – dovere di tenerli con sé:
a) ogni martedì mattina (o diverso giorno da determinarsi secondo le esigenze lavorative del padre), quando li preleverà dall'abitazione della madre e li condurrà a scuola. Al termine delle lezioni li preleverà riportandoli poi a casa della madre entro le ore 19:00;
b) ogni domenica (o diverso giorno da determinarsi secondo le esigenze lavorative del padre) dalle ore 12:00, quando li preleverà dall'abitazione della madre, sino alle ore 19:00, quando li riporterà presso l'abitazione della madre;
c) durante le vacanze di Natale e Pasqua, il padre avrà il diritto di vedere i figli presso l'abitazione della madre che ne consentirà l'accesso.
4) verserà, a titolo di concorso nel mantenimento, un assegno Parte_2
a favore di ogni figlio pari ad € 325,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli
2 indici ISTAT – Famiglie e da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese sul c/c intestato ad alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT25 E Parte_1
05034 59480 000000003866.
5) rimborserà, altresì, ad il 50% delle spese Parte_2 Parte_1
straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come da protocollo del Tribunale
di Verona del 13 dicembre 2024.
6) I ricorrenti concordano che ogni somma a titolo di assegno famigliare e/o assegno unico e in generale ogni somma di sostegno ai figli e alla famiglia sarà percepita da con facoltà di procedere alle detrazioni e Parte_1
alle deduzioni fiscali per i figli a carico nella misura del 50% per ogni genitore.
7) Con l'esatto adempimento di quanto sopra consensualmente pattuito, le parti dichiarano di ritenersi soddisfatte e di avere già definito ogni rapporto derivante dal vincolo coniugale.
8) Spese e compensi del presente giudizio integralmente compensati, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più
ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
4 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 15/03/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
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