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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 26 febbraio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1118/2024 del Ruolo
Generale Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 procura in atti dall'Avv. Luigi Angelozzi
APPELLANTE
E
C.F. Controparte_1
, in persona del Presidente pro-tempore, con sede legale in Roma, Via P.IVA_1
Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Michele
Sordillo
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione
Lavoro – n. 10036/2023
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in totale riforma dell'appellata sentenza, annullare i provvedimenti 23 amministrativi emessi il 16.05.2022 ed il 27.06.2022 di contestazione del debito.
Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO: rigettare l'appello. Con vittoria di spese e compensi del secondo grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, l'odierna appellante agiva nei confronti CP_ dell' al fine di far annullare il provvedimento del 27.06.2022 con cui l' CP_1
le aveva comunicato di avere ella indebitamente percepito, per il periodo dal
1.1.2014 al 31.12.2017, la somma di € 14.279,46 a titolo di assegno sociale aumentato ex art. 38 L. 448/2001.
A tal fine, la ricorrente deduceva in sintesi: il difetto di esternazione dei motivi della richiesta di restituzione delle somme;
l'assenza di dolo nella CP_ percezione delle somme;
la tardiva attivazione, da parte dell' del potere di recupero delle somme entro l'anno, ai sensi dell'art. 13 della L. 412/91;
l'insussistenza di redditi, avendo ella soltanto percepito nel 2014 il Tfr, non valutabile ai fini dell'assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, l 335/95.
CP_ L' si costituiva eccependo l'improcedibilità della domanda per difetto di ricorso amministrativo e replicando, nel merito, che la richiesta di restituzione dell'indebito era fondata sul fatto che la ricorrente, dopo tre diversi solleciti, aveva finalmente comunicato i propri dati reddituali dai quali emergeva che la Pt_1
fu dante causa in contratti di compravendita di titoli/azioni negli anni 2013 e 2016, da cui l'insussistenza dei requisiti reddituali per l'erogazione della maggiorazione CP_ sociale e del c.d. aumento al milione ex lege n. 448/2001. Deduceva quindi l' che il superamento della soglia reddituale non era dipeso dalla percezione del Tfr
2 (che peraltro la ascriveva ad erogazione del Fondo di Garanzia), bensì Pt_1
dalla stipulazione di contratti di compravendita di titoli e/o azioni registrati presso l'Agenzia delle Entrate.
Con la sentenza appallata, il Tribunale ha respinto la domanda della ritenendo, per quanto ancora rileva: Pt_1
≪per quanto concerne il requisito reddituale (oggetto di specifica contestazione da parte dell , parte ricorrente non ha offerto prova idonea in CP_2
questa sede al fine di dimostrare il possesso di redditi inferiori al limite previsto per poter beneficiare dell'assegno sociale e delle relative maggiorazioni.
Invero, l'istante, al fine di dimostrare il possesso del requisito reddituale, ha prodotto la certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante che, ad eccezione dell'anno 2014 (in cui risulta percepito un reddito di € 59.548,00 pacificamente a titolo di TFR), non sono presenti redditi percepiti e non sono presenti dichiarazione dei redditi.
La documentazione prodotta, tuttavia, non è in alcun modo idonea a
CP_ superare le specifiche contestazioni dell' in ordine al superamento del requisito reddituale per la maggiorazione dell'assegno sociale (di importo inferiore alla soglia prevista per l'esonero dall'obbligo di presentazione della CP_ dichiarazione dei redditi) per effetto dei redditi comunicati all' solo a seguito dei ripetuti solleciti da parte dell' . CP_1
CP_ L' infatti, ha specificamente dedotto di aver potuto accertare il superamento della soglia reddituale per la maggiorazione dell'assegno sociale solo a seguito della (tardiva) comunicazione dei dati reddituali da parte della ricorrente.
Orbene, a fronte di tale specifica contestazione, sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare il contrario, ossia che i dati reddituali comunicati non incidevano sul diritto alla maggiorazione, ovvero che gli stessi fossero stati tempestivamente comunicati, ovvero fossero conoscibili dall' . La ricorrente, CP_1
invece, nulla ha dedotto sul punto e, pertanto, non ha fornito la prova del requisito reddituale per fruire della provvidenza richiesta, con conseguente rigetto della domanda.
Essendo pacifico – in quanto non contestato – che la ricorrente non abbia CP_ tempestivamente trasmesso i propri dati reddituali all' nonostante le ripetute
3 richieste, e che tali dati reddituali non siano stati comunicati neppure all'Amministrazione finanziaria, non può ritenersi corretta la condotta della ricorrente, dovendosi pertanto escludere la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare la irripetibilità dell'indebito.≫.
La ha impugnato la sentenza, lamentando che il Tribunale non Pt_1 abbia dato il giusto rilievo al certificato dell'Agenzia delle Entrate rilasciatole il
3.10.2022 attestante l'assenza di redditi negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e
2020 e solo per il 2014 la percezione di € 59.548,00, laddove l'onere della prova al
CP_ riguardo incomberebbe all'
CP_ D'altra parte, osserva l'appellante, l' ha accesso al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ed era in condizione di conoscere la situazione reddituale dell'accipiens.
Infine, l'appellante invoca ancora la mancanza di dolo, ai sensi dell'art. 52
L. 88/89 e deduce anche in appello il termine annuale per il recupero da parte
CP_ dell' ai sensi dell'art. 13 L. 492/91, concludendo per l'accoglimento della domanda.
CP_ L' si è costituto in appello condividendo la decisione appellata.
All'udienza del 26 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è infondato.
In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto. (Cass.
Sez. L., 11/02/2016, n. 2739).
4 L'appellante non ha contestato di avere inviato (con grande ritardo) una dichiarazione reddituale attestante la circostanza di essere stata dante causa in contratti di compravendita di titoli/azioni da cui ritraeva somme tali da superare il requisito reddituale per godere dell'assegno relativamente agli anni 2014 e 2017, cosa che contrasta con l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate e, nella migliore delle ipotesi, lascia indimostrate le confliggenti allegazioni riportando a zero la risultante degli elementi di prova contrari e lasciando ancora a carico dell'accipiens la prova - non raggiunta -.
Quanto poi all'elemento soggettivo, la Cassazione è ferma nell'equiparare al dolo l'inosservanza la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente (v. tra le altre, Cass. Ord. 5984/2022; Cass. 1919/2018).
CP_ Va quindi ricordato che l' aveva richiesto informazioni all'appellante diverse volte: con nota del 15 dicembre 2016, avvertiva la che non risultava Pt_1
pervenuta, entro il 31 marzo 2016, la comunicazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2014 necessaria per consentire la verifica del diritto a continuare a fruire, in tutto o in parte, di quelle prestazioni, sollecitandola (per evitare la revoca delle prestazioni collegate al reddito secondo il procedimento amministrativo previsto dalla legge) a comunicare i redditi rilevanti dell'anno 2014, improrogabilmente entro il 31 marzo 2017; con nota del 16 dicembre 2017, rappresentava alla che non Pt_1 risultava pervenuta la comunicazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2015, necessaria per consentire la verifica del diritto a continuare a fruire, in tutto o in parte, delle prestazioni collegate al reddito di cui la beneficiava;
Pt_1
con comunicazione del 5 marzo 2019, informava ancora la che Pt_1 non risultava pervenuta la comunicazione relativa ai redditi percepiti nell'anno
2016 necessaria per consentire la verifica del diritto a continuare a fruire, in tutto o in parte, delle prestazioni collegate al reddito di cui la beneficiava. Pt_1
CP_ Soltanto in seguito, la presentò la dichiarazione reddituale e l' Pt_1
potette provvedere.
5 Tale comportamento esclude di potere scusare la in base Pt_1 all'elemento soggettivo, radicando l'assimilazione al dolo di cui alla richiamata giurisprudenza di legittimità.
Va in ultimo osservato che non è stato allegata la data esatta in cui la trasmise i dati reddituali, e vi sarebbe anche una prova indiziaria del fatto Pt_1
che tale momento ricadde in periodo utile per dimostrare la tempestività del CP_ recupero dell' sia stato tempestivo ai sensi dell'art. 13 L. 492/91 (l'ultimo CP_ sollecito dell' a trasmettere i dati è del marzo 2019 - sino a quel momento evidentemente l'appellante non aveva inviato nulla - e la comunicazione dell'indebito è del 27 giungo 2022 (ricevuta a mani dall'appellante il 15 luglio
2022). In ogni caso, a questo punto stava alla , che ha eccepito la Pt_1
decadenza, dimostrare tale momento, e tale prova non è stata fornita.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto respinto.
L'appellante, pur soccombente, deve essere esonerata dalla condanna al pagamento delle spese di lite del grado di appello, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc.
Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Dichiara l'appellante esente dal pagamento delle spese di lite del grado di appello, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc.
6 Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 26 febbraio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1118/2024 del Ruolo
Generale Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 procura in atti dall'Avv. Luigi Angelozzi
APPELLANTE
E
C.F. Controparte_1
, in persona del Presidente pro-tempore, con sede legale in Roma, Via P.IVA_1
Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Michele
Sordillo
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione
Lavoro – n. 10036/2023
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in totale riforma dell'appellata sentenza, annullare i provvedimenti 23 amministrativi emessi il 16.05.2022 ed il 27.06.2022 di contestazione del debito.
Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO: rigettare l'appello. Con vittoria di spese e compensi del secondo grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, l'odierna appellante agiva nei confronti CP_ dell' al fine di far annullare il provvedimento del 27.06.2022 con cui l' CP_1
le aveva comunicato di avere ella indebitamente percepito, per il periodo dal
1.1.2014 al 31.12.2017, la somma di € 14.279,46 a titolo di assegno sociale aumentato ex art. 38 L. 448/2001.
A tal fine, la ricorrente deduceva in sintesi: il difetto di esternazione dei motivi della richiesta di restituzione delle somme;
l'assenza di dolo nella CP_ percezione delle somme;
la tardiva attivazione, da parte dell' del potere di recupero delle somme entro l'anno, ai sensi dell'art. 13 della L. 412/91;
l'insussistenza di redditi, avendo ella soltanto percepito nel 2014 il Tfr, non valutabile ai fini dell'assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, l 335/95.
CP_ L' si costituiva eccependo l'improcedibilità della domanda per difetto di ricorso amministrativo e replicando, nel merito, che la richiesta di restituzione dell'indebito era fondata sul fatto che la ricorrente, dopo tre diversi solleciti, aveva finalmente comunicato i propri dati reddituali dai quali emergeva che la Pt_1
fu dante causa in contratti di compravendita di titoli/azioni negli anni 2013 e 2016, da cui l'insussistenza dei requisiti reddituali per l'erogazione della maggiorazione CP_ sociale e del c.d. aumento al milione ex lege n. 448/2001. Deduceva quindi l' che il superamento della soglia reddituale non era dipeso dalla percezione del Tfr
2 (che peraltro la ascriveva ad erogazione del Fondo di Garanzia), bensì Pt_1
dalla stipulazione di contratti di compravendita di titoli e/o azioni registrati presso l'Agenzia delle Entrate.
Con la sentenza appallata, il Tribunale ha respinto la domanda della ritenendo, per quanto ancora rileva: Pt_1
≪per quanto concerne il requisito reddituale (oggetto di specifica contestazione da parte dell , parte ricorrente non ha offerto prova idonea in CP_2
questa sede al fine di dimostrare il possesso di redditi inferiori al limite previsto per poter beneficiare dell'assegno sociale e delle relative maggiorazioni.
Invero, l'istante, al fine di dimostrare il possesso del requisito reddituale, ha prodotto la certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante che, ad eccezione dell'anno 2014 (in cui risulta percepito un reddito di € 59.548,00 pacificamente a titolo di TFR), non sono presenti redditi percepiti e non sono presenti dichiarazione dei redditi.
La documentazione prodotta, tuttavia, non è in alcun modo idonea a
CP_ superare le specifiche contestazioni dell' in ordine al superamento del requisito reddituale per la maggiorazione dell'assegno sociale (di importo inferiore alla soglia prevista per l'esonero dall'obbligo di presentazione della CP_ dichiarazione dei redditi) per effetto dei redditi comunicati all' solo a seguito dei ripetuti solleciti da parte dell' . CP_1
CP_ L' infatti, ha specificamente dedotto di aver potuto accertare il superamento della soglia reddituale per la maggiorazione dell'assegno sociale solo a seguito della (tardiva) comunicazione dei dati reddituali da parte della ricorrente.
Orbene, a fronte di tale specifica contestazione, sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare il contrario, ossia che i dati reddituali comunicati non incidevano sul diritto alla maggiorazione, ovvero che gli stessi fossero stati tempestivamente comunicati, ovvero fossero conoscibili dall' . La ricorrente, CP_1
invece, nulla ha dedotto sul punto e, pertanto, non ha fornito la prova del requisito reddituale per fruire della provvidenza richiesta, con conseguente rigetto della domanda.
Essendo pacifico – in quanto non contestato – che la ricorrente non abbia CP_ tempestivamente trasmesso i propri dati reddituali all' nonostante le ripetute
3 richieste, e che tali dati reddituali non siano stati comunicati neppure all'Amministrazione finanziaria, non può ritenersi corretta la condotta della ricorrente, dovendosi pertanto escludere la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare la irripetibilità dell'indebito.≫.
La ha impugnato la sentenza, lamentando che il Tribunale non Pt_1 abbia dato il giusto rilievo al certificato dell'Agenzia delle Entrate rilasciatole il
3.10.2022 attestante l'assenza di redditi negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e
2020 e solo per il 2014 la percezione di € 59.548,00, laddove l'onere della prova al
CP_ riguardo incomberebbe all'
CP_ D'altra parte, osserva l'appellante, l' ha accesso al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ed era in condizione di conoscere la situazione reddituale dell'accipiens.
Infine, l'appellante invoca ancora la mancanza di dolo, ai sensi dell'art. 52
L. 88/89 e deduce anche in appello il termine annuale per il recupero da parte
CP_ dell' ai sensi dell'art. 13 L. 492/91, concludendo per l'accoglimento della domanda.
CP_ L' si è costituto in appello condividendo la decisione appellata.
All'udienza del 26 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è infondato.
In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto. (Cass.
Sez. L., 11/02/2016, n. 2739).
4 L'appellante non ha contestato di avere inviato (con grande ritardo) una dichiarazione reddituale attestante la circostanza di essere stata dante causa in contratti di compravendita di titoli/azioni da cui ritraeva somme tali da superare il requisito reddituale per godere dell'assegno relativamente agli anni 2014 e 2017, cosa che contrasta con l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate e, nella migliore delle ipotesi, lascia indimostrate le confliggenti allegazioni riportando a zero la risultante degli elementi di prova contrari e lasciando ancora a carico dell'accipiens la prova - non raggiunta -.
Quanto poi all'elemento soggettivo, la Cassazione è ferma nell'equiparare al dolo l'inosservanza la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente (v. tra le altre, Cass. Ord. 5984/2022; Cass. 1919/2018).
CP_ Va quindi ricordato che l' aveva richiesto informazioni all'appellante diverse volte: con nota del 15 dicembre 2016, avvertiva la che non risultava Pt_1
pervenuta, entro il 31 marzo 2016, la comunicazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2014 necessaria per consentire la verifica del diritto a continuare a fruire, in tutto o in parte, di quelle prestazioni, sollecitandola (per evitare la revoca delle prestazioni collegate al reddito secondo il procedimento amministrativo previsto dalla legge) a comunicare i redditi rilevanti dell'anno 2014, improrogabilmente entro il 31 marzo 2017; con nota del 16 dicembre 2017, rappresentava alla che non Pt_1 risultava pervenuta la comunicazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2015, necessaria per consentire la verifica del diritto a continuare a fruire, in tutto o in parte, delle prestazioni collegate al reddito di cui la beneficiava;
Pt_1
con comunicazione del 5 marzo 2019, informava ancora la che Pt_1 non risultava pervenuta la comunicazione relativa ai redditi percepiti nell'anno
2016 necessaria per consentire la verifica del diritto a continuare a fruire, in tutto o in parte, delle prestazioni collegate al reddito di cui la beneficiava. Pt_1
CP_ Soltanto in seguito, la presentò la dichiarazione reddituale e l' Pt_1
potette provvedere.
5 Tale comportamento esclude di potere scusare la in base Pt_1 all'elemento soggettivo, radicando l'assimilazione al dolo di cui alla richiamata giurisprudenza di legittimità.
Va in ultimo osservato che non è stato allegata la data esatta in cui la trasmise i dati reddituali, e vi sarebbe anche una prova indiziaria del fatto Pt_1
che tale momento ricadde in periodo utile per dimostrare la tempestività del CP_ recupero dell' sia stato tempestivo ai sensi dell'art. 13 L. 492/91 (l'ultimo CP_ sollecito dell' a trasmettere i dati è del marzo 2019 - sino a quel momento evidentemente l'appellante non aveva inviato nulla - e la comunicazione dell'indebito è del 27 giungo 2022 (ricevuta a mani dall'appellante il 15 luglio
2022). In ogni caso, a questo punto stava alla , che ha eccepito la Pt_1
decadenza, dimostrare tale momento, e tale prova non è stata fornita.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto respinto.
L'appellante, pur soccombente, deve essere esonerata dalla condanna al pagamento delle spese di lite del grado di appello, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc.
Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Dichiara l'appellante esente dal pagamento delle spese di lite del grado di appello, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc.
6 Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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