CASS
Sentenza 22 settembre 2023
Sentenza 22 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2023, n. 38716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38716 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI nel procedimento a carico di: DI IO MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/02/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
letta la memoria con la quale la difesa del Di RI ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza in data 27 febbraio 2023, annullava l'ordinanza del 4 gennaio 2023 che aveva applicato nei confronti di Di RI EL la misura cautelare dell'obbligo di dimora in quanto ritenuto gravemente indiziato dei reati di associazione a delinquere e truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche. Riteneva il tribunale che le condotte dell'indagato e degli altri soggetti coinvolti, fossero inquadrabili, piuttosto che nelle fattispecie contestate, nella ipotesi di cui all'art. 316 ter cod.pen. e che avendo ad oggetto la percezione del c.d,. bonus cultura previsto per i 18enni l'importo percepito per ciascuna operazione non determinava il superamento della soglia di punibilità penale. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Pubblico Ministero di Napoli che, con motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. deduceva: - violazione e falsa applicazione di norme penali rilevanti ed insufficienza della motivazione dovendo i fatti di cui alla lettera b) della rubrica essere qualificati ai sensi dell'alt,. 640 bis Penale Sent. Sez. 2 Num. 38716 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 22/06/2023 .cod.pen. ovvero quali ipotesi di truffa aggravata ex art. 640 comma. 2 cod.pen.; al proposito si sottolineava come l'ipotesi in oggetto aveva visto alcune migliaia di giovani monetizzare il bonus cultura presso la libreria dei Borbone attraverso operazioni che prevedevano: l'inserimento nelle piattaforme dei codici seriali dei beneficiari unitamente a false dichiarazioni di acquisto di libri, l'emissione di false fatture comunicate telematicamente al Ministero ed alla SOGEI in forza delle quali si attestava essere avvenuta una prestazione di vendita di beni o servizi in realtà mai resa, con la realizzazione di profitti pari a 3 milioni di euro, lo sconto dell'importo del bonus con il versamento in contante al 18enne. Si affermava pertanto che, sulla base di tale ricostruzione, dovevano ritenersi sussistere gli artifici e raggiri e l'induzione in errore, che differenziano la fattispecie di truffa rispetto all'art. 316 ter cod.pen., norma di carattere residuale, posto che, a seguito della trasmissione della falsa documentazione, la formazione della volontà della pubblica amministrazione (MIBACT e CONSAP) era stata viziata, trattandosi di documentazione ideologicamente falsa. Inoltre, non poteva ritenersi sussistere un'ipotesi di erogazione del bonus a fronte della sola rappresentazione della realtà da parte del privato posto che, secondo le disposizioni normative, il CONSAP provvede a seguito dell'acquisizione dei dati al riscontro delle fatture ed alla liquidazione delle stesse;
pertanto tale organo era stato tratto in inganno nel momento del riscontro preventivo come risultava anche dalle dichiarazioni dei funzionari che venivano in parte riportate. Peraltro si sottolineava come, a seguito della sospensione dei pagamenti in favore della libreria Borbone per iniziativa del Ministero nel dicembre 2019, veniva accreditata altra struttura, la Creator Vevevo srl, che, occultando la fittizia intestazione e la reale identità dei gestori, riusciva a reiterare il meccanismo fraudolento così che non poteva comunque configurarsi la sola ipotesi residuale di cui all'art. 316 ter cod.pen.. In subordine doveva comunque ritenersi sussistere l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 316 ter cod.pen. e non quella di cui al secondo comma con applicazione della sola sanzione amministrativa dovendo farsi riferimento alla somma complessivamente indebitamente percepita dal beneficiario con un'unica condotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 II ricorso è fondato e può essere accolto. Ed invero, quanto alla prospettata riconducibilità dei fatti all'ipotesi di cui all'art. 316 ter cod.pen., va ricordato come la suddetta norma costituisca fattispecie residuale rispetto alle ipotesi di truffa finalizzate al conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 bis cod.pen.; il principio risulta innanzi tutto dalla lettera inequivocabile della norma che si apre proprio con una precisa clausola di riserva escludendo l'applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 316 ter cod.pen. ogni qual volta ricorrono i casi di cui all'art. 640 bis cod.pen.. Così che l'interprete per procedere alla esatta qualificazione giuridica dei fatti deve dapprima escludere l'ipotesi della truffa e, solo dopo, eventualmente inquadrare la fattispecie concreta in altro e diverso reato;
ove quindi sussistano sia gli artifici e raggiri che l'induzione in errore tramite inganno, non vi è dubbio che va applicata la fattispecie più grave di cui al citato art. 640 bis cod.pen.. t 2 Detto principio risulta inequivocabiimente affermato dalle. Sezioni Unite in quella pronuncia (Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Rv. 235962 - 01) che in motivazione espressamente precisa come "la costruzione del delitto di cui all'art. 316 ter c.p. come un'ipotesi speciale di truffa finirebbe per vanificare l'intento del legislatore che, anche in adempimento di obblighi comunitari, aveva perseguito l'obiettivo di espandere ed aggravare la responsabilità per le condotte decettive consumate ai danni dello Stato o dell'Unione europea;
mentre proprio tali condotte risulterebbero invece punite meno severamente a norma dell'art. 316 ter comma 1 c.p. o addirittura sottratte alla sanzione penale a norma dell'art. 316 ter comma 2 c.p. nei casi di minore gravità. Ora non v'è dubbio che il legislatore del 2000, quando ha inserito nel codice penale l'art. 316 ter, ha ritenuto appunto di estendere la punibilità a condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, esattamente come già il legislatore del 1986, che aveva previsto un'analoga fattispecie criminosa (art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898). E questa possibile diversità della fattispecie di truffa rispetto a quelle introdotte nel 1986 e nel 2000 è stata più volte riconosciuta sia dalla Corte costituzionale sia da queste stesse Sezioni unite, sebbene con un affidamento all'interprete del compito di verificare caso per caso se sia configurabile il delitto di truffa aggravata (art. 640 bis c.p.) ovvero quello residuale previsto appunto dall'art. 316 ter c.p. (C. cost., n. 25/1994, C. cost., n. 433/1998, C. cost., n. 95/2004; Cass., sez. un., 24 gennaio 1996, Panigoni, m. 203969)..... Non rimane quindi che privilegiare il secondo orientamento interpretativo, con la consapevolezza tuttavia che, in conformità del resto ai dichiarati intenti del legislatore, l'ambito di applicabílità dell'art. 316 ter c.p. si riduce così a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale". L'applicazione dei suddetti principi al caso in esame, deve fare concludere per la fondatezza della doglianza in punto qualificazione giuridica poiché, dalla pacifica ricostruzione dei fatti, risulta che l'importo dei bonus risultava liquidato dalla pubblica amministrazione a seguito della trasmissione di false fatture da parte della libreria Borbone che attestavano operazioni di vendita di libri o di altri servizi in favore dei 18enni mai in realtà effettuate. Ne deriva affermare che una tale condotta non può certamente essere ricondotta alla luce della interpretazione della citata pronuncia delle Sezioni Unite al mero silenzio antidoveroso, campo applicativo della fattispecie di cui all'art. 316 ter cod.pen., ma costituisce proprio un'attività diretta a trarre in inganno la pubblica amministrazione con la trasmissione di dati falsi e la comunicazione di prestazioni mai avvenute. E posto poi che, proprio a seguito della trasmissione dei tali atti, unitamente all'inserimento dei codici dei 18enni ottenuto versando agli stessi denaro contante, si otteneva il pagamento delle somme a titolo di bonus cultura, non vi è dubbio che la fattispecie sussistente risulta proprio quella di cui all'art. 640 bis cod.pen. in quanto, a seguito della falsa rappresentazione di prestazioni di servizi e beni mai in realtà effettuate, si otteneva l'accredito di somme non dovute. Alla luce delle predette considerazioni pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al tribunale di Napoli sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali. 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli -sezione per il riesame delle misure cautelari personali- per nuovo esame. Roma, 22 giugno 2023 L CONSIG ERE EST. IL PRES ENTE PP g
lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
letta la memoria con la quale la difesa del Di RI ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza in data 27 febbraio 2023, annullava l'ordinanza del 4 gennaio 2023 che aveva applicato nei confronti di Di RI EL la misura cautelare dell'obbligo di dimora in quanto ritenuto gravemente indiziato dei reati di associazione a delinquere e truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche. Riteneva il tribunale che le condotte dell'indagato e degli altri soggetti coinvolti, fossero inquadrabili, piuttosto che nelle fattispecie contestate, nella ipotesi di cui all'art. 316 ter cod.pen. e che avendo ad oggetto la percezione del c.d,. bonus cultura previsto per i 18enni l'importo percepito per ciascuna operazione non determinava il superamento della soglia di punibilità penale. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Pubblico Ministero di Napoli che, con motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. deduceva: - violazione e falsa applicazione di norme penali rilevanti ed insufficienza della motivazione dovendo i fatti di cui alla lettera b) della rubrica essere qualificati ai sensi dell'alt,. 640 bis Penale Sent. Sez. 2 Num. 38716 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 22/06/2023 .cod.pen. ovvero quali ipotesi di truffa aggravata ex art. 640 comma. 2 cod.pen.; al proposito si sottolineava come l'ipotesi in oggetto aveva visto alcune migliaia di giovani monetizzare il bonus cultura presso la libreria dei Borbone attraverso operazioni che prevedevano: l'inserimento nelle piattaforme dei codici seriali dei beneficiari unitamente a false dichiarazioni di acquisto di libri, l'emissione di false fatture comunicate telematicamente al Ministero ed alla SOGEI in forza delle quali si attestava essere avvenuta una prestazione di vendita di beni o servizi in realtà mai resa, con la realizzazione di profitti pari a 3 milioni di euro, lo sconto dell'importo del bonus con il versamento in contante al 18enne. Si affermava pertanto che, sulla base di tale ricostruzione, dovevano ritenersi sussistere gli artifici e raggiri e l'induzione in errore, che differenziano la fattispecie di truffa rispetto all'art. 316 ter cod.pen., norma di carattere residuale, posto che, a seguito della trasmissione della falsa documentazione, la formazione della volontà della pubblica amministrazione (MIBACT e CONSAP) era stata viziata, trattandosi di documentazione ideologicamente falsa. Inoltre, non poteva ritenersi sussistere un'ipotesi di erogazione del bonus a fronte della sola rappresentazione della realtà da parte del privato posto che, secondo le disposizioni normative, il CONSAP provvede a seguito dell'acquisizione dei dati al riscontro delle fatture ed alla liquidazione delle stesse;
pertanto tale organo era stato tratto in inganno nel momento del riscontro preventivo come risultava anche dalle dichiarazioni dei funzionari che venivano in parte riportate. Peraltro si sottolineava come, a seguito della sospensione dei pagamenti in favore della libreria Borbone per iniziativa del Ministero nel dicembre 2019, veniva accreditata altra struttura, la Creator Vevevo srl, che, occultando la fittizia intestazione e la reale identità dei gestori, riusciva a reiterare il meccanismo fraudolento così che non poteva comunque configurarsi la sola ipotesi residuale di cui all'art. 316 ter cod.pen.. In subordine doveva comunque ritenersi sussistere l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 316 ter cod.pen. e non quella di cui al secondo comma con applicazione della sola sanzione amministrativa dovendo farsi riferimento alla somma complessivamente indebitamente percepita dal beneficiario con un'unica condotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 II ricorso è fondato e può essere accolto. Ed invero, quanto alla prospettata riconducibilità dei fatti all'ipotesi di cui all'art. 316 ter cod.pen., va ricordato come la suddetta norma costituisca fattispecie residuale rispetto alle ipotesi di truffa finalizzate al conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 bis cod.pen.; il principio risulta innanzi tutto dalla lettera inequivocabile della norma che si apre proprio con una precisa clausola di riserva escludendo l'applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 316 ter cod.pen. ogni qual volta ricorrono i casi di cui all'art. 640 bis cod.pen.. Così che l'interprete per procedere alla esatta qualificazione giuridica dei fatti deve dapprima escludere l'ipotesi della truffa e, solo dopo, eventualmente inquadrare la fattispecie concreta in altro e diverso reato;
ove quindi sussistano sia gli artifici e raggiri che l'induzione in errore tramite inganno, non vi è dubbio che va applicata la fattispecie più grave di cui al citato art. 640 bis cod.pen.. t 2 Detto principio risulta inequivocabiimente affermato dalle. Sezioni Unite in quella pronuncia (Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Rv. 235962 - 01) che in motivazione espressamente precisa come "la costruzione del delitto di cui all'art. 316 ter c.p. come un'ipotesi speciale di truffa finirebbe per vanificare l'intento del legislatore che, anche in adempimento di obblighi comunitari, aveva perseguito l'obiettivo di espandere ed aggravare la responsabilità per le condotte decettive consumate ai danni dello Stato o dell'Unione europea;
mentre proprio tali condotte risulterebbero invece punite meno severamente a norma dell'art. 316 ter comma 1 c.p. o addirittura sottratte alla sanzione penale a norma dell'art. 316 ter comma 2 c.p. nei casi di minore gravità. Ora non v'è dubbio che il legislatore del 2000, quando ha inserito nel codice penale l'art. 316 ter, ha ritenuto appunto di estendere la punibilità a condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, esattamente come già il legislatore del 1986, che aveva previsto un'analoga fattispecie criminosa (art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898). E questa possibile diversità della fattispecie di truffa rispetto a quelle introdotte nel 1986 e nel 2000 è stata più volte riconosciuta sia dalla Corte costituzionale sia da queste stesse Sezioni unite, sebbene con un affidamento all'interprete del compito di verificare caso per caso se sia configurabile il delitto di truffa aggravata (art. 640 bis c.p.) ovvero quello residuale previsto appunto dall'art. 316 ter c.p. (C. cost., n. 25/1994, C. cost., n. 433/1998, C. cost., n. 95/2004; Cass., sez. un., 24 gennaio 1996, Panigoni, m. 203969)..... Non rimane quindi che privilegiare il secondo orientamento interpretativo, con la consapevolezza tuttavia che, in conformità del resto ai dichiarati intenti del legislatore, l'ambito di applicabílità dell'art. 316 ter c.p. si riduce così a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale". L'applicazione dei suddetti principi al caso in esame, deve fare concludere per la fondatezza della doglianza in punto qualificazione giuridica poiché, dalla pacifica ricostruzione dei fatti, risulta che l'importo dei bonus risultava liquidato dalla pubblica amministrazione a seguito della trasmissione di false fatture da parte della libreria Borbone che attestavano operazioni di vendita di libri o di altri servizi in favore dei 18enni mai in realtà effettuate. Ne deriva affermare che una tale condotta non può certamente essere ricondotta alla luce della interpretazione della citata pronuncia delle Sezioni Unite al mero silenzio antidoveroso, campo applicativo della fattispecie di cui all'art. 316 ter cod.pen., ma costituisce proprio un'attività diretta a trarre in inganno la pubblica amministrazione con la trasmissione di dati falsi e la comunicazione di prestazioni mai avvenute. E posto poi che, proprio a seguito della trasmissione dei tali atti, unitamente all'inserimento dei codici dei 18enni ottenuto versando agli stessi denaro contante, si otteneva il pagamento delle somme a titolo di bonus cultura, non vi è dubbio che la fattispecie sussistente risulta proprio quella di cui all'art. 640 bis cod.pen. in quanto, a seguito della falsa rappresentazione di prestazioni di servizi e beni mai in realtà effettuate, si otteneva l'accredito di somme non dovute. Alla luce delle predette considerazioni pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al tribunale di Napoli sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali. 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli -sezione per il riesame delle misure cautelari personali- per nuovo esame. Roma, 22 giugno 2023 L CONSIG ERE EST. IL PRES ENTE PP g